http://www.avvocato-penalista-cirolla.blogspot.com/google4dd38cced8fb75ed.html Avvocato penalista ...: 1998

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giovedì 31 dicembre 1998

Avvocato penalista - Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità. Art. 331 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità. Art. 331 del Codice Penale.
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Art. 331 del Codice Penale. Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità.
 
Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 516.
 
I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a euro 3.098.
 
Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.
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mercoledì 30 dicembre 1998

Avvocato penalista - Abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavoro. Art. 330 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavoro. Art. 330 del Codice Penale.
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Art. 330 del Codice Penale. Abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavoro.
 
[Art. 330. Abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavoro.
 
I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio aventi la qualità di impiegati, i privati che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessità, non organizzati in imprese, e i dipendenti da imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, i quali, in numero di tre o più, abbandonano collettivamente l'ufficio, l'impiego, il servizio o il lavoro, ovvero li prestano in modo da turbarne la continuità o la regolarità, sono puniti con la reclusione fino a due anni.
 
I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da due a cinque anni.
 
Le pene sono aumentate se il fatto:
 
1) è commesso per fine politico;
 
2) ha determinato dimostrazioni, tumulti o sommosse popolari.] (1)
 
(1) Articolo abrogato dall'art. 11 della Legge 12 giugno 1990, n°. 146.
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martedì 29 dicembre 1998

Avvocato penalista - Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica. Art. 329 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica. Art. 329 del Codice Penale.
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Art. 329 del Codice Penale. Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica.
 
Il militare o l'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'autorità competente nelle forme stabilite dalla legge, è punito con la reclusione fino a due anni.
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lunedì 28 dicembre 1998

Avvocato penalista - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione. Art. 328 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione. Art. 328 del Codice Penale.
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Art. 328 del Codice Penale. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.
 
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
 
Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032.
 
Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.
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domenica 27 dicembre 1998

Avvocato penalista - Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi o degli atti dell'autorità. Art. 327 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi o degli atti dell'autorità. Art. 327 del Codice Penale.
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Art. 327 del Codice Penale. Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi o degli atti dell'autorità.
 
[Art. 327. Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi o degli atti dell'autorità.
 
Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, eccita al dispregio delle istituzioni o all'inosservanza delle leggi, delle disposizioni dell'autorità o dei doveri inerenti a un pubblico ufficio o servizio, ovvero fa l'apologia di fatti contrari alle leggi, alle disposizioni dell'autorità o ai doveri predetti, è punito, quando il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire quattrocentomila.
 
La disposizione precedente si applica anche al pubblico impiegato incaricato di un pubblico servizio, e al ministro di un culto.]  (1)
 
(1) Articolo abrogato dall'art. 18 della Legge 25 giugno 1999, n°. 205.
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sabato 26 dicembre 1998

Avvocato penalista - Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio. Art. 326 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio. Art. 326 del Codice Penale.
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Art. 326 del Codice Penale. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio.
 
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
 
Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.
 
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni.
 
Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.
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venerdì 25 dicembre 1998

Avvocato penalista - Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio. Art. 325 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio. Art. 325 del Codice Penale.
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Art. 325 del Codice Penale. Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio.
 
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.
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giovedì 24 dicembre 1998

Avvocato penalista - Interesse privato in atti di ufficio. Art. 324 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Interesse privato in atti di ufficio. Art. 324 del Codice Penale.
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Art. 324 del Codice Penale. Interesse privato in atti di ufficio. (1)

(1) L'articolo che così recitava: "Il pubblico ufficiale, che, direttamente o per interposta persona, o con atti simulati, prende un interesse privato in qualsiasi atto della pubblica amministrazione presso la quale esercita il proprio ufficio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a quattro milioni." è stato abrogato dall'art. 20 della L. 26 aprile 1990, n°. 86.
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mercoledì 23 dicembre 1998

Avvocato penalista - Circostanza attenuante. Art. 323 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Circostanza attenuante. Art. 323 bis del Codice Penale.
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Art. 323 bis del Codice Penale. Circostanza attenuante.

Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-quater, (1) 320, 322, 322-bis e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite.

(1) Le parole: " 319 quater " sono state aggiunte dall'art. 1 della L. 6 novembre 2012, n°. 190.
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martedì 22 dicembre 1998

Avvocato penalista - Abuso di ufficio. Art. 323 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Abuso di ufficio. Art. 323 del Codice Penale.
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Art. 323 del Codice Penale. Abuso di ufficio.
 
Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico sevizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. (1)
 
La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.
 
(1) Le parole: " da sei mesi a tre anni " sono state così sostituite dall'art. 1 della L. 6 novembre 2012, n°. 190.
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lunedì 21 dicembre 1998

Avvocato penalista - Confisca. Art. 322 ter del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Confisca. Art. 322 ter del Codice Penale.
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Art. 322 ter del Codice Penale. Confisca.

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. (1)

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-bis, secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-bis, secondo comma.

Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato.

(1) Le parole: "o profitto" sono state aggiunte dall'art. 1 della L. 6 novembre 2012, n°. 190.
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domenica 20 dicembre 1998

Avvocato penalista - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri. Art. 322 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.  Art. 322 bis del Codice Penale.
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Art. 322 bis del Codice Penale. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri. (1)
 
Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:
 
1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
 
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
 
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
 
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
 
5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
 
5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale (2).
 
Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, (3) 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:
 
1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
 
2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un’attività economica finanziaria. (4)
 
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.
 
(1) La rubrica che recitava: "Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri." è stata così sostituita dall'art. 1 della L. 6 novembre 2012, n°. 190.
 
(2) Numero aggiunto dall’art. 10, comma 1, lett. a) della L. 20 dicembre 2012, n°. 237.
 
