http://www.avvocato-penalista-cirolla.blogspot.com/google4dd38cced8fb75ed.html Avvocato penalista ...: marzo 1999

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mercoledì 31 marzo 1999

Avvocato penalista - Turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa. Art. 405 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa. Art. 405 del Codice Penale.
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Art. 405 del Codice Penale. Turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa.
 
Chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto di una confessione religiosa (1), le quali si compiano con l'assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con la reclusione fino a due anni.
 
Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione da uno a tre anni.
 
(1) Le parole: “del culto cattolico” sono state così sostituite dall’art. 9 della L. 24 febbraio 2006, n°. 85.
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martedì 30 marzo 1999

Avvocato penalista - Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose. Art. 404 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose. Art. 404 del Codice Penale.
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Art. 404 del Codice Penale. Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose.

Chiunque, in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico, offendendo una confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, ovvero commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.

Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto è punito con la reclusione fino a due anni. (1)

(1) Articolo così sostituito dall’art. 8 della L. 24 febbraio 2006, n°. 85.
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lunedì 29 marzo 1999

Avvocato penalista - Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone. Art. 403 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone. Art. 403 del Codice Penale.
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Art. 403 del Codice Penale. Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone.
 
Chiunque pubblicamente offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
 
Si applica la multa da euro 2.000 a euro 6.000 a chi offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di un ministro del culto. (1)
 
(1) Articolo così sostituito dall’art. 7 della L. 24 febbraio 2006, n°. 85.
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domenica 28 marzo 1999

Avvocato penalista - Vilipendio della religione dello Stato. Art. 402 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Vilipendio della religione dello Stato. Art. 402 del Codice Penale.
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Art. 402 del Codice Penale. Vilipendio della religione dello Stato.
 
Chiunque pubblicamente vilipende la religione dello Stato è punito con la reclusione fino a un anno.  (1)
 
(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 20 novembre 2000, n°. 508 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, che così recitava: "Chiunque pubblicamente vilipende la religione dello Stato è punito con la reclusione fino a un anno."
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sabato 27 marzo 1999

Avvocato penalista - Provocazione al duello per fine di lucro. Art. 401 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Provocazione al duello per fine di lucro. Art. 401 del Codice Penale.
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Art. 401 del Codice Penale. Provocazione al duello per fine di lucro.

[Art. 401. Provocazione al duello per fine di lucro.

Quando chi provoca o sfida a duello, o minaccia di provocare o di sfidare, agisce con l'intento di carpire denaro o altra utilità, si applicano le disposizioni dell'articolo 629.

Si applicano altresì le disposizioni del capo primo del titolo dodicesimo, nel caso in cui il duello sia avvenuto.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 18 della L. 25 giugno 1999, n°. 205.
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venerdì 26 marzo 1999

Avvocato penalista - Offesa per rifiuto di duello e incitamento al duello. Art. 400 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Offesa per rifiuto di duello e incitamento al duello. Art. 400 del Codice Penale.
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Art. 400 del Codice Penale. Offesa per rifiuto di duello e incitamento al duello.
 
[Art. 400. Offesa per rifiuto di duello e incitamento al duello.
 
Chiunque pubblicamente offende una persona o la fa segno a pubblico disprezzo, perché essa o non ha sfidato o non ha accettato la sfida, o non si è battuta in duello, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire centomila a un milione.
 
La stessa pena si applica a chi, facendo mostra del suo disprezzo, incita altri al duello.] (1)
 
(1) Articolo abrogato dall'art. 18 della L. 25 giugno 1999, n°. 205.
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giovedì 25 marzo 1999

Avvocato penalista - Duellante estraneo al fatto. Art. 399 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Duellante estraneo al fatto. Art. 399 del Codice Penale.
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Art. 399 del Codice Penale. Duellante estraneo al fatto.
 
[Art. 399. Duellante estraneo al fatto.
 
Quando taluno dei duellanti non ha avuto parte nel fatto che cagionò il duello, e si batte in vece di chi vi ha direttamente interesse, le pene stabilite nella prima parte e nel primo capoverso dell'articolo 396 sono aumentate.
 
