http://www.avvocato-penalista-cirolla.blogspot.com/google4dd38cced8fb75ed.html Avvocato penalista ...: aprile 1999

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venerdì 30 aprile 1999

Avvocato penalista - Pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento. Art. 431 del Codice Penale

Avvocato penalista  - Pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento. Art. 431 del Codice Penale.
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Art. 431 del Codice Penale. Pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento.
 
Chiunque, al solo scopo di danneggiare una strada ferrata, ovvero macchine, veicoli, strumenti, apparecchi o altri oggetti che servono all'esercizio di essa, li distrugge in tutto o in parte, li deteriora o li rende altrimenti in tutto o in parte inservibili, è punito se dal fatto deriva il pericolo di un disastro ferroviario, con la reclusione da due a sei anni.
 
Se dal fatto deriva il disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
 
Per le strade ferrate la legge penale intende, oltre le strade ferrate ordinarie, ogni altra strada con rotaie metalliche, sulla quale circolino veicoli mossi dal vapore, dall'elettricità, o da un altro mezzo di trazione meccanica.
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giovedì 29 aprile 1999

Avvocato penalista - Disastro ferroviario. Art. 430 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Disastro ferroviario. Art. 430 del Codice Penale.
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Art. 430 del Codice Penale. Disastro ferroviario.

Chiunque cagiona un disastro ferroviario è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
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mercoledì 28 aprile 1999

Avvocato penalista - Danneggiamento seguito da naufragio. Art. 429 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Danneggiamento seguito da naufragio. Art. 429 del Codice Penale.
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Art. 429 del Codice Penale. Danneggiamento seguito da naufragio.
 
Chiunque, al solo scopo di danneggiare una nave, un edificio natante o un aeromobile, ovvero un apparecchio prescritto per la sicurezza della navigazione, lo deteriora, ovvero lo rende in tutto o in parte inservibile, è punito se dal fatto deriva pericolo di naufragio, di sommersione o di disastro aviatorio, con la reclusione da uno a cinque anni.
 
Se dal fatto deriva il naufragio, la sommersione o il disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
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martedì 27 aprile 1999

Avvocato penalista - Naufragio, sommersione o disastro aviatorio. Art. 428 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Naufragio, sommersione o disastro aviatorio. Art. 428 del Codice Penale.
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Art. 428 del Codice Penale. Naufragio, sommersione o disastro aviatorio.
 
Chiunque cagiona il naufragio o la sommersione di una nave o di un altro edificio natante, ovvero la caduta di un aeromobile, di altrui proprietà è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.
 
La pena è della reclusione da cinque a quindici anni se il fatto è commesso distruggendo, rimuovendo o facendo mancare le lanterne o altri segnali, ovvero adoperando falsi segnali o altri mezzi fraudolenti.
 
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche a chi cagiona il naufragio o la sommersione di una nave o di un altro edificio natante, ovvero la caduta di un aeromobile, di sua proprietà, se dal fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica.
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lunedì 26 aprile 1999

Avvocato penalista - Danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga. Art. 427 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga. Art. 427 del Codice Penale.
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Art. 427 del Codice Penale. Danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga.
 
Chiunque rompe, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili chiuse, sbarramenti, argini, dighe o altre opere destinate alla difesa contro acque, valanghe o frane, ovvero alla raccolta o alla condotta delle acque, al solo scopo di danneggiamento, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di un'inondazione o di una frana, ovvero della caduta di una valanga, con la reclusione da uno a cinque anni.
 
Se il disastro si verifica, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
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domenica 25 aprile 1999

Avvocato penalista - Inondazione, frana o valanga. Art. 426 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Inondazione, frana o valanga. Art. 426 del Codice Penale.
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Art. 426 del Codice Penale. Inondazione, frana o valanga.
 
Chiunque cagiona un'inondazione o una frana, ovvero la caduta di una valanga, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.
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sabato 24 aprile 1999

Avvocato penalista - Circostanze aggravanti. Art. 425 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Circostanze aggravanti. Art. 425 del Codice Penale.
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Art. 425 del Codice Penale. Circostanze aggravanti.
 
