http://www.avvocato-penalista-cirolla.blogspot.com/google4dd38cced8fb75ed.html Avvocato penalista ...: 1999

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venerdì 31 dicembre 1999

Avvocato penalista - Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche. Art. 617 ter del Codice Penale

Avvocato penalista  - Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche. Art. 617 ter del Codice Penale.
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Art. 617 ter. Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche.

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma falsamente, in tutto o in parte, il testo di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica ovvero altera o sopprime in tutto o in parte il contenuto di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica vera, anche solo occasionalmente intercettata, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
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giovedì 30 dicembre 1999

Avvocato penalista - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche. Art. 617 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche. Art. 617 bis del Codice Penale.
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Art. 617 bis. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche.
 
Chiunque fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti al fine di intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
 
La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
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mercoledì 29 dicembre 1999

Avvocato penalista - Cognizione interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche. Art. 617 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Cognizione interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche. Art. 617 del Codice Penale.
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Art. 617. Cognizione interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche.
 
Chiunque fraudolentemente, prende cognizione di una comunicazione o di una conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o comunque a lui non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni o delle conversazioni indicate nella prima parte di questo articolo.
 
I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
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martedì 28 dicembre 1999

Avvocato penalista - Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza. Art. 616 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza. Art. 616 del Codice Penale.
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Art. 616. Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza.
 
Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516.
 
Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a tre anni.
 
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
 
Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per "corrispondenza" si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica, ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza.
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lunedì 27 dicembre 1999

Avvocato penalista - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico. Art. 615 quinquies del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico. Art. 615 quinquies del Codice Penale.
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Art. 615 quinquies. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

(1) Articolo così modificato dalla L. 18 marzo 2008, n°. 48.
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domenica 26 dicembre 1999

Avvocato penalista - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici. Art. 615 quater del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici. Art. 615 quater del Codice Penale.
 
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Art. 615 quater. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.
 
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.
 
La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.
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sabato 25 dicembre 1999

Avvocato penalista - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico. Art. 615 ter del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico. Art. 615 ter del Codice Penale.
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Art. 615 ter. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.
 
Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.
 
La pena è della reclusione da uno a cinque anni:
 
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
 
2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
 
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.
 
Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.
 
Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.
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venerdì 24 dicembre 1999

Avvocato penalista - Interferenze illecite nella vita privata. Art. 615 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Interferenze illecite nella vita privata. Art. 615 bis del Codice Penale.
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Art. 615 bis. Interferenze illecite nella vita privata.

Chiunque mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.

I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
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giovedì 23 dicembre 1999

Avvocato penalista - Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale. Art. 615 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale. Art. 615 del Codice Penale.
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Art. 615. Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale.
 
Il pubblico ufficiale, che abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, s'introduce o si trattiene nei luoghi indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
 
Se l'abuso consiste nell'introdursi nei detti luoghi senza l'osservanza delle formalità prescritte dalla legge, la pena è della reclusione fino a un anno.
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mercoledì 22 dicembre 1999

Avvocato penalista - Violazione di domicilio. Art. 614 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Violazione di domicilio. Art. 614 del Codice Penale.
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Art. 614. Violazione di domicilio.
 
Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. (1)
 
Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.
 
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
 
La pena è da uno a cinque anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.
 
(1) Comma così modificato dall’art. 3, comma 24, della L. 15 luglio 2009, n°. 94.
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martedì 21 dicembre 1999

Avvocato penalista - Stato di incapacità procurato mediante violenza. Art. 613 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Stato di incapacità procurato mediante violenza. Art. 613 del Codice Penale.
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Art. 613. Stato di incapacità procurato mediante violenza.
 
Chiunque, mediante suggestione ipnotica o in veglia, o mediante somministrazione di sostanze alcooliche o stupefacenti, o con qualsiasi altro mezzo, pone una persona, senza il consenso di lei, in stato d'incapacità d'intendere o di volere è punito con la reclusione fino a un anno.
 
Il consenso dato dalle persone indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo 579 non esclude la punibilità.
 
La pena è della reclusione fino a cinque anni:
 
1) se il colpevole ha agito col fine di far commettere un reato;
 
2) se la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto preveduto dalla legge come delitto.
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lunedì 20 dicembre 1999

Avvocato penalista - Atti persecutori. Art. 612 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Atti persecutori. Art. 612 bis del Codice Penale.
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Art. 612 bis. (1) Atti persecutori.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumita' propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. (2)

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. (3)

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa.

Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.

La remissione della querela può essere soltanto processuale.

La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma.

Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n°. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio. (4)

(1) Articolo inserito dal D. L. 23 febbraio 2009, n°. 11.

(2) Comma così modificato dall’art. 1-bis, comma 1, del D. L. 1° luglio 2013, n°. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n°. 94.

