http://www.avvocato-penalista-cirolla.blogspot.com/google4dd38cced8fb75ed.html Avvocato penalista ...: marzo 1998

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martedì 31 marzo 1998

Avvocato penalista - Offesa di persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta. Art. 82 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Offesa di persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta.  Art. 82 del Codice Penale.
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Art. 82 del Codice Penale. Offesa di persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta.
 
Quando, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa, è cagionata offesa a persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta, il colpevole risponde come se avesse commesso il reato in danno della persona che voleva offendere, salve, per quanto riguarda le circostanze aggravanti e attenuanti, le disposizioni dell'articolo 60.
 
Qualora, oltre alla persona diversa, sia offesa anche quella alla quale l'offesa era diretta, il colpevole soggiace alla pena stabilita per il reato più grave, aumentata fino alla metà.
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lunedì 30 marzo 1998

Avvocato penalista - Concorso formale. Reato continuato. Art. 81 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Concorso formale. Reato continuato.  Art. 81 del Codice Penale.
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Art. 81 del Codice Penale. Concorso formale. Reato continuato.
 
È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge.
 
Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge.
 
Nei casi preveduti da quest'articolo, la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti.
 
Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave.
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domenica 29 marzo 1998

Avvocato penalista - Concorso di pene inflitte con sentenze o decreti diversi. Art. 80 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Concorso di pene inflitte con sentenze o decreti diversi.  Art. 80 del Codice Penale.
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Art. 80 del Codice Penale. Concorso di pene inflitte con sentenze o decreti diversi.
 
Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui, dopo una sentenza o un decreto di condanna, si deve giudicare la stessa persona per un altro reato commesso anteriormente o posteriormente alla condanna medesima, ovvero quando contro la stessa persona si debbono eseguire più sentenze o più decreti di condanna.
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sabato 28 marzo 1998

Avvocato penalista - Limiti degli aumenti delle pene accessorie. Art. 79 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Limiti degli aumenti delle pene accessorie.  Art. 79 del Codice Penale.
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Art. 79 del Codice Penale.  Limiti degli aumenti delle pene accessorie.
 
La durata massima delle pene accessorie temporanee non può superare, nel complesso, i limiti seguenti:
 
1) dieci anni, se si tratta dell'interdizione dai pubblici uffici o dell'interdizione da una professione o da un'arte;
 
2) cinque anni, se si tratta della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.
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venerdì 27 marzo 1998

Avvocato penalista - Limiti degli aumenti delle pene principali. Art. 78 del Codice Penale.

Avvocato penalista -  Limiti degli aumenti delle pene principali.  Art. 78 del Codice Penale.
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Art. 78 del Codice Penale.  Limiti degli aumenti delle pene principali.

Nel caso di concorso di reati preveduto dall'articolo 73, la pena da applicare a norma dello stesso articolo non può essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti, né comunque eccedere:

1) trenta anni per la reclusione;

2) sei anni per l'arresto;

3) euro 15.493 per la multa e euro 3.098 per l'ammenda; ovvero euro 64.557 per la multa e euro 12.911 per l'ammenda, se il giudice si vale della facoltà di aumento indicata nel capoverso dell'articolo 133-bis.

Nel caso di concorso di reati preveduto dall'articolo 74, la durata delle pene da applicare a norma dell'articolo stesso non può superare gli anni trenta.

La parte della pena eccedente tale limite è detratta in ogni caso dall'arresto.
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giovedì 26 marzo 1998

Avvocato penalista - Determinazione delle pene accessorie. Art. 77 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Determinazione delle pene accessorie.  Art. 77 del Codice Penale.
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Art. 77 del Codice Penale.  Determinazione delle pene accessorie.
 
Per determinare le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna, si ha riguardo ai singoli reati per i quali è pronunciata la condanna, e alle pene principali che, se non vi fosse concorso di reati, si dovrebbero infliggere per ciascuno di essi.
 
