http://www.avvocato-penalista-cirolla.blogspot.com/google4dd38cced8fb75ed.html Avvocato penalista ...: maggio 1998

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domenica 31 maggio 1998

Avvocato penalista - Esecuzione delle pene detentive. Stabilimenti speciali. Art. 141 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Esecuzione delle pene detentive. Stabilimenti speciali. Art. 141 del Codice Penale.
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Art. 141 del Codice Penale. Esecuzione delle pene detentive. Stabilimenti speciali.
 
[Art. 141. Esecuzione delle pene detentive. Stabilimenti speciali.(1)
 
Le pene detentive per delitti si scontano in stabilimenti speciali, per ciascuna delle seguenti categorie di condannati:
 
1. delinquenti abituali o professionali o per tendenza;
 
2. condannati a pena diminuita per infermità psichica, o per sordomutismo, o per cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti; ubriachi abituali e persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti.
 
I condannati indicati nel n. 2 sono sottoposti, qualora occorra, anche a un regime di cura.
 
Se concorrono in uno stesso condannato condizioni personali diverse, il giudice stabilisce in quale degli stabilimenti speciali debba scontarsi la pena.
 
La decisione può essere modificata durante l'esecuzione della pena.
 
La pena dell'arresto si sconta, dalle suindicate categorie di condannati e dai contravventori abituali o professionali, in sezioni speciali degli stabilimenti destinati alla esecuzione della pena predetta.
 
Le donne scontano la pena detentiva in stabilimenti distinti da quelli destinati agli uomini].
 
(1) Articolo abrogato dall'art. 89, Legge n°. 354/1975.
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sabato 30 maggio 1998

Avvocato penalista - Applicazione provvisoria di pene accessorie. Art. 140 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Applicazione provvisoria di pene accessorie. Art. 140 del Codice Penale.
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Art. 140 del Codice Penale. Applicazione provvisoria di pene accessorie.
 
[Art. 140. Applicazione provvisoria di pene accessorie.(1)
 
Il giudice, durante l'istruzione, nei procedimenti per reati per i quali, in caso di condanna, può essere applicata una pena accessoria, può disporne in via provvisoria l'applicazione quando sussistano specificate, inderogabili esigenze istruttorie o sia necessario impedire che il reato venga portato a conseguenze ulteriori.
 
L'interdizione dai pubblici uffici può essere applicata provvisoriamente solo nei procedimenti per reati commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o ad un pubblico servizio o a taluno degli uffici indicati nel n. 3 del capoverso dell'articolo 28.
 
La sospensione provvisoria non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare.
 
La pena accessoria provvisoriamente applicata non può avere durata superiore alla metà della durata massima prevista dalla legge ed è computata nella durata della pena accessoria conseguente alla condanna.]
 
(1) Articolo abrogato dall'art. 217, D. Lgs. n°. 271/1989.
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venerdì 29 maggio 1998

Avvocato penalista - Computo delle pene accessorie. Art. 139 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Computo delle pene accessorie. Art. 139 del Codice Penale.
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Art. 139 del Codice Penale. Computo delle pene accessorie.
 
Nel computo delle pene accessorie temporanee non si tiene conto del tempo in cui il condannato sconta la pena detentiva, o è sottoposta a misura di sicurezza detentiva, né del tempo in cui egli si è sottratto volontariamente alla esecuzione della pena o della misura di sicurezza.
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giovedì 28 maggio 1998

Avvocato penalista - Pena e custodia cautelare per reati commessi all'estero. Art. 138 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Pena e custodia cautelare per reati commessi all'estero. Art. 138 del Codice Penale.
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Art. 138 del Codice Penale. Pena e custodia cautelare per reati commessi all'estero.
 
Quando il giudizio seguito all'estero è rinnovato nello Stato, la pena scontata all'estero è sempre computata tenendo conto della specie di essa; e, se vi è stata all'estero custodia cautelare, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.
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mercoledì 27 maggio 1998

Avvocato penalista - Custodia cautelare. Art. 137 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Custodia cautelare. Art. 137 del Codice Penale.
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Art. 137 del Codice Penale. Custodia cautelare.
 
La carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile si detrae dalla durata complessiva della pena temporanea detentiva o dall'ammontare della pena pecuniaria.
 
La custodia cautelare è considerata, agli effetti della detrazione, come reclusione od arresto.
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martedì 26 maggio 1998

Avvocato penalista - Modalità di conversione di pene pecuniarie. Art. 136 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Modalità di conversione di pene pecuniarie. Art. 136 del Codice Penale.
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Art. 136 del Codice Penale. Modalità di conversione di pene pecuniarie.
 