(3) Comma così modificato dall’art. 1, comma 3, lett. a), del D. L. 14 agosto 2013, n°. 93 convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n°. 119.

(4) Comma così modificato dall’art. 1, comma 3, lett. b), del D. L. 14 agosto 2013, n°. 93 convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n°. 119.
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domenica 19 dicembre 1999

Avvocato penalista - Minaccia. Art. 612 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Minaccia. Art. 612 del Codice Penale.
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Art. 612. Minaccia.

Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa [120-126; c.p.p. 336], con la multa fino a euro 1.032. (1)

Se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d'ufficio.

(1) Comma così modificato dall’art. 1, comma 2-ter, del D. L. 14 agosto 2013, n°. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n°. 119.
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sabato 18 dicembre 1999

Avvocato penalista - Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato. Art. 611 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato. Art. 611 del Codice Penale.
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Art. 611. Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato.
 
Chiunque usa violenza o minaccia per costringere o determinare altri a commettere un fatto costituente reato è punito con la reclusione fino a cinque anni.
 
La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339.
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venerdì 17 dicembre 1999

Avvocato penalista - Violenza privata. Art. 610 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Violenza privata. Art. 610 del Codice Penale.
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Art. 610. Violenza privata.
 
Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare, od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.
 
La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339.
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giovedì 16 dicembre 1999

Avvocato penalista - Circostanze aggravanti. Art. 609 duodecies del Codice Penale

Avvocato penalista  - Circostanze aggravanti. Art. 609 duodecies del Codice Penale.
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Art. 609 duodecies. Circostanze aggravanti. (1)
 
Le pene per i reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies, sono aumentate in misura non eccedente la metà nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche.
 
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 4, del D. Lgs. 4 marzo 2014, n°. 39.
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mercoledì 15 dicembre 1999

Avvocato penalista - Adescamento di minorenni. Art. 609 undecies del Codice Penale

Avvocato penalista  - Adescamento di minorenni. Art. 609 undecies del Codice Penale.
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Art. 609 undecies. Adescamento di minorenni. (1)

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.

Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 4 della L. 1 ottobre 2012, n°. 172.
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martedì 14 dicembre 1999

Avvocato penalista - Comunicazione al tribunale per i minorenni. Art. 609 decies del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Comunicazione al tribunale per i minorenni. Art. 609 decies del Codice Penale.
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Art. 609 decies. Comunicazione al tribunale per i minorenni.

Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-quater o per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612-bis, se commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni. (1)

Qualora riguardi taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-ter e 612-bis, commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore, la comunicazione di cui al primo comma si considera effettuata anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 155 e seguenti, nonché 330 e 333 del codice civile. (3)

Nei casi previsti dal primo comma l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado di procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenne, e ammessi dall'autorità giudiziaria che procede. (2)

In ogni caso al minorenne è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.

Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento.

(1) Comma sostituito dall’art. 4, comma 1, lett. v), n. 1, della L. 1 ottobre 2012, n°. 172 e, successivamente, così modificato dall’art. 1, comma 2-bis, lett. a), del D. L. 14 agosto 2013, n°. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n°. 119.

(2) Le parole: "nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenne," sono state aggiunte dall'art. 4 della L. 1 ottobre 2012, n°. 172.

(3) Comma inserito dall’art. 1, comma 2-bis, lett. b), del D. L. 14 agosto 2013, n°. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n°. 119.
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lunedì 13 dicembre 1999

Avvocato penalista - Pene accessorie ed altri effetti penali. Art. 609 nonies del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Pene accessorie ed altri effetti penali. Art. 609 nonies del Codice Penale.
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Art. 609 nonies. Pene accessorie ed altri effetti penali.
 
La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale (1) per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies (2) comporta:
 
1) la perdita della responsabilità genitoriale, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato; (8)
 
2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno; (4)
 
3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;
 
4) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l'applicazione dell'articolo 29, primo comma, quanto all'interdizione perpetua;
 
5) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte. (5)
 
La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-octies e 609-undecies, (2) se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, 609-quater e 609-quinquies, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori. (6)
 
La condanna per i delitti previsti dall'articolo 600-bis, secondo comma, dall'articolo 609-bis, nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-ter, dagli articoli 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, nelle ipotesi aggravate di cui al terzo comma del medesimo articolo, comporta, dopo l'esecuzione della pena e per una durata minima di un anno, l'applicazione delle seguenti misure di sicurezza personali:
 
1) l'eventuale imposizione di restrizione dei movimenti e della libera circolazione, nonché il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati abitualmente da minori;
 
2) il divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori;
 
3) l'obbligo di tenere informati gli organi di polizia sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti. (7)
 
Chiunque viola le disposizioni previste dal terzo comma è soggetto alla pena della reclusione fino a tre anni. (7)
 
(1) Parole inserite dall’art. 8, co. 1, lett. a), della L. 6 febbraio 2006, n°. 38.
 
