http://www.avvocato-penalista-cirolla.blogspot.com/google4dd38cced8fb75ed.html Avvocato penalista ...: ottobre 1999

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domenica 31 ottobre 1999

Avvocato penalista - Computo delle circostanze. Art. 590 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Computo delle circostanze. Art. 590 bis del Codice Penale.
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Art. 590 bis. Computo delle circostanze.
 
Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 589, terzo comma, ultimo periodo, ovvero quella di cui all'articolo 590, quarto comma, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti. (1)
 
(1) Articolo inserito dal D. L. 23 maggio 2008, n°. 92, convertito con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n°. 125.
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sabato 30 ottobre 1999

Avvocato penalista - Lesioni personali colpose. Art. 590 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Lesioni personali colpose. Art. 590 del Codice Penale.
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Art. 590. Lesioni personali colpose.
 
Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.
 
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.
 
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.
 
Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. (1) (2)
 
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
 
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.
 
(1) Periodo aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. d), del D. L. 23 maggio 2008, n°. 92, convertito con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n°. 125.
 
(2) Comma così sostituito dall’art. 2, comma 2, della L. 21 febbraio 2006, n°. 102.
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venerdì 29 ottobre 1999

Avvocato penalista - Omicidio colposo. Art. 589 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Omicidio colposo. Art. 589 del Codice Penale.
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Art. 589. Omicidio colposo.

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. (1)

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. (2)

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. (3)

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici. (4)

(1) La parola: “cinque” è stata così sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), del D. L. 23 maggio 2008, n°. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n°. 125.

(2) Questo comma è stato così sostituito dall’art. 2, comma 1, della L. 21 febbraio 2006, n°. 102.

(3) Questo comma è stato inserito dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 2), del D. L. 23 maggio 2008, n°. 92, convertito con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n°. 125.

(4) Le parole: “anni dodici” sono state così sostituite dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 3), del D. L. 23 maggio 2008, n°. 92, convertito con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n°. 125.
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giovedì 28 ottobre 1999

Avvocato penalista - Rissa. Art. 588 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Rissa. Art. 588 del Codice Penale.
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Art. 588. Rissa.
 
Chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa fino a euro 309.
 
Se nella rissa taluno rimane ucciso o riporta lesione personale, la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da tre mesi a cinque anni.
 
La stessa pena si applica se l'uccisione o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa.
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mercoledì 27 ottobre 1999

Avvocato penalista - Omicidio e lesione personale a causa di onore. Art. 587 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Omicidio e lesione personale a causa di onore. Art. 587 del Codice Penale.
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Omicidio e lesione personale a causa di onore.
 
[Art. 587. Omicidio e lesione personale a causa di onore. (1)
 
Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell'atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onor suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni.
 
Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona, che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella.
 
Se il colpevole cagiona, nelle stesse circostanze, alle dette persone, una lesione personale, le pene stabilite negli articoli 582 e 583 sono ridotte a un terzo; se dalla lesione personale deriva la morte, la pena è della reclusione da due a cinque anni.
 
Non è punibile chi, nelle stesse circostanze, commette contro le dette persone il fatto preveduto dall'articolo 581.]
 
(1) Articolo abrogato dall'art. 1 della Legge 5 agosto 1981, n°. 442.
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martedì 26 ottobre 1999

Avvocato penalista - Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto. Art. 586 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto. Art. 586 del Codice Penale.
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Art. 586. Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto.
 
Quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell'articolo 83, ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate.
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lunedì 25 ottobre 1999

Avvocato penalista - Circostanze aggravanti. Art. 585 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Circostanze aggravanti. Art. 585 del Codice Penale.
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Art. 585. Circostanze aggravanti.
 
Nei casi previsti dagli articoli 582, 583, 583 bis e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 576, ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite. (1)
 
Agli effetti della legge penale, per armi s'intendono:
 
1) quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;
 
2) tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.
 
Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.
 
(1) Il precedente comma che recitava: “Nei casi preveduti dagli articoli 582, 583 e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall'articolo 576; ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall'articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive.” è stato così sostituito dall’art. 3, comma 59, della L. 15 luglio 2009, n°. 94
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domenica 24 ottobre 1999

Avvocato penalista - Omicidio preterintenzionale. Art. 584 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Omicidio preterintenzionale. Art. 584 del Codice Penale.
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Art. 584. Omicidio preterintenzionale.
 
Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.
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sabato 23 ottobre 1999

Avvocato penalista - Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive. Art. 583 quater del Codice Penale

Avvocato penalista  - Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive. Art. 583 quater del Codice Penale.
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Art. 583 quater. Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive. (1)
 
Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni.
 
