http://www.avvocato-penalista-cirolla.blogspot.com/google4dd38cced8fb75ed.html Avvocato penalista ...: agosto 1998

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lunedì 31 agosto 1998

Avvocato penalista - Libertà vigilata. Art. 228 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Libertà vigilata. Art. 228 del Codice Penale.
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Art. 228 del Codice Penale. Libertà vigilata.
 
La sorveglianza della persona in stato di libertà vigilata è affidata all'autorità di pubblica sicurezza.
 
Alla persona in stato di libertà vigilata sono imposte dal giudice prescrizioni idonee ad evitare le occasioni di nuovi reati.
 
Tali prescrizioni possono essere dal giudice successivamente modificate o limitate.
 
La sorveglianza deve essere esercitata in modo da agevolare, mediante il lavoro, il riadattamento della persona alla vita sociale.
 
La libertà vigilata non può avere durata inferiore a un anno.
 
Per la vigilanza sui minori si osservano le disposizioni precedenti, in quanto non provvedano leggi speciali.
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domenica 30 agosto 1998

Avvocato penalista - Riformatori speciali. Art. 227 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Riformatori speciali. Art. 227 del Codice Penale.
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Art. 227 del Codice Penale. Riformatori speciali.
 
Quando la legge stabilisce che il ricovero in un riformatorio giudiziario sia ordinato senza che occorra accertare che il minore è socialmente pericoloso, questi è assegnato ad uno stabilimento speciale o ad una sezione speciale degli stabilimenti ordinari.
 
Può altresì essere assegnato ad uno stabilimento speciale o ad una sezione speciale degli stabilimenti ordinari il minore che, durante il ricovero nello stabilimento ordinario, si sia rivelato particolarmente pericoloso.
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sabato 29 agosto 1998

Avvocato penalista - Minore delinquente abituale, professionale o per tendenza. Art. 226 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Minore delinquente abituale, professionale o per tendenza. Art. 226 del Codice Penale.
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Art. 226 del Codice Penale. Minore delinquente abituale, professionale o per tendenza.
 
Il ricovero in un riformatorio giudiziario è sempre ordinato per il minore degli anni diciotto, che sia delinquente abituale o professionale, ovvero delinquente per tendenza, e non può avere durata inferiore a tre anni.
 
Quando egli ha compiuto gli anni ventuno, il giudice ne ordina l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro.
 
La legge determina gli altri casi nei quali deve essere ordinato il ricovero del minore in un riformatorio giudiziario.
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venerdì 28 agosto 1998

Avvocato penalista - Minore imputabile. Art. 225 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Minore imputabile. Art. 225 del Codice Penale.
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Art. 225 del Codice Penale. Minore imputabile.

Quando il minore che ha compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, sia riconosciuto imputabile, il giudice può ordinare che, dopo l'esecuzione della pena, egli sia ricoverato in un riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata, tenuto conto delle circostanze indicate nella prima parte dell'articolo precedente.

È sempre applicata una delle predette misure di sicurezza al minore che sia condannato per delitto durante l'esecuzione di una misura di sicurezza, a lui precedentemente applicata per difetto d'imputabilità.
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giovedì 27 agosto 1998

Avvocato penalista - Minore non imputabile. Art. 224 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Minore non imputabile. Art. 224 del Codice Penale.
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Art. 224 del Codice Penale. Minore non imputabile.
 
Qualora il fatto commesso da un minore degli anni quattordici sia preveduto dalla legge come delitto, ed egli sia pericoloso, il giudice, tenuto specialmente conto della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia in cui il minore è vissuto, ordina che questi sia ricoverato nel riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata.
 
Se, per il delitto, la legge stabilisce la pena di morte (1) o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, e non si tratta di delitto colposo, è sempre ordinato il ricovero del minore nel riformatorio per un tempo non inferiore a tre anni.
 
Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore che, nel momento in cui ha commesso il fatto preveduto dalla legge come delitto, aveva compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, se egli sia riconosciuto non imputabile, a norma dell'articolo 98.
 
(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D. Lgs. Lgt. n°. 224/1944.
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mercoledì 26 agosto 1998

Avvocato penalista - Ricovero dei minori in un riformatorio giudiziario. Art. 223 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Ricovero dei minori in un riformatorio giudiziario. Art. 223 del Codice Penale.
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Art. 223 del Codice Penale. Ricovero dei minori in un riformatorio giudiziario.