(3) Le parole: "319-quater, secondo comma," sono state aggiunte dall'art. 1 della L. 6 novembre 2012, n°. 190.
 
(4) Le parole: “ovvero al fine di ottenere o di mantenere un’attività economica finanziaria” sono state aggiunte dall’art. 3, comma 1, della L. 3 agosto 2009, n°. 116.
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sabato 19 dicembre 1998

Avvocato penalista - Istigazione alla corruzione. Art. 322 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Istigazione alla corruzione. Art. 322 del Codice Penale.
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Art. 322 del Codice Penale. Istigazione alla corruzione.

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. (1)

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. (2)

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

(1) Il comma che recitava: "Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo." è stato così modificato dall'art. 1 della L. 6 novembre 2012, n°. 190.

(2) Il comma che recitava: "La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318." è stato così modificato dall'art. 1 della L. 6 novembre 2012, n°. 190.
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venerdì 18 dicembre 1998

Avvocato penalista - Pene per il corruttore. Art. 321 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Pene per il corruttore. Art. 321 del Codice Penale.
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Art. 321 del Codice Penale. Pene per il corruttore.
 
Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.
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giovedì 17 dicembre 1998

Avvocato penalista - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio. Art. 320 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio. Art. 320 del Codice Penale.
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Art. 320 del Codice Penale. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.
 
Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. (1)
 
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

(1) Il comma che recitava: "Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato." è stato così sostituito dall'art. 1 della L. 6 novembre 2012, n°. 190.
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mercoledì 16 dicembre 1998

Avvocato penalista - Induzione indebita a dare o promettere utilità. Art. 319 quater del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Induzione indebita a dare o promettere utilità. Art. 319 quater del Codice Penale.
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Art. 319 quater del Codice Penale. Induzione indebita a dare o promettere utilità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni. (1)

(1) Articolo aggiunto dall'art. 1 della L. 6 novembre 2012, n°. 190.
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martedì 15 dicembre 1998

Avvocato penalista - Corruzione in atti giudiziari. Art. 319 ter del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Corruzione in atti giudiziari. Art. 319 ter del Codice Penale.
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Art. 319 ter del Codice Penale. Corruzione in atti giudiziari.

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni. (1)

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque (2) a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

(1) Le parole " da tre a otto anni" sono state così sostituite dall'art. 1 della L. 6 novembre 2012, n°. 190.

(2) Le parole " da quattro " sono state così sostituite dall'art. 1 della  L. 6 novembre 2012, n°. 190.
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lunedì 14 dicembre 1998

Avvocato penalista - Circostanze aggravanti. Art. 319 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Circostanze aggravanti. Art. 319 bis del Codice Penale.
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Art. 319 bis del Codice Penale. Circostanze aggravanti.
 
La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.
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domenica 13 dicembre 1998

Avvocato penalista - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. Art. 319 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. Art. 319 del Codice Penale.
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Art. 319 del Codice Penale. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.
 
Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni. (1)
 
(1) Le parole "due o cinque anni." sono state così sostituite dall'art. 1 della L. 6 novembre 2012, n°. 190.
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sabato 12 dicembre 1998

Avvocato penalista - Corruzione per l'esercizio della funzione. Art. 318 del Codice Penale

Avvocato penalista  - Corruzione per l'esercizio della funzione. Art. 318 del Codice Penale.
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Art. 318 del Codice Penale. Corruzione per l'esercizio della funzione.
 
Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni. (1)
 
(1) L'articolo previgente, intitolato Corruzione per un atto d'ufficio e che stabiliva:
 
Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
 
Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno., è stato così sostituito dall'art. 1 della  L. 6 novembre 2012, n°. 190.
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venerdì 11 dicembre 1998

Avvocato penalista - Pene accessorie. Art. 317 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Pene accessorie. Art. 317 bis del Codice Penale.
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Art. 317 bis del Codice Penale. Pene accessorie.
 
La condanna per il reato di cui agli articoli 314 e 317, 319 e 319 ter (1) importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
 
Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea.
 
(1) Le parole " 319 e 319 ter " sono state inserite dall'art. 1 della L. 6 novembre 2012, n°. 190.
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giovedì 10 dicembre 1998

Avvocato penalista - Concussione. Art. 317 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Concussione. Art. 317 del Codice Penale.
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Art. 317 del Codice Penale. Concussione.
 
Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.  (1)
 
(1) L'articolo che recitava: "Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni." è stato così sostituito dall'art. 1 della L. 6 novembre 2012, n°. 190.
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mercoledì 9 dicembre 1998

Avvocato penalista - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. Art. 316 ter del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. Art. 316 ter del Codice Penale.
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Art. 316 ter del Codice Penale. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.
 
Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
 
Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822.
 
Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.
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martedì 8 dicembre 1998

Avvocato penalista - Malversazione a danno dello Stato. Art. 316 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Malversazione a danno dello Stato. Art. 316 bis del Codice Penale.
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Art. 316 bis del Codice Penale. Malversazione a danno dello Stato.
 
Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
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lunedì 7 dicembre 1998

Avvocato penalista - Peculato mediante profitto dell'errore altrui. Art. 316 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Peculato mediante profitto dell'errore altrui. Art. 316 del Codice Penale.
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Art. 316 del Codice Penale. Peculato mediante profitto dell'errore altrui.
 
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
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domenica 6 dicembre 1998

Avvocato penalista - Malversazione a danno di privati. Art. 315 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Malversazione a danno di privati. Art. 315 del Codice Penale.
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Art. 315 del Codice Penale. Malversazione a danno di privati. (1)
 
[Art. 315 del Codice Penale. Malversazione a danno di privati.
 