Le pene della multa e dell'ammenda, non eseguite per insolvibilità del condannato, si convertono a norma di legge.
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lunedì 25 maggio 1998

Avvocato penalista - Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive. Art. 135 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive. Art. 135 del Codice Penale.
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Art. 135 del Codice Penale. Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive.
 
Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando euro 250, o frazione di euro 250 (1), di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva.
 
(1) Le parole: “calcolando euro 38, o frazione di euro 38” sono state così sostituite dall’art. 32, comma 62, della L. 15 luglio 2009, n°. 94.
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domenica 24 maggio 1998

Avvocato penalista - Computo delle pene. Art. 134 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Computo delle pene. Art. 134 del Codice Penale.
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Art. 134 del Codice Penale. Computo delle pene.
 
Le pene temporanee si applicano a giorni, a mesi e ad anni.
 
Nelle condanne a pene temporanee non si tiene conto delle frazioni di giorno, e, in quelle a pene pecuniarie, delle frazioni di euro.
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sabato 23 maggio 1998

Avvocato penalista - Pagamento rateale della multa o dell'ammenda. Art. 133 ter del Codice Penale.

Avvocato penalista - Pagamento rateale della multa o dell'ammenda. Art. 133 ter del Codice Penale.
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Art. 133 ter del Codice Penale. Pagamento rateale della multa o dell'ammenda.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, può disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, che la multa o l'ammenda venga pagata in rate mensili da tre a trenta.

Ciascuna rata tuttavia non può essere inferiore a euro 15.

In ogni momento il condannato può estinguere la pena mediante un unico pagamento.
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venerdì 22 maggio 1998

Avvocato penalista - Condizioni economiche del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria. Art. 133 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista - Condizioni economiche del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria. Art. 133 bis del Codice Penale.
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Art. 133 bis del Codice Penale. Condizioni economiche del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria.
 
Nella determinazione dell'ammontare della multa o dell'ammenda il giudice deve tener conto, oltre che dei criteri indicati dall'articolo precedente, anche delle condizioni economiche del reo.
 
Il giudice può aumentare la multa o l'ammenda stabilite dalla legge sino al triplo o diminuirle sino ad un terzo quando, per le condizioni economiche del reo, ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa.
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giovedì 21 maggio 1998

Avvocato penalista - Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena. Art. 133 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena. Art. 133 del Codice Penale.
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Art. 133 del Codice Penale. Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena.
 
Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta:
 
1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione;
 
2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;
 
3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.
 
Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta:
 
1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;
 
2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;
 
3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;
 
4) dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.
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mercoledì 20 maggio 1998

Avvocato penalista - Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena: limiti. Art. 132 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena: limiti. Art. 132 del Codice Penale.
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Art. 132 del Codice Penale. Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena: limiti.
 
Nei limiti fissati dalla legge, il giudice applica la pena discrezionalmente; esso deve indicare i motivi che giustificano l'uso di tal potere discrezionale.
 
Nell'aumento o nella diminuzione della pena non si possono oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie di pena, salvi i casi espressamente determinati dalla legge.
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martedì 19 maggio 1998

Avvocato penalista - Reato complesso. Procedibilità di ufficio. Art. 131 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Reato complesso. Procedibilità di ufficio. Art. 131 del Codice Penale.
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Art. 131 del Codice Penale. Reato complesso. Procedibilità di ufficio.
 
Nei casi preveduti dall'articolo 84, per il reato complesso si procede sempre di ufficio, se per taluno dei reati, che ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti, si deve procedere di ufficio.
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lunedì 18 maggio 1998

Avvocato penalista - Istanza della persona offesa. Art. 130 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Istanza della persona offesa. Art. 130 del Codice Penale.
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Art. 130 del Codice Penale. Istanza della persona offesa.

Quando la punibilità del reato dipende dall'istanza della persona offesa, l'istanza è regolata dalle disposizioni relative alla richiesta. Nondimeno, per quanto riguarda la capacità e la rappresentanza della persona offesa, si applicano le disposizioni relative alla querela.
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domenica 17 maggio 1998

Avvocato penalista - Irrevocabilità ed estensione della richiesta. Art. 129 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Irrevocabilità ed estensione della richiesta. Art. 129 del Codice Penale.
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Art. 129 del Codice Penale. Irrevocabilità ed estensione della richiesta.
 