Il ricovero in un riformatorio giudiziario è misura di sicurezza speciale per i minori, e non può avere durata inferiore a un anno.

Qualora tale misura di sicurezza debba essere, in tutto o in parte, applicata o eseguita dopo che il minore abbia compiuto gli anni ventuno, ad essa è sostituita la libertà vigilata, salvo che il giudice ritenga di ordinare l'assegnazione a una colonia agricola, o ad una casa di lavoro.
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martedì 25 agosto 1998

Avvocato penalista - Ricovero in un manicomio giudiziario. Art. 222 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Ricovero in un manicomio giudiziario. Art. 222 del Codice Penale.
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Art. 222 del Codice Penale. Ricovero in un manicomio giudiziario.
 
Nel caso di proscioglimento per infermità psichica, ovvero per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per sordomutismo, è sempre ordinato il ricovero dell'imputato in un manicomio giudiziario per un tempo non inferiore a due anni; salvo che si tratti di contravvenzioni o di delitti colposi o di altri delitti per i quali la legge stabilisce la pena pecuniaria o la reclusione per un tempo non superiore nel massimo a due anni, nei quali casi la sentenza di proscioglimento è comunicata all'Autorità di pubblica sicurezza.
 
La durata minima del ricovero nel manicomio giudiziario è di dieci anni, se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena di morte (1) o l'ergastolo, ovvero di cinque se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena della reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a dieci anni.
 
Nel caso in cui la persona ricoverata in un manicomio giudiziario debba scontare una pena restrittiva della libertà personale, l'esecuzione di questa è differita fino a che perduri il ricovero nel manicomio.
 
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai minori degli anni quattordici o maggiori dei quattordici e minori dei diciotto, prosciolti per ragione di età, quando abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato, trovandosi in alcuna delle condizioni indicate nella prima parte dell'articolo stesso.
 
(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D. Lgs. Lgt. n°. 224/1944.
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lunedì 24 agosto 1998

Avvocato penalista - Ubriachi abituali. Art. 221 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Ubriachi abituali. Art. 221 del Codice Penale.
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Art. 221 del Codice Penale. Ubriachi abituali.
 
Quando non debba essere ordinata altra misura di sicurezza detentiva, i condannati alla reclusione per delitti commessi in stato di ubriachezza, qualora questa sia abituale, o per delitti commessi sotto l'azione di sostanze stupefacenti all'uso delle quali siano dediti, sono ricoverati in una casa di cura e di custodia.
 
Tuttavia, se si tratta di delitti per i quali sia stata inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, al ricovero in una casa di cura e di custodia può essere sostituita la libertà vigilata.
 
Il ricovero ha luogo in sezioni speciali, e ha la durata minima di sei mesi.
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domenica 23 agosto 1998

Avvocato penalista - Esecuzione dell'ordine di ricovero. Art. 220 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Esecuzione dell'ordine di ricovero. Art. 220 del Codice Penale.
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Art. 220 del Codice Penale. Esecuzione dell'ordine di ricovero.
 
L'ordine di ricovero del condannato nella casa di cura e di custodia è eseguito dopo che la pena restrittiva della libertà personale sia stata scontata o sia altrimenti estinta.
 
Il giudice, nondimeno, tenuto conto delle particolari condizioni d'infermità psichica del condannato, può disporre che il ricovero venga eseguito prima che sia iniziata o abbia termine la esecuzione della pena restrittiva della libertà personale.
 
Il provvedimento è revocato quando siano venute meno le ragioni che lo determinarono, ma non prima che sia decorso il termine minimo stabilito nell'articolo precedente.
 
Il condannato, dimesso dalla casa di cura e di custodia, è sottoposto all'esecuzione della pena.
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sabato 22 agosto 1998

Avvocato penalista - Assegnazione a una casa di cura e di custodia. Art. 219 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Assegnazione a una casa di cura e di custodia. Art. 219 del Codice Penale.
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Art. 219 del Codice Penale. Assegnazione a una casa di cura e di custodia.
 
Il condannato, per delitto non colposo a una pena diminuita per cagione di infermità psichica o di cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per cagione di sordomutismo, è ricoverato in una casa di cura e di custodia per un tempo non inferiore a un anno, quando la pena stabilita dalla legge non è inferiore nel minimo a cinque anni di reclusione.
 
