http://www.avvocato-penalista-cirolla.blogspot.com/google4dd38cced8fb75ed.html Avvocato penalista ...: giugno 1998

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martedì 30 giugno 1998

Avvocato penalista - Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova. Art.168 ter del Codice Penale.

Avvocato penalista - Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova. Art.168 ter del Codice Penale.
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Art. 168 ter del Codice Penale. Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova. (1)
 
Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso.
 
Non si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 161.
 
L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede.
 
L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.
 
(1) Articolo inserito dall’art. 3, comma 11, L. 28 aprile 2014, n°. 67.
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lunedì 29 giugno 1998

Avvocato penalista - Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato. Art.168 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista - Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato. Art.168 bis del Codice Penale.
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Art. 168 bis del Codice Penale. Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato. (1)
 
Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.
 
La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato.
 
Comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.
 
La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità.
 
Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato.
 
La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore.
 
La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di una volta.
 
La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108.
 
(1) Articolo inserito dall’art. 3, comma 11, L. 28 aprile 2014, n°. 67.
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domenica 28 giugno 1998

Avvocato penalista - Revoca della sospensione. Art.168 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Revoca della sospensione. Art.168 del Codice Penale.
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Art. 168 del Codice Penale. Revoca della sospensione.
 
Salva la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 164, la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato:
 
1. commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli;
 
2. riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'articolo 163 .
 
Qualora il condannato riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, non supera i limiti stabiliti dall'art. 163, il giudice, tenuto conto dell'indole e della gravità del reato, può revocare l'ordine di sospensione condizionale della pena.
 
La sospensione condizionale della pena è altresì revocata quando è stata concessa in violazione dell'articolo 164, quarto comma, in presenza di cause ostative.
 
La revoca è disposta anche se la sospensione è stata concessa ai sensi del comma 3 dell'articolo 444 del codice di procedura penale. (1)
 
(1) Comma aggiunto dall’art. 1 della L. 26 marzo 2001, n°. 128.
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sabato 27 giugno 1998

Avvocato penalista - Estinzione del reato. Art.167 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Estinzione del reato. Art.167 del Codice Penale.
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Art. 167 del Codice Penale. Estinzione del reato.
 
Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, e adempie gli obblighi impostigli, il reato è estinto.
 
In tal caso non ha luogo l'esecuzione delle pene.
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venerdì 26 giugno 1998

Avvocato penalista - Effetti della sospensione. Art. 166 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Effetti della sospensione. Art. 166 del Codice Penale.
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Art. 166 del Codice Penale. Effetti della sospensione.
 
La sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie.
 
La condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di per sé sola, motivo per l'applicazione di misure di prevenzione, né d'impedimento all'accesso a posti di lavoro pubblici o privati tranne i casi specificatamente previsti dalla legge, né per il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa.
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giovedì 25 giugno 1998

Avvocato penalista - Obblighi del condannato. Art. 165 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Obblighi del condannato. Art. 165 del Codice Penale.
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Art. 165 del Codice Penale. Obblighi del condannato.
 
La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa (1), secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
 
La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente. (2)
 
La disposizione del secondo comma non si applica qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa ai sensi del quarto comma dell'articolo 163. (3)
 
Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti.
 
(1) Periodo modificato dall’art. 2, comma 1, lett. a), della L. 11 giugno 2004, n°. 145.
 
(2) Le parole: “salvo che ciò sia impossibile” sono state soppresse dall’art. 2, comma 1, lett. b) della L. 11 giugno 2004, n°. 145.
 
(3) Comma inserito dall’art. 2, comma 1, lett. c), della L. 11 giugno 2004, n°. 145.
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mercoledì 24 giugno 1998

Avvocato penalista - Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena. Art. 164 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena. Art. 164 del Codice Penale.
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Art. 164 del Codice Penale. Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena.
 
La sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.
 
