http://www.avvocato-penalista-cirolla.blogspot.com/google4dd38cced8fb75ed.html Avvocato penalista ...: settembre 1999

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giovedì 30 settembre 1999

Avvocato penalista - Incesto. Art. 564 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Incesto. Art. 564 del Codice Penale.
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Art. 564. Incesto.

Chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo, commette incesto con un discendente o un ascendente, o con un affine in linea retta, ovvero con una sorella o un fratello, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è della reclusione da due a otto anni nel caso di relazione incestuosa.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se l'incesto è commesso da persona maggiore di età con persona minore degli anni diciotto, la pena è aumentata per la persona maggiorenne.

La condanna pronunciata contro il genitore importa la decadenza dalla responsabilità genitoriale. (1)

(1) Comma così modificato dall’art. 93, comma 1, lett. l), del D. Lgs. 28 dicembre 2013, n°. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
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mercoledì 29 settembre 1999

Avvocato penalista - Estinzione del reato. Art. 563 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Estinzione del reato. Art. 563 del Codice Penale.
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Art. 563. Estinzione del reato.
 
Nei casi preveduti dagli articoli 559 e 560 la remissione della querela, anche se intervenuta dopo la condanna, estingue il reato.
 
Estinguono altresì il reato:
 
1) la morte del coniuge offeso;
 
2) l'annullamento del matrimonio del colpevole di adulterio o di concubinato.
 
L'estinzione del reato ha effetto anche riguardo al correo e alla concubina e ad ogni persona che sia concorsa nel reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali. (1)
 
(1) Vedi nota relativa agli artt. 559 e 560 c.p.
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martedì 28 settembre 1999

Avvocato penalista - Pena accessoria e sanzione civile. Art. 562 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Pena accessoria e sanzione civile. Art. 562 del Codice Penale.
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Art. 562. Pena accessoria e sanzione civile.
 
La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 556 e 560 importa la perdita dell'autorità maritale.
 
Con la sentenza di condanna per adulterio o per concubinato il giudice può, sull'istanza del coniuge offeso, ordinare i provvedimenti temporanei di indole civile, che ritenga urgenti nell'interesse del coniuge offeso e della prole.
 
Tali provvedimenti sono immediatamente eseguibili, ma cessano di aver effetto se, entro tre mesi dalla sentenza di condanna, divenuta irrevocabile, non è presentata dinanzi al giudice civile domanda di separazione personale. (1)
 
(1) Vedi nota relativa agli artt. 559 e 560 c.p..
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lunedì 27 settembre 1999

Avvocato penalista - Casi di non punibilità. Circostanza attenuante. Art. 561 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Casi di non punibilità. Circostanza attenuante. Art. 561 del Codice Penale.
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Art. 561. Casi di non punibilità. Circostanza attenuante.
 
Nel caso preveduto dall'articolo 559, non è punibile la moglie quando il marito l'abbia indotta o eccitata alla prostituzione ovvero abbia comunque tratto vantaggio dalla prostituzione di lei.
 
Nei casi preveduti dai due articoli precedenti non è punibile il coniuge legalmente separato per colpa dell'altro coniuge, ovvero da questo ingiustamente abbandonato.
 
Se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato per colpa propria o per colpa propria e dell'altro coniuge o per mutuo consenso, la pena è diminuita. (1)
 
(1) Vedi nota relativa all'art. 559 c.p.
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domenica 26 settembre 1999

Avvocato penalista - Concubinato. Art. 560 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Concubinato. Art. 560 del Codice Penale.
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Art. 560. Concubinato.
 
[Il marito, che tiene una concubina nella casa coniugale, o notoriamente altrove, è punito con la reclusione fino a due anni.] (1)
 
La concubina è punita con la stessa pena.
 
Il delitto è punibile a querela della moglie.
 
(1) La Corte costituzionale con sentenza n°. 147/1969 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.
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sabato 25 settembre 1999

Avvocato penalista - Adulterio. Art. 559 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Adulterio. Art. 559 del Codice Penale.
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Art. 559. Adulterio.
 
[Art. 559. Adulterio.
 
La moglie adultera è punita con la reclusione fino a un anno.
 
Con la stessa pena è punito il correo dell'adultera.
 
La pena è della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina. (1)
 
Il delitto è punibile a querela del marito. (2)]
 
(1) La Corte costituzionale con sentenza n°. 126/1968 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo e del secondo comma del presente articolo.
 