Se per il delitto commesso è stabilita dalla legge la pena di morte (1) o la pena dell'ergastolo, ovvero la reclusione non inferiore nel minimo a dieci anni, la misura di sicurezza è ordinata per un tempo non inferiore a tre anni.
 
Se si tratta di un altro reato, per il quale la legge stabilisce la pena detentiva, e risulta che il condannato è persona socialmente pericolosa, il ricovero in un casa di cura e di custodia è ordinato per un tempo non inferiore a sei mesi; tuttavia il giudice può sostituire alla misura del ricovero quella della libertà vigilata.
 
Tale sostituzione non ha luogo, qualora si tratti di condannati a pena diminuita per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti.
 
Quando deve essere ordinato il ricovero in una casa di cura e di custodia, non si applica altra misura di sicurezza detentiva.
 
(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D. Lgs. Lgt. n°. 224/1944.
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venerdì 21 agosto 1998

Avvocato penalista - Esecuzione. Art. 218 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Esecuzione. Art. 218 del Codice Penale.
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Art. 218 del Codice Penale. Esecuzione.
 
Nelle colonie agricole e nelle case di lavoro i delinquenti abituali o professionali e quelli per tendenza sono assegnati a sezioni speciali.
 
Il giudice stabilisce se la misura di sicurezza debba essere eseguita in una colonia agricola, ovvero in una casa di lavoro, tenuto conto delle condizioni e attitudini della persona a cui il provvedimento si riferisce.
 
Il provvedimento può essere modificato nel corso dell'esecuzione.
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giovedì 20 agosto 1998

Avvocato penalista - Durata minima. Art. 217 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Durata minima. Art. 217 del Codice Penale.
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Art. 217 del Codice Penale. Durata minima.
 
L'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro ha la durata minima di un anno.
 
Per i delinquenti abituali, la durata minima è di due anni, per i delinquenti professionali di tre anni, ed è di quattro anni per i delinquenti per tendenza.
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mercoledì 19 agosto 1998

Avvocato penalista - Assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro. Art. 216 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro. Art. 216 del Codice Penale.
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Art. 216 del Codice Penale. Assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro.
 
Sono assegnati a una colonia agricola o ad una casa di lavoro:
 
1) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali; professionali o per tendenza;
 
2) coloro che essendo stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, e non essendo più sottoposti a misura di sicurezza, commettono un nuovo delitto, non colposo, che sia nuova manifestazione della abitualità, della professionalità o della tendenza a delinquere;
 
3) le persone condannate o prosciolte negli altri casi indicati espressamente nella legge.
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martedì 18 agosto 1998

Avvocato penalista - Specie. Art. 215 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Specie. Art. 215 del Codice Penale.
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Art. 215 del Codice Penale. Specie.
 
Le misure di sicurezza personali si distinguono in detentive e non detentive.
 
Sono misure di sicurezza detentive:
 
1) l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro;
 
2) il ricovero in una casa di cura e di custodia;
 
3) il ricovero in un manicomio giudiziario;
 
4) il ricovero in un riformatorio giudiziario.
 
Sono misure di sicurezza non detentive:
 
1) la libertà vigilata;
 
2) il divieto di soggiorno in uno o più comuni, o in una o più province;
 
3) il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche;
 
4) l'espulsione dello straniero dallo Stato.
 
Quando la legge stabilisce una misura di sicurezza senza indicarne la specie, il giudice dispone che si applichi la libertà vigilata a meno che, trattandosi di un condannato per delitto, ritenga di disporre l'assegnazione di lui a una colonia agricola o ad una casa di lavoro.
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lunedì 17 agosto 1998

Avvocato penalista - Inosservanza delle misure di sicurezza detentive. Art. 214 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Inosservanza delle misure di sicurezza detentive. Art. 214 del Codice Penale.
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Art. 214 del Codice Penale. Inosservanza delle misure di sicurezza detentive.
 
Nel caso in cui la persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva si sottrae volontariamente alla esecuzione di essa, ricomincia a decorrere il periodo minimo di durata della misura di sicurezza dal giorno in cui a questa è data nuovamente esecuzione.
 
Tale disposizione non si applica nel caso di persona ricoverata in un manicomio giudiziario o in una casa di cura e di custodia.
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domenica 16 agosto 1998

Avvocato penalista - Stabilimenti destinati alla esecuzione delle misure di sicurezza detentive. Regime educativo, curativo e di lavoro. Art. 213 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Stabilimenti destinati alla esecuzione delle misure di sicurezza detentive. Regime educativo, curativo e di lavoro. Art. 213 del Codice Penale.
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Art. 213 del Codice Penale. Stabilimenti destinati alla esecuzione delle misure di sicurezza detentive. Regime educativo, curativo e di lavoro.
 