La sospensione condizionale della pena non può essere conceduta:
 
1) a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione né al delinquente o contravventore abituale o professionale;
 
2) allorché alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza personale perché il reo è persona che la legge presume socialmente pericolosa.
 
La sospensione condizionale della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca.
 
La sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta.
 
Tuttavia il giudice nell'infliggere una nuova condanna, può disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall'articolo 163.
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martedì 23 giugno 1998

Avvocato penalista - Sospensione condizionale della pena. Art. 163 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Sospensione condizionale della pena. Art. 163 del Codice Penale.
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Art. 163 del Codice Penale. Sospensione condizionale della pena.
 
Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione.
 
In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa. (1)
 
Se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni, ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni.
 
In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a tre anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a tre anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa. (2)
 
Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni e sei mesi, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a due anni e sei mesi, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa. (3)
 
Qualora la pena inflitta non sia superiore ad un anno e sia stato riparato interamente il danno, prima che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni, nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine e fuori del caso previsto nel quarto comma dell'articolo 56, si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui eliminabili, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena, determinata nel caso di pena pecuniaria ragguagliandola a norma dell'articolo 135, rimanga sospesa per il termine di un anno. (4)
 
(1) L’ultimo periodo di questo comma è stato aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. a), della L. 11 giugno 2004, n°. 145.
 
(2) L’ultimo periodo di questo comma è stato aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. b), della L. 11 giugno 2004, n°. 145.
 
(3) L’ultimo periodo di questo comma è stato aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. c), della L. 11 giugno 2004, n°. 145.
 
(4) Questo comma è stato aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. d), della L. 11 giugno 2004, n°. 145.
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lunedì 22 giugno 1998

Avvocato penalista - Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative. Art. 162 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista - Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative. Art. 162 bis del Codice Penale.
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Art. 162 bis del Codice Penale. Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative.
 
Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.
 
Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda.
 
L'oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell'articolo 99, dall'articolo 104 o dall'articolo 105, né quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore.
 
In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravità del fatto.
 
La domanda può essere riproposta sino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado.
 
Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo estingue il reato.
 
[In caso di modifica dell'originaria imputazione, qualora per questa non fosse possibile l'oblazione, l'imputato è rimesso in termini per chiedere la medesima, sempre che sia consentita] (1).
 
(1) Comma abrogato dall'art. 2-quattuordecies, D. L. 7 aprile 2000, n°. 82.
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domenica 21 giugno 1998

Avvocato penalista - Oblazione nelle contravvenzioni. Art. 162 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Oblazione nelle contravvenzioni. Art. 162 del Codice Penale.
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Art. 162 del Codice Penale. Oblazione nelle contravvenzioni.
 
Nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola pena dell'ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.
 
Il pagamento estingue il reato.
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sabato 20 giugno 1998

Avvocato penalista - Effetti della sospensione e della interruzione. Art. 161 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Effetti della sospensione e della interruzione. Art. 161 del Codice Penale.
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Art. 161 del Codice Penale. Effetti della sospensione e della interruzione.
 
La sospensione e l'interruzione della prescrizione hanno effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato.
 
Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105.
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venerdì 19 giugno 1998

Avvocato penalista - Interruzione del corso della prescrizione. Art. 160 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Interruzione del corso della prescrizione. Art. 160 del Codice Penale.
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Art. 160 del Codice Penale. Interruzione del corso della prescrizione.
 
Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna.
 
Interrompono pure la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio. (1)
 
La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione.
 
Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all'articolo 161, secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.
 
(1) Periodo così sostituito dall’art. 6, comma 4, della L. 5 dicembre 2005, n°. 251.
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giovedì 18 giugno 1998

Avvocato penalista - Sospensione del corso della prescrizione. Art. 159 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Sospensione del corso della prescrizione. Art. 159 del Codice Penale.
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Art. 159 del Codice Penale. Sospensione del corso della prescrizione.
 
Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:
 
1) autorizzazione a procedere;
 
2) deferimento della questione ad altro giudizio;
 
3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore.
 
In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni.
 
Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;
 
3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale (1).
 
Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.
 
La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.
 
Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice. (2)
 
(1) Numero aggiunto dall’art. 12, comma 1, L. 28 aprile 2014, n°. 67; vedi anche, per le disposizioni transitorie, l’art. 15-bis della suddetta L. 67/2014.
 
(2) Comma aggiunto dall’art. 12, comma 2, L. 28 aprile 2014, n°. 67; vedi anche, per le disposizioni transitorie, l’art. 15-bis della suddetta L. 67/2014.
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mercoledì 17 giugno 1998

Avvocato penalista - Decorrenza del termine della prescrizione. Art. 158 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Decorrenza del termine della prescrizione. Art. 158 del Codice Penale.
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Art. 158 del Codice Penale. Decorrenza del termine della prescrizione.
 
Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente (1), dal giorno in cui è cessata la permanenza. (2)
 
Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata.
 
Nondimeno nei reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato.
 
(1) Le parole: “o continuato” sono state soppresse dall’art. 6, co. 2, della L. 5 dicembre 2005, n°. 251;
 
2) Le parole: “o la continuazione” sono state soppresse dall’art. 6, co. 2, della L. 5 dicembre 2005, n°. 251.
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martedì 16 giugno 1998

Avvocato penalista - Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere. Art. 157 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere. Art. 157 del Codice Penale.
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Art. 157 del Codice Penale. Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere. (1)
 
La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.
 
Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante.
 
Non si applicano le disposizioni dell'articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma.
 
Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.
 
Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni.
 
I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 449 e 589, secondo, terzo e quarto comma, nonché per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.
 
I termini di cui ai commi che precedono sono altresì raddoppiati per il reato di cui all'articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell'articolo 609-bis ovvero dal quarto comma dell'articolo 609-quater. (2) (3)
 
La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.
 
La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.
 
(1) Articolo così sostituito dall’art. 6, comma 1, della L. 5 dicembre 2005, n. 251.
 
Il testo previgente disponeva: “Art. 157 Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere.
 
La prescrizione estingue il reato:
 
1) in venti anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;
 
2) in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;
 
3) in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce della reclusione inferiore a cinque anni, o la pena della multa.
 
4) in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore a cinque anni, o la pena della multa;
 
5) in tre anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell’arresto;
 
6) in due anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell’ammenda.
 
Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell’aumento massimo della pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti.
 
Nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti si applicano anche a tale effetto le disposizioni dell’articolo 69.
 
Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e quella pecuniaria, per determinar il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.”
 
(2) Comma così modificato dall' art. 4, L. 1 ottobre 2012, n°. 172.
 
(3) La Corte costituzionale, con sentenza 19-25 maggio 2014, n°. 143 (Gazz. Uff. 4 giugno 2014, n°. 24 - Prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede che i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo sono raddoppiati per il reato di incendio colposo (art. 449, in riferimento all'art. 423 C.P.).
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lunedì 15 giugno 1998

Avvocato penalista - Estinzione del diritto di remissione. Art. 156 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Estinzione del diritto di remissione. Art. 156 del Codice Penale.
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Art. 156 del Codice Penale. Estinzione del diritto di remissione.
 
Il diritto di remissione si estingue con la morte della persona offesa dal reato.
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domenica 14 giugno 1998

Avvocato penalista - Accettazione della remissione. Art. 155 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Accettazione della remissione. Art. 155 del Codice Penale.
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Art. 155 del Codice Penale. Accettazione della remissione.
 
La remissione non produce effetto, se il querelato l'ha espressamente o tacitamente ricusata.
 
Vi è ricusa tacita, quando il querelato ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di accettare la remissione.
 
La remissione fatta a favore anche di uno soltanto fra coloro che hanno commesso il reato si estende a tutti, ma non produce effetto per chi l'abbia ricusata.
 