"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che si appropria o, comunque, distrae, a profitto proprio o di un terzo, denaro o qualsiasi cosa mobile non appartenente alla pubblica amministrazione, di cui egli ha il possesso per ragione del suo ufficio o servizio, è punito con la reclusione da tre a otto anni, e con la multa non inferiore a lire due milioni.
 
Si applicano le disposizioni del capoverso dell'articolo precedente."]
 
(1) Questo articolo è stato abrogato dall'art. 20, della L. 26 aprile 1990, n°. 86.
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sabato 5 dicembre 1998

Avvocato penalista - Peculato. Art. 314 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Peculato. Art. 314 del Codice Penale.
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Art. 314 del Codice Penale. Peculato.
 
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro (1) a dieci anni.
 
Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.
 
(1) La parola "tre" è stata così sostituita dall'art. 1, della L. 6 novembre 2012, n°. 190.
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venerdì 4 dicembre 1998

Avvocato penalista - Autorizzazione a procedere o richiesta di procedimento. Art. 313 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Autorizzazione a procedere o richiesta di procedimento. Art. 313 del Codice Penale.
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Art. 313 del Codice Penale. Autorizzazione a procedere o richiesta di procedimento.
 
Per i delitti preveduti dagli articoli 244, 245, 265, 267, 269, 273, 274, 277, 278, 279, 287 e 288 non si può procedere senza l'autorizzazione del ministro per la giustizia.
 
Parimenti non si può procedere senza tale autorizzazione per i delitti preveduti dagli articoli 247, 248, 249, 250, 251 e 252, quando sono commessi a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, allo Stato italiano.
 
Per il delitto preveduto nell'art. 290, quando è commesso contro l'Assemblea costituente ovvero contro le Assemblee legislative o una di queste, non si può procedere senza l'autorizzazione dell'Assemblea, contro la quale il vilipendio è diretto.
 
Negli altri casi non si può procedere senza l'autorizzazione del ministro per la giustizia.
 
I delitti preveduti dagli articoli 296, 297, 298, in relazione agli articoli 296 e 297, e dall'art. 299, sono punibili a richiesta del ministro per la giustizia.
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giovedì 3 dicembre 1998

Avvocato penalista - Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato. Art. 312 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato. Art. 312 del Codice Penale.
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Art. 312 del Codice Penale. Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato. (1)
 
Il giudice ordina l’espulsione dello straniero ovvero l’allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro sia condannato ad una pena restrittiva della libertà personale per taluno dei delitti preveduti da questo titolo. (2)
 
Il trasgressore dell’ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
 
In tal caso è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo.
 
(1) Articolo così sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. b) del D. L. 23 maggio 2008, n°. 92, convertito con modificazioni nella L. 24 luglio 2008, n°. 125.
 
(2) Il periodo che recitava: “Ferme restando le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza personali, l’espulsione e l’allontanamento dal territorio dello Stato sono eseguiti dal questore secondo le modalità di cui, rispettivamente, all’articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n°. 286, e all’articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n°. 30”, è stato soppresso dall’art. 1, comma 3, della L. 15 luglio 2009, n°. 94.
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mercoledì 2 dicembre 1998

Avvocato penalista - Circostanza diminuente: lieve entità del fatto. Art. 311 del Codice Penale

Avvocato penalista  - Circostanza diminuente: lieve entità del fatto. Art. 311 del Codice Penale.
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Art. 311 del Codice Penale. Circostanza diminuente: lieve entità del fatto.

Le pene comminate per i delitti preveduti da questo titolo sono diminuite quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.
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martedì 1 dicembre 1998

Avvocato penalista - Tempo di guerra. Art. 310 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Tempo di guerra. Art. 310 del Codice Penale.
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Art. 310 del Codice Penale. Tempo di guerra.
 
Agli effetti della legge penale, nella denominazione di tempo di guerra è compreso anche il periodo di imminente pericolo di guerra, quando questa sia seguita.
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lunedì 30 novembre 1998

Avvocato penalista - Banda armata: casi di non punibilità. Art. 309 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Banda armata: casi di non punibilità. Art. 309 del Codice Penale.
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Art. 309 del Codice Penale. Banda armata: casi di non punibilità.
 
Nei casi preveduti dagli articoli 306 e 307, non sono punibili coloro i quali, prima che sia commesso il delitto per cui la banda armata venne formata, e prima dell'ingiunzione dell'autorità o della forza pubblica, o immediatamente dopo tale ingiunzione:
 
1) disciolgono o, comunque, determinano lo scioglimento della banda;
 
2) non essendo promotori o capi della banda, si ritirano dalla banda stessa, ovvero si arrendono, senza opporre resistenza e consegnando o abbandonando le armi.
 
Non sono parimenti punibili coloro i quali impediscono comunque che sia compiuta l'esecuzione del delitto per cui la banda è stata formata.
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domenica 29 novembre 1998

Avvocato penalista - Cospirazione: casi di non punibilità. Art. 308 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Cospirazione: casi di non punibilità. Art. 308 del Codice Penale.
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Art. 308 del Codice Penale. Cospirazione: casi di non punibilità.
 
Nei casi preveduti dagli articoli 304, 305 e 307 non sono punibili coloro i quali, prima che sia commesso il delitto per cui l'accordo è intervenuto o l'associazione è costituita, e anteriormente all'arresto, ovvero al procedimento:
 
1) disciolgono o, comunque, determinano lo scioglimento dell'associazione;
 
2) non essendo promotori o capi, recedono dall'accordo o dall'associazione.
 
