http://www.avvocato-penalista-cirolla.blogspot.com/google4dd38cced8fb75ed.html Avvocato penalista ...: gennaio 1999

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domenica 31 gennaio 1999

Avvocato penalista - Frode nelle pubbliche forniture. Art. 356 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Frode nelle pubbliche forniture. Art. 356 del Codice Penale.
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Art. 356 del Codice Penale. Frode nelle pubbliche forniture.
 
Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.
 
La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.
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sabato 30 gennaio 1999

Avvocato penalista - Inadempimento di contratti di pubbliche forniture. Art. 355 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Inadempimento di contratti di pubbliche forniture. Art. 355 del Codice Penale.
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Art. 355 del Codice Penale. Inadempimento di contratti di pubbliche forniture.
 
Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.
 
La pena è aumentata se la fornitura concerne:
 
1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;
 
2) cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato;
 
3) cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.
 
Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione fino a un anno, ovvero la multa da euro 51 a euro 2.065.
 
Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura.
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venerdì 29 gennaio 1999

Avvocato penalista - Astensione dagli incanti. Art. 354 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Astensione dagli incanti. Art. 354 del Codice Penale.
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Art. 354 del Codice Penale. Astensione dagli incanti.
 
Chiunque, per denaro, dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa, si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.
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giovedì 28 gennaio 1999

Avvocato penalista - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. Art. 353 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. Art. 353 bis del Codice Penale.
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Art. 353 bis del Codice Penale. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente.
 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. (1)
 
(1) Articolo aggiunto dall'art. 10 della Legge 13 agosto 2010, n°. 136.
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mercoledì 27 gennaio 1999

Avvocato penalista - Turbata libertà degli incanti. Art. 353 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Turbata libertà degli incanti. Art. 353 del Codice Penale.
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Art. 353 del Codice Penale. Turbata libertà degli incanti.
 
Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni (1) e con la multa da euro 103 a euro 1.032.
 
Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.
 
Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.
 
(1) Le parole: "fino a due anni" sono state così sostituite dall'art. 9 della Legge 13 agosto 2010, n°. 136.
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martedì 26 gennaio 1999

Avvocato penalista - Vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro. Art. 352 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro. Art. 352 del Codice Penale.
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Art. 352 del Codice Penale. Vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro.
 
Chiunque vende, distribuisce o affigge, in luogo pubblico o aperto al pubblico, scritti o disegni, dei quali l'autorità ha ordinato il sequestro, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.
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lunedì 25 gennaio 1999

Avvocato penalista - Violazione della pubblica custodia di cose. Art. 351 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Violazione della pubblica custodia di cose. Art. 351 del Codice Penale.
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Art. 351 del Codice Penale. Violazione della pubblica custodia di cose.
 
Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora corpi di reato, atti, documenti, ovvero un'altra cosa mobile particolarmente custodita in un pubblico ufficio, o presso un pubblico ufficiale o un impiegato che presti un pubblico servizio, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione da uno a cinque anni.
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domenica 24 gennaio 1999

Avvocato penalista - Agevolazione colposa. Art. 350 del Codice Penale.

Avvocato penalista  -  Agevolazione colposa. Art. 350 del Codice Penale.
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Art. 350 del Codice Penale. Agevolazione colposa.
 
Se la violazione dei sigilli è resa possibile, o comunque agevolata, per colpa di chi ha in custodia la cosa, questi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929.
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sabato 23 gennaio 1999

Avvocato penalista - Violazione di sigilli. Art. 349 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Violazione di sigilli. Art. 349 del Codice Penale.
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Art. 349 del Codice Penale. Violazione di sigilli.

Chiunque viola i sigilli, per disposizione della legge o per ordine dell'autorità apposti al fine di assicurare la conservazione o l'identità di una cosa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è colui che ha in custodia la cosa, la pena è della reclusione da tre a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 3.098.
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venerdì 22 gennaio 1999

Avvocato penalista - Abusivo esercizio di una professione. Art. 348 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Abusivo esercizio di una professione. Art. 348 del Codice Penale.
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Art. 348 del Codice Penale. Abusivo esercizio di una professione.

Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 a euro 516.
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giovedì 21 gennaio 1999

Avvocato penalista - Usurpazione di funzioni pubbliche. Art. 347 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Usurpazione di funzioni pubbliche. Art. 347 del Codice Penale.
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Art. 347 del Codice Penale. Usurpazione di funzioni pubbliche.
 
Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego è punito con la reclusione fino a due anni.
 
Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o impiegato il quale, avendo ricevuta partecipazione del provvedimento che fa cessare o sospendere le sue funzioni o le sue attribuzioni, continua ad esercitarle.
 
La condanna importa la pubblicazione della sentenza.
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mercoledì 20 gennaio 1999

Avvocato penalista - Traffico di influenze illecite. Art. 346 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Traffico di influenze illecite. Art. 346 bis del Codice Penale.
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Art. 346 bis del Codice Penale. Traffico di influenze illecite.
 
Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a se o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
 
La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.
 
La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a se o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
 
Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.
 
Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.  (1)
 
(1) Articolo aggiunto dall'art. 1 della L. 6 novembre 2012, n°. 190.
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martedì 19 gennaio 1999

Avvocato penalista - Millantato credito. Art. 346 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Millantato credito. Art. 346 del Codice Penale.
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Art. 346 del Codice Penale. Millantato credito.
 
Chiunque, millantando credito presso un pubblico ufficiale, o presso un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio, riceve o fa dare o fa promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale o impiegato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065.
 
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 516 a euro 3.098, se il colpevole riceve o fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare.
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lunedì 18 gennaio 1999

Avvocato penalista - Offesa all'autorità mediante danneggiamento di affissioni. Art. 345 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Offesa all'autorità mediante danneggiamento di affissioni. Art. 345 del Codice Penale.
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Art. 345 del Codice Penale. Offesa all'autorità mediante danneggiamento di affissioni.
 
Chiunque, per disprezzo verso l'autorità, rimuove, lacera, o, altrimenti, rende illeggibili o comunque inservibili scritti o disegni affissi o esposti al pubblico per ordine dell'autorità stessa, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.
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domenica 17 gennaio 1999

Avvocato penalista - Oltraggio a un pubblico impiegato. Art. 344 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Oltraggio a un pubblico impiegato. Art. 344 del Codice Penale.
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Art. 344 del Codice Penale. Oltraggio a un pubblico impiegato.
 
[Art. 344. Oltraggio a un pubblico impiegato.
 
Le disposizioni dell'articolo 341 si applicano anche nel caso in cui l'offesa è recata a un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio; ma le pene sono ridotte di un terzo.] (1)
 
(1) Articolo abrogato dall'art. 18 della L. 25 giugno 1999, n°. 205.
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sabato 16 gennaio 1999

Avvocato penalista - Corte penale internazionale. Art. 343 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Corte penale internazionale. Art. 343 bis del Codice Penale.
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Art. 343 bis del Codice Penale. Corte penale internazionale.
 
Le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 340, 342 e 343 si applicano anche quando il reato è commesso nei confronti:
 
a) della Corte penale internazionale;
 
b) dei giudici, del procuratore, dei procuratori aggiunti, dei funzionari e degli agenti della Corte stessa;
 
c) delle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale, le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa;
 
d) dei membri e degli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale. (1)
 
(1) Articolo aggiunto dall’art. 10, comma 2, della L. 20 dicembre 2012, n°. 237.
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venerdì 15 gennaio 1999

Avvocato penalista - Oltraggio a un magistrato in udienza. Art. 343 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Oltraggio a un magistrato in udienza. Art. 343 del Codice Penale.
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Art. 343 del Codice Penale. Oltraggio a un magistrato in udienza.
 
Chiunque offende l'onore o il prestigio di un magistrato in udienza è punito con la reclusione fino a tre anni.
 
La pena è della reclusione da due a cinque anni se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.
 
Le pene sono aumentate se il fatto è commesso con violenza o minaccia.
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giovedì 14 gennaio 1999

Avvocato penalista - Oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario. Art. 342 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario. Art. 342 del Codice Penale.
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Art. 342 del Codice Penale. Oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario.
 