Nei casi preveduti dagli articoli 423 e 424, la pena è aumentata se il fatto è commesso:
 
1) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico, su monumenti, cimiteri e loro dipendenze;
 
2) su edifici abitati o destinati a uso di abitazione, su impianti industriali o cantieri, o su miniere, cave, sorgenti o su acquedotti o altri manufatti destinati a raccogliere e condurre le acque;
 
3) su navi o altri edifici natanti, o su aeromobili;
 
4) su scali ferroviari o marittimi, o aeroscali, magazzini generali o altri depositi di merci o derrate, o su ammassi o depositi di materie esplodenti, infiammabili o combustibili;
 
[5. su boschi, selve e foreste.] (1)
 
(1) Numero abrogato dall'art. 11 della L. 21 novembre 2000, n°. 353.
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venerdì 23 aprile 1999

Avvocato penalista - Danneggiamento seguito da incendio. Art. 424 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Danneggiamento seguito da incendio. Art. 424 del Codice Penale.
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Art. 424 del Codice Penale. Danneggiamento seguito da incendio.
 
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423-bis, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni.
 
Se segue l'incendio, si applicano le disposizioni dell'articolo 423, ma la pena è ridotta da un terzo alla metà.
 
Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall'articolo 423-bis.
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giovedì 22 aprile 1999

Avvocato penalista - Incendio boschivo. Art. 423 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Incendio boschivo. Art. 423 bis del Codice Penale.
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Art. 423 bis del Codice Penale. Incendio boschivo.
 
Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
 
Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
 
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.
 
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente.
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mercoledì 21 aprile 1999

Avvocato penalista - Incendio. Art. 423 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Incendio. Art. 423 del Codice Penale.
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Art. 423 del Codice Penale. Incendio.
 
Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni.
 
La disposizione precedente si applica anche nel caso d'incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica.
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martedì 20 aprile 1999

Avvocato penalista - Strage. Art. 422 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Strage. Art. 422 del Codice Penale.
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Art. 422 del Codice Penale. Strage.
 
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità è punito, se dal fatto deriva la morte di più persone, con l'ergastolo.
 
Se è cagionata la morte di una sola persona, si applica l'ergastolo.
 
In ogni altro caso si applica la reclusione non inferiore a quindici anni.
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lunedì 19 aprile 1999

Avvocato penalista - Pubblica intimidazione. Art. 421 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Pubblica intimidazione. Art. 421 del Codice Penale.
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Art. 421 del Codice Penale. Pubblica intimidazione.
 
Chiunque minaccia di commettere delitti contro la pubblica incolumità, ovvero fatti di devastazione o di saccheggio, in modo da incutere pubblico timore, è punito con la reclusione fino a un anno.
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domenica 18 aprile 1999

Avvocato penalista - Attentato a impianti di pubblica utilità. Art. 420 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Attentato a impianti di pubblica utilità. Art. 420 del Codice Penale.
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Art. 420 del Codice Penale. Attentato a impianti di pubblica utilità.

Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilità, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni. (…) (1)

(1) Il secondo e terzo comma che recitavano. “La pena di cui al primo comma si applica anche a chi commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, ovvero dati, informazioni o programmi in essi contenuti o ad essi pertinenti.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento dell'impianto o del sistema, dei dati, delle informazioni o dei programmi ovvero l'interruzione anche parziale del funzionamento dell'impianto o del sistema la pena è della reclusione da tre a otto anni.” sono stati abrogati dall’art. 6 della L. 18 marzo 2008, n°. 48.
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sabato 17 aprile 1999

Avvocato penalista - Devastazione e saccheggio. Art. 419 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Devastazione e saccheggio. Art. 419 del Codice Penale.
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Art. 419 del Codice Penale. Devastazione e saccheggio.
 
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio è punito con la reclusione da otto a quindici anni.
 
La pena è aumentata se il fatto è commesso su armi, munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito.
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venerdì 16 aprile 1999

Avvocato penalista - Assistenza agli associati. Art. 418 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Assistenza agli associati. Art. 418 del Codice Penale.
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Art. 418 del Codice Penale. Assistenza agli associati.
 
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione (1) a taluna delle persone che partecipano all'associazione è punito con la reclusione da due a quattro anni. (2)
 
La pena è aumentata se l'assistenza è prestata (3) continuamente.
 
Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.
 
(1) Le originarie parole: “dà rifugio o fornisce il vitto” sono state così sostituite dall’art. 1, comma 5 bis, del D. L. 18 ottobre 2001, n°. 374, convertito con modificazioni, nella L. 15 dicembre 2001, n°. 438.
 
(2) Le parole: “fino a due anni” sono state così sostituite dall’art. 1, comma 3, della L. 5 dicembre 2005, n°. 251.
 