Non sono parimenti punibili coloro i quali impediscono comunque che sia compiuta l'esecuzione del delitto per cui l'accordo è intervenuto o l'associazione è stata costituita.
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sabato 28 novembre 1998

Avvocato penalista - Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata. Art. 307 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata. Art. 307 del Codice Penale.
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Art. 307 del Codice Penale. Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata.
 
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni.
 
La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuatamente.
 
Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.
 
Agli effetti della legge penale, s'intendono per i prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.
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venerdì 27 novembre 1998

Avvocato penalista - Banda armata: formazione e partecipazione. Art. 306 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Banda armata: formazione e partecipazione. Art. 306 del Codice Penale.
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Art. 306 del Codice Penale. Banda armata: formazione e partecipazione.
 
Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.
 
Per il solo fatto di partecipare alla banda armata la pena è della reclusione da tre a nove anni.
 
I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
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giovedì 26 novembre 1998

Avvocato penalista - Cospirazione politica mediante associazione. Art. 305 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Cospirazione politica mediante associazione. Art. 305 del Codice Penale.
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Art. 305 del Codice Penale. Cospirazione politica mediante associazione.
 
Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.
 
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.
 
I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
 
Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più delitti sopra indicati.
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mercoledì 25 novembre 1998

Avvocato penalista - Cospirazione politica mediante accordo. Art. 304 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Cospirazione politica mediante accordo. Art. 304 del Codice Penale.
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Art. 304 del Codice Penale. Cospirazione politica mediante accordo.
 
Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.
 
Per i promotori la pena è aumentata.
 
Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.
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martedì 24 novembre 1998

Avvocato penalista - Pubblica istigazione e apologia. Art. 303 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Pubblica istigazione e apologia. Art. 303 del Codice Penale.
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Art. 303 del Codice Penale. Pubblica istigazione e apologia.
 
[Art. 303. Pubblica istigazione e apologia.
 
Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più fra i delitti indicati nell'articolo precedente è punito per il solo fatto dell'istigazione, con la reclusione da tre a dodici anni.
 
La stessa pena si applica a chiunque pubblicamente fa l'apologia di uno o più fra i delitti indicati nell'articolo precedente.] (1)
 
(1) Articolo abrogato dall'art. 18 della Legge 25 giugno 1999, n°. 205.
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lunedì 23 novembre 1998

Avvocato penalista - Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo. Art. 302 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo.  Art. 302 del Codice Penale.
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Art. 302 del Codice Penale. Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo.
 
Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce la pena di morte (1) o l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni.
 
La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. (2)
 
Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.
 
(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D. Lgs. Lgt. n°. 224/1944.
 
(2) Comma così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. a), del D. L. 18 febbraio 2015, n°. 7.
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domenica 22 novembre 1998

Avvocato penalista - Concorso di reati. Art. 301 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Concorso di reati. Art. 301 del Codice Penale.
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Art. 301 del Codice Penale. Concorso di reati.
 
Quando l'offesa alla vita, all'incolumità, alla libertà o all'onore, indicata negli articoli 276, 277, 278, 280, 281, 282, 295, 296, 297 e 298, è considerata dalla legge come reato anche in base a disposizioni diverse da quelle contenute nei capi precedenti, si applicano le disposizioni che stabiliscono la pena più grave.
 
Nondimeno, nei casi in cui debbono essere applicate disposizioni diverse da quelle contenute nei capi precedenti, le pene sono aumentate da un terzo alla metà.
 
Quando l'offesa alla vita, all'incolumità, alla libertà o all'onore è considerata dalla legge come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato, questo cessa dal costituire un reato complesso, e il colpevole soggiace a pene distinte, secondo le norme sul concorso dei reati, applicandosi, per le dette offese, le disposizioni contenute nei capi precedenti.
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sabato 21 novembre 1998

Avvocato penalista - Condizioni di reciprocità. Art. 300 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Condizioni di reciprocità. Art. 300 del Codice Penale.
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Art. 300 del Codice Penale. Condizioni di reciprocità.
 
Le disposizioni degli articoli 295, 296, 297 e 299 si applicano solo in quanto la legge straniera garantisca, reciprocamente, al capo dello Stato italiano o alla bandiera italiana parità di tutela penale.
 
I capi di missione diplomatica sono equiparati ai capi di Stati esteri, a norma dell'articolo 298, soltanto se lo Stato straniero concede parità di tutela penale ai capi di missione diplomatica italiana.
 
Se la parità della tutela penale non esiste, si applicano le disposizioni dei titoli dodicesimo e tredicesimo; ma la pena è aumentata.
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venerdì 20 novembre 1998

Avvocato penalista - Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero. Art. 299 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero. Art. 299 del Codice Penale.
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Art. 299 del Codice Penale. Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero.
 
Chiunque nel territorio dello Stato vilipende, con espressioni ingiuriose, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, la bandiera ufficiale o un altro emblema di uno Stato estero, usati in conformità del diritto interno dello Stato italiano, è punito con l'ammenda da euro 100 a euro 1.000.
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giovedì 19 novembre 1998

Avvocato penalista - Offese contro i rappresentanti di Stati esteri. Art. 298 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Offese contro i rappresentanti di Stati esteri. Art. 298 del Codice Penale.
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Art. 298 del Codice Penale. Offese contro i rappresentanti di Stati esteri.

[Art. 298. Offese contro i rappresentanti di Stati esteri.
 
Le disposizioni dei tre articoli precedenti si applicano anche se i fatti, ivi preveduti, sono commessi contro i rappresentanti di Stati esteri, accreditati presso il Governo della Repubblica, in qualità di capi di missione diplomatica, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni] (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 18 della Legge 25 giugno 1999, n°. 205.
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mercoledì 18 novembre 1998

Avvocato penalista - Offesa all'onore dei capi di Stati esteri. Art. 297 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Offesa all'onore dei capi di Stati esteri. Art. 297 del Codice Penale.
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Art. 297 del Codice Penale. Offesa all'onore dei capi di Stati esteri.
 