(1) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 7 del  D. L. 08.02.2007, n°. 8, come modificato dall'allegato alla L. 04.04.2007, n°. 41, con decorrenza dal 06.04.2007.
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venerdì 22 ottobre 1999

Avvocato penalista - Pena accessoria. Art. 583 ter del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Pena accessoria. Art. 583 ter del Codice Penale.
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Art. 583 ter. Pena accessoria. (1)
 
La condanna contro l'esercente una professione sanitaria per taluno dei delitti previsti dall'articolo 583 bis importa la pena accessoria dell'interdizione dalla professione da tre a dieci anni.
 
Della sentenza di condanna è data comunicazione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
 
(1) Articolo inserito dall’art. 6, comma 1, della L. 9 gennaio 2006, n. 7
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giovedì 21 ottobre 1999

Avvocato penalista - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili. Art. 583 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili. Art. 583 bis del Codice Penale.
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Art. 583 bis. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili. (1)
 
Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.
 
Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.
 
Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni.
 
La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.
 
La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.
 
La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:
 
1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale; (3)
 
2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno. (2)
 
Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.
 
In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.
 
(1) Articolo inserito dall’art. 6, co. 1, della L. 9 gennaio 2006, n°. 7.
 
(2) Comma aggiunto dall'art. 4 della L. 1 ottobre 2012, n°. 172.
 
(3) Numero così modificato dall’art. 93, comma 1, lett. s), del D. Lgs. 28 dicembre 2013, n°. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
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mercoledì 20 ottobre 1999

Avvocato penalista - Circostanze aggravanti. Art. 583 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Circostanze aggravanti. Art. 583 del Codice Penale.
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Art. 583. Circostanze aggravanti.

La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:

1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

[3) se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto.] (1)

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2) la perdita di un senso;

3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;

[5) l'aborto della persona offesa.] (2)

(1) Numero abrogato dall'art. 22 della L. 22 maggio 1978, n°. 194.

(2) Numero abrogato dall'art. 22 della L. 22 maggio 1978, n°. 194.
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martedì 19 ottobre 1999

Avvocato penalista - Lesione personale. Art. 582 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Lesione personale. Art. 582 del Codice Penale.
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Art. 582. Lesione personale.

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.
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lunedì 18 ottobre 1999

Avvocato penalista - Percosse. Art. 581 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Percosse. Art. 581 del Codice Penale.
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Art. 581. Percosse.
 
Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.
 
Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.
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domenica 17 ottobre 1999

Avvocato penalista - Istigazione o aiuto al suicidio. Art. 580 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Istigazione o aiuto al suicidio. Art. 580 del Codice Penale.
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Art. 580. Istigazione o aiuto al suicidio.
 
Chiunque determina altrui al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni.
 
Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima.
 
Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata o aiutata si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1 e 2 dell'articolo precedente.
 
Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità d'intendere o di volere, si applicano le disposizioni relative all'omicidio.
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sabato 16 ottobre 1999

Avvocato penalista - Omicidio del consenziente. Art. 579 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Omicidio del consenziente. Art. 579 del Codice Penale.
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Art. 579. Omicidio del consenziente.
 
Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con la reclusione da sei a quindici anni.
 
Non si applicano le aggravanti indicate nell'articolo 61.
 
Si applicano le disposizioni relative all'omicidio se il fatto è commesso:
 
1) contro una persona minore degli anni diciotto;
 
2) contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un'altra infermità o per l'abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti;
 
3) contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno.
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venerdì 15 ottobre 1999

Avvocato penalista - Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale. Art. 578 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale. Art. 578 del Codice Penale.
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Art. 578. Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale.
 
La madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, è punita con la reclusione da quattro a dodici anni.
 
A coloro che concorrono nel fatto di cui al primo comma si applica la reclusione non inferiore ad anni ventuno.
 
Tuttavia, se essi hanno agito al solo scopo di favorire la madre, la pena può essere diminuita da un
terzo a due terzi.
 
Non si applicano le aggravanti stabilite dall'articolo 61 del codice penale.
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giovedì 14 ottobre 1999

Avvocato penalista - Altre circostanze aggravanti. Ergastolo. Art. 577 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Altre circostanze aggravanti. Ergastolo. Art. 577 del Codice Penale.
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Art. 577. Altre circostanze aggravanti. Ergastolo.
 
Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo 575 è commesso:
 
1) contro l'ascendente o il discendente;
 
2) col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso;
 
3) con premeditazione;
 
4) col concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61.
 