Tale aumento di pena non si applica se il duellante è un prossimo congiunto, ovvero se, essendo uno dei padrini o secondi, si è battuto in vece del suo primo assente.] (1)
 
(1) Articolo abrogato dall'art. 18 della L. 25 giugno 1999, n°. 205.
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mercoledì 24 marzo 1999

Avvocato penalista - Circostanze aggravanti. Casi di non punibilità. Art. 398 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Circostanze aggravanti. Casi di non punibilità. Art. 398 del Codice Penale.
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Art. 398 del Codice Penale. Circostanze aggravanti. Casi di non punibilità.

[Art. 398. Circostanze aggravanti. Casi di non punibilità.

Se il colpevole di uno dei delitti preveduti dall'articolo 394, dalla prima parte e dal primo capoverso dell'articolo 396, è stato la causa ingiusta e determinante del fatto, la pena è per lui raddoppiata.

Non sono punibili:

1) i portatori della sfida, i padrini o secondi e coloro che hanno agevolato il duello, se impediscono l'uso delle armi, ovvero se procurano la cessazione del combattimento, prima che dal medesimo sia derivata alcuna lesione;

2) i padrini o secondi che, prima del duello, hanno fatto quanto dipendeva da loro per conciliare le parti, o se per opera loro il combattimento ha avuto un esito meno grave di quello che altrimenti poteva avere;

3) il sanitario che presta la propria assistenza ai duellanti.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 18 della L. 25 giugno 1999, n°. 205.
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martedì 23 marzo 1999

Avvocato penalista - Casi di applicazione delle pene ordinarie stabilite per l'omicidio e per la lesione personale. Art. 397 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Casi di applicazione delle pene ordinarie stabilite per l'omicidio e per la lesione personale. Art. 397 del Codice Penale.
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Art. 397 del Codice Penale.  Casi di applicazione delle pene ordinarie stabilite per l'omicidio e per la lesione personale.
 
[Art. 397. Casi di applicazione delle pene ordinarie stabilite per l'omicidio e per la lesione personale. (1)
 
In luogo delle disposizioni dell'articolo precedente, si applicano quelle contenute nel capo primo del titolo dodicesimo:
 
1) se le condizioni del combattimento non sono state precedentemente stabilite da padrini o secondi, ovvero se il combattimento non avviene alla loro presenza;
 
2) se le armi adoperate nel combattimento non sono uguali, e non sono spade, sciabole o pistole egualmente cariche, ovvero se sono armi di precisione o a più colpi;
 
3) se nella scelta delle armi o nel combattimento è commessa frode o violazione delle condizioni stabilite;
 
4) se è stato espressamente convenuto, ovvero se risulta dalla specie del duello, o dalla distanza fra i combattenti, o dalle altre condizioni stabilite, che uno dei duellanti doveva rimanere ucciso.
 
La frode o la violazione delle condizioni stabilite, quanto alla scelta delle armi o al combattimento, è a carico non solo di chi ne è l'autore, ma anche di quello fra i duellanti, padrini o secondi, che ne ha avuto conoscenza prima o durate il combattimento.]
 
(1) Articolo abrogato dall'art. 18 della L. 25 giugno 1999, n°. 205.
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lunedì 22 marzo 1999

Avvocato penalista - Uso delle armi in duello. Art. 396 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Uso delle armi in duello. Art. 396 del Codice Penale.
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Art. 396 del Codice Penale. Uso delle armi in duello.

[Art. 396. Uso delle armi in duello.

[Chiunque fa uso delle armi in duello è punito, anche se non cagiona all'avversario una lesione personale, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire centomila a due milioni.

Il duellante è punito:

1) con la reclusione fino a due anni, se dal fatto deriva all'avversario una lesione personale, grave o gravissima;

2) con la reclusione da uno a cinque anni, se dal fatto deriva la morte.

Ai padrini o secondi e alle persone che hanno agevolato il duello, si applica la multa da lire centomila a due milioni.

Se padrini o secondi sono gli stessi portatori della sfida, non si applicano loro le disposizioni dell'articolo precedente.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 18 della L. 25 giugno 1999, n°. 205.
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domenica 21 marzo 1999

Avvocato penalista - Portatori di sfida. Art. 395 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Portatori di sfida. Art. 395 del Codice Penale.
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Art. 395 del Codice Penale. Portatori di sfida.
 
[Art. 395. Portatori di sfida.
 