Chiunque offende l'onore o il prestigio di un corpo politico, amministrativo o giudiziario, o di una rappresentanza di esso, o di una pubblica autorità costituita in collegio, al cospetto del corpo, della rappresentanza o del collegio, è punito con la con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. (1)
 
La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, o con scritto o disegno diretti al corpo, alla rappresentanza o al collegio, a causa delle sue funzioni.
 
La pena è della multa da euro 2.000 a euro 6.000 (2) se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.
 
Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.
 
(1) Le parole: “con la reclusione fino a tre anni” sono state così sostituite dall’art. 11, comma 3, lett. a), della L. 24 febbraio 2006, n°. 85.
 
(2) Le parole: “ è della reclusione da uno a quattro anni” sono state sostituite dall’11, comma 3, lett. b) della L. 24 febbraio 2006, n°. 85.
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mercoledì 13 gennaio 1999

Avvocato penalista - Oltraggio a pubblico ufficiale. Art. 341 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Oltraggio a pubblico ufficiale. Art. 341 bis del Codice Penale.
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Art. 341 bis del Codice Penale. Oltraggio a pubblico ufficiale.

Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è aumentata se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato.

Se la verità del fatto è provata o se per esso l’ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l’attribuzione del fatto medesimo, l’autore dell’offesa non è punibile.

Ove l’imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell’ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto. (1)

(1) Questo articolo è stato premesso all’art. 342 dall’art. 1, comma 8, della L. 15 luglio 2009, n°. 94.
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martedì 12 gennaio 1999

Avvocato penalista - Oltraggio a un pubblico ufficiale. Art. 341 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Oltraggio a un pubblico ufficiale. Art. 341 del Codice Penale.
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Art. 341 del Codice Penale. Oltraggio a un pubblico ufficiale.
 
[Art. 341. Oltraggio a un pubblico ufficiale.
 
Chiunque offende l'onore o il prestigio di un pubblico ufficiale, in presenza di lui e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
 
La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritto o disegno, diretti al pubblico ufficiale, e a causa delle sue funzioni.
 
La pena è della reclusione da uno a tre anni, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.
 
Le pene sono aumentate quando il fatto è commesso con violenza o minaccia, ovvero quando l'offesa è recata in presenza di una o più persone.] (1)
 
(1) Articolo abrogato dall'art. 18 della Legge 25 giugno 1999, n°. 205.
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lunedì 11 gennaio 1999

Avvocato penalista - Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità. Art. 340 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità. Art. 340 del Codice Penale.
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Art. 340 del Codice Penale. Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità.
 
Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge cagiona un'interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità è punito con la reclusione fino a un anno.
 
I capi promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.
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domenica 10 gennaio 1999

Avvocato penalista - Circostanze aggravanti. Art. 339 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Circostanze aggravanti. Art. 339 del Codice Penale.
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Art. 339 del Codice Penale. Circostanze aggravanti.
 
Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate se la violenza o la minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte.
 
Se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è, nei casi preveduti dalla prima parte dell'articolo 336 e dagli articoli 337 e 338, della reclusione da tre a quindici anni e, nel caso preveduto dal capoverso dell'articolo 336, della reclusione da due a otto anni.
 
Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone.
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sabato 9 gennaio 1999

Avvocato penalista - Violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario. Art. 338 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario. Art. 338 del Codice Penale.
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Art. 338 del Codice Penale. Violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario.
 
Chiunque usa violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ad una rappresentanza di esso o ad una qualsiasi pubblica autorità costituita in collegio, per impedirne, in tutto o in parte, anche temporaneamente, o per turbarne comunque l'attività, è punito con la reclusione da uno a sette anni.
 
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per influire sulle deliberazioni collegiali di imprese che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessità, qualora tali deliberazioni abbiano per oggetto l'organizzazione o l'esecuzione dei servizi.
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venerdì 8 gennaio 1999

Avvocato penalista - Occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto. Art. 337 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto. Art. 337 bis del Codice Penale.
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Art. 337 bis del Codice Penale. Occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto.
 
Chiunque occulti o custodisca mezzi di trasporto di qualsiasi tipo che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche o predisposizioni tecniche tali da costituire pericolo per l'incolumità fisica degli operatori di polizia, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 10.329.
 