(2) La Corte costituzionale con sentenza n°. 147/1969 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma terzo del presente articolo.
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venerdì 24 settembre 1999

Avvocato penalista - Induzione al matrimonio mediante inganno. Art. 558 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Induzione al matrimonio mediante inganno. Art. 558 del Codice Penale.
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Art. 558. Induzione al matrimonio mediante inganno.
 
Chiunque, nel contrarre matrimonio avente effetti civili, con mezzi fraudolenti occulta all'altro coniuge l'esistenza di un impedimento che non sia quello derivante da un precedente matrimonio è punito, se il matrimonio è annullato a causa dell'impedimento occultato, con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa da euro 206 a euro 1.032.
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giovedì 23 settembre 1999

Avvocato penalista - Prescrizione del reato. Art. 557 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Prescrizione del reato. Art. 557 del Codice Penale.
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Art. 557. Prescrizione del reato.
 
Il termine della prescrizione per il delitto preveduto dall'articolo precedente decorre dal giorno in cui è sciolto uno dei due matrimoni o è dichiarato nullo il secondo per bigamia.
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mercoledì 22 settembre 1999

Avvocato penalista - Bigamia. Art. 556 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Bigamia. Art. 556 del Codice Penale.
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Art. 556. Bigamia.

Chiunque, essendo legato da un matrimonio avente effetti civili, ne contrae un altro, pur avente effetti civili, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace chi, non essendo coniugato, contrae matrimonio con persona legata da matrimonio avente effetti civili.

La pena è aumentata se il colpevole ha indotto in errore la persona, con la quale ha contratto matrimonio, sulla libertà dello stato proprio o di lei.

Se il matrimonio, contratto precedentemente dal bigamo, è dichiarato nullo, ovvero è annullato il secondo matrimonio per causa diversa dalla bigamia, il reato è estinto, anche rispetto a coloro che sono concorsi nel reato, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.
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martedì 21 settembre 1999

Avvocato penalista - Circostanza aggravante e pena accessoria. Art. 555 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Circostanza aggravante e pena accessoria. Art. 555 del Codice Penale.
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Art. 555. Circostanza aggravante e pena accessoria.
 
Se il colpevole di uno dei delitti preveduti dall'articolo 545, dalla prima parte e dal secondo capoverso dell'articolo 546, dagli articoli 548, 549, 550, dalla prima parte dell'articolo 552 e dall'art. 553 è persona che esercita una professione sanitaria, la pena è aumentata.
 
Nel caso di recidiva, l'interdizione dalla professione sanitaria è perpetua.
 
Articolo abrogato dall'art. 22 della L. 22 maggio 1978, n°. 194.
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lunedì 20 settembre 1999

Avvocato penalista - Contagio di sifilide e di blenorragia. Art. 554 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Contagio di sifilide e di blenorragia. Art. 554 del Codice Penale.
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Art. 554. Contagio di sifilide e di blenorragia.
 
Chiunque, essendo affetto da sifilide e occultando tale suo stato, compie su taluno atti tali da cagionargli il pericolo di contagio, è punito, se il contagio avviene, con la reclusione da uno a tre anni.
 
Alla stessa pena soggiace chi, essendo affetto da blenorragia e occultando tale suo stato, compie su taluno gli atti preveduti dalla disposizione precedente, se il contagio avviene e da esso deriva una lesione personale gravissima.
 
In ambedue i casi il colpevole è punito a querela della persona offesa.
 
Se il colpevole ha agito a fine di cagionare il contagio, si applicano le disposizioni degli articoli 583, 584 e 585.
 
Articolo abrogato dall'art. 22 della L. 22 maggio 1978, n°. 194.
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domenica 19 settembre 1999

Avvocato penalista - Incitamento a pratiche contro la procreazione. Art. 553 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Incitamento a pratiche contro la procreazione. Art. 553 del Codice Penale.
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Art. 553. Incitamento a pratiche contro la procreazione.
 
Chiunque pubblicamente incita a pratiche contro la procreazione o fa propaganda a favore di esse è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire quattrocentomila.
 
Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.
 
Articolo abrogato dall'art. 22 della L. 22 maggio 1978, n°. 194.
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sabato 18 settembre 1999

Avvocato penalista - Procurata impotenza alla procreazione. Art. 552 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Procurata impotenza alla procreazione. Art. 552 del Codice Penale.
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Art. 552. Procurata impotenza alla procreazione.
 
Chiunque compie, su persona dell'uno o dell'altro sesso, col consenso di questa, atti diretti a renderla impotente alla procreazione è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire
cinquantamila a duecentomila.
 
Alla stessa pena soggiace chi ha consentito al compimento di tali atti sulla propria persona.
 