Per quanto riguarda la capacità di accettare la remissione, si osservano le disposizioni dell'articolo 153.
 
Se il querelato è un minore o un infermo di mente, e nessuno ne ha la rappresentanza, ovvero chi la esercita si trova con esso in conflitto di interessi, la facoltà di accettare la remissione è esercitata da un curatore speciale.
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sabato 13 giugno 1998

Avvocato penalista - Più querelanti: remissione di uno solo. Art. 154 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Più querelanti: remissione di uno solo. Art. 154 del Codice Penale.
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Art. 154 del Codice Penale. Più querelanti: remissione di uno solo.
 
Se la querela è stata proposta da più persone, il reato non si estingue se non interviene la remissione di tutti i querelanti.
 
Se tra più persone offese da un reato taluna soltanto ha proposto querela, la remissione, che questa ha fatto, non pregiudica il diritto di querela delle altre.
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venerdì 12 giugno 1998

Avvocato penalista - Esercizio del diritto di remissione. Incapaci. Art. 153 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Esercizio del diritto di remissione. Incapaci. Art. 153 del Codice Penale.
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Art. 153 del Codice Penale. Esercizio del diritto di remissione. Incapaci.
 
Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione di infermità di mente, il diritto di remissione è esercitato dal loro legale rappresentante.
 
I minori, che hanno compiuto gli anni quattordici, e gli inabilitati possono esercitare il diritto di remissione, anche quando la querela è stata proposta dal rappresentante, ma, in ogni caso, la remissione non ha effetto senza l'approvazione di questo.
 
Il rappresentante può rimettere la querela proposta da lui o dal rappresentato, ma la remissione non ha effetto, se questi manifesta volontà contraria.
 
Le disposizioni dei capoversi precedenti si applicano anche nel caso in cui il minore raggiunge gli anni quattordici, dopo che è stata proposta la querela.
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giovedì 11 giugno 1998

Avvocato penalista - Remissione della querela. Art. 152 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Remissione della querela. Art. 152 del Codice Penale.
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Art. 152 del Codice Penale. Remissione della querela.
 
Nei delitti punibili a querela della persona offesa, la remissione estingue il reato.
 
La remissione è processuale o extraprocessuale.
 
La remissione extraprocessuale è espressa o tacita.
 
Vi è remissione tacita, quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela.
 
La remissione può intervenire solo prima della condanna, salvi i casi per i quali la legge disponga altrimenti.
 
La remissione non può essere sottoposta a termini o a condizioni.
 
Nell'atto di remissione può essere fatta rinuncia al diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno.
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mercoledì 10 giugno 1998

Avvocato penalista - Amnistia. Art. 151 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Amnistia. Art. 151 del Codice Penale.
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Art. 151 del Codice Penale. Amnistia.
 
L'amnistia estingue il reato, e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie.
 
Nel concorso di più reati, l'amnistia si applica ai singoli reati per i quali è conceduta.
 
L'estinzione del reato per effetto dell'amnistia è limitata ai reati commessi a tutto il giorno precedente la data del decreto, salvo che questo stabilisca una data diversa.
 
L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi.
 
L'amnistia non si applica ai recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'art. 99, né ai delinquenti abituali, o professionali, o per tendenza, salvo che il decreto disponga diversamente.
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martedì 9 giugno 1998

Avvocato penalista - Morte del reo prima della condanna. Art. 150 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Morte del reo prima della condanna. Art. 150 del Codice Penale.
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Art. 150 del Codice Penale. Morte del reo prima della condanna.

La morte del reo, avvenuta prima della condanna, estingue il reato.
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lunedì 8 giugno 1998

Avvocato penalista - Consiglio di patronato e Cassa delle ammende. Art. 149 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Consiglio di patronato e Cassa delle ammende. Art. 149 del Codice Penale.
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Art. 149 del Codice Penale. Consiglio di patronato e Cassa delle ammende.
 
