http://www.avvocato-penalista-cirolla.blogspot.com/google4dd38cced8fb75ed.html Avvocato penalista ...: novembre 1999

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martedì 30 novembre 1999

Avvocato penalista - Fatto commesso all'estero. Art. 604 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Fatto commesso all'estero. Art. 604 del Codice Penale.
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Art. 604. Fatto commesso all'estero.

Le disposizioni di questa sezione, nonché quelle previste dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies (1), si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero dallo straniero (2) in concorso con cittadino italiano.

In quest'ultima ipotesi lo straniero (2) è punibile quando si tratta di delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi è stata richiesta del Ministro di grazia e giustizia.

(1) Le parole: “cittadino straniero” sono state così sostituite dall’art. 6, co. 2, della L. 9 gennaio 2006, n°. 7.

(2) Le parole: "609-octies e 609-undecies," sono state aggiunte dall'art. 4 della L. 1 ottobre 2012, n°. 172.
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lunedì 29 novembre 1999

Avvocato penalista - Pene accessorie. Art. 603 ter del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Pene accessorie. Art. 603 ter del Codice Penale.
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Art. 603 ter. Pene accessorie. (1)
 
La condanna per i delitti di cui agli articoli 600, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad oggetto prestazioni lavorative, e 603-bis, importa l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti.
 
La condanna per i delitti di cui al primo comma importa altresì l'esclusione per un periodo di due anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, nonché
dell'Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento.
 
L'esclusione di cui al secondo comma è aumentata a cinque anni quando il fatto è commesso da soggetto al quale sia stata applicata la recidiva ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 3).
 
(1) Articolo introdotto dal D. L. 13 agosto 2011, n°. 138, convertito dalla L. 14 settembre 2011, n°. 148.
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domenica 28 novembre 1999

Avvocato penalista - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Art. 603 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Art. 603 bis del Codice Penale.
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Art. 603 bis. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. (1)
 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
 
Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze:
 
 1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
 
2) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
 
3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;
 
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.
 
Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:
 
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
 
2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
 
3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.
 
(1) Articolo introdotto dal D. L. 13 agosto 2011, n°. 138, convertito dalla L. 14 settembre 2011, n°. 148.
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sabato 27 novembre 1999

Avvocato penalista - Plagio. Art. 603 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Plagio. Art. 603 del Codice Penale.
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Art. 603. Plagio. (1)

Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

(1) La Corte Costituzionale con sentenza 8 giugno 1981, n°. 96, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intero articolo.
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venerdì 26 novembre 1999

Avvocato penalista - Ignoranza dell'età della persona offesa. Art. 602 quater del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Ignoranza dell'età della persona offesa. Art. 602 quater del Codice Penale.
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Art. 602 quater. Ignoranza dell'età della persona offesa. (1)
 
Quando i delitti previsti dalla presente sezione sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile.
 
(1) Articolo aggiunto dall'art. 4 della L. 1 ottobre 2012, n°. 172.
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giovedì 25 novembre 1999

Avvocato penalista - Circostanze aggravanti. Art. 602 ter del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Circostanze aggravanti. Art. 602 ter del Codice Penale.
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Art. 602 ter. Circostanze aggravanti. (1)
 
La pena per i reati previsti dagli articoli 600, 601 e 602 è aumentata da un terzo alla metà:
 
a) se la persona offesa è minore degli anni diciotto;
 
b) se i fatti sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi;
 
c) se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.
 
Se i fatti previsti dal titolo VII, capo III, del presente libro sono commessi al fine di realizzare od agevolare i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, le pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.
 
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso con violenza o minaccia. (2)
 
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso approfittando della situazione di necessità del minore. (2)
 
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter e 600-quinquies, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni sedici. (2)
 
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonché, se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni diciotto, dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero ancora se è commesso in danno di un minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata. (2)
 
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la salute fisica o psichica del minore, ovvero se è commesso nei confronti di tre o più persone. (2)
 
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1. e 600-quinquies, la pena è aumentata.
 
a) se il reato è commesso da più persone riunite;
 
b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
 
c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave. (3)
 
Le pene previste per i reati di cui al comma precedente sono aumentate in misura non eccedente i due terzi nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche. (3)
 
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. (2)
 
(1) Articolo aggiunto dall’art. 3 della L. 2 luglio 2010, n°. 108.
 
(2) Comma aggiunto dall'art. 4 della L. 1 ottobre 2012, n°. 172.
 