Le misure di sicurezza detentive sono eseguite negli stabilimenti a ciò destinati.
 
Le donne sono assegnate a stabilimenti separati da quelli destinati agli uomini.
 
In ciascuno degli stabilimenti è adottato un particolare regime educativo o curativo e di lavoro, avuto riguardo alle tendenze e alle abitudini criminose della persona e, in genere, al pericolo sociale che da essa deriva.
 
Il lavoro è remunerato.
 
Dalla remunerazione è prelevata una quota per il rimborso delle spese di mantenimento.
 
Per quanto concerne il mantenimento dei ricoverati nei manicomi giudiziari, si osservano le disposizioni sul rimborso delle spese di spedalità.
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sabato 15 agosto 1998

Avvocato penalista - Casi di sospensione o di trasformazione di misure di sicurezza. Art. 212 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Casi di sospensione o di trasformazione di misure di sicurezza. Art. 212 del Codice Penale.
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Art. 212 del Codice Penale. Casi di sospensione o di trasformazione di misure di sicurezza.
 
L'esecuzione di una misura di sicurezza applicata a persona imputabile è sospesa se questa deve scontare una pena detentiva, e riprende il suo corso dopo l'esecuzione della pena.
 
Se la persona sottoposta a una misura di sicurezza detentiva è colpita da un'infermità psichica, il giudice ne ordina il ricovero in un manicomio giudiziario, ovvero in una casa di cura e di custodia.
 
Quando sia cessata l'infermità, il giudice, accertato che la persona è socialmente pericolosa, ordina che essa sia assegnata ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro ovvero a un riformatorio giudiziario se non crede di sottoporla a libertà vigilata.
 
Se l'infermità psichica colpisce persona sottoposta a misura di sicurezza non detentiva o a cauzione di buona condotta , e l'infermo viene ricoverato in un manicomio comune, cessa l'esecuzione di dette misure.
 
Nondimeno, se si tratta di persona sottoposta a misura di sicurezza personale non detentiva, il giudice, cessata l'infermità, procede a nuovo accertamento ed applica una misura di sicurezza personale non detentiva qualora la persona risulti ancora pericolosa.
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venerdì 14 agosto 1998

Avvocato penalista - Rinvio dell'esecuzione delle misure di sicurezza. Art. 211 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista - Rinvio dell'esecuzione delle misure di sicurezza. Art. 211 bis del Codice Penale.
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Art. 211 bis del Codice Penale. Rinvio dell'esecuzione delle misure di sicurezza.
 
Alle misure di sicurezza previste dal presente capo si applicano gli articoli 146 e 147.
 
Se la misura di sicurezza deve essere eseguita nei confronti dell'autore di un delitto consumato o tentato commesso con violenza contro le persone ovvero con l'uso di armi e vi sia concreto pericolo che il soggetto commetta nuovamente uno dei delitti indicati il giudice può ordinare il ricovero in una casa di cura o in altro luogo di cura comunque adeguato alla situazione o alla patologia della persona. (1)
 
(1) Comma aggiunto dall’art. 2 della L. 8 marzo 2001, n°. 40.
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giovedì 13 agosto 1998

Avvocato penalista - Esecuzione delle misure di sicurezza. Art. 211 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Esecuzione delle misure di sicurezza. Art. 211 del Codice Penale.
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Art. 211 del Codice Penale. Esecuzione delle misure di sicurezza.
 
Le misure di sicurezza aggiunte a una pena detentiva sono eseguite dopo che la pena è stata scontata o è altrimenti estinta.
 
Le misure di sicurezza, aggiunte a pena non detentiva, sono eseguite dopo che la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile.
 
L'esecuzione delle misure di sicurezza temporanee non detentive, aggiunte a misure di sicurezza detentive ha luogo dopo la esecuzione di queste ultime.
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mercoledì 12 agosto 1998

Avvocato penalista - Effetti della estinzione del reato o della pena. Art. 210 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Effetti della estinzione del reato o della pena. Art. 210 del Codice Penale.
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Art. 210 del Codice Penale. Effetti della estinzione del reato o della pena.
 
L'estinzione del reato impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza e ne fa cessare l'esecuzione.
 