Articolo abrogato dall'art. 22 della L. 22 maggio 1978, n°. 194.
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venerdì 17 settembre 1999

Avvocato penalista - Causa di onore. Art. 551 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Causa di onore. Art. 551 del Codice Penale.
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Art. 551. Causa di onore.
 
Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 545, 546, 547, 548, 549 e 550 è commesso per salvare l'onore proprio o quello di un prossimo congiunto, le pene ivi stabilite sono diminuite dalla metà ai due terzi.
 
Articolo abrogato dall'art. 22 della L. 22 maggio 1978, n°. 194.
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giovedì 16 settembre 1999

Avvocato penalista - Atti abortivi su donna ritenuta incinta. Art. 550 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Atti abortivi su donna ritenuta incinta. Art. 550 del Codice Penale.
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Art. 550. Atti abortivi su donna ritenuta incinta.
 
Chiunque somministra a una donna creduta incinta mezzi diretti a procurarle l'aborto, o comunque commette su lei atti diretti a questo scopo, soggiace, se dal fatto deriva una lesione personale o la morte della donna, alle pene rispettivamente stabilite dagli articoli 582, 583 e 584.
 
Qualora il fatto sia commesso col consenso della donna, la pena è diminuita.
 
Articolo abrogato dall'art. 22 della L. 22 maggio 1978, n°. 194.
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mercoledì 15 settembre 1999

Avvocato penalista - Morte o lesione della donna. Art. 549 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Morte o lesione della donna. Art. 549 del Codice Penale.
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Art. 549. Morte o lesione della donna.
 
Se dal fatto preveduto dall'articolo 545 deriva la morte della donna, si applica la reclusione da dodici a venti anni; se deriva una lesione personale, si applica la reclusione da dieci a quindici anni.
 
Se dal fatto preveduto dall'articolo 546 deriva la morte della donna, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva una lesione personale, è della reclusione da tre a otto anni.
 
Articolo abrogato dall'art. 22 della L. 22 maggio 1978, n°. 194.
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martedì 14 settembre 1999

Avvocato penalista - Istigazione all'aborto. Art. 548 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Istigazione all'aborto. Art. 548 del Codice Penale.
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Art. 548. Istigazione all'aborto.
 
Chiunque fuori dei casi di concorso nel reato preveduto dall'articolo precedente, istiga una donna incinta ad abortire, somministrandole mezzi idonei, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
 
Articolo abrogato dall'art. 22 della L. 22 maggio 1978, n°. 194.
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lunedì 13 settembre 1999

Avvocato penalista - Aborto procuratosi dalla donna. Art. 547 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Aborto procuratosi dalla donna. Art. 547 del Codice Penale.
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Art. 547. Aborto procuratosi dalla donna.
 
La donna che si procura l'aborto è punita con la reclusione da uno a quattro anni.
 
Articolo abrogato dall'art. 22 della L. 22 maggio 1978, n°. 194.
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domenica 12 settembre 1999

Avvocato penalista - Aborto di donna consenziente. Art. 546 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Aborto di donna consenziente. Art. 546 del Codice Penale.
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Art. 546. Aborto di donna consenziente.
 
Chiunque cagiona l'aborto di una donna, col consenso di lei, è punito con la reclusione da due a cinque anni.
 
La stessa pena si applica alla donna che ha consentito all'aborto.
 
Si applica la disposizione dell'articolo precedente:
 
1) se la donna è minore degli anni quattordici, o, comunque, non ha capacità d'intendere o di volere;
 
2) se il consenso è estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero è carpito con inganno.
 
Articolo abrogato dall'art. 22 della L. 22 maggio 1978, n°. 194.
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sabato 11 settembre 1999

Avvocato penalista - Aborto di donna non consenziente. Art. 545 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Aborto di donna non consenziente. Art. 545 del Codice Penale.
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Art. 545. Aborto di donna non consenziente.

Chiunque cagiona l'aborto di una donna, senza il consenso di lei, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

Articolo abrogato dall'art. 22 della L. 22 maggio 1978, n°. 194.
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venerdì 10 settembre 1999

Avvocato penalista - Confisca e pene accessorie. Art. 544 sexies del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Confisca e pene accessorie. Art. 544 sexies del Codice Penale.
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Art. 544 sexies. Confisca e pene accessorie.
 
Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato.
 
È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività.
 
In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.
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giovedì 9 settembre 1999

Avvocato penalista - Divieto di combattimenti tra animali. Art. 544 quinquies del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Divieto di combattimenti tra animali. Art. 544 quinquies del Codice Penale.
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Art. 544 quinquies. Divieto di combattimenti tra animali.
 
Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.
 