La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.
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mercoledì 13 ottobre 1999

Avvocato penalista - Circostanze aggravanti. Ergastolo. Art. 576 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Circostanze aggravanti. Ergastolo. Art. 576 del Codice Penale.
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Art. 576. Circostanze aggravanti. Ergastolo. (1)
 
Si applica la pena dell'ergastolo (2) se il fatto preveduto dall'articolo precedente è commesso:
 
1. col concorso di taluna delle circostanze indicate nel n. 2 dell'articolo 61;
 
2. contro l'ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso, ovvero quando vi è premeditazione;
 
3. dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;
 
4. dall'associato per delinquere, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione;
 
5. in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies; (2)
 
5.1) dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis nei confronti della stessa persona offesa. (3)
 
5-bis) contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio. (4)
 
È latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indicate nel n. 6 dell'articolo 61.
 
(1) Le parole: "Pena dell'" sono state soppresse dall'art. 4 della L. 1 ottobre 2012, n°. 172.
 
(2) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1 del D. Lgs. Lgt. 10 agosto 1944, n°. 224. Il comma è stato così modificato dall’art. 1, co. 1, lett. a) del D. L. 23 febbraio 2009, n°. 11, convertito con modificazioni nella L. 23 aprile 2009, n°. 38 e successivamente così sostituito dall'art. 4 della L. 1 ottobre 2012, n°. 172.
 
(3) La lettera che recitava: "5. in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies" è stata così modificata dall’art. 1, co. 1, lett. b) del D. L. 23 febbraio 2009, n°. 11, convertito con modificazioni nella L. 23 aprile 2009, n°. 38 e di nuovo dall'art. 4 della L. 1 ottobre 2012, n°. 172.
 
(4) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. b sexies) del D. L. 23 maggio 2008, n°. 92, convertito con modificazioni nella L. 24 luglio 2008, n°. 125.
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martedì 12 ottobre 1999

Avvocato penalista - Omicidio. Art. 575 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Omicidio. Art. 575 del Codice Penale.
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Art. 575. Omicidio.
 
Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.
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lunedì 11 ottobre 1999

Avvocato penalista - Sottrazione e trattenimento di minore all’estero. Art. 574 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Sottrazione e trattenimento di minore all’estero. Art. 574 bis del Codice Penale.
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Art. 574 bis. Sottrazione e trattenimento di minore all’estero. (1)
 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, conducendolo o trattenendolo all’estero contro la volontà del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l’esercizio della responsabilità genitoriale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. (2)
 
Se il fatto di cui al primo comma è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.
 
Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi da un genitore in danno del figlio minore, la condanna comporta la sospensione dall’esercizio della potestà dei genitori.
 
(1) Articolo inserito dall’art. 3, comma 29, lett. b), della L. 15 luglio 2009, n°. 94
 
(2) Comma così modificato dall’art. 93, comma 1, lett. r), del D. Lgs. 28 dicembre 2013, n°. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
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domenica 10 ottobre 1999

Avvocato penalista - Sottrazione di persone incapaci. Art. 574 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Sottrazione di persone incapaci. Art. 574 del Codice Penale.
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Art. 574. Sottrazione di persone incapaci.

Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, al genitore esercente la responsabilità genitoriale, al tutore, o al curatore, o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela del genitore esercente la responsabilità genitoriale, del tutore o del curatore, con la reclusione da uno a tre anni. (1)

Alla stessa pena soggiace, a querela delle stesse persone, chi sottrae o ritiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il consenso di esso per fine diverso da quello di libidine o di matrimonio.

Si applicano le disposizioni degli articoli 525 e 544.

(1) Comma così modificato dall’art. 93, comma 1, lett. q), del D. Lgs. 28 dicembre 2013, n°. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
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sabato 9 ottobre 1999

Avvocato penalista - Sottrazione consensuale di minorenni. Art. 573 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Sottrazione consensuale di minorenni. Art. 573 del Codice Penale.
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Art. 573. Sottrazione consensuale di minorenni.
 
Chiunque sottrae un minore, che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, ovvero lo ritiene contro la volontà del medesimo genitore o tutore, è punito, a querela di questo, con la reclusione fino a due anni. (1)
 
La pena è diminuita, se il fatto è commesso per fine di matrimonio; è aumentata, se è commesso per fine di libidine.
 
Si applicano le disposizioni degli articoli 525 e 544.
 
(1) Comma così modificato dall’art. 93, comma 1, lett. p), del D. Lgs. 28 dicembre 2013, n°. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
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venerdì 8 ottobre 1999

Avvocato penalista - Maltrattamenti contro familiari e conviventi. Art. 572 del Codice Penale.

Avvocato penalista  -  Maltrattamenti contro familiari e conviventi. Art. 572 del Codice Penale.
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Art. 572. Maltrattamenti contro familiari e conviventi. (1)
 
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni [c.p. 29, 31, 32] .
 
