http://www.avvocato-penalista-cirolla.blogspot.com/google4dd38cced8fb75ed.html Avvocato penalista ...: giugno 1999

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mercoledì 30 giugno 1999

Avvocato penalista - Uso di atto falso. Art. 489 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Uso di atto falso. Art. 489 del Codice Penale.
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Art. 489 del Codice Penale. Uso di atto falso.

Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.

Qualora si tratti di scritture private chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.
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martedì 29 giugno 1999

Avvocato penalista - Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali. Art. 488 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali. Art. 488 del Codice Penale.
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Art. 488 del Codice Penale. Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali.
 
Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private.
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lunedì 28 giugno 1999

Avvocato penalista - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico. Art. 487 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico. Art. 487 del Codice Penale.
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Art. 487 del Codice Penale. Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico.
 
Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.
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domenica 27 giugno 1999

Avvocato penalista - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato. Art. 486 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato. Art. 486 del Codice Penale.
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Art. 486 del Codice Penale. Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato.
 
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
 
Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito.
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sabato 26 giugno 1999

Avvocato penalista - Falsità in scrittura privata. Art. 485 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Falsità in scrittura privata. Art. 485 del Codice Penale.
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Art. 485 del Codice Penale. Falsità in scrittura privata.
 
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
 
Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata.
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venerdì 25 giugno 1999

Avvocato penalista - Falsità in registri e notificazioni. Art. 484 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Falsità in registri e notificazioni. Art. 484 del Codice Penale.
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Art. 484 del Codice Penale. Falsità in registri e notificazioni.
 
Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.
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giovedì 24 giugno 1999

Avvocato penalista - Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. Art. 483 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. Art. 483 del Codice Penale.
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Art. 483 del Codice Penale. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.
 
Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.
 
Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.
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mercoledì 23 giugno 1999

Avvocato penalista - Falsità materiale commessa dal privato. Art. 482 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Falsità materiale commessa dal privato. Art. 482 del Codice Penale.
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Art. 482 del Codice Penale. Falsità materiale commessa dal privato.
 
Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.
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martedì 22 giugno 1999

Avvocato penalista - Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità. Art. 481 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità. Art. 481 del Codice Penale.
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Art. 481 del Codice Penale. Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità.

Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51 a euro 516.

Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.
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lunedì 21 giugno 1999

Avvocato penalista - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative. Art. 480 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative. Art. 480 del Codice Penale.
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Art. 480 del Codice Penale. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative.
 
Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
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domenica 20 giugno 1999

Avvocato penalista - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. Art. 479 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. Art. 479 del Codice Penale.
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Art. 479 del Codice Penale. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.
 
Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.
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sabato 19 giugno 1999

Avvocato penalista - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti. Art. 478 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti. Art. 478 del Codice Penale.
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Art. 478 del Codice Penale. Art. 478. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti.
 
Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
 
Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni.
 
Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.
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venerdì 18 giugno 1999

Avvocato penalista - Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative. Art. 477 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative. Art. 477 del Codice Penale.
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Art. 477 del Codice Penale. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative.
 
Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
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giovedì 17 giugno 1999

Avvocato penalista - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. Art. 476 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. Art. 476 del Codice Penale.
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Art. 476 del Codice Penale. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.
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mercoledì 16 giugno 1999

Avvocato penalista - Pena accessoria. Art. 475 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Pena accessoria. Art. 475 del Codice Penale.
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Art. 475 del Codice Penale. Pena accessoria.
 
La condanna per alcuno dei delitti preveduti dai due articoli precedenti importa la pubblicazione della sentenza.
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martedì 15 giugno 1999

Avvocato penalista - Circostanza attenuante. Art. 474 quater del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Circostanza attenuante. Art. 474 quater del Codice Penale.
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Art. 474 quater del Codice Penale. Circostanza attenuante.

Le pene previste dagli articoli 473 e 474 sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nell’azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 473 e 474, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per l’individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti. (1)

(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 15, comma 1, lett. c), della L. 23 luglio 2009, n°. 99.
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lunedì 14 giugno 1999

Avvocato penalista - Circostanza aggravante. Art. 474 ter del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Circostanza aggravante. Art. 474 ter del Codice Penale.
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Art. 474 ter del Codice Penale. Circostanza aggravante.

Se, fuori dai casi di cui all’articolo 416, i delitti puniti dagli articoli 473 e 474, primo comma, sono commessi in modo sistematico ovvero attraverso l’allestimento di mezzi e attività organizzate, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000.

Si applica la pena della reclusione sino a tre anni e della multa fino a euro 30.000 se si tratta dei delitti puniti dall’articolo 474, secondo comma. (1)

(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 15, comma 1, lett. c) della L. 23 luglio 2009, n°. 99.
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domenica 13 giugno 1999

Avvocato penalista - Confisca. Art. 474 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Confisca. Art. 474 bis del Codice Penale.
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Art. 474 bis del Codice Penale. Confisca.
 
Nei casi di cui agli articoli 473 e 474 è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti.
 
Quando non è possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto.
 
Si applica il terzo comma dell’art. 322 ter.
 
Si applicano le disposizioni dell’art. 240, commi terzo e quarto, se si tratta di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero che ne sono l’oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, appartenenti a persona estranea al reato medesimo, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l’illecito impiego, anche occasionale, o l’illecita provenienza e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.
 
Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma del titolo II del libro sesto del codice di procedura penale. (1)
 
(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 15, comma 1, lett. c), della L. 23 luglio 2009, n°. 99.
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sabato 12 giugno 1999

Avvocato penalista - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. Art. 474 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. Art. 474 del Codice Penale.
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Art. 474 del Codice Penale. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.
 
Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall’art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.
 
Fuori dei cassi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000.
 
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale. (1)
 
(1) Questo articolo è stato così sostituito dall’art. 15,comma 1, lett. b), della L. 23 luglio 2009, n°. 99.
 
Il testo precedente recitava. “Chiunque, fuori dei casi di concorso nei delitti preveduti dall'articolo precedente, introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, detiene per vendere, o pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 2.065.
 
Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.”
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venerdì 11 giugno 1999

Avvocato penalista - Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali. Art. 473 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali. Art. 473 del Codice Penale.
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Art. 473 del Codice Penale. Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali.
 
Chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.
 
Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.
 
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale. (1)
 
(1) Questo articolo è così sostituito dall’art. 15, comma 1, lett. a), della L. 23 luglio 2009, n°. 99. Il testo precedente recitava: “Chiunque contraffà o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 2.065.
 
Alla stessa pena soggiace chi contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.
 
Le disposizioni precedenti si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.”
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giovedì 10 giugno 1999

Avvocato penalista - Uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta. Art. 472 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta. Art. 472 del Codice Penale.
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Art. 472 del Codice Penale. Uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta.

Chiunque fa uso, a danno altrui, di misure o di pesi con l'impronta legale contraffatta o alterata, o comunque alterati, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.

La stessa pena si applica a chi nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, detiene misure o pesi con l'impronta legale contraffatta o alterata, ovvero comunque alterati.

Agli effetti della legge penale, nella denominazione di misure o di pesi, è compreso qualsiasi strumento per misurare o pesare.
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mercoledì 9 giugno 1999

Avvocato penalista - Uso abusivo di sigilli e strumenti veri. Art. 471 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Uso abusivo di sigilli e strumenti veri. Art. 471 del Codice Penale.
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Art. 471 del Codice Penale. Uso abusivo di sigilli e strumenti veri.
 
Chiunque, essendosi procurati i veri sigilli o i veri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, ne fa uso a danno altrui, o a profitto di sé o di altri, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 309.
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martedì 8 giugno 1999

Avvocato penalista - Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione. Art. 470 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione. Art. 470 del Codice Penale.
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Art. 470 del Codice Penale. Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione.
 
Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati preveduti dagli articoli precedenti, pone in vendita o acquista cose sulle quali siano le impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione, soggiace alle pene rispettivamente stabilite per i detti reati.
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lunedì 7 giugno 1999

Avvocato penalista - Contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione. Art. 469 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione. Art. 469 del Codice Penale.
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Art. 469 del Codice Penale. Contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione.
 
Chiunque, con mezzi diversi dagli strumenti indicati negli articoli precedenti, contraffà le impronte di una pubblica autenticazione o certificazione, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso della cosa che reca l'impronta contraffatta, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.
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domenica 6 giugno 1999

Avvocato penalista - Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti. Art. 468 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti. Art. 468 del Codice Penale.
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Art. 468 del Codice Penale. Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti.
 
Chiunque contraffà il sigillo di un ente pubblico o di un pubblico ufficio, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso di tale sigillo contraffatto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.
 
La stessa pena si applica a chi contraffà altri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione, fa uso di tali strumenti.
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sabato 5 giugno 1999

Avvocato penalista - Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto. Art. 467 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto. Art. 467 del Codice Penale.
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Art. 467 del Codice Penale. Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto.
 
Chiunque contraffà il sigillo dello Stato, destinato a essere apposto sugli atti del governo, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso di tale sigillo da altri contraffatto, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 103 a euro 2.065.
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venerdì 4 giugno 1999

Avvocato penalista - Alterazione di segni nei valori di bollo o nei biglietti usati e uso degli oggetti così alterati. Art. 466 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Alterazione di segni nei valori di bollo o nei biglietti usati e uso degli oggetti così alterati. Art. 466 del Codice Penale.
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Art. 466 del Codice Penale. Alterazione di segni nei valori di bollo o nei biglietti usati e uso degli oggetti così alterati.
 
Chiunque cancella o fa in qualsiasi modo scomparire, da valori di bollo o da biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, i segni appostivi per indicare l'uso già fattone, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.
 
Alla stessa sanzione soggiace chi, senza essere concorso nell'alterazione, fa uso dei valori di bollo o dei biglietti alterati.
 
Se le cose sono state ricevute in buona fede, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.
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giovedì 3 giugno 1999

Avvocato penalista - Uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto. Art. 465 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto. Art. 465 del Codice Penale.
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Art. 465 del Codice Penale. Uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto.
 
Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, contraffatti o alterati, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.
 
Se i biglietti sono stati ricevuti in buona fede, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.
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mercoledì 2 giugno 1999

Avvocato penalista - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. Art. 464 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. Art. 464 del Codice Penale.
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Art. 464 del Codice Penale. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.
 
Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.
 
Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.
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martedì 1 giugno 1999

Avvocato penalista - Casi di non punibilità. Art. 463 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Casi di non punibilità. Art. 463 del Codice Penale.
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Art. 463 del Codice Penale. Casi di non punibilità.
 
Non è punibile chi, avendo commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli precedenti, riesce, prima che l'autorità ne abbia notizia, a impedire la contraffazione, l'alterazione, la fabbricazione o la circolazione delle cose indicate negli articoli stessi.
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