Avvocato penalista - Associazione di tipo mafioso. Art. 416 bis del Codice Penale.
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Art. 416 bis del Codice Penale. Associazione di tipo mafioso. (1)
Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni. (2)
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni. (3)
L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove (4) a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici (5) a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ‘ndrangheta (6) e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere (7), che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.
(1) La precedente rubrica: “Associazione di tipo mafioso” è stata così sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. b bis), n. 5), del D. L. 23 maggio 2008, n°. 92, convertito con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n°. 125.
(2) Le parole: “da cinque a dieci anni” sono state così sostituite dalla L. 24 luglio 2008, n°. 125.
(3) Le parole: “da sette a dodici” sono state così sostituite dalla L. 24 luglio 2008, n°. 125.
(4) La parole: “quattro” e “dieci” sono state così sostituite dalla L. 24 luglio 2008, n°. 125.
(5) Le parole: “cinque” e “quindici” sono state così sostituite dalla L. 24 luglio 2008, n°. 125.
(6) Le parole: “ alla ‘ndrangheta” sono state inserite dall’art. 6, comma 2, del D. L. 4 febbraio 2010, n°. 4, convertito con modificazioni, nella L. 31 marzo 2010, n°. 50.
(7) Le parole: “anche straniere”, sono state inserite nell’art. 1, comma 1, lett. b bis), n. 4) del D. L. 23 maggio 2008, n°. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n°. 125.
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