Se concorrono pene accessorie della stessa specie, queste si applicano tutte per intero.
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mercoledì 25 marzo 1998

Avvocato penalista - Pene concorrenti considerate come pena unica ovvero come pene distinte. Art. 76 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Pene concorrenti considerate come pena unica ovvero come pene distinte.  Art. 76 del Codice Penale.
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Art. 76 del Codice Penale. Pene concorrenti considerate come pena unica ovvero come pene distinte.
 
Salvo che la legge stabilisca altrimenti , le pene della stessa specie concorrenti a norma dell'articolo 73 si considerano come pena unica per ogni effetto giuridico.
 
Le pene di specie diversa concorrenti a norma degli articoli 74 e 75 si considerano egualmente, per ogni effetto giuridico, come pena unica della specie più grave.
 
Nondimeno si considerano come pene distinte, agli effetti della loro esecuzione, dell'applicazione delle misure di sicurezza e in ogni altro caso stabilito dalla legge.
 
Se una pena pecuniaria concorre con un'altra pena di specie diversa, le pene si considerano distinte per qualsiasi effetto giuridico.
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martedì 24 marzo 1998

Avvocato penalista - Concorso di reati che importano pene pecuniarie di specie diversa. Art. 75 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Concorso di reati che importano pene pecuniarie di specie diversa.  Art. 75 del Codice Penale.
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Art. 75 del Codice Penale. Concorso di reati che importano pene pecuniarie di specie diversa.
 
Se più reati importano pene pecuniarie di specie diversa, queste si applicano tutte distintamente e per intero.
 
Nel caso che la pena pecuniaria non sia stata pagata per intero, la somma pagata, agli effetti della conversione, viene detratta dall'ammontare della multa.
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lunedì 23 marzo 1998

Avvocato penalista - Concorso di reati che importano pene detentive di specie diversa. Art. 74 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Concorso di reati che importano pene detentive di specie diversa.  Art. 74 del Codice Penale.
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Art. 74 del Codice Penale. Concorso di reati che importano pene detentive di specie diversa.

Se più reati importano pene temporanee detentive di specie diversa, queste si applicano tutte distintamente e per intero.

La pena dell'arresto è eseguita per ultima.
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domenica 22 marzo 1998

Avvocato penalista - Concorso di reati che importano pene detentive temporanee o pene pecuniarie della stessa specie. Art. 73 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Concorso di reati che importano pene detentive temporanee o pene pecuniarie della stessa specie. Art. 73 del Codice Penale.
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Art. 73 del Codice Penale. Concorso di reati che importano pene detentive temporanee o pene pecuniarie della stessa specie.
 
Se più reati importano pene temporanee detentive della stessa specie, si applica una pena unica, per un tempo uguale alla durata complessiva delle pene che si dovrebbero infliggere per i singoli reati.
 
Quando concorrono più delitti, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, si applica l'ergastolo.
 
Le pene pecuniarie della stessa specie si applicano tutte per intero.
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sabato 21 marzo 1998

Avvocato penalista - Concorso di reati che importano l'ergastolo e di reati che importano pene detentive temporanee. Art. 72 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Concorso di reati che importano l'ergastolo e di reati che importano pene detentive temporanee.  Art. 72 del Codice Penale.
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Art. 72 del Codice Penale. Concorso di reati che importano l'ergastolo e di reati che importano pene detentive temporanee.
 
Al colpevole di più delitti, ciascuno dei quali importa la pena dell'ergastolo, si applica la detta pena con l'isolamento diurno da sei mesi a tre anni.
 
Nel caso di concorso di un delitto che importa la pena dell'ergastolo, con uno o più delitti che importano pene detentive temporanee per un tempo complessivo superiore a cinque anni, si applica la pena dell'ergastolo, con l'isolamento diurno per un periodo di tempo da due a diciotto mesi.
 
L'ergastolano condannato all'isolamento diurno partecipa all'attività lavorativa.
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venerdì 20 marzo 1998

Avvocato penalista - Condanna per più reati con unica sentenza o decreto. Art. 71 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Condanna per più reati con unica sentenza o decreto. Art. 71 del Codice Penale.
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Art. 71 del Codice Penale. Condanna per più reati con unica sentenza o decreto.