(3) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, del D. Lgs. 4 marzo 2014, n°. 39.
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mercoledì 24 novembre 1999

Avvocato penalista - Pene accessorie. Art. 602 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Pene accessorie. Art. 602 bis del Codice Penale.
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Art. 602 bis. Pene accessorie. (1)
 
(...)
 
(1) L'articolo che recitava: "La condanna per i reati di cui agli articoli 583-bis, 600, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies comporta, qualora i fatti previsti dai citati articoli siano commessi dal genitore o dal tutore, rispettivamente:
 
1) la decadenza dall’esercizio della potestà del genitore;
 
2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente all’amministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura. " è stato aggiunto dall’art. 3 della L. 15 luglio 2009, n°. 94 e poi abrogato dall'art. 4 della L. 1 ottobre 2012, n°. 172.
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martedì 23 novembre 1999

Avvocato penalista - Acquisto e alienazione di schiavi. Art. 602 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Acquisto e alienazione di schiavi. Art. 602 del Codice Penale.
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Art. 602. Acquisto e alienazione di schiavi. (1)
 
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.
 
La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.
 
(1) Articolo così sostituito dall’art. 3 della L. 11 agosto 2003, n°. 228.
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lunedì 22 novembre 1999

Avvocato penalista - Tratta di persone. Art. 601 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Tratta di persone. Art. 601 del Codice Penale.
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Art. 601. Tratta di persone. (1)
 
È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.
 
Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.
 
(1) Articolo così sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 4 marzo 2014, n°. 24.
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domenica 21 novembre 1999

Avvocato penalista - Impiego di minori nell’accattonaggio. Art. 600 octies del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Impiego di minori nell’accattonaggio. Art. 600 octies del Codice Penale.
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Art. 600 octies. Impiego di minori nell’accattonaggio. (1)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di un persona minore degli anni quattordici, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni.

(1) Articolo inserito dall’art. 3, comma 19, lett. a), della L. 15 luglio 2009, n°. 94
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sabato 20 novembre 1999

Avvocato penalista - Pene accessorie. Art. 600 septies.2. del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Pene accessorie. Art. 600 septies.2. del Codice Penale.
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Art. 600 septies.2. Pene accessorie. (1)

Alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all'articolo 414-bis del presente codice conseguono:

1) la perdita della responsabilità genitoriale, quando la qualità di genitore è prevista quale circostanza aggravante del reato; (2)

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela o all'amministrazione di sostegno;

3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;

4) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l'applicazione dell'articolo 29, primo comma, quanto all'interdizione perpetua.

La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all'articolo 414-bis del presente codice, quando commessi in danno di minori, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori.

In ogni caso è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonché la revoca della licenza di esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 4 della L. 1 ottobre 2012, n°. 172.

(2) Numero così modificato dall’art. 93, comma 1, lett. t), del D. Lgs. 28 dicembre 2013, n°. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
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venerdì 19 novembre 1999

Avvocato penalista - Circostanza attenuante. Art. 600 septies.1. del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Circostanza attenuante. Art. 600 septies.1. del Codice Penale.
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Art. 600 septies.1. Circostanza attenuante. (1)
 
La pena per i delitti di cui alla presente sezione è diminuita da un terzo fino alla metà nei confronti del concorrente che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti.
 
(1) Articolo aggiunto dall'art. 4 della L. 1 ottobre 2012, n°. 172.
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giovedì 18 novembre 1999

Avvocato penalista - Confisca. Art. 600 septies del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Confisca. Art. 600 septies del Codice Penale.
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Art. 600 septies. Confisca. (1)
 
Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione, nonché dagli articoli 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), e 609-undecies, è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni, la confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato.
 
Ove essa non sia possibile, il giudice dispone la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il condannato abbia, anche indirettamente o per interposta persona, la disponibilità.
 
Si applica il terzo comma dell'articolo 322-ter. (2)
 
(1) L'articolo che recitava: "Confisca e pene accessorie.
 
Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni ed al risarcimento dei danni, la confisca di cui all'articolo 240 e, quando non è possibile la confisca di beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto.
 
In ogni caso è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonché la revoca della licenza d'esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive.
 
La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti di cui al primo comma comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori." è stato inserito dall’art. 7 della L. 3 agosto 1998, n°. 269, modificato dall’art. 15, co. 5, della L. 11 agosto 2003, n°. 228 e successivamente così sostituito dall'art. 4 della L. 1 ottobre 2012, n°. 172.
 