(2) Le parole: "609-undecies" sono state inserite dall'art. 4 della L. 1 ottobre 2012, n°. 172.
 
(3) Parole inserite dall’art. 8, co. 1, lett. b), della L. 6 febbraio 2006, n°. 38.
 
(4) Le parole: "e all'amministrazione di sostegno" sono state inserite dall'art. 4 della L. 1 ottobre 2012, n°. 172.
 
(5) I numeri: "4) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando,  comunque, l'applicazione dell'articolo 29, primo comma, quanto all'interdizione perpetua; 5) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte." sono stati aggiunti dall'art. 4 della L. 1 ottobre 2012, n°. 172.
 
(6) Comma aggiunto dall’art. 8, co. 1, lett. c), della L. 6 febbraio 2006, n°. 38.
 
(7) Comma aggiunto dall'art. 4 della L. 1 ottobre 2012, n°. 172.
 
(8) Numero così modificato dall’art. 93, comma 1, lett. u), del D. Lgs. 28 dicembre 2013, n°. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
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domenica 12 dicembre 1999

Avvocato penalista - Violenza sessuale di gruppo. Art. 609 octies del Codice Penale

Avvocato penalista  - Violenza sessuale di gruppo. Art. 609 octies del Codice Penale.
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Art. 609 octies. Violenza sessuale di gruppo.
 
La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.
 
Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
 
La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter.
 
La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato.
 
La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.
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sabato 11 dicembre 1999

Avvocato penalista - Querela di parte. Art. 609 septies del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Querela di parte. Art. 609 septies del Codice Penale.
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Art. 609 septies. Querela di parte.

I delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater sono punibili a querela della persona offesa.

Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.

La querela proposta è irrevocabile.

Si procede tuttavia d'ufficio:

1) se il fatto di cui all'articolo 609-bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto; (1)

2) se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza; (2)

3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;

4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;

5) se il fatto è commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 609-quater, ultimo comma.

(1) La parola: “quattordici” è stata così sostituita dall’art. 7, co. 1, lett. a), della L. 6 febbraio 2006, n°. 38.

(2) Numero così sostituito dall’art. 7, co. 1, lett. b) della L. 6 febbraio 2006, n°. 38.
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venerdì 10 dicembre 1999

Avvocato penalista - Ignoranza dell'età della persona offesa. Art. 609 sexies del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Ignoranza dell'età della persona offesa. Art. 609 sexies del Codice Penale.
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Art. 609 sexies. Ignoranza dell'età della persona offesa. (1)
 
Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 609-undecies sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, e quando è commesso il delitto di cui all'articolo 609-quinquies, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile.
 
(1) L'articolo che recitava: "Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonché nel caso del delitto di cui all'articolo 609-quinquies, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa." è stato così sostituito dall'art. 4 della L. 1 ottobre 2012, n°. 172.
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giovedì 9 dicembre 1999

Avvocato penalista - Corruzione di minorenne. Art. 609 quinquies del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Corruzione di minorenne. Art. 609 quinquies del Codice Penale.
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Art. 609 quinquies. Corruzione di minorenne. (1)
 
Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.
 
La pena è aumentata.
 
a) se il reato è commesso da più persone riunite;
 
b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
 
c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave. (2)
 
La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza.
 
(1) L'articolo che recitava: "Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni." è stato così sostituito dall'art. 4 della L. 1 ottobre 2012, n°. 172.
 
(2) Comma inserito dall’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 4 marzo 2014, n°. 39.
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mercoledì 8 dicembre 1999

Avvocato penalista - Atti sessuali con minorenne. Art. 609 quater del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Atti sessuali con minorenne. Art. 609 quater del Codice Penale.
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Art. 609 quater. Atti sessuali con minorenne.
 
Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:
 
1) non ha compiuto gli anni quattordici;
 
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza. (1)
 
Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni. (2)
 
Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.
 
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. (3)
 
Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.
 
(1) Numero così sostituito dall’art. 6, co. 1, lett. a), della L. 6 febbraio 2006, n°. 38.
 
(2) Il comma che recitava: "Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni." è stato inserito dall’art. 6, co. 1, lett. b), della L. 6 febbraio 2006, n°. 38 e successivamente così modificato dall'art. 4 della L. 1 ottobre 2012, n°. 172.
 
(3) Le parole: "fino a due terzi." sono state così sostituite dall'art. 4 della L. 1 ottobre 2012, n°. 172.
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martedì 7 dicembre 1999

Avvocato penalista - Circostanze aggravanti. Art. 609 ter del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Circostanze aggravanti. Art. 609 ter del Codice Penale.
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Art. 609 ter. Circostanze aggravanti.