(.....) (2)
 
Se dal fatto deriva una lesione personale grave [c.p. 583], si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.
 
(1) L'articolo che recitava: "Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli.
 
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
 
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni." è stato così sostituito dall'art. 4 della L. 1 ottobre 2012, n°. 172.
 
(2) Comma abrogato dall’art. 1, comma 1-bis, del D. L. 14 agosto 2013, n°. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n°. 119.
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giovedì 7 ottobre 1999

Avvocato penalista - Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina. Art. 571 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina. Art. 571 del Codice Penale.
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Art. 571. Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina.
 
Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi.
 
Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni.
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mercoledì 6 ottobre 1999

Avvocato penalista - Violazione degli obblighi di assistenza familiare. Art. 570 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Violazione degli obblighi di assistenza familiare. Art. 570 del Codice Penale.
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Art. 570. Violazione degli obblighi di assistenza familiare.
 
Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032. (1)
 
Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
 
1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;
 
2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.
 
Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.
 
Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge.
 
(1) Comma così modificato dall’art. 93, comma 1, lett. o), del D. Lgs. 28 dicembre 2013, n°. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
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martedì 5 ottobre 1999

Avvocato penalista - Pena accessoria. Art. 569 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Pena accessoria. Art. 569 del Codice Penale.
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Art. 569. Pena accessoria.
La condanna pronunciata contro il genitore per alcuno dei delitti preveduti da questo capo importa la decadenza dalla responsabilità genitoriale. (1) (2)
 
(1) Comma così modificato dall’art. 93, comma 1, lett. n), del D. Lgs. 28 dicembre 2013, n°. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
 
(2) La Corte Costituzionale con la sentenza 23 febbraio 2012, n°. 31 ha dichiarato "l’illegittimità costituzionale dell’articolo 569 del codice penale, nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di alterazione di stato, previsto dall’articolo 567, secondo comma, del codice penale, consegua di diritto la perdita della potestà genitoriale, così precludendo al giudice ogni possibilità di valutazione dell’interesse del minore nel caso concreto."
 
Successivamente, con sentenza 23 gennaio 2013, n°. 7 ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale "nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di soppressione di stato, previsto dall’articolo 566, secondo comma, del codice penale, consegua di diritto la perdita della potestà genitoriale, così precludendo al giudice ogni possibilità di valutazione dell’interesse del minore nel caso concreto."
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lunedì 4 ottobre 1999

Avvocato penalista - Occultamento di stato di un figlio. Art. 568 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Occultamento di stato di un figlio. Art. 568 del Codice Penale.
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Art. 568. Occultamento di stato di un figlio. (1)
 
Chiunque depone o presenta un fanciullo, già iscritto nei registri dello stato civile come figlio nato nel matrimonio o riconosciuto, in un ospizio di trovatelli o in un altro luogo di beneficenza, occultandone lo stato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. (2)
 
(1) Rubrica così modificata dall’art. 93, comma 1, lett. m), del D. Lgs. 28 dicembre 2013, n°. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
 
(2) Comma così modificato dall’art. 93, comma 1, lett. m), del  D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
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domenica 3 ottobre 1999

Avvocato penalista - Alterazione di stato. Art. 567 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Alterazione di stato. Art. 567 del Codice Penale.
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Art. 567. Alterazione di stato.
 
Chiunque, mediante la sostituzione di un neonato, ne altera lo stato civile è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
 
Si applica la reclusione da cinque a quindici anni a chiunque, nella formazione di un atto di nascita, altera lo stato civile di un neonato, mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità.
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sabato 2 ottobre 1999

Avvocato penalista - Supposizione o soppressione di stato. Art. 566 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Supposizione o soppressione di stato. Art. 566 del Codice Penale.
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Art. 566. Supposizione o soppressione di stato.
 
Chiunque fa figurare nei registri dello stato civile una nascita inesistente è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
 
Alla stessa pena soggiace chi, mediante l'occultamento di un neonato, ne sopprime lo stato civile.
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venerdì 1 ottobre 1999

Avvocato penalista - Attentati alla morale familiare commessi col mezzo della stampa periodica. Art. 565 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Attentati alla morale familiare commessi col mezzo della stampa periodica. Art. 565 del Codice Penale.
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Art. 565. Attentati alla morale familiare commessi col mezzo della stampa periodica.
 
Chiunque nella cronaca dei giornali o di altri scritti periodici, nei disegni che ad essa si riferiscono, ovvero nelle inserzioni fatte a scopo di pubblicità sugli stessi giornali o scritti, espone o mette in rilievo circostanze tali da offendere la morale familiare, è punito con la multa da euro 103 a euro 516.
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