(2) Comma aggiunto dall’art. 5, L. 6 febbraio 2006, n. 38.

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mercoledì 17 novembre 1999

Avvocato penalista - Circostanze aggravanti ed attenuanti. Art. 600 sexies del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Circostanze aggravanti ed attenuanti. Art. 600 sexies del Codice Penale.
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Art. 600 sexies. Circostanze aggravanti ed attenuanti. (1)
(...)

(1) L'articolo che recitava:

"Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso in danno di minore degli anni quattordici.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, se il fatto è commesso in danno di minore, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero se è commesso in danno di minore in stato di infermità o minoranza psichica, naturale o provocata.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter la pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis e 600-ter, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è ridotta da un terzo alla metà per chi si adopera concretamente in modo che il minore degli anni diciotto riacquisti la propria autonomia e libertà.

Nei casi previsti dagli articoli 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 600 sexies, 600 septies, 600 octies, 601, 602 e 416, sesto comma, le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell’imputato che si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione e la cattura di uno o più autori dei reati ovvero per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti. (2)

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al primo e secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. (3)" è stato abrogato dall'art. 4 della L. 1 ottobre 2012, n°. 172.

(2) Comma inserito dall’art. 3, comma 56, della L. 15 luglio 2009, n°. 94.

(3) Comma inserito dall’art. 15, comma 4, della L. 11 agosto 2003, n°. 228.
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martedì 16 novembre 1999

Avvocato penalista - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile. Art. 600 quinquies del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile. Art. 600 quinquies del Codice Penale.
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Art. 600 quinquies. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.
 
Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937.
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lunedì 15 novembre 1999

Avvocato penalista - Pornografia virtuale. Art. 600 quater.1 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Pornografia virtuale. Art. 600 quater.1 del Codice Penale.
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Art. 600 quater.1. Pornografia virtuale. (1)
 
Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.
 
Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.
 
(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 4 della L. 6 febbraio 2006, n°. 38
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domenica 14 novembre 1999

Avvocato penalista - Detenzione di materiale pornografico. Art. 600 quater del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Detenzione di materiale pornografico. Art. 600 quater del Codice Penale.
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Art. 600 quater. Detenzione di materiale pornografico.
 
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600 ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.
 
La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.
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sabato 13 novembre 1999

Avvocato penalista - Pornografia minorile. Art. 600 ter del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Pornografia minorile. Art. 600 ter del Codice Penale.
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Art. 600 ter. Pornografia minorile.

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto. (1)

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde (2) o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde (2) o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. (3)

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità. (4)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. (5)

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali. (5)

(1) Il comma che recitava: "Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228." è stato così sostituito dall’art. 2, co. 1, lett. a), della L. 6 febbraio 2006, n°. 38 e successivamente dall'art. 4 della L. 1 ottobre 2012, n°. 172.

(2) La parola: “diffonde” è stata inserita dall’art. 2, co. 1, lett. b), della L. 6 febbraio 2006, n°. 38.

(3) Questo comma è stato così sostituito dall’art. 2, co. 1, lett. c), della L. 6 febbraio 2006, n. 38.

(4) Questo comma è stato aggiunto dall’art. 2, co. 1, lett. d), della L. 6 febbraio 2006, n°. 38.

(5) Comma aggiunto dall'art. 4 della L. 1 ottobre 2012, n°. 172.
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venerdì 12 novembre 1999

Avvocato penalista - Prostituzione minorile. Art. 600 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Prostituzione minorile. Art. 600 bis del Codice Penale.
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Art. 600 bis. Prostituzione minorile. (1)
 
È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:
 
1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
 
2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.
 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.
 
(1) L'articolo che recitava: "Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.
 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164.
 
Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.
 
Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi." è stato così sostituito dall'art. 4 della L. 1 ottobre 2012, n°. 172.
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giovedì 11 novembre 1999

Avvocato penalista - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù. Art. 600 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù. Art. 600 del Codice Penale.
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Art. 600. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.
 
Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni. (2)
 
La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. (2)
 
(..........) (1)
 
(1) Comma abrogato dall’art. 3, comma 1, lett. a), della L. 2 luglio 2010, n°. 108.
 
(2) Comma così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 4 marzo 2014, n°. 24.
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mercoledì 10 novembre 1999

Avvocato penalista - Ritorsione e provocazione. Art. 599 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Ritorsione e provocazione. Art. 599 del Codice Penale.
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Art. 599. Ritorsione e provocazione.
 