L'estinzione della pena impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza, eccetto quelle per le quali la legge stabilisce che possono essere ordinate in ogni tempo, ma non impedisce l'esecuzione delle misure di sicurezza che sono state già ordinate dal giudice come misure accessorie di una condanna alla pena della reclusione superiore a dieci anni.
 
Nondimeno, alla colonia agricola e alla casa di lavoro è sostituita la libertà vigilata.
 
Qualora per effetto di indulto o di grazia non debba essere eseguita la pena di morte (1), ovvero, in tutto o in parte, la pena dell'ergastolo, il condannato è sottoposto a libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.
 
(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D. Lgs. Lgt. n°. 224/1944.
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martedì 11 agosto 1998

Avvocato penalista - Persona giudicata per più fatti. Art. 209 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Persona giudicata per più fatti. Art. 209 del Codice Penale.
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Art. 209 del Codice Penale. Persona giudicata per più fatti.

Quando una persona ha commesso, anche in tempi diversi, più fatti per i quali siano applicabili più misure di sicurezza della medesima specie, è ordinata una sola misura di sicurezza.

Se le misure di sicurezza sono di specie diversa, il giudice valuta complessivamente il pericolo che deriva dalla persona e, in relazione ad esso, applica una o più misure di sicurezza stabilite dalla legge.

Sono in ogni caso applicate le misure di sicurezza detentive alle quali debba essere sottoposta la persona, a cagione del pericolo presunto dalla legge.

Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di misure di sicurezza in corso di esecuzione, o delle quali non siasi ancora iniziata l'esecuzione.
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lunedì 10 agosto 1998

Avvocato penalista - Riesame della pericolosità. Art. 208 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Riesame della pericolosità. Art. 208 del Codice Penale.
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Art. 208 del Codice Penale. Riesame della pericolosità.

Decorso il periodo minimo di durata, stabilito dalla legge per ciascuna misura di sicurezza, il giudice riprende in esame le condizioni della persona che vi è sottoposta, per stabilire se essa è ancora socialmente pericolosa.

Qualora la persona risulti ancora pericolosa, il giudice fissa un nuovo termine per un esame ulteriore.

Nondimeno, quando vi sia ragione di ritenere che il pericolo sia cessato, il giudice può, in ogni tempo procedere a nuovi accertamenti
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domenica 9 agosto 1998

Avvocato penalista - Revoca delle misure di sicurezza personali. Art. 207 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Revoca delle misure di sicurezza personali. Art. 207 del Codice Penale.
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Art. 207 del Codice Penale. Revoca delle misure di sicurezza personali.
 
Le misure di sicurezza non possono essere revocate se le persone ad esse sottoposte non hanno cessato di essere socialmente pericolose.
 
La revoca non può essere ordinata se non è decorso un tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge per ciascuna misura di sicurezza.
 
[Anche prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge, la misura di sicurezza applicata dal giudice può essere revocata con decreto del ministro della giustizia.] (1)
 
(1) Comma abrogato dall'art. 89 della Legge 26 luglio 1975, n°. 354.
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sabato 8 agosto 1998

Avvocato penalista - Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza. Art. 206 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza. Art. 206 del Codice Penale.
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Art. 206 del Codice Penale. Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza.
 
Durante l'istruzione o il giudizio, può disporsi che il minore di età, o l'infermo di mente, o l'ubriaco abituale, o la persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti, o in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti, siano provvisoriamente ricoverati in un riformatorio o in un manicomio giudiziario, o in una casa di cura e di custodia.
 
Il giudice revoca l'ordine, quando ritenga che tali persone non siano più socialmente pericolose.
 
Il tempo dell'esecuzione provvisoria della misura di sicurezza è computato nella durata minima di essa.
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venerdì 7 agosto 1998

Avvocato penalista - Provvedimento del giudice. Art. 205 del Codice Penale.


Avvocato penalista - Provvedimento del giudice. Art. 205 del Codice Penale.
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Art. 205 del Codice Penale. Provvedimento del giudice.
 
Le misure di sicurezza sono ordinate dal giudice nella stessa sentenza di condanna o di proscioglimento.
 