I portatori della sfida sono puniti con la multa da lire quarantamila a quattrocentomila; ma la pena è diminuita se il duello non avviene.] (1)
 
(1) Articolo abrogato dall'art. 18 della L. 25 giugno 1999, n°. 205.
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sabato 20 marzo 1999

Avvocato penalista - Sfida a duello. Art. 394 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Sfida a duello. Art. 394 del Codice Penale.
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Art. 394 del Codice Penale. Sfida a duello.

[Art. 394. Sfida a duello.

Chiunque sfida altri a duello, anche se la sfida non è accettata, è punito, se il duello non avviene, con la multa da lire quarantamila a quattrocentomila.

La stessa pena si applica a chi accetta la sfida, sempre che il duello non avvenga.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 18 della L. 25 giugno 1999, n°. 205.
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venerdì 19 marzo 1999

Avvocato penalista - Causa di non punibilità. Art. 393 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Causa di non punibilità. Art. 393 bis del Codice Penale.
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Art. 393 bis del Codice Penale. Causa di non punibilità.
 
Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341 bis, 342 e 343 quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni. (1)
 
(1) Articolo aggiunto aggiunto dall’art. 1, comma 9, della L. 15 luglio 2009, n°. 94.
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giovedì 18 marzo 1999

Avvocato penalista - Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone. Art. 393 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone. Art. 393 del Codice Penale.
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Art. 393 del Codice Penale. Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone.
 
Chiunque, al fine indicato nell'articolo precedente, e potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo usando violenza o minaccia alle persone, è punito, a querela dell'offeso, con la reclusione fino a un anno.
 
Se il fatto è commesso anche con violenza sulle cose, alla pena della reclusione è aggiunta la multa fino a euro 206.
 
La pena è aumentata se la violenza o la minaccia alle persone è commessa con armi.
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mercoledì 17 marzo 1999

Avvocato penalista - Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose. Art. 392 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose. Art. 392 del Codice Penale.
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Art. 392 del Codice Penale. Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose.

Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 516.

Agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione.

Si ha, altresì, violenza sulle cose allorché un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico.
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martedì 16 marzo 1999

Avvocato penalista - Agevolazione ai detenuti e internati sottoposti a particolari restrizioni delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall'ordinamento penitenziario. Art. 391 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Agevolazione ai detenuti e internati sottoposti a particolari restrizioni delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall'ordinamento penitenziario. Art. 391 bis del Codice Penale.
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Art. 391 bis del Codice Penale. Agevolazione ai detenuti e internati sottoposti a particolari restrizioni delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall'ordinamento penitenziario.
 
Chiunque consente a un detenuto, sottoposto alle restrizioni di cui all’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, di comunicare con altri in elusione delle prescrizioni all’uopo imposte è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
 
Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense si applica la pena della reclusione da due a cinque anni. (1)
 
(1) Articolo inserito dall’art. 2, comma 26, della L. 15 luglio 2009, n°. 94.
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lunedì 15 marzo 1999

Avvocato penalista - Procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive. Art. 391 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive. Art. 391 del Codice Penale.
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Art. 391 del Codice Penale. Procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive.
 
Chiunque procura o agevola l'evasione di una persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva, ovvero nasconde l'evaso o comunque lo favorisce nel sottrarsi alle ricerche dell'autorità, è punito con la reclusione fino a due anni.
 
Si applicano le disposizioni del terzo capoverso dell'articolo 386.
 
Se l'evasione avviene per colpa di chi, per ragione del suo ufficio, ha la custodia, anche temporanea, della persona sottoposta a misura di sicurezza, il colpevole è punito con la multa fino a euro 1.032.
 
Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo 387.
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domenica 14 marzo 1999

Avvocato penalista - Procurata inosservanza di pena. Art. 390 del Codice Penale.

 Avvocato penalista  - Procurata inosservanza di pena. Art. 390 del Codice Penale.
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Art. 390 del Codice Penale. Procurata inosservanza di pena.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, aiuta taluno a sottrarsi all'esecuzione della pena è punito con la reclusione da tre mesi a cinque anni se si tratta di condannato per delitto, e con la multa da euro 51 a euro 1.032 se si tratta di condannato per contravvenzione.