Nei casi preveduti dall'articolo 594, se le offese sono reciproche, il giudice può dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori.
 
Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 594 e 595 nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.
 
La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche all'offensore che non abbia proposto querela per le offese ricevute.
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martedì 9 novembre 1999

Avvocato penalista - Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative. Art. 598 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative. Art. 598 del Codice Penale.
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Art. 598. Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative.
 
Non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all'autorità giudiziaria, ovvero dinanzi a un'autorità amministrativa, quando le offese concernono l'oggetto della causa o del ricorso amministrativo.
 
Il giudice, pronunciando nella causa, può, oltre ai provvedimenti disciplinari, ordinare la soppressione o la cancellazione, in tutto o in parte, delle scritture offensive, e assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
 
Qualora si tratti di scritture per le quali la soppressione o cancellazione non possa eseguirsi, è fatta sulle medesime annotazione della sentenza.
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lunedì 8 novembre 1999

Avvocato penalista - Querela della persona offesa ed estinzione del reato. Art. 597 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Querela della persona offesa ed estinzione del reato. Art. 597 del Codice Penale.
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Art. 597. Querela della persona offesa ed estinzione del reato.
 
I delitti preveduti dagli articoli 594 e 595 sono punibili a querela della persona offesa.
 
Se la persona offesa e l'offensore hanno esercitato la facoltà indicata nel capoverso dell'articolo precedente, la querela si considera tacitamente rinunciata o rimessa.
 
Se la persona offesa muore prima che sia decorso il termine per proporre la querela, o se si tratta di offesa alla memoria di un defunto, possono proporre querela i prossimi congiunti, l'adottante e l'adottato.
 
In tali casi, e altresì in quello in cui la persona offesa muoia dopo avere proposta la querela, la facoltà indicata nel capoverso dell'articolo precedente spetta ai prossimi congiunti, all'adottante e all'adottato.
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domenica 7 novembre 1999

Avvocato penalista - Diffamazione col mezzo della stampa. Art. 596 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Diffamazione col mezzo della stampa. Art. 596 bis del Codice Penale.
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Art. 596 bis. Diffamazione col mezzo della stampa.
 
Se il delitto di diffamazione è commesso col mezzo della stampa le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche al direttore o vice-direttore responsabile, all'editore e allo stampatore, per i reati preveduti negli articoli 57, 57 bis e 58.
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sabato 6 novembre 1999

Avvocato penalista - Esclusione della prova liberatoria. Art. 596 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Esclusione della prova liberatoria. Art. 596 del Codice Penale.
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Art. 596. Esclusione della prova liberatoria.
 
Il colpevole dei delitti preveduti dai due articoli precedenti non è ammesso a provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa.
 
Tuttavia, quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la persona offesa e l'offensore possono, d'accordo, prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, deferire ad un giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatto medesimo.
 
Quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la prova della verità del fatto medesimo è però sempre ammessa nel procedimento penale:
 
1) se la persona offesa è un pubblico ufficiale ed il fatto ad esso attribuito si riferisce all'esercizio delle sue funzioni;
 
2) se per il fatto attribuito alla persona offesa è tutt'ora aperto o si inizia contro di essa un procedimento penale;
 
3) se il querelante domanda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito.
 
Se la verità del fatto è provata o se per esso la persona, a cui il fatto è attribuito, è per esso condannata dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'imputazione non è punibile, salvo che i modi usati non rendano per se stessi applicabili le disposizioni dell'art. 594, comma 1, ovvero dell'articolo 595, comma 1.
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venerdì 5 novembre 1999

Avvocato penalista - Diffamazione. Art. 595 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Diffamazione. Art. 595 del Codice Penale.
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Art. 595. Diffamazione.

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.

Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.
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giovedì 4 novembre 1999

Avvocato penalista - Ingiuria. Art. 594 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Ingiuria. Art. 594 del Codice Penale.
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Art. 594. Ingiuria.
 
Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.
 
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
 
La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.
 
Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone.
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mercoledì 3 novembre 1999

Avvocato penalista - Omissione di soccorso. Art. 593 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Omissione di soccorso. Art. 593 del Codice Penale.
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Art. 593. Omissione di soccorso.
 
Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all'autorità è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro. (1)
 
Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'autorità.
 
Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata.
 
(1) Le parole: “è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila” sono state così sostituite dall’art. 1 della L