La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque altera mezzi di trasporto operando modifiche o predisposizioni tecniche tali da costituire pericolo per l'incolumità fisica degli operatori di polizia.
 
Se il colpevole è titolare di concessione o autorizzazione o licenza o di altro titolo abilitante l'attività, alla condanna consegue la revoca del titolo che legittima la medesima attività. (1)
 
(1) Articolo inserito dall’art. 4 della L. 19 marzo 2001, n°. 92.
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giovedì 7 gennaio 1999

Avvocato penalista - Resistenza a un pubblico ufficiale. Art. 337 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Resistenza a un pubblico ufficiale. Art. 337 del Codice Penale.
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Art. 337 del Codice Penale. Resistenza a un pubblico ufficiale.
 
Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale, o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto d'ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
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mercoledì 6 gennaio 1999

Avvocato penalista - Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale. Art. 336 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale. Art. 336 del Codice Penale.
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Art. 336 del Codice Penale. Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale.
 
Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
 
La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa.
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martedì 5 gennaio 1999

Avvocato penalista - Disposizioni patrimoniali. Art. 335 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Disposizioni patrimoniali. Art. 335 bis del Codice Penale.
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Art. 335 bis del Codice Penale. Disposizioni patrimoniali.
 
Salvo quanto previsto dall'articolo 322-ter, nel caso di condanna per delitti previsti dal presente capo è comunque ordinata la confisca anche nelle ipotesi previste dall'articolo 240, primo comma.
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lunedì 4 gennaio 1999

Avvocato penalista - Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa. Art. 335 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa. Art. 335 del Codice Penale.
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Art. 335 del Codice Penale. Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa.
 
Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.
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domenica 3 gennaio 1999

Avvocato penalista - Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa. Art. 334 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa. Art. 334 del Codice Penale.
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Art. 334 del Codice Penale. Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa.
 
Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 516.
 
Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa affidata alla sua custodia.
 
La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a euro 309, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia.
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sabato 2 gennaio 1999

Avvocato penalista - Abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro. Art. 333 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro. Art. 333 del Codice Penale.
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Art. 333 del Codice Penale. Abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro.
 
[Art. 333. Abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro.
 
Il pubblico ufficiale, l'impiegato incaricato di un pubblico servizio, il privato che esercita un servizio pubblico o di pubblica necessità non organizzato in impresa, o il dipendente da imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, il quale abbandona l'ufficio, il servizio o il lavoro, al fine di turbare la continuità o la regolarità, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire un milione.
 
La stessa pena si applica anche a chi, con il fine sopra indicato, senza abbandonare l'ufficio o il lavoro, li presta in modo da turbarne la continuità o la regolarità.
 
La pena è aumentata se dal fatto deriva pubblico o privato nocumento.] (1)
 
(1) Articolo abrogato dall'art. 11 della L. 12 giugno 1999, n°. 146.
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venerdì 1 gennaio 1999

Avvocato penalista - Omissione di doveri di ufficio in occasione di abbandono di un pubblico ufficio o di interruzione di un pubblico servizio. Art. 332 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Omissione di doveri di ufficio in occasione di abbandono di un pubblico ufficio o di interruzione di un pubblico servizio.  Art. 332 del Codice Penale.
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Art. 332 del Codice Penale. Omissione di doveri di ufficio in occasione di abbandono di un pubblico ufficio o di interruzione di un pubblico servizio.
 
[Art. 332. Omissione di doveri di ufficio in occasione di abbandono di un pubblico ufficio o di interruzione di un pubblico servizio.
 
Il pubblico ufficiale o il dirigente un servizio pubblico o di pubblica necessità, che, in occasione di alcuno dei delitti preveduti dai due articoli precedenti, ai quali non abbia preso parte, rifiuta od omette di adoperarsi per la ripresa del servizio a cui è addetto o preposto, ovvero di compiere ciò che è necessario per la regolare continuazione del servizio, è punito con la multa fino a lire un milione.] (1)
 
(1) Articolo abrogato dall'art. 18 della L. 25 giugno 1999, n°. 205.
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