[Art. 149. Consiglio di patronato e Cassa delle ammende. (1)
 
Presso ciascun tribunale è costituito un consiglio di patronato, al quale sono conferite le attribuzioni seguenti:
 
1. prestare assistenza ai liberati dal carcere, agevolandoli, se occorre, nel trovare stabile lavoro;
 
2. prestare assistenza alle famiglie di coloro che sono detenuti, con ogni forma di soccorso e, eccezionalmente, anche con sussidi in denaro.
 
Alle spese necessarie per l'opera di assistenza dei consigli di patronato provvede la Cassa delle ammende].
 
(1) Articolo abrogato dall'art. 89, Legge n°. 354/1975.
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domenica 7 giugno 1998

Avvocato penalista - Infermità psichica sopravvenuta al condannato. Art. 148 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Infermità psichica sopravvenuta al condannato. Art. 148 del Codice Penale.
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Art. 148 del Codice Penale. Infermità psichica sopravvenuta al condannato.
 
Se, prima dell'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale o durante l'esecuzione, sopravviene al condannato una infermità psichica, il giudice, qualora ritenga che l'infermità sia tale da impedire l'esecuzione della pena, ordina che questa sia differita o sospesa e che il condannato sia ricoverato in un manicomio giudiziario, ovvero in una casa di cura e di custodia.
 
Il giudice può disporre che il condannato, invece che in un manicomio giudiziario, sia ricoverato in un manicomio comune, se la pena inflittagli sia inferiore a tre anni di reclusione o di arresto, e non si tratti di delinquente o contravventore abituale o professionale o di delinquente per tendenza.
 
La disposizione precedente si applica anche nel caso in cui, per infermità psichica sopravvenuta, il condannato alla pena di morte (1) deve essere ricoverato in un manicomio giudiziario.
 
Il provvedimento di ricovero è revocato, e il condannato è sottoposto alla esecuzione della pena, quando sono venute meno le ragioni che hanno determinato tale provvedimento.
 
(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D. Lgs. Lgt. n°. 224/1944.
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sabato 6 giugno 1998

Avvocato penalista - Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena. Art. 147 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena. Art. 147 del Codice Penale.
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Art. 147 del Codice Penale. Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena.
 
L'esecuzione di una pena può essere differita:
 
1) se è presentata domanda di grazia, e l'esecuzione della pena non deve esser differita a norma dell'articolo precedente;
 
2) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica;
 
3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età inferiore a tre anni. (1)
 
Nel caso indicato nel n. 1, l'esecuzione della pena non può essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, anche se la domanda di grazia è successivamente rinnovata.
 
Nel caso indicato nel numero 3) del primo comma il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, il figlio muoia, venga abbandonato ovvero affidato ad altri che alla madre. (2)
 
Il provvedimento di cui al primo comma non può essere adottato o, se adottato, è revocato se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti. (3)
 
(1) Numero sostituito dall'art. 1, comma 2, L. 8 marzo 2001, n°. 40.
 
(2) Comma sostituito dall’art. 1, comma 3, della L. 8 marzo 2001, n°. 40 e successivamente, così modificato dall’art. 93, comma 1, lett. h), D. Lgs. 28 dicembre 2013, n°. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
 
(3) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 4, della L. 8 marzo 2001, n°. 40
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venerdì 5 giugno 1998

Avvocato penalista - Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena. Art. 146 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena. Art. 146 del Codice Penale.
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Art. 146 del Codice Penale. Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena. (1)
 
L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita:
 
1) se deve aver luogo nei confronti di donna incinta;
 
2) se deve aver luogo nei confronti di madre di infante di età inferiore ad anni uno;
 
3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.
 