(3) Le originarie parole: “se il rifugio o il vitto sono prestati” sono state così sostituite dall’art. 1, comma 5 ter, del D. L. 18 ottobre 2001, n°. 374, convertito con modificazioni, nella L. 15 dicembre 2001, n°. 438.
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giovedì 15 aprile 1999

Avvocato penalista - Misura di sicurezza. Art. 417 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Misura di sicurezza. Art. 417 del Codice Penale.
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Art. 417 del Codice Penale. Misura di sicurezza.
 
Nel caso di condanna per i delitti preveduti dai due articoli precedenti, è sempre ordinata una misura di sicurezza.
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mercoledì 14 aprile 1999

Avvocato penalista - Scambio elettorale politico mafioso. Art. 416 ter del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Scambio elettorale politico mafioso. Art. 416 ter del Codice Penale.
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Art. 416 ter del Codice Penale. Scambio elettorale politico mafioso.
 
Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
 
La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma. (1)
 
(1) Articolo così sostituito dall’art. 1, comma 1, della L. 17 aprile 2014, n°. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 1 della medesima L. n°. 62/2014.
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martedì 13 aprile 1999

Avvocato penalista - Associazione di tipo mafioso. Art. 416 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Associazione di tipo mafioso. Art. 416 bis del Codice Penale.
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Art. 416 bis del Codice Penale. Associazione di tipo mafioso. (1)
 
Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni. (2)
 
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni. (3)
 
L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
 
Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove (4) a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici (5) a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.
 
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
 
Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
 
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
 
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ‘ndrangheta (6) e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere (7), che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.
 
(1) La precedente rubrica: “Associazione di tipo mafioso” è stata così sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. b bis), n. 5), del D. L. 23 maggio 2008, n°. 92, convertito con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n°. 125.
 
(2) Le parole: “da cinque a dieci anni” sono state così sostituite dalla L. 24 luglio 2008, n°. 125.
 
(3) Le parole: “da sette a dodici” sono state così sostituite dalla L. 24 luglio 2008, n°. 125.
 
(4) La parole: “quattro” e “dieci” sono state così sostituite dalla L. 24 luglio 2008, n°. 125.
 
(5) Le parole: “cinque” e “quindici” sono state così sostituite dalla L. 24 luglio 2008, n°. 125.
 
(6) Le parole: “ alla ‘ndrangheta” sono state inserite dall’art. 6, comma 2, del D. L. 4 febbraio 2010, n°. 4, convertito con modificazioni, nella L. 31 marzo 2010, n°. 50.
 
(7) Le parole: “anche straniere”, sono state inserite nell’art. 1, comma 1, lett. b bis), n. 4) del D. L. 23 maggio 2008, n°. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n°. 125.
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lunedì 12 aprile 1999

Avvocato penalista - Associazione per delinquere. Art. 416 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Associazione per delinquere. Art. 416 del Codice Penale.
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Art. 416 del Codice Penale. Associazione per delinquere.
 
Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.
 
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
 
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
 
Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.
 
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
 
Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all’articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, (1) si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. (2)
 
Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma. (3)
 
(1) Le parole: “600, 601 e 602” sono state così sostituite dall’art. 1, co. 5, della L. 15 luglio 2009, n°. 94.
 
(2) Comma aggiunto dall’art. 4 della L. 11 agosto 2003, n° 228.
 
(3) Comma aggiunto dall’art. 4 della L. 1 ottobre 2012, n°. 172.
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domenica 11 aprile 1999

Avvocato penalista - Istigazione a disobbedire alle leggi. Art. 415 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Istigazione a disobbedire alle leggi. Art. 415 del Codice Penale.
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Art. 415 del Codice Penale. Istigazione a disobbedire alle leggi.
 
Chiunque pubblicamente istiga alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico, ovvero all'odio fra le classi sociali, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
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sabato 10 aprile 1999

Avvocato penalista - Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia. Art. 414 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia. Art. 414 bis del Codice Penale.
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Art. 414 bis del Codice Penale. Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia.
 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o più delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.
 
Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti previsti dal primo comma.
 
Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume. (1)
 
(1) Articolo aggiunto dall’art. 4 della L. 1 ottobre 2012, n°. 172.
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venerdì 9 aprile 1999

Avvocato penalista - Istigazione a delinquere. Art. 414 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Istigazione a delinquere. Art. 414 del Codice Penale.
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Art. 414 del Codice Penale. Istigazione a delinquere.
 
Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell'istigazione:
 
1) con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti;
 
2) con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 206, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.
 
Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel n. 1.
 