Possono essere ordinate con provvedimento successivo:
 
1) nel caso di condanna durante la esecuzione della pena o durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena;
 
2) nel caso di proscioglimento, qualora la qualità di persona socialmente pericolosa sia presunta, e non sia decorso un tempo corrispondente alla durata minima della relativa misura di sicurezza;
 
3) in ogni tempo, nei casi stabiliti dalla legge.
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giovedì 6 agosto 1998

Avvocato penalista - Accertamento di pericolosità. Pericolosità sociale presunta. Art. 204 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Accertamento di pericolosità. Pericolosità sociale presunta. Art. 204 del Codice Penale.
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Art. 204 del Codice Penale. Accertamento di pericolosità. Pericolosità sociale presunta.
 
[Art. 204. Accertamento di pericolosità. Pericolosità sociale presunta. (1)
 
Le misure di sicurezza sono ordinate, previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa.
 
Nei casi espressamente determinati, la qualità di persona socialmente pericolosa è presunta dalla legge.

Nondimeno anche in tali casi l'applicazione delle misure di sicurezza è subordinata all'accertamento di tale qualità, se la condanna o il proscioglimento è pronunciato:
 
1. dopo dieci anni dal giorno in cui è stato commesso il fatto, qualora si tratti di infermi di mente, nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo 219 e dell'articolo 222;
 
2. dopo cinque anni dal giorno in cui è stato commesso il fatto, in ogni altro caso.
 
È altresì subordinata all'accertamento della qualità di persona socialmente pericolosa l'esecuzione, non ancora iniziata, delle misure di sicurezza aggiunte a pena non detentiva, ovvero concernenti imputati prosciolti, se, dalla data della sentenza di condanna o di proscioglimento, sono decorsi dieci anni nel caso preveduto dal primo capoverso dell'articolo 222, ovvero cinque anni in ogni altro caso.]
 
1) Articolo abrogato dall'art. 31 della Legge 10 ottobre 1986, n°. 663.
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mercoledì 5 agosto 1998

Avvocato penalista - Pericolosità sociale. Art. 203 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Pericolosità sociale. Art. 203 del Codice Penale.
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Art. 203 del Codice Penale. Pericolosità sociale.
 
Agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell'articolo precedente quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati.
 
La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell'articolo 133.
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martedì 4 agosto 1998

Avvocato penalista - Applicabilità delle misure di sicurezza. Art. 202 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Applicabilità delle misure di sicurezza. Art. 202 del Codice Penale.
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Art. 202 del Codice Penale. Applicabilità delle misure di sicurezza.
 
Le misure di sicurezza possono essere applicate soltanto alle persone socialmente pericolose che abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato.
 
La legge penale determina i casi nei quali a persone socialmente pericolose possono essere applicate misure di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato.
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lunedì 3 agosto 1998

Avvocato penalista - Misure di sicurezza per fatti commessi all'estero. Art. 201 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Misure di sicurezza per fatti commessi all'estero. Art. 201 del Codice Penale.
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Art. 201 del Codice Penale. Misure di sicurezza per fatti commessi all'estero.
 
Quando, per un fatto commesso all'estero, si procede o si rinnova il giudizio nello Stato , è applicabile la legge italiana anche riguardo alle misure di sicurezza.
 
Nel caso indicato nell'articolo 12, n°. 3, l'applicazione delle misure di sicurezza stabilite dalla legge italiana è sempre subordinata all'accertamento che la persona sia socialmente pericolosa.
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domenica 2 agosto 1998

Avvocato penalista - Applicabilità delle misure di sicurezza rispetto al tempo, al territorio e alle persone. Art. 200 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Applicabilità delle misure di sicurezza rispetto al tempo, al territorio e alle persone. Art. 200 del Codice Penale.
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Art. 200 del Codice Penale. Applicabilità delle misure di sicurezza rispetto al tempo, al territorio e alle persone.
 
Le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione.
 
Se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza è diversa, si applica la legge in vigore al tempo dell'esecuzione.

Le misure di sicurezza si applicano anche agli stranieri, che si trovano nel territorio dello Stato.

Tuttavia l'applicazione di misure di sicurezza allo straniero non impedisce l'espulsione di lui dal territorio dello Stato, a norma delle leggi di pubblica sicurezza.
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sabato 1 agosto 1998

Avvocato penalista - Sottoposizione a misure di sicurezza: disposizione espressa di legge. Art. 199 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Sottoposizione a misure di sicurezza: disposizione espressa di legge. Art. 199 del Codice Penale.
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Art. 199 del Codice Penale. Sottoposizione a misure di sicurezza: disposizione espressa di legge.
 
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti.
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