Quando, con una sola sentenza o con un solo decreto, si deve pronunciare condanna per più reati contro la stessa persona, si applicano le disposizioni degli articoli seguenti.
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giovedì 19 marzo 1998

Avvocato penalista - Circostanze oggettive e soggettive. Art. 70 del Codice Penale.

Avvocato penalista -  Circostanze oggettive e soggettive. Art. 70 del Codice Penale.
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Art. 70 del Codice Penale. Circostanze oggettive e soggettive.
 
Agli effetti della legge penale:
 
1) sono circostanze oggettive quelle che concernono la natura, la specie, i mezzi, l'oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità dell'azione, la gravità del danno o del pericolo, ovvero le condizioni o le qualità personali dell'offeso;
 
2) sono circostanze soggettive quelle che concernono la intensità del dolo o il grado della colpa, o le condizioni e le qualità personali del colpevole, o i rapporti fra il colpevole e l'offeso, ovvero che sono inerenti alla persona del colpevole.
 
Le circostanze inerenti alla persona del colpevole riguardano la imputabilità, e la recidiva.
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mercoledì 18 marzo 1998

Avvocato penalista - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti. Art. 69 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti. Art. 69 del Codice Penale.
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Art. 69 del Codice Penale. Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti.
 
Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, e le prime sono dal giudice ritenute prevalenti, non si tiene conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti.
 
Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tiene conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti.
 
Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi sia equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.
 
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, nonché dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato.
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martedì 17 marzo 1998

Avvocato penalista - Limiti al concorso di circostanze. Art. 68 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Limiti al concorso di circostanze.  Art. 68 del Codice Penale.
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Art. 68 del Codice Penale.  Limiti al concorso di circostanze.
 
Salvo quanto è disposto nell'articolo 15, quando una circostanza aggravante comprende in sé un'altra circostanza aggravante, ovvero una circostanza attenuante comprende in sé un'altra circostanza attenuante, è valutata a carico o a favore del colpevole soltanto la circostanza aggravante o la circostanza attenuante, la quale importa, rispettivamente, il maggiore aumento o la maggiore diminuzione di pena.
 
Se le circostanze aggravanti o attenuanti importano lo stesso aumento o la stessa diminuzione di pena, si applica un solo aumento o una sola diminuzione di pena.
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lunedì 16 marzo 1998

Avvocato penalista - Limiti delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di più circostanze attenuanti. Art. 67 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Limiti delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di più circostanze attenuanti.  Art. 67 del Codice Penale.
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Art. 67 del Codice Penale. Limiti delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di più circostanze attenuanti.
 
Se concorrono più circostanze attenuanti la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore:
 
1) a quindici anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena di morte; (1)
 
2) a dieci anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena dell'ergastolo.
 
Le altre pene sono diminuite. In tal caso, quando non si tratta delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 63, la pena non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto.
 
(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D.Lgs.Lgt. n. 224/1944.
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domenica 15 marzo 1998

Avvocato penalista - Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti. Art. 66 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti.  Art. 66 del Codice Penale.
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Art. 66 del Codice Penale. Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti.

Se concorrono più circostanze aggravanti, la pena da applicare per effetto degli aumenti non può superare il triplo del massimo stabilito dalla legge per il reato, salvo che si tratti delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 63, né comunque eccedere:

1) gli anni trenta, se si tratta della reclusione;

2) gli anni cinque, se si tratta dell'arresto;

3) e, rispettivamente, euro 10.329 o euro 2.065, se si tratta della multa o dell'ammenda; ovvero, rispettivamente, euro 30.987 o euro 6.197 se il giudice si avvale della facoltà di aumento indicata nel capoverso dell'articolo 133-bis .
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sabato 14 marzo 1998

Avvocato penalista - Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante. Art. 65 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante.  Art. 65 del Codice Penale.
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Art. 65 del Codice Penale. Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante.
 