Alla pena stabilita nel numero 1 soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti.
 
La pena prevista dal presente comma nonché dal primo e dal secondo comma è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. (2)
 
Fuori dei casi di cui all'articolo 302, se l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità la pena è aumentata della metà.
 
La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. (1)
 
(1) Comma aggiunto dall’art. 15, comma 1 bis, del D. L. 27 luglio 2005, n°. 144, convertito con modificazioni, nella L. 31 luglio 2005, n°. 155 e, successivamente, così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. b), n°. 2, del D. L. 18 febbraio 2015, n°. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n°. 43.
 
(2) Comma così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. b), n°. 1, del D. L. 18 febbraio 2015, n°. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n°. 43.
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giovedì 8 aprile 1999

Avvocato penalista - Uso illegittimo di cadavere. Art. 413 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Uso illegittimo di cadavere. Art. 413 del Codice Penale.
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Art. 413 del Codice Penale. Uso illegittimo di cadavere.
 
Chiunque disseziona o altrimenti adopera un cadavere, o una parte di esso, a scopi scientifici o didattici, in casi non consentiti dalla legge, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.
 
La pena è aumentata se il fatto è commesso su un cadavere, o su una parte di esso, che il colpevole sappia essere stato da altri mutilato, occultato o sottratto.
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mercoledì 7 aprile 1999

Avvocato penalista - Occultamento di cadavere. Art. 412 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Occultamento di cadavere. Art. 412 del Codice Penale.
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Art. 412 del Codice Penale. Occultamento di cadavere.
 
Chiunque occulta un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne nasconde le ceneri, è punito con la reclusione fino a tre anni.
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martedì 6 aprile 1999

Avvocato penalista - Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere. Art. 411 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere. Art. 411 del Codice Penale.
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Art. 411 del Codice Penale. Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere.

Chiunque distrugge, sopprime o sottrae un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne sottrae o disperde le ceneri, è punito con la reclusione da due a sette anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, di deposito o di custodia.

Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall'ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volontà del defunto.

La dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, è punita con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da euro 2.582 a euro 12.911.
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lunedì 5 aprile 1999

Avvocato penalista - Vilipendio di cadavere. Art. 410 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Vilipendio di cadavere. Art. 410 del Codice Penale.
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Art. 410 del Codice Penale. Vilipendio di cadavere.

Chiunque commette atti di vilipendio sopra un cadavere o sulle sue ceneri è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Se il colpevole deturpa o mutila il cadavere, o commette, comunque, su questo atti di brutalità o di oscenità, è punito con la reclusione da tre a sei anni.
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domenica 4 aprile 1999

Avvocato penalista - Turbamento di un funerale o servizio funebre. Art. 409 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Turbamento di un funerale o servizio funebre. Art. 409 del Codice Penale.
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Art. 409 del Codice Penale. Turbamento di un funerale o servizio funebre.

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 405, impedisce o turba un funerale o un servizio funebre è punito con la reclusione fino a un anno.
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sabato 3 aprile 1999

Avvocato penalista - Vilipendio delle tombe. Art. 408 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Vilipendio delle tombe. Art. 408 del Codice Penale.
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Art. 408 del Codice Penale. Vilipendio delle tombe.

Chiunque, in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, commette vilipendio di tombe, sepolcri o urne, o di cose destinate al culto dei defunti, ovvero a difesa o ad ornamento dei cimiteri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
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venerdì 2 aprile 1999

Avvocato penalista - Violazione di sepolcro. Art. 407 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Violazione di sepolcro. Art. 407 del Codice Penale.
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Art. 407 del Codice Penale. Violazione di sepolcro.
 
Chiunque viola una tomba, un sepolcro o un'urna è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
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giovedì 1 aprile 1999

Avvocato penalista - Delitti contro i culti ammessi nello Stato. Art. 406 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Delitti contro i culti ammessi nello Stato. Art. 406 del Codice Penale.
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Art. 406 del Codice Penale. Delitti contro i culti ammessi nello Stato.
 
Chiunque commette uno dei fatti preveduti dagli articoli 403, 404 e 405 contro un culto ammesso nello Stato è punito ai termini dei predetti articoli, ma la pena è diminuita." (1)
 
(1) L'articolo che recitava: "Chiunque commette uno dei fatti preveduti dagli articoli 403, 404 e 405 contro un culto ammesso nello Stato è punito ai termini dei predetti articoli, ma la pena è diminuita." è stato abrogato dall'art. 10 della L. 24 febbraio 2006, n°. 85.
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