Nei casi previsti dai numeri 1) e 2) del primo comma il differimento non opera o, se concesso, è revocato se la gravidanza si interrompe, se la madre è dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, il figlio muore, viene abbandonato ovvero affidato ad altri, sempreché l'interruzione di gravidanza o il parto siano avvenuti da oltre due mesi.(2)
 
(1) Articolo così sostituito dall’art. 1, comma 1, della L. 8 marzo 2001, n°. 40.
 
(2) Comma così modificato dall’art. 93, comma 1, lett. g), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n°. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
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giovedì 4 giugno 1998

Avvocato penalista - Remunerazione ai condannati per il lavoro prestato. Art. 145 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Remunerazione ai condannati per il lavoro prestato. Art. 145 del Codice Penale.
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Art. 145 del Codice Penale. Remunerazione ai condannati per il lavoro prestato.
 
Negli stabilimenti penitenziari, ai condannati è corrisposta una remunerazione per il lavoro prestato.
 
Sulla remunerazione, salvo che l'adempimento delle obbligazioni sia altrimenti eseguito, sono prelevate nel seguente ordine:
 
1) le somme dovute a titolo di risarcimento del danno;
 
2) le spese che lo Stato sostiene per il mantenimento del condannato;
 
3) le somme dovute a titolo di rimborso delle spese del procedimento.
 
In ogni caso deve essere riservata a favore del condannato una quota pari a un terzo della remunerazione, a titolo di peculio.
 
Tale quota non è soggetta a pignoramento o a sequestro.
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mercoledì 3 giugno 1998

Avvocato penalista - Vigilanza sull'esecuzione delle pene. Art. 144 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Vigilanza sull'esecuzione delle pene. Art. 144 del Codice Penale.
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Art. 144 del Codice Penale. Vigilanza sull'esecuzione delle pene.
 
[Art. 144. Vigilanza sull'esecuzione delle pene. (1)
 
L'esecuzione delle pene detentive è vigilata dal giudice.
 
Egli delibera circa l'ammissione al lavoro all'aperto e dà parere sull'ammissione alla liberazione condizionale]
 
(1) Articolo abrogato dall'art. 89, Legge n°. 354/1975.
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martedì 2 giugno 1998

Avvocato penalista - Ripartizione dei condannati negli stabilimenti penitenziari. Art. 143 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Ripartizione dei condannati negli stabilimenti penitenziari. Art. 143 del Codice Penale.
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Art. 143 del Codice Penale. Ripartizione dei condannati negli stabilimenti penitenziari.
 
[Art. 143. Ripartizione dei condannati negli stabilimenti penitenziari. (1)
 
In ogni stabilimento penitenziario, ordinario o speciale, si tiene conto, nella ripartizione dei condannati, della recidiva e dell'indole del reato].
 
(1) Articolo abrogato dall'art. 89, Legge n°. 354/1975.
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lunedì 1 giugno 1998

Avvocato penalista - Esecuzione delle pene detentive inflitte a minori. Art. 142 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Esecuzione delle pene detentive inflitte a minori. Art. 142 del Codice Penale.
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Art. 142 del Codice Penale. Esecuzione delle pene detentive inflitte a minori.
 
[Art. 142. Esecuzione delle pene detentive inflitte a minori. (1)
 
I minori scontano fino al compimento degli anni diciotto, le pene detentive in stabilimenti separati da quelli destinati agli adulti, ovvero in sezioni separate di tali stabilimenti; ed è loro impartita, durante le ore non destinate al lavoro, una istruzione diretta soprattutto alla rieducazione morale.
 
Possono essere ammessi ai lavori all'aperto, anche prima del termine stabilito nel primo capoverso dell'articolo 23.
 
Essi sono assegnati a stabilimenti speciali, nei casi indicati nei numeri 1 e 2 dell'articolo precedente.
 
Quando hanno compiuto gli anni diciotto, e la pena da scontare è superiore a tre anni, essi sono trasferiti negli stabilimenti destinati agli adulti.]
 
(1) Articolo abrogato dall'art. 89, Legge n°. 354/1975.
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