Quando ricorre una circostanza attenuante, e non è dalla legge determinata la diminuzione di pena, si osservano le norme seguenti:
 
1) alla pena di morte è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni;
 
2) alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni;
 
3) le altre pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo.
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venerdì 13 marzo 1998

Avvocato penalista - Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante. Art. 64 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante.  Art. 64 del Codice Penale.
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Art. 64 del Codice Penale. Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante.
 
Quando ricorre una circostanza aggravante, e l'aumento di pena non è determinato dalla legge, è aumentata fino a un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso.
 
Nondimeno, la pena della reclusione da applicare per effetto dell'aumento non può superare gli anni trenta.
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giovedì 12 marzo 1998

Avvocato penalista - Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena. Art. 63 del Codice Penale.

Avvocato penalista -   Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena.  Art. 63 del Codice Penale.
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Art. 63 del Codice Penale.  Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena.
 
Quando la legge dispone che la pena sia aumentata o diminuita entro limiti determinati, l'aumento o la diminuzione si opera sulla quantità di essa, che il giudice applicherebbe al colpevole, qualora non concorresse la circostanza che la fa aumentare o diminuire.
 
Se concorrono più circostanze aggravanti, ovvero più circostanze attenuanti, l'aumento o la diminuzione di pena si opera sulla quantità di essa risultante dall'aumento o dalla diminuzione precedente.
 
Quando per una circostanza la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato, o si tratta di circostanza ad effetto speciale, l'aumento o la diminuzione per le altre circostanze non opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta.
 
Sono circostanze ad effetto speciale quelle che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo.
 
Se concorrono più circostanze aggravanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave; ma il giudice può aumentarla.
 
Se concorrono più circostanze attenuanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena meno grave stabilita per le predette circostanze; ma il giudice può diminuirla.
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mercoledì 11 marzo 1998

Avvocato penalista - Circostanze attenuanti generiche. Art. 62 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista - Circostanze attenuanti generiche.  Art. 62 bis del Codice Penale.
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Art. 62 bis del Codice Penale. Circostanze attenuanti generiche.
 
Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell'articolo 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena.
 
Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell'applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto articolo 62.
 
Ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto dei criteri di cui all'articolo 133, primo comma, numero 3), e secondo comma, nei casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, in relazione ai delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nel caso in cui siano puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni.
 
In ogni caso, l'assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma.
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martedì 10 marzo 1998

Avvocato penalista - Circostanze attenuanti comuni. Art. 62 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Circostanze attenuanti comuni.  Art. 62 del Codice Penale.
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Art. 62 del Codice Penale. Circostanze attenuanti comuni.
 
Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:
 
1) l'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale;
 
2) l'aver reagito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui;
 
3) l'avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza;
 
4) l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l'avere agito per conseguire o l'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso e pericoloso sia di speciale tenuità;
 
5) l'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;
 
6) l'avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l'essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato.
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lunedì 9 marzo 1998

Avvocato penalista - Circostanze aggravanti comuni. Art. 61 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Circostanze aggravanti comuni.  Art. 61 del Codice Penale.
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Art. 61 del Codice Penale. Circostanze aggravanti comuni.
 
Aggravano il reato quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali le circostanze seguenti:
 
1) l'avere agito per motivi abietti o futili;
 
2) l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato;
 
3) l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento;
 
4) l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone;
 
5) l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
 
6) l'avere il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato;
 
7) l'avere, nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;
 
8) l'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;
 
9) l'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto;
 
10) l'avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;
 
11) l'avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità;
 
11-bis) l’avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale;
 
11-ter) l’aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all’interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o formazione;
 
11-quater) l'avere il colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere.
 
11-quinquies) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale nonché nel delitto di cui all'articolo 572, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza.
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domenica 8 marzo 1998

Avvocato penalista - Errore sulla persona dell'offeso. Art. 60 del Codice Penale.