[Art. 297. Offesa all'onore dei capi di Stati esteri.
 
Chiunque nel territorio dello Stato offende l'onore o il prestigio del capo di uno Stato estero è punito con la reclusione da uno a tre anni.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 18 della Legge 25 giugno 1999, n°. 205.
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martedì 17 novembre 1998

Avvocato penalista - Offesa alla libertà dei capi di Stati esteri. Art. 296 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Offesa alla libertà dei capi di Stati esteri. Art. 296 del Codice Penale.
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Art. 296 del Codice Penale. Offesa alla libertà dei capi di Stati esteri.

Chiunque nel territorio dello Stato, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, attenta alla libertà del capo di uno Stato estero è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
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lunedì 16 novembre 1998

Avvocato penalista - Attentato contro i Capi di Stati esteri. Art. 295 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Attentato contro i Capi di Stati esteri. Art. 295 del Codice Penale.
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Art. 295 del Codice Penale. Attentato contro i Capi di Stati esteri.
 
Chiunque nel territorio dello Stato attenta alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del capo di uno Stato estero è punito, nel caso di attentato alla vita, con la reclusione non inferiore a venti anni e, negli altri casi, con la reclusione non inferiore a quindici anni.
 
Se dal fatto è derivata la morte del capo dello Stato estero il colpevole è punito con la morte, nel caso di attentato alla vita; negli altri casi è punito con l'ergastolo.
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domenica 15 novembre 1998

Avvocato penalista - Attentati contro i diritti politici del cittadino. Art. 294 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Attentati contro i diritti politici del cittadino. Art. 294 del Codice Penale.
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Art. 294 del Codice Penale. Attentati contro i diritti politici del cittadino.
 
Chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l'esercizio di un diritto politico, ovvero determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volontà, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
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sabato 14 novembre 1998

Avvocato penalista - Circostanza aggravante. Art. 293 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Circostanza aggravante. Art. 293 del Codice Penale.
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Art. 293 del Codice Penale. Circostanza aggravante.
 
[Art. 293. Circostanza aggravante.
 
Nei casi indicati dai due articoli precedenti, la pena è aumentata se il fatto è commesso dal cittadino in territorio estero.] (1)
 
(1) Articolo abrogato dall'art. 12 della L. 24 febbraio 2006, n°. 85.
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venerdì 13 novembre 1998

Avvocato penalista - Circostanza aggravante. Art. 292 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Circostanza aggravante. Art. 292 bis del Codice Penale.
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Art. 292 bis del Codice Penale. Circostanza aggravante.
 
[Art. 292-bis. Circostanza aggravante.
 
La pena prevista nei casi indicati dall'articolo 278, dall'art. 290, comma secondo, e dall'art. 292, è aumentata, se il fatto è commesso dal militare in congedo.
 
Si considera militare in congedo chi, non essendo in servizio alle armi, non ha cessato di appartenere alle forze armate dello Stato, ai sensi degli articoli 8 e 9 del codice penale militare di pace.] (1)
 
(1) Articolo abrogato dall'art. 12 della L. 24 febbraio 2006, n°. 85.
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giovedì 12 novembre 1998

Avvocato penalista - Vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato. Art. 292 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato. Art. 292 del Codice Penale.
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Art. 292 del Codice Penale. Vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato.
 
Chiunque vilipende con espressioni ingiuriose la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
 
La pena è aumentata da euro 5.000 a euro 10.000 nel caso in cui il medesimo fatto sia commesso in occasione di una pubblica ricorrenza o di una cerimonia ufficiale.
 
Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la reclusione fino a due anni.
 
Agli effetti della legge penale per bandiera nazionale si intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali.
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mercoledì 11 novembre 1998

Avvocato penalista - Vilipendio alla nazione italiana. Art. 291 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Vilipendio alla nazione italiana. Art. 291 del Codice Penale.
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Art. 291 del Codice Penale. Vilipendio alla nazione italiana.
 
Chiunque pubblicamente vilipende la nazione italiana è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
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martedì 10 novembre 1998

Avvocato penalista - Parificazione al Presidente della Repubblica di chi ne fa le veci. Art. 290 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Parificazione al Presidente della Repubblica di chi ne fa le veci. Art. 290 bis del Codice Penale.
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Art. 290 bis del Codice Penale. Parificazione al Presidente della Repubblica di chi ne fa le veci.
 
Agli effetti degli articoli 276, 277, 278, 279, 289, è parificato al presidente della Repubblica chi ne fa le veci.
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lunedì 9 novembre 1998

Avvocato penalista - Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate. Art. 290 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate. Art. 290 del Codice Penale.
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Art. 290 del Codice Penale. Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate.
 
Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo, o la Corte costituzionale o l'ordine giudiziario, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
 
La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le forze armate dello Stato o quelle della liberazione.
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domenica 8 novembre 1998

Avvocato penalista - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione. Art. 289 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione. Art. 289 bis del Codice Penale.
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Art. 289 bis del Codice Penale. Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione.
 
Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
 
Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.
 
Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.
 
Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.
 
Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni.
 
Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.
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sabato 7 novembre 1998

Avvocato penalista - Attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali. Art. 289 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali. Art. 289 del Codice Penale.
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Art. 289 del Codice Penale. Attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali.
 