La richiesta dell'autorità è irrevocabile.
 
Le disposizioni degli articoli 122 e 123 si applicano anche alla richiesta.
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sabato 16 maggio 1998

Avvocato penalista - Termine per la richiesta di procedimento. Art. 128 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Termine per la richiesta di procedimento. Art. 128 del Codice Penale.
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Art. 128 del Codice Penale. Termine per la richiesta di procedimento.
 
Quando la punibilità di un reato dipende dalla richiesta dell'autorità, la richiesta non può essere più proposta, decorsi tre mesi dal giorno in cui l'autorità ha avuto notizia del fatto che costituisce il reato.
 
Quando la punibilità di un reato commesso all'estero dipende dalla presenza del colpevole nel territorio dello Stato, la richiesta non può essere più proposta, decorsi tre anni dal giorno in cui il colpevole si trova nel territorio dello Stato.
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venerdì 15 maggio 1998

Avvocato penalista - Richiesta di procedimento per delitti contro il Presidente della Repubblica. Art. 127 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Richiesta di procedimento per delitti contro il Presidente della Repubblica. Art. 127 del Codice Penale.
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Art. 127 del Codice Penale. Richiesta di procedimento per delitti contro il Presidente della Repubblica.
 
Salvo quanto è disposto nel titolo primo del libro secondo di questo codice, qualora un delitto punibile a querela della persona offesa sia commesso in danno del Presidente della Repubblica, alla querela è sostituita la richiesta del ministro per la giustizia.
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giovedì 14 maggio 1998

Avvocato penalista - Estinzione del diritto di querela. Art. 126 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Estinzione del diritto di querela. Art. 126 del Codice Penale.
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Art. 126 del Codice Penale. Estinzione del diritto di querela.

Il diritto di querela si estingue con la morte della persona offesa.

Se la querela è stata già proposta, la morte della persona offesa non estingue il reato.
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mercoledì 13 maggio 1998

Avvocato penalista - Querela del minore o inabilitato nel caso di rinuncia del rappresentante. Art. 125 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Querela del minore o inabilitato nel caso di rinuncia del rappresentante. Art. 125 del Codice Penale.
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Art. 125 del Codice Penale. Querela del minore o inabilitato nel caso di rinuncia del rappresentante.
 
La rinuncia alla facoltà di esercitare il diritto di querela, fatta dal genitore o dal tutore o dal curatore, non priva il minore, che ha compiuto gli anni quattordici, o l'inabilitato, del diritto di proporre querela.
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martedì 12 maggio 1998

Avvocato penalista - Termine per proporre la querela. Rinuncia. Art. 124 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Termine per proporre la querela. Rinuncia. Art. 124 del Codice Penale.
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Art. 124 del Codice Penale. Termine per proporre la querela. Rinuncia.
 
Salvo che la legge disponga altrimenti, il diritto di querela non può essere esercitato, decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato.
 
Il diritto di querela non può essere esercitato se vi è stata rinuncia espressa o tacita da parte di colui al quale ne spetta l'esercizio.
 
Vi è rinuncia tacita, quando chi ha facoltà di proporre querela ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di querelarsi.
 
La rinuncia si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato.
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lunedì 11 maggio 1998

Avvocato penalista - Estensione della querela. Art. 123 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Estensione della querela. Art. 123 del Codice Penale.
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Art. 123 del Codice Penale. Estensione della querela.
 
La querela si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato.
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domenica 10 maggio 1998

Avvocato penalista - Querela di uno fra più offesi. Art. 122 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Querela di uno fra più offesi. Art. 122 del Codice Penale.
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Art. 122 del Codice Penale. Querela di uno fra più offesi.
 
Il reato commesso in danno di più persone è punibile anche se la querela è proposta da una soltanto di esse.
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sabato 9 maggio 1998

Avvocato penalista - Diritto di querela esercitato da un curatore speciale. Art. 121 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Diritto di querela esercitato da un curatore speciale. Art. 121 del Codice Penale.
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Art. 121 del Codice Penale. Diritto di querela esercitato da un curatore speciale.
 
Se la persona offesa è minore degli anni quattordici o inferma di mente, e non v'è chi ne abbia la rappresentanza, ovvero chi l'esercita si trovi con la persona medesima in conflitto di interessi, il diritto di querela è esercitato da un curatore speciale.
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venerdì 8 maggio 1998

Avvocato penalista - Diritto di querela. Art. 120 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Diritto di querela. Art. 120 del Codice Penale.
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Art. 120 del Codice Penale. Diritto di querela.
 
Ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d'ufficio o dietro richiesta o istanza ha diritto di querela.
 
Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione d'infermità di mente, il diritto di querela, è esercitato dal genitore o dal tutore.
 
I minori che hanno compiuto gli anni quattordici e gli inabilitati possono esercitare il diritto di querela e possono altresì, in loro vece, esercitarlo il genitore ovvero il tutore o il curatore, nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita, del minore o dell'inabilitato
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giovedì 7 maggio 1998

Avvocato penalista - Valutazione delle circostanze di esclusione della pena. Art. 119 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Valutazione delle circostanze di esclusione della pena. Art. 119 del Codice Penale.
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Art. 119 del Codice Penale. Valutazione delle circostanze di esclusione della pena.
 
Valutazione delle circostanze di esclusione della pena.
 
Le circostanze soggettive le quali escludono la pena per taluno di coloro che sono concorsi nel reato hanno effetto soltanto riguardo alla persona a cui si riferiscono.
 
Le circostanze oggettive che escludono la pena hanno effetto per tutti coloro che sono concorsi nel reato.
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mercoledì 6 maggio 1998

Avvocato penalista - Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti. Art. 118 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti. Art. 118 del Codice Penale.
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Art. 118 del Codice Penale. Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti.
 
Le circostanze che aggravano o diminuiscono le pene concernenti i motivi a delinquere, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole, sono valutate soltanto riguardo alla persona a cui si riferiscono.
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martedì 5 maggio 1998

Avvocato penalista - Mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti. Art. 117 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti. Art. 117 del Codice Penale.
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Art. 117 del Codice Penale. Mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti.
 
Se, per le condizioni o le qualità personali del colpevole, o per i rapporti fra il colpevole e l'offeso, muta il titolo del reato per taluno di coloro che vi sono concorsi anche gli altri
rispondono dello stesso reato.
 
Nondimeno, se questo è più grave il giudice può, rispetto a coloro per i quali non sussistano le condizioni, le qualità o i rapporti predetti, diminuire la pena.
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lunedì 4 maggio 1998

Avvocato penalista - Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti. Art. 116 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti. Art. 116 del Codice Penale.
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Art. 116 del Codice Penale. Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti.
 
Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l'evento è conseguenza della sua azione od omissione.
 
Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave.
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domenica 3 maggio 1998

Avvocato penalista - Accordo per commettere un reato. Istigazione. Art. 115 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Accordo per commettere un reato. Istigazione. Art. 115 del Codice Penale.
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Art. 115 del Codice Penale.  Accordo per commettere un reato. Istigazione.
 
Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato, e questo non sia commesso, nessuna di esse è punibile per il solo fatto dell'accordo.
 
Nondimeno nel caso di accordo per commettere un delitto, il giudice può applicare una misura di sicurezza.
 
Le stesse disposizioni si applicano nel caso di istigazione a commettere un reato, se l'istigazione è stata accolta, ma il reato non è stato commesso.
 
Qualora l'istigazione non sia stata accolta, e si sia trattato d'istigazione a un delitto, l'istigatore può essere sottoposto a misura di sicurezza.
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sabato 2 maggio 1998

Avvocato penalista - Circostanze attenuanti. Art. 114 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Circostanze attenuanti. Art. 114 del Codice Penale.
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Art. 114 del Codice Penale. Circostanze attenuanti.
 
Il giudice, qualora ritenga che l'opera prestata da talune delle persone che sono concorse nel reato a norma degli articoli 110 e 113 abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato, può diminuire la pena.
 
Tale disposizione non si applica nei casi indicati nell'articolo 112.
 
La pena può altresì essere diminuita per chi è stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato, quando concorrono, le condizioni stabilite nei numeri 3 e 4 del primo comma e nel terzo comma dell'articolo 112.
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venerdì 1 maggio 1998

Avvocato penalista - Cooperazione nel delitto colposo. Art. 113 del Codice Penale.

Avvocato penalista -  Cooperazione nel delitto colposo. Art. 113 del Codice Penale.
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Art. 113 del Codice Penale. Cooperazione nel delitto colposo.

Nel delitto colposo, quando l'evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso.

La pena è aumentata per chi ha determinato altri a cooperare nel delitto, quando concorrono le condizioni stabilite nell'art. 111 e nei numeri 3 e 4 dell'art. 112.
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