Si applicano le disposizioni del terzo capoverso dell'articolo 386.
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sabato 13 marzo 1999

Avvocato penalista - Inosservanza di pene accessorie. Art. 389 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Inosservanza di pene accessorie. Art. 389 del Codice Penale.
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Art. 389 del Codice Penale. Inosservanza di pene accessorie.
 
Chiunque, avendo riportato una condanna da cui consegue una pena accessoria, trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tale pena, è punito con la reclusione da due a sei mesi.
 
La stessa pena si applica a chi trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti ad una pena accessoria provvisoriamente applicata.
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venerdì 12 marzo 1999

Avvocato penalista - Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie. Art. 388 ter del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie. Art. 388 ter del Codice Penale.
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Art. 388 ter del Codice Penale. Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie.
 
Chiunque per sottrarsi all'esecuzione di una multa o di una ammenda o di una sanzione amministrativa pecuniaria compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi nei termini all'ingiunzione di pagamento contenuta nel precetto, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
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giovedì 11 marzo 1999

Avvocato penalista - Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo. Art. 388 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo. Art. 388 bis del Codice Penale.
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Art. 388 bis del Codice Penale. Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo.
 
Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la soppressione o la sottrazione, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.
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mercoledì 10 marzo 1999

Avvocato penalista - Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. Art. 388 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. Art. 388 del Codice Penale.
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Art. 388 del Codice Penale. Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.
 
Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi l'autorità giudiziaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire la sentenza, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032.
 
La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito.
 
Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 309.
 
Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da lire sessantamila a lire seicentomila se il fatto è commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da euro 51 a euro 516 se il fatto è commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa.
 
Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 516.
 
La pena di cui al quinto comma si applica al debitore o all’amministratore, direttore generale o liquidatore della società debitrice che, invitato dall’ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione.
 
Il colpevole è punito a querela della persona offesa. (1)
 
(1) Articolo così sostituito dall’art. 3, comma 21, della L. 15 luglio 2009, n°. 94.
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martedì 9 marzo 1999

Avvocato penalista - Colpa del custode. Art. 387 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Colpa del custode. Art. 387 del Codice Penale.
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Art. 387 del Codice Penale. Colpa del custode.
 
Chiunque, preposto per ragione del suo ufficio alla custodia, anche temporanea, di una persona arrestata o detenuta per un reato, ne cagiona, per colpa, l'evasione, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032.
 
Il colpevole non è punibile se nel termine di tre mesi dall'evasione procura la cattura della persona evasa o la presentazione di lei all'autorità.
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lunedì 8 marzo 1999

Avvocato penalista - Procurata evasione. Art. 386 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Procurata evasione. Art. 386 del Codice Penale.
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Art. 386 del Codice Penale. Procurata evasione.
 
Chiunque procura o agevola l'evasione di una persona legalmente arrestata o detenuta per un reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
 
Si applica la reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso a favore di un condannato alla pena di morte o all'ergastolo.
 
La pena è aumentata se il colpevole, per commettere il fatto, adopera alcuno dei mezzi indicati nel primo capoverso dell'articolo precedente.
 
La pena è diminuita:
 
1) se il colpevole è un prossimo congiunto;
 
2) se il colpevole, nel termine di tre mesi dall'evasione, procura la cattura della persona evasa o la presentazione di lei all'autorità.
 
La condanna importa in ogni caso l'interdizione dai pubblici uffici.
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domenica 7 marzo 1999

Avvocato penalista - Evasione. Art. 385 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Evasione. Art. 385 del Codice Penale.
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Art. 385 del Codice Penale. Evasione.

Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade è punito con la reclusione da uno a tre anni (1).

La pena è della reclusione da due a cinque anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed è da tre a sei anni se la violenza o minaccia è commessa con armi o da più persone riunite (2).

Le disposizioni precedenti si applicano anche all'imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se ne allontani, nonché al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale (3).

Quando l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la pena è diminuita (4).

(1) Il comma che recitava: ''Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno.'' è stato così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 2, della L. 26 novembre 2010, n°. 199.

(2) Il comma che recitava: ''La pena è della reclusione da uno a tre anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed è da tre a cinque anni se la violenza o minaccia è commessa con armi o da più persone riunite.'' è stato così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 2, della L. 26 novembre 2010, n°. 199.

(3) Comma così sostituito dall'art. 29, della L. 12 agosto 1982, n°. 532, recante provvedimenti sulla libertà personale.