La pena è aumentata da un terzo alla metà:
 
1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
 
2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
 
3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.
 
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
 
La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.
 
Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
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mercoledì 8 settembre 1999

Avvocato penalista - Spettacoli o manifestazioni vietati. Art. 544 quater del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Spettacoli o manifestazioni vietati. Art. 544 quater del Codice Penale.
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Art. 544 quater. Spettacoli o manifestazioni vietati.
 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
 
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per se od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.
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martedì 7 settembre 1999

Avvocato penalista - Maltrattamento di animali. Art. 544 ter del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Maltrattamento di animali. Art. 544 ter del Codice Penale.
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Art. 544 ter. Maltrattamento di animali.
 
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
 
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
 
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.
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lunedì 6 settembre 1999

Avvocato penalista - Uccisione di animali. Art. 544 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Uccisione di animali. Art. 544 bis del Codice Penale.
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Art. 544 bis. Uccisione di animali.
 
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.
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domenica 5 settembre 1999

Avvocato penalista - Causa speciale di estinzione del reato. Art. 544 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Causa speciale di estinzione del reato. Art. 544 del Codice Penale.
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Art. 544. Causa speciale di estinzione del reato.
 
[Art. 544. Causa speciale di estinzione del reato. (1)
 
Per i delitti preveduti dal capo primo e dall'articolo 530, il matrimonio, che l'autore del reato contragga con la persona offesa, estingue il reato, anche riguardo a coloro che sono concorsi nel reato medesimo; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.]
 
(1) Articolo abrogato dall'art. 1 della Legge 5 agosto 1981, n°. 442.
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sabato 4 settembre 1999

Avvocato penalista - Diritto di querela. Art. 543 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Diritto di querela. Art. 543 del Codice Penale.
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Art. 543. Diritto di querela.
 
[Art. 543. Diritto di querela. (1)
 
Quando la persona offesa muore prima che la querela sia proposta da lei o da coloro che ne hanno la rappresentanza a norma degli articoli 120 e 121, il diritto di querela spetta ai genitori e al coniuge.
 
Tale disposizione non si applica se la persona offesa ha rinunciato espressamente, o tacitamente al diritto di querelarsi.]
 
(1) Articolo abrogato dall'art. 1 della Legge 15 febbraio 1996, n°. 66.
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venerdì 3 settembre 1999

Avvocato penalista - Querela dell'offeso. Art. 542 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Querela dell'offeso. Art. 542 del Codice Penale.
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Art. 542. Querela dell'offeso.
 
[Art. 542. Querela dell'offeso. (1)
 
I delitti preveduti dal capo primo e dall'articolo 530 sono punibili a querela della persona offesa.
 
La querela proposta è irrevocabile.
 
Si procede tuttavia d'ufficio:
 
1) se il fatto è commesso dal genitore o dal tutore, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio;
 
2) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.]
 
(1) Articolo abrogato dall'art. 1 della Legge 15 febbraio 1996, n°. 66.
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giovedì 2 settembre 1999

Avvocato penalista - Pene accessorie ed altri effetti penali. Art. 541 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Pene accessorie ed altri effetti penali. Art. 541 del Codice Penale.
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Art. 541. Pene accessorie ed altri effetti penali.
 
[Art. 541. Pene accessorie ed altri effetti penali. (1)
 
La condanna per alcuno dei delitti preveduti in questo titolo importa la perdita della patria potestà o dell'autorità maritale o l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela e alla cura, quando la qualità di genitore, di marito, di tutore o di curatore è elemento costitutivo o circostanza aggravante.
 
La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 519, 521, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536 e 537 importa la perdita del diritto dagli alimenti e dei diritti successori verso la persona offesa.]
 
(1) Articolo abrogato dall'art. 1 della Legge 15 febbraio 1996, n°. 66.
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mercoledì 1 settembre 1999

Avvocato penalista - Rapporto di parentela. Art. 540 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Rapporto di parentela. Art. 540 del Codice Penale.
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Art. 540. Rapporto di parentela.
 
Agli effetti della legge penale, quando il rapporto di parentela è considerato come elemento costitutivo o come circostanza aggravante o attenuante o come causa di non punibilità, la filiazione fuori del matrimonio è equiparata alla filiazione nel matrimonio. (1)
 
Il rapporto di filiazione fuori del matrimonio è stabilito osservando i limiti di prova indicati dalla legge civile, anche se per effetti diversi dall'accertamento dello stato delle persone.(1)
 
(1) Comma così modificato dall’art. 93, comma 1, lett. i), del D. Lgs. 28 dicembre 2013, n°. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
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