È punito con la reclusione da uno a cinque anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette atti violenti diretti ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:
 
1) al Presidente della Repubblica o al Governo l'esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;
 
2) alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale o alle assemblee regionali l'esercizio delle loro funzioni.
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venerdì 6 novembre 1998

Avvocato penalista - Arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero. Art. 288 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero. Art. 288 del Codice Penale.
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Art. 288 del Codice Penale. Arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero.

Chiunque nel territorio dello Stato e senza approvazione del Governo arruola o arma cittadini, perché militino al servizio o a favore dello straniero, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni.

La pena è aumentata se fra gli arruolati sono militari in servizio, o persone tuttora soggette agli obblighi del servizio militare.
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giovedì 5 novembre 1998

Avvocato penalista - Usurpazione di potere politico o di comando militare. Art. 287 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Usurpazione di potere politico o di comando militare. Art. 287 del Codice Penale.
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Art. 287 del Codice Penale. Usurpazione di potere politico o di comando militare.
 
Chiunque usurpa un potere politico, ovvero persiste nell'esercitarlo indebitamente è punito con la reclusione da sei a quindici anni.
 
Alla stessa pena soggiace chiunque indebitamente assume un alto comando militare.
 
Se il fatto è commesso in tempo di guerra, il colpevole è punito con l'ergastolo; ed è punito con la morte, se il fatto ha compromesso l'esito delle operazioni militari. (1)
 
(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D. Lgs. Lgt. n°. 224/1944.
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mercoledì 4 novembre 1998

Avvocato penalista - Guerra civile. Art. 286 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Guerra civile. Art. 286 del Codice Penale.
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Art. 286 del Codice Penale. Guerra civile.
 
Chiunque commette un fatto diretto a suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato è punito con l'ergastolo.
 
Se la guerra civile avviene, il colpevole è punito con la morte (1).
 
(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D. Lgs. Lgt. n°. 224/1944.
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martedì 3 novembre 1998

Avvocato penalista - Devastazione, saccheggio e strage. Art. 285 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Devastazione, saccheggio e strage. Art. 285 del Codice Penale.
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Art. 285 del Codice Penale. Devastazione, saccheggio e strage.
 
Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso è punito con la morte. (1)
 
(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D. Lgs. Lgt. n°. 224/1944.
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lunedì 2 novembre 1998

Avvocato penalista - Insurrezione armata contro i poteri dello Stato. Art. 284 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Insurrezione armata contro i poteri dello Stato. Art. 284 del Codice Penale.
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Art. 284 del Codice Penale. Insurrezione armata contro i poteri dello Stato.
 
Chiunque promuove un'insurrezione armata contro i poteri dello Stato è punito con l'ergastolo e, se l'insurrezione avviene, con la morte.
 
Coloro che partecipano all'insurrezione sono puniti con la reclusione da tre a quindici anni; coloro che la dirigono, con la morte.
 
L'insurrezione si considera armata anche se le armi sono soltanto tenute in un luogo di deposito. (1)
 
(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D. Lgs. Lgt. n°. 224/1944.
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domenica 1 novembre 1998

Avvocato penalista - Attentato contro la costituzione dello Stato. Art. 283 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Attentato contro la costituzione dello Stato. Art. 283 del Codice Penale.
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Art. 283 del Codice Penale. Attentato contro la costituzione dello Stato.
 
Chiunque, con atti violenti, commette un fatto diretto e idoneo a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di Governo, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.
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sabato 31 ottobre 1998

Avvocato penalista - Offesa all'onore del Capo del Governo. Art. 282 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Offesa all'onore del Capo del Governo. Art. 282 del Codice Penale.
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Art. 282 del Codice Penale. Offesa all'onore del Capo del Governo.
 
[Art. 282. Offesa all'onore del Capo del Governo.
 
Chiunque offende l'onore o il prestigio del Capo del Governo è punito con la reclusione da uno a cinque anni.] (1)
 
(1) Articolo abrogato dall'art. 3 del D. Lgs. Lgt. 14 settembre 1944, n°. 288.
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venerdì 30 ottobre 1998

Avvocato penalista - Offesa alla libertà del Capo del Governo. Art. 281 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Offesa alla libertà del Capo del Governo. Art. 281 del Codice Penale.
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Art. 281 del Codice Penale. Offesa alla libertà del Capo del Governo.
 
[Art. 281. Offesa alla libertà del Capo del Governo.
 
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, attenta alla libertà del Capo del Governo è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 3 del D. Lgs. Lgt. 14 settembre 1944, n°. 288.
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giovedì 29 ottobre 1998

Avvocato penalista - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi. Art. 280 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi. Art. 280 bis del Codice Penale.
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Art. 280 bis del Codice Penale. Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
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mercoledì 28 ottobre 1998

Avvocato penalista - Attentato per finalità terroristiche o di eversione. Art. 280 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Attentato per finalità terroristiche o di eversione. Art. 280 del Codice Penale.
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Art. 280 del Codice Penale. Attentato per finalità terroristiche o di eversione.
 
Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.
 
Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.
 
Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.
 
Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.
 
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
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martedì 27 ottobre 1998

Avvocato penalista - Lesa prerogativa della irresponsabilità del presidente della Repubblica. Art. 279 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Lesa prerogativa della irresponsabilità del presidente della Repubblica. Art. 279 del Codice Penale.
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Art. 279 del Codice Penale. Lesa prerogativa della irresponsabilità del presidente della Repubblica.
 
[Art. 279. Lesa prerogativa della irresponsabilità del presidente della Repubblica.
 