(4) Articolo così sostituito dall'art. 15, della L. 12 gennaio 1977, n°. 1, sull'ordinamento penitenziario.

L'art. 3, del D. L. 13 maggio 1991, n°. 152, convertito, con modificazioni, in L. 12 luglio 1991, n°. 203, in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa, così dispone:

«È consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza della persona che ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale.

Nell'udienza di convalida il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste dalla legge anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del codice di procedura penale».

La Corte costituzionale, con sentenza 7-15 marzo 1994, n°. 87 (Gazz. Uff. 23 marzo 1994, n°. 13 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del quarto comma del presente articolo in riferimento all'art. 3 Cost.
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sabato 6 marzo 1999

Avvocato penalista - Punibilità dei fatti commessi in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria dall'estero. Art. 384 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Punibilità dei fatti commessi in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria dall'estero. Art. 384 bis del Codice Penale.
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Art. 384 bis del Codice Penale. Punibilità dei fatti commessi in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria dall'estero.
 
I delitti di cui agli articoli 366, 367, 368, 369, 371-bis, 372 e 373, commessi in occasione di un collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria all'estero, si considerano commessi nel territorio dello Stato e sono puniti secondo la legge italiana. (1)
 
(1) Articolo inserito dall’art. 17 della L. 5 ottobre 2001, n°. 367.
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venerdì 5 marzo 1999

Avvocato penalista - Casi di non punibilità. Art. 384 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Casi di non punibilità. Art. 384 del Codice Penale.
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Art. 384 del Codice Penale. Casi di non punibilità.
 
Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore.
 
Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, la punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimonio, perito, consulente tecnico o interprete ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere o avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione.
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giovedì 4 marzo 1999

Avvocato penalista - Interdizione dai pubblici uffici. Art. 383 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Interdizione dai pubblici uffici. Art. 383 del Codice Penale.
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Art. 383 del Codice Penale. Interdizione dai pubblici uffici.
 
La condanna per i delitti preveduti dagli articoli 380 e 381, prima parte, e 382 importa l'interdizione dai pubblici uffici.
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mercoledì 3 marzo 1999

Avvocato penalista - Millantato credito del patrocinatore. Art. 382 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Millantato credito del patrocinatore. Art. 382 del Codice Penale.
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Art. 382 del Codice Penale. Millantato credito del patrocinatore.
 
Il patrocinatore, che, millantando credito presso il giudice o il pubblico ministero che deve concludere, ovvero presso il testimone, il perito o l'interprete, riceve o fa dare o promettere dal suo cliente, a sé o ad un terzo, denaro o altra utilità, col pretesto di doversi procurare il favore del giudice o del pubblico ministero, o del testimone, perito o interprete, ovvero di doverli remunerare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.
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martedì 2 marzo 1999

Avvocato penalista - Altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico. Art. 381 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico. Art. 381 del Codice Penale.
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Art. 381 del Codice Penale. Altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico.
 
Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, in un procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria, presta contemporaneamente, anche per interposta persona, il suo patrocinio o la sua consulenza a favore di parti contrarie, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.
 
La pena è della reclusione fino a un anno e della multa da euro 51 a euro 516, se il patrocinatore o il consulente, dopo aver difeso, assistito o rappresentato da una parte, assume, senza il consenso di questa, nello stesso procedimento, il patrocinio o la consulenza della parte avversaria.
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lunedì 1 marzo 1999

Avvocato penalista - Patrocinio o consulenza infedele. Art. 380 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Patrocinio o consulenza infedele. Art. 380 del Codice Penale.
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Art. 380 del Codice Penale. Patrocinio o consulenza infedele.
 
Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a euro 516. (1)
 
La pena è aumentata:
 
1) se il colpevole ha commesso il fatto, colludendo con la parte avversaria;
 
2) se il fatto è stato commesso a danno di un imputato.
 
Si applicano la reclusione da tre a dieci anni e la multa non inferiore a euro 1.032, se il fatto è commesso a danno di persona imputata di un delitto per il quale la legge commina la pena di morte o l'ergastolo ovvero la reclusione superiore a cinque anni.
 
(1) Il comma che recitava: "Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all'autorità giudiziaria, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a euro 516." è stato così modificato dall'art. 10, co. 10, della L. 20 dicembre 2012, n°. 237.
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