Avvocato penalista -  Errore sulla persona dell'offeso.  Art. 60 del Codice Penale.
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Art. 60 del Codice Penale. Errore sulla persona dell'offeso.
 
Nel caso di errore sulla persona offesa da un reato, non sono poste a carico dell'agente le circostanze aggravanti, che riguardano le condizioni o qualità della persona offesa, o i rapporti tra offeso e colpevole.
 
Sono invece valutate a suo favore le circostanze attenuanti, erroneamente supposte, che concernono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti.
 
Le disposizioni di questo articolo non si applicano, se si tratta di circostanze che riguardano l'età o altre condizioni o qualità fisiche o psichiche, della persona offesa.
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sabato 7 marzo 1998

Avvocato penalista - Circostanze non conosciute o erroneamente supposte. Art. 59 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Circostanze non conosciute o erroneamente supposte.  Art. 59 del Codice Penale.
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Art. 59 del Codice Penale. Circostanze non conosciute o erroneamente supposte.
 
Le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore dell'agente, anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti.
 
Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.
 
Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti o attenuanti, queste non sono valutate contro o a favore di lui.
 
Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui.
 
Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.
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venerdì 6 marzo 1998

Avvocato penalista - Procedibilità per i reati commessi col mezzo della stampa. Art. 58 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista - Procedibilità per i reati commessi col mezzo della stampa.  Art. 58 bis del Codice Penale.
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Art. 58 bis del Codice Penale. Procedibilità per i reati commessi col mezzo della stampa.
 
Se il reato commesso col mezzo della stampa è punibile a querela, istanza o richiesta, anche per la punibilità dei reati preveduti dai tre articoli precedenti è necessaria querela, istanza o richiesta.
 
La querela, l'istanza o la richiesta presentata contro il direttore o vice-direttore responsabile, l'editore o lo stampatore, ha effetto anche nei confronti dell'autore della pubblicazione per il reato da questo commesso.
 
Non si può procedere per i reati preveduti nei tre articoli precedenti se è necessaria una autorizzazione di procedimento per il reato commesso dall'autore della pubblicazione, fino a quando l'autorizzazione non è concessa.
 
Questa disposizione non si applica se l'autorizzazione è stabilita per le qualità o condizioni personali dell'autore della pubblicazione.
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giovedì 5 marzo 1998

Avvocato penalista - Stampa clandestina. Art. 58 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Stampa clandestina.  Art. 58 del Codice Penale.
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Art. 58 del Codice Penale. Stampa clandestina.

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche se non sono state osservate le prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica.
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mercoledì 4 marzo 1998

Avvocato penalista - Reati commessi col mezzo della stampa non periodica. Art. 57 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista -   Reati commessi col mezzo della stampa non periodica.  Art. 57 bis del Codice Penale.
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Art. 57 bis del Codice Penale.  Reati commessi col mezzo della stampa non periodica.
 
Nel caso di stampa non periodica, le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano all'editore, se l'autore della pubblicazione è ignoto o non imputabile, ovvero allo stampatore, se l'editore non è indicato o non è imputabile.
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martedì 3 marzo 1998

Avvocato penalista - Reati commessi col mezzo della stampa periodica. Art. 57 del Codice Penale.

Avvocato penalista -  Reati commessi col mezzo della stampa periodica.  Art. 57 del Codice Penale.
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Art. 57 del Codice Penale.  Reati commessi col mezzo della stampa periodica.
 
Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo.
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lunedì 2 marzo 1998

Avvocato penalista - Delitto tentato. Art. 56 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Delitto tentato.  Art. 56 del Codice Penale.
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Art. 56 del Codice Penale.  Delitto tentato.
 
Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.
 
Il colpevole di delitto tentato è punito:; con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l'ergastolo; e, negli altri casi con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi.
 
Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso.
 
Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà.
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domenica 1 marzo 1998

Avvocato penalista - Eccesso colposo. Art. 55 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Eccesso colposo.  Art. 55 del Codice Penale.
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Art. 55 del Codice Penale. Eccesso colposo.
 
Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.
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