Chiunque pubblicamente, fa risalire al presidente della Repubblica il biasimo o la responsabilità degli atti del Governo, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da euro 103 a euro 1.032.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 12 della L. 24 febbraio 2006, n°. 85.
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lunedì 26 ottobre 1998

Avvocato penalista - Offese all'onore o al prestigio del presidente della Repubblica. Art. 278 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Offese all'onore o al prestigio del presidente della Repubblica. Art. 278 del Codice Penale.
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Art. 278 del Codice Penale. Offese all'onore o al prestigio del presidente della Repubblica.
 
Chiunque offende l'onore o il prestigio del presidente della Repubblica, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
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domenica 25 ottobre 1998

Avvocato penalista - Offesa alla libertà del presidente della Repubblica. Art. 277 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Offesa alla libertà del presidente della Repubblica. Art. 277 del Codice Penale.
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Art. 277 del Codice Penale. Offesa alla libertà del presidente della Repubblica.
 
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, attenta alla libertà del presidente della Repubblica, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
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sabato 24 ottobre 1998

Avvocato penalista - Attentato contro il presidente della Repubblica. Art. 276 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Attentato contro il presidente della Repubblica. Art. 276 del Codice Penale.
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Art. 276 del Codice Penale. Attentato contro il presidente della Repubblica.
 
Chiunque attenta alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del Presidente della Repubblica, è punito con l'ergastolo.
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venerdì 23 ottobre 1998

Avvocato penalista - Accettazione di onorificenze o utilità da uno Stato nemico. Art. 275 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Accettazione di onorificenze o utilità da uno Stato nemico. Art. 275 del Codice Penale.
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Art. 275 del Codice Penale. Accettazione di onorificenze o utilità da uno Stato nemico.
 
[Art. 275. Accettazione di onorificenze o utilità da uno Stato nemico.
 
Il cittadino, che, da uno Stato in guerra con lo Stato italiano, accetta gradi o dignità accademiche, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, pensioni o altre utilità, inerenti ai predetti gradi, dignità, titoli, decorazioni od onorificenze, è punito con la reclusione fino a un anno.] (1)
 
(1) Articolo abrogato dall'art. 18 della L. 25 giugno 1999, n°. 205.
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giovedì 22 ottobre 1998

Avvocato penalista - Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale. Art. 274 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale. Art. 274 del Codice Penale.
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Art. 274 del Codice Penale. Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale.
 
[Art. 274. Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale.
 
Chiunque partecipa nel territorio dello Stato ad associazioni, enti o istituti o sezioni di essi, di carattere internazionale, per i quali non sia stata conceduta l'autorizzazione del Governo, è punito con la multa da lire duecentomila a due milioni.
 
La stessa pena si applica al cittadino, residente nel territorio dello Stato, che senza l'autorizzazione del Governo partecipa ad associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, che abbiano sede all'estero.] (1)
 
(1) La Corte costituzionale con la sentenza 3 luglio 1985, n°. 193 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
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mercoledì 21 ottobre 1998

Avvocato penalista - Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale. Art. 273 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale. Art. 273 del Codice Penale.
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Art. 273 del Codice Penale. Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale.

[Art. 273. Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale.

Chiunque senza autorizzazione del Governo promuove, costituisce, organizza o dirige nel territorio dello Stato associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, o sezioni di essi, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire un milione a quattro milioni.

Se l'autorizzazione è stata ottenuta per effetto di dichiarazioni false o reticenti, la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa non inferiore a lire due milioni.] (1)

(1) La Corte costituzionale con la sentenza 3 luglio 1985, n°. 193 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
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martedì 20 ottobre 1998

Avvocato penalista - Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale. Art. 272 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale. Art. 272 del Codice Penale.
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Art. 272 del Codice Penale. Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale.
 
[Art. 272. Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale.
 
Chiunque nel territorio dello Stato fa propaganda per l'instaurazione violenta della dittatura di una classe sociale sulle altre, o per la soppressione violenta di una classe sociale o, comunque, per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, ovvero fa propaganda per la distruzione di ogni ordinamento politico e giuridico della società, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
 
 Se la propaganda è fatta per distruggere o deprimere il sentimento nazionale, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni.
 
Alle stesse pene soggiace chi fa apologia dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti.] (1)
 
(1) Articolo abrogato dall'art. 12 della L. 24 febbraio 2006, n°. 85.
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lunedì 19 ottobre 1998

Avvocato penalista - Associazioni antinazionali. Art. 271 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Associazioni antinazionali. Art. 271 del Codice Penale.
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Art. 271 del Codice Penale. Associazioni antinazionali.
 
[Art. 271. Associazioni antinazionali.
 
Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongano di svolgere o che svolgano una attività diretta a distruggere o deprimere il sentimento nazionale è punito con la reclusione da uno a tre anni.
 
Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
 
Si applica l'ultimo capoverso dell'articolo precedente.] (1)
 
(1) La Corte costituzionale con sentenza 12 luglio 2001, n°. 243 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
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domenica 18 ottobre 1998

Avvocato penalista - Condotte con finalità di terrorismo. Art. 270 sexies del Codice Penale.

Avvocato penalista - Condotte con finalità di terrorismo. Art. 270 sexies del Codice Penale.
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Art. 270 sexies del Codice Penale. Condotte con finalità di terrorismo. (1)
 
1. Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia. (2)
 
(1) L'articolo è stato introdotto con d.l. 27 luglio 2005, n°. 144, convertito con modificazioni nella l. 31 luglio 2005 n°. 155.
 
(2) Si tratta di una clausola di chiusura cosiddetta in bianco, in quanto consente l'automatico adeguamento dell'ordinamento italiano alle possibili ulteriori definizioni che possono essere elaborate da norma internazionali vincolanti per l'Italia.

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sabato 17 ottobre 1998

Avvocato penalista - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale. Art. 270 quinquies del Codice Penale.

Avvocato penalista - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale. Art. 270 quinquies del Codice Penale.
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Art. 270 quinquies del Codice Penale. Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale.
 
Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
 
La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies. (1)
 
Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. (2)

(1) Comma così modificato dall’art. 1, comma 3, lett. a), D. L. 18 febbraio 2015, n°. 7.

(2) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 3, lett. b), D. L. 18 febbraio 2015, n°. 7.
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venerdì 16 ottobre 1998

Avvocato penalista - Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo. Art. 270 quater 1 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo. Art. 270 quater 1 del Codice Penale.
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Art. 270 quater 1 del Codice Penale. Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo. (1)
 
Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da tre a sei anni.
 
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 2, D. L. 18 febbraio 2015, n°. 7.
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giovedì 15 ottobre 1998

Avvocato penalista - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale. Art. 270 quater del Codice Penale.

Avvocato penalista - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale. Art. 270 quater del Codice Penale.
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Art. 270 quater del Codice Penale. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale.
 
Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.
 
Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da tre a sei anni. (1)
 
(1) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, D. L. 18 febbraio 2015, n°. 7.
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mercoledì 14 ottobre 1998

Avvocato penalista - Assistenza agli associati. Art. 270 ter del Codice Penale.

Avvocato penalista - Assistenza agli associati. Art. 270 ter del Codice Penale.
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Art. 270 ter del Codice Penale. Assistenza agli associati.
 
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.
 
La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.
 
Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.
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martedì 13 ottobre 1998

Avvocato penalista - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico. Art. 270 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico. Art. 270 bis del Codice Penale.
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Art. 270 bis del Codice Penale. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico.

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
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lunedì 12 ottobre 1998

Avvocato penalista - Associazioni sovversive. Art. 270 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Associazioni sovversive. Art. 270 del Codice Penale.
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Art. 270 del Codice Penale. Associazioni sovversive.
 
Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
 
Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.
 
Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.
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domenica 11 ottobre 1998

Avvocato penalista - Attività antinazionale del cittadino all'estero. Art. 269 del Codice Penale

Avvocato penalista - Attività antinazionale del cittadino all'estero. Art. 269 del Codice Penale.
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Art. 269 del Codice Penale. Attività antinazionale del cittadino all'estero.
 
[Art. 269. Attività antinazionale del cittadino all'estero. (1)
 
Il cittadino, che, fuori del territorio dello Stato, diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose sulle condizioni interne dello Stato per modo da menomare il credito o il prestigio dello Stato all'estero, o svolge comunque un'attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni]

(1) Articolo abrogato dall'art. 12 della L. 24 febbraio 2006, n°. 85.
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sabato 10 ottobre 1998

Avvocato penalista - Parificazione degli Stati alleati. Art. 268 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Parificazione degli Stati alleati. Art. 268 del Codice Penale.
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Art. 268 del Codice Penale. Parificazione degli Stati alleati.
 
Le pene stabilite negli articoli 247 e seguenti si applicano anche quando il delitto è commesso a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, con lo Stato italiano.
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venerdì 9 ottobre 1998

Avvocato penalista - Disfattismo economico. Art. 267 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Disfattismo economico. Art. 267 del Codice Penale.
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Art. 267 del Codice Penale. Disfattismo economico.
 
Chiunque, in tempo di guerra, adopera mezzi diretti a deprimere il corso dei cambi, o ad influire sul mercato dei titoli o dei valori, pubblici o privati, in modo da esporre a pericolo la resistenza della nazione di fronte al nemico, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 3.098.
 
Se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero, la reclusione non può essere inferiore a dieci anni.
 
La reclusione è non inferiore a quindici anni se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze col nemico.
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giovedì 8 ottobre 1998

Avvocato penalista - Istigazione di militari a disobbedire alle leggi. Art. 266 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Istigazione di militari a disobbedire alle leggi. Art. 266 del Codice Penale.
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Art. 266 del Codice Penale. Istigazione di militari a disobbedire alle leggi.
 
Chiunque istiga i militari a disobbedire alle leggi o a violare il giuramento dato o i doveri della disciplina militare o altri doveri inerenti al proprio stato, ovvero fa a militari l'apologia di fatti contrari alle leggi, al giuramento, alla disciplina o ad altri doveri militari, è punito, per ciò solo, se il fatto non costituisce un più grave delitto, con la reclusione da uno a tre anni.
 
La pena è della reclusione da due a cinque anni se il fatto è commesso pubblicamente.
 
Le pene sono aumentate se il fatto è commesso in tempo di guerra.
 
Agli effetti della legge penale, il reato si considera avvenuto pubblicamente quando il fatto è commesso:
 
1) col mezzo della stampa, o con altro mezzo di propaganda;
 
2) in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone;
 
3) in una riunione che, per il luogo in cui è tenuta, o per il numero degli intervenuti, o per lo scopo od oggetto di essa, abbia carattere di riunione non privata.
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mercoledì 7 ottobre 1998

Avvocato penalista - Disfattismo politico. Art. 265 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Disfattismo politico. Art. 265 del Codice Penale.
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Art. 265 del Codice Penale. Disfattismo politico.
 
Chiunque in tempo di guerra, diffonde o comunica voci o notizie false esagerate o tendenziose, che possano destare pubblico allarme o deprimere lo spirito pubblico o altrimenti menomare la resistenza della nazione di fronte al nemico, o svolge comunque un'attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.
 
La pena è non inferiore a quindici anni:
 
1) se il fatto è commesso con propaganda o comunicazioni dirette a militari;
 
2) se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero.
 
La pena è dell'ergastolo se il colpevole ha agito in seguito a intelligenza col nemico.
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