La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi:

1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;

2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;

3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;

4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;

5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.

5 bis) all’interno o nelle immediate vicinanze di istituto d’istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa. (1)

5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza; (2)

5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza (2);

5-quinquies) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività; (3)

5-sexies) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave (3).

La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.

(1) Numero aggiunto dall’art. 3, co. 23, della L. 15 luglio 2009, n°. 94.

(2) Numero aggiunto dall’art. 1, comma 2, del D. L. 14 agosto 2013, n°. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n°. 119.

(3) Numero aggiunto dall’art. 1, comma 2, del D. L.gs. 4 marzo 2014, n°. 39.
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lunedì 6 dicembre 1999

Avvocato penalista - Violenza sessuale. Art. 609 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Violenza sessuale. Art. 609 bis del Codice Penale.
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Art. 609 bis. Violenza sessuale.
 
Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
 
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
 
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
 
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
 
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.
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domenica 5 dicembre 1999

Avvocato penalista - Perquisizione e ispezione personali arbitrarie. Art. 609 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Perquisizione e ispezione personali arbitrarie. Art. 609 del Codice Penale.
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Art. 609. Perquisizione e ispezione personali arbitrarie.

Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, esegue una perquisizione o una ispezione personale è punito con la reclusione fino ad un anno.
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sabato 4 dicembre 1999

Avvocato penalista - Abuso di autorità contro arrestati o detenuti. Art. 608 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Abuso di autorità contro arrestati o detenuti. Art. 608 del Codice Penale.
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Art. 608. Abuso di autorità contro arrestati o detenuti.
 
Il pubblico ufficiale, che sottopone a misure di rigore non consentite dalla legge una persona arrestata o detenuta di cui egli abbia la custodia anche temporanea, o che sia a lui affidata in esecuzione di un
provvedimento dell'autorità competente, è punito con la reclusione fino a trenta mesi.
 
La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico ufficiale rivestito, per ragione del suo ufficio, di una qualsiasi autorità sulla persona custodita.
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venerdì 3 dicembre 1999

Avvocato penalista - Indebita limitazione di libertà personale. Art. 607 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Indebita limitazione di libertà personale. Art. 607 del Codice Penale.
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Art. 607. Indebita limitazione di libertà personale.
 
Il pubblico ufficiale, che, essendo preposto o addetto a un carcere giudiziario o ad uno stabilimento destinato all'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, vi riceve taluno senza un ordine dell'autorità competente o non obbedisce all'ordine di liberazione dato da questa autorità, ovvero indebitamente protrae l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, è punito con la reclusione fino a tre anni.
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giovedì 2 dicembre 1999

Avvocato penalista - Arresto illegale. Art. 606 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Arresto illegale. Art. 606 del Codice Penale.
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Art. 606. Arresto illegale.
 
Il pubblico ufficiale che procede ad un arresto, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, è punito con la reclusione fino a tre anni.
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mercoledì 1 dicembre 1999

Avvocato penalista - Sequestro di persona. Art. 605 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Sequestro di persona. Art. 605 del Codice Penale.
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Art. 605. Sequestro di persona.
 
Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni.
 
La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso:
 
1) in danno di un ascendente, di un discendente, o del coniuge;
 
2) da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni.
 
Se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di un minore, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni.

Se il fatto è commesso in presenza di taluna delle circostanze di cui al secondo comma, ovvero in danno di minore di anni quattordici o se il minore sequestrato è condotto o trattenuto all’estero, si applica la pena della reclusione da tre a quindici anni. (1)
 
Se il colpevole cagiona la morte del minore sequestrato si applica la pena dell’ergastolo. (1)
 
Le pene previste dal terzo comma sono altresì diminuite fino alla metà nei confronti dell’imputato che si adopera concretamente:
 
1) affinché il minore riacquisti la propria liberta;
 
2) per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura di uno o più autori di reati;
 
3) per evitare la commissione di ulteriori fatti di sequestro di minore. (1)
 
(1) Comma aggiunto dall’art. 3, comma 29, lett. a), della L. 15 luglio 2009, n°. 94.
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martedì 30 novembre 1999

Avvocato penalista - Fatto commesso all'estero. Art. 604 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Fatto commesso all'estero. Art. 604 del Codice Penale.
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Art. 604. Fatto commesso all'estero.

Le disposizioni di questa sezione, nonché quelle previste dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies (1), si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero dallo straniero (2) in concorso con cittadino italiano.

In quest'ultima ipotesi lo straniero (2) è punibile quando si tratta di delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi è stata richiesta del Ministro di grazia e giustizia.

(1) Le parole: “cittadino straniero” sono state così sostituite dall’art. 6, co. 2, della L. 9 gennaio 2006, n°. 7.

(2) Le parole: "609-octies e 609-undecies," sono state aggiunte dall'art. 4 della L. 1 ottobre 2012, n°. 172.
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lunedì 29 novembre 1999

Avvocato penalista - Pene accessorie. Art. 603 ter del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Pene accessorie. Art. 603 ter del Codice Penale.
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Art. 603 ter. Pene accessorie. (1)
 
La condanna per i delitti di cui agli articoli 600, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad oggetto prestazioni lavorative, e 603-bis, importa l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti.
 
La condanna per i delitti di cui al primo comma importa altresì l'esclusione per un periodo di due anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, nonché
dell'Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento.
 
L'esclusione di cui al secondo comma è aumentata a cinque anni quando il fatto è commesso da soggetto al quale sia stata applicata la recidiva ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 3).
 
(1) Articolo introdotto dal D. L. 13 agosto 2011, n°. 138, convertito dalla L. 14 settembre 2011, n°. 148.
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domenica 28 novembre 1999

Avvocato penalista - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Art. 603 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Art. 603 bis del Codice Penale.
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Art. 603 bis. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. (1)
 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
 
Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze:
 
 1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
 
2) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
 
3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;
 
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.
 
Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:
 
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
 
2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
 
3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.
 
(1) Articolo introdotto dal D. L. 13 agosto 2011, n°. 138, convertito dalla L. 14 settembre 2011, n°. 148.
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sabato 27 novembre 1999

Avvocato penalista - Plagio. Art. 603 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Plagio. Art. 603 del Codice Penale.
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Art. 603. Plagio. (1)

Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

(1) La Corte Costituzionale con sentenza 8 giugno 1981, n°. 96, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intero articolo.
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venerdì 26 novembre 1999

Avvocato penalista - Ignoranza dell'età della persona offesa. Art. 602 quater del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Ignoranza dell'età della persona offesa. Art. 602 quater del Codice Penale.
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Art. 602 quater. Ignoranza dell'età della persona offesa. (1)
 
Quando i delitti previsti dalla presente sezione sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile.
 
(1) Articolo aggiunto dall'art. 4 della L. 1 ottobre 2012, n°. 172.
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giovedì 25 novembre 1999

Avvocato penalista - Circostanze aggravanti. Art. 602 ter del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Circostanze aggravanti. Art. 602 ter del Codice Penale.
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Art. 602 ter. Circostanze aggravanti. (1)
 
La pena per i reati previsti dagli articoli 600, 601 e 602 è aumentata da un terzo alla metà:
 
a) se la persona offesa è minore degli anni diciotto;
 
b) se i fatti sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi;
 
c) se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.
 
Se i fatti previsti dal titolo VII, capo III, del presente libro sono commessi al fine di realizzare od agevolare i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, le pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.
 
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso con violenza o minaccia. (2)
 
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso approfittando della situazione di necessità del minore. (2)
 
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter e 600-quinquies, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni sedici. (2)
 
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonché, se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni diciotto, dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero ancora se è commesso in danno di un minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata. (2)
 
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la salute fisica o psichica del minore, ovvero se è commesso nei confronti di tre o più persone. (2)
 
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1. e 600-quinquies, la pena è aumentata.
 
a) se il reato è commesso da più persone riunite;
 
b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
 
c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave. (3)
 
Le pene previste per i reati di cui al comma precedente sono aumentate in misura non eccedente i due terzi nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche. (3)
 
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. (2)
 
(1) Articolo aggiunto dall’art. 3 della L. 2 luglio 2010, n°. 108.
 
(2) Comma aggiunto dall'art. 4 della L. 1 ottobre 2012, n°. 172.
 
(3) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, del D. Lgs. 4 marzo 2014, n°. 39.
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mercoledì 24 novembre 1999

Avvocato penalista - Pene accessorie. Art. 602 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Pene accessorie. Art. 602 bis del Codice Penale.
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Art. 602 bis. Pene accessorie. (1)
 
(...)
 
(1) L'articolo che recitava: "La condanna per i reati di cui agli articoli 583-bis, 600, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies comporta, qualora i fatti previsti dai citati articoli siano commessi dal genitore o dal tutore, rispettivamente:
 
1) la decadenza dall’esercizio della potestà del genitore;
 
2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente all’amministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura. " è stato aggiunto dall’art. 3 della L. 15 luglio 2009, n°. 94 e poi abrogato dall'art. 4 della L. 1 ottobre 2012, n°. 172.
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martedì 23 novembre 1999

Avvocato penalista - Acquisto e alienazione di schiavi. Art. 602 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Acquisto e alienazione di schiavi. Art. 602 del Codice Penale.
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Art. 602. Acquisto e alienazione di schiavi. (1)
 
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.
 
La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.
 
(1) Articolo così sostituito dall’art. 3 della L. 11 agosto 2003, n°. 228.
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lunedì 22 novembre 1999

Avvocato penalista - Tratta di persone. Art. 601 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Tratta di persone. Art. 601 del Codice Penale.
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Art. 601. Tratta di persone. (1)
 
È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.
 
Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.
 
(1) Articolo così sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 4 marzo 2014, n°. 24.
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domenica 21 novembre 1999

Avvocato penalista - Impiego di minori nell’accattonaggio. Art. 600 octies del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Impiego di minori nell’accattonaggio. Art. 600 octies del Codice Penale.
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Art. 600 octies. Impiego di minori nell’accattonaggio. (1)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di un persona minore degli anni quattordici, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni.

(1) Articolo inserito dall’art. 3, comma 19, lett. a), della L. 15 luglio 2009, n°. 94
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sabato 20 novembre 1999

Avvocato penalista - Pene accessorie. Art. 600 septies.2. del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Pene accessorie. Art. 600 septies.2. del Codice Penale.
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Art. 600 septies.2. Pene accessorie. (1)

Alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all'articolo 414-bis del presente codice conseguono:

1) la perdita della responsabilità genitoriale, quando la qualità di genitore è prevista quale circostanza aggravante del reato; (2)

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela o all'amministrazione di sostegno;

3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;

4) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l'applicazione dell'articolo 29, primo comma, quanto all'interdizione perpetua.

La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all'articolo 414-bis del presente codice, quando commessi in danno di minori, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori.

In ogni caso è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonché la revoca della licenza di esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 4 della L. 1 ottobre 2012, n°. 172.

(2) Numero così modificato dall’art. 93, comma 1, lett. t), del D. Lgs. 28 dicembre 2013, n°. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
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venerdì 19 novembre 1999

Avvocato penalista - Circostanza attenuante. Art. 600 septies.1. del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Circostanza attenuante. Art. 600 septies.1. del Codice Penale.
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Art. 600 septies.1. Circostanza attenuante. (1)
 
La pena per i delitti di cui alla presente sezione è diminuita da un terzo fino alla metà nei confronti del concorrente che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti.
 
(1) Articolo aggiunto dall'art. 4 della L. 1 ottobre 2012, n°. 172.
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giovedì 18 novembre 1999

Avvocato penalista - Confisca. Art. 600 septies del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Confisca. Art. 600 septies del Codice Penale.
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Art. 600 septies. Confisca. (1)
 
Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione, nonché dagli articoli 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), e 609-undecies, è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni, la confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato.
 
Ove essa non sia possibile, il giudice dispone la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il condannato abbia, anche indirettamente o per interposta persona, la disponibilità.
 
Si applica il terzo comma dell'articolo 322-ter. (2)
 
(1) L'articolo che recitava: "Confisca e pene accessorie.
 
Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni ed al risarcimento dei danni, la confisca di cui all'articolo 240 e, quando non è possibile la confisca di beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto.
 
In ogni caso è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonché la revoca della licenza d'esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive.
 
La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti di cui al primo comma comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori." è stato inserito dall’art. 7 della L. 3 agosto 1998, n°. 269, modificato dall’art. 15, co. 5, della L. 11 agosto 2003, n°. 228 e successivamente così sostituito dall'art. 4 della L. 1 ottobre 2012, n°. 172.
 
(2) Comma aggiunto dall’art. 5, L. 6 febbraio 2006, n. 38.

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mercoledì 17 novembre 1999

Avvocato penalista - Circostanze aggravanti ed attenuanti. Art. 600 sexies del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Circostanze aggravanti ed attenuanti. Art. 600 sexies del Codice Penale.
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Art. 600 sexies. Circostanze aggravanti ed attenuanti. (1)
(...)

(1) L'articolo che recitava:

"Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso in danno di minore degli anni quattordici.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, se il fatto è commesso in danno di minore, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero se è commesso in danno di minore in stato di infermità o minoranza psichica, naturale o provocata.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter la pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis e 600-ter, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è ridotta da un terzo alla metà per chi si adopera concretamente in modo che il minore degli anni diciotto riacquisti la propria autonomia e libertà.

Nei casi previsti dagli articoli 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 600 sexies, 600 septies, 600 octies, 601, 602 e 416, sesto comma, le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell’imputato che si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione e la cattura di uno o più autori dei reati ovvero per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti. (2)

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al primo e secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. (3)" è stato abrogato dall'art. 4 della L. 1 ottobre 2012, n°. 172.

(2) Comma inserito dall’art. 3, comma 56, della L. 15 luglio 2009, n°. 94.

(3) Comma inserito dall’art. 15, comma 4, della L. 11 agosto 2003, n°. 228.
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martedì 16 novembre 1999

Avvocato penalista - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile. Art. 600 quinquies del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile. Art. 600 quinquies del Codice Penale.
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Art. 600 quinquies. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.
 
Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937.
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lunedì 15 novembre 1999

Avvocato penalista - Pornografia virtuale. Art. 600 quater.1 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Pornografia virtuale. Art. 600 quater.1 del Codice Penale.
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Art. 600 quater.1. Pornografia virtuale. (1)
 
Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.
 
Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.
 
(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 4 della L. 6 febbraio 2006, n°. 38
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domenica 14 novembre 1999

Avvocato penalista - Detenzione di materiale pornografico. Art. 600 quater del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Detenzione di materiale pornografico. Art. 600 quater del Codice Penale.
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Art. 600 quater. Detenzione di materiale pornografico.
 
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600 ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.
 
La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.
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sabato 13 novembre 1999

Avvocato penalista - Pornografia minorile. Art. 600 ter del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Pornografia minorile. Art. 600 ter del Codice Penale.
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Art. 600 ter. Pornografia minorile.

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto. (1)

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde (2) o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde (2) o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. (3)

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità. (4)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. (5)

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali. (5)

(1) Il comma che recitava: "Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228." è stato così sostituito dall’art. 2, co. 1, lett. a), della L. 6 febbraio 2006, n°. 38 e successivamente dall'art. 4 della L. 1 ottobre 2012, n°. 172.

(2) La parola: “diffonde” è stata inserita dall’art. 2, co. 1, lett. b), della L. 6 febbraio 2006, n°. 38.

(3) Questo comma è stato così sostituito dall’art. 2, co. 1, lett. c), della L. 6 febbraio 2006, n. 38.

(4) Questo comma è stato aggiunto dall’art. 2, co. 1, lett. d), della L. 6 febbraio 2006, n°. 38.

(5) Comma aggiunto dall'art. 4 della L. 1 ottobre 2012, n°. 172.
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venerdì 12 novembre 1999

Avvocato penalista - Prostituzione minorile. Art. 600 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Prostituzione minorile. Art. 600 bis del Codice Penale.
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Art. 600 bis. Prostituzione minorile. (1)
 
È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:
 
1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
 
2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.
 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.
 
(1) L'articolo che recitava: "Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.
 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164.
 
Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.
 
Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi." è stato così sostituito dall'art. 4 della L. 1 ottobre 2012, n°. 172.
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giovedì 11 novembre 1999

Avvocato penalista - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù. Art. 600 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù. Art. 600 del Codice Penale.
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Art. 600. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.
 
Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni. (2)
 
La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. (2)
 
(..........) (1)
 
(1) Comma abrogato dall’art. 3, comma 1, lett. a), della L. 2 luglio 2010, n°. 108.
 
(2) Comma così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 4 marzo 2014, n°. 24.
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mercoledì 10 novembre 1999

Avvocato penalista - Ritorsione e provocazione. Art. 599 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Ritorsione e provocazione. Art. 599 del Codice Penale.
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Art. 599. Ritorsione e provocazione.
 
Nei casi preveduti dall'articolo 594, se le offese sono reciproche, il giudice può dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori.
 
Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 594 e 595 nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.
 
La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche all'offensore che non abbia proposto querela per le offese ricevute.
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martedì 9 novembre 1999

Avvocato penalista - Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative. Art. 598 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative. Art. 598 del Codice Penale.
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Art. 598. Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative.
 
Non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all'autorità giudiziaria, ovvero dinanzi a un'autorità amministrativa, quando le offese concernono l'oggetto della causa o del ricorso amministrativo.
 
Il giudice, pronunciando nella causa, può, oltre ai provvedimenti disciplinari, ordinare la soppressione o la cancellazione, in tutto o in parte, delle scritture offensive, e assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
 
Qualora si tratti di scritture per le quali la soppressione o cancellazione non possa eseguirsi, è fatta sulle medesime annotazione della sentenza.
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lunedì 8 novembre 1999

Avvocato penalista - Querela della persona offesa ed estinzione del reato. Art. 597 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Querela della persona offesa ed estinzione del reato. Art. 597 del Codice Penale.
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Art. 597. Querela della persona offesa ed estinzione del reato.
 
I delitti preveduti dagli articoli 594 e 595 sono punibili a querela della persona offesa.
 
Se la persona offesa e l'offensore hanno esercitato la facoltà indicata nel capoverso dell'articolo precedente, la querela si considera tacitamente rinunciata o rimessa.
 
Se la persona offesa muore prima che sia decorso il termine per proporre la querela, o se si tratta di offesa alla memoria di un defunto, possono proporre querela i prossimi congiunti, l'adottante e l'adottato.
 
In tali casi, e altresì in quello in cui la persona offesa muoia dopo avere proposta la querela, la facoltà indicata nel capoverso dell'articolo precedente spetta ai prossimi congiunti, all'adottante e all'adottato.
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domenica 7 novembre 1999

Avvocato penalista - Diffamazione col mezzo della stampa. Art. 596 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Diffamazione col mezzo della stampa. Art. 596 bis del Codice Penale.
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Art. 596 bis. Diffamazione col mezzo della stampa.
 
Se il delitto di diffamazione è commesso col mezzo della stampa le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche al direttore o vice-direttore responsabile, all'editore e allo stampatore, per i reati preveduti negli articoli 57, 57 bis e 58.
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sabato 6 novembre 1999

Avvocato penalista - Esclusione della prova liberatoria. Art. 596 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Esclusione della prova liberatoria. Art. 596 del Codice Penale.
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Art. 596. Esclusione della prova liberatoria.
 
Il colpevole dei delitti preveduti dai due articoli precedenti non è ammesso a provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa.
 
Tuttavia, quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la persona offesa e l'offensore possono, d'accordo, prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, deferire ad un giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatto medesimo.
 
Quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la prova della verità del fatto medesimo è però sempre ammessa nel procedimento penale:
 
1) se la persona offesa è un pubblico ufficiale ed il fatto ad esso attribuito si riferisce all'esercizio delle sue funzioni;
 
2) se per il fatto attribuito alla persona offesa è tutt'ora aperto o si inizia contro di essa un procedimento penale;
 
3) se il querelante domanda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito.
 
Se la verità del fatto è provata o se per esso la persona, a cui il fatto è attribuito, è per esso condannata dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'imputazione non è punibile, salvo che i modi usati non rendano per se stessi applicabili le disposizioni dell'art. 594, comma 1, ovvero dell'articolo 595, comma 1.
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venerdì 5 novembre 1999

Avvocato penalista - Diffamazione. Art. 595 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Diffamazione. Art. 595 del Codice Penale.
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Art. 595. Diffamazione.

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.

Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.
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giovedì 4 novembre 1999

Avvocato penalista - Ingiuria. Art. 594 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Ingiuria. Art. 594 del Codice Penale.
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Art. 594. Ingiuria.
 
Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.
 
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
 
La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.
 
Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone.
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mercoledì 3 novembre 1999

Avvocato penalista - Omissione di soccorso. Art. 593 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Omissione di soccorso. Art. 593 del Codice Penale.
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Art. 593. Omissione di soccorso.
 
Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all'autorità è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro. (1)
 
Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'autorità.
 
Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata.
 
(1) Le parole: “è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila” sono state così sostituite dall’art. 1 della L. 9 aprile 2003, n°. 72.
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martedì 2 novembre 1999

Avvocato penalista - Abbandono di un neonato per causa di onore. Art. 592 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Abbandono di un neonato per causa di onore. Art. 592 del Codice Penale.
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Art. 592. Abbandono di un neonato per causa di onore.
 
[Art. 592. Abbandono di un neonato per causa di onore. (1)
 
Chiunque abbandona un neonato subito dopo la nascita, per salvare l'onore proprio o di un prossimo congiunto, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.
 
La pena è della reclusione da sei mesi a due anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da due a cinque anni se ne deriva la morte del neonato.
 
Non si applicano le aggravanti stabilite nell'articolo 61.]
 
(1) Articolo abrogato dall'art. 1 della Legge 5 agosto 1981, n°. 442.
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lunedì 1 novembre 1999

Avvocato penalista - Abbandono di persone minori o incapaci. Art. 591 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Abbandono di persone minori o incapaci. Art. 591 del Codice Penale.
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Art. 591. Abbandono di persone minori o incapaci.

Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace chi abbandona all'estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro.

La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte.

Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall'adottante o dall'adottato.
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domenica 31 ottobre 1999

Avvocato penalista - Computo delle circostanze. Art. 590 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Computo delle circostanze. Art. 590 bis del Codice Penale.
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Art. 590 bis. Computo delle circostanze.
 
Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 589, terzo comma, ultimo periodo, ovvero quella di cui all'articolo 590, quarto comma, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti. (1)
 
(1) Articolo inserito dal D. L. 23 maggio 2008, n°. 92, convertito con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n°. 125.
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sabato 30 ottobre 1999

Avvocato penalista - Lesioni personali colpose. Art. 590 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Lesioni personali colpose. Art. 590 del Codice Penale.
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Art. 590. Lesioni personali colpose.
 
Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.
 
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.
 
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.
 
Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. (1) (2)
 
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
 
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.
 
(1) Periodo aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. d), del D. L. 23 maggio 2008, n°. 92, convertito con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n°. 125.
 
(2) Comma così sostituito dall’art. 2, comma 2, della L. 21 febbraio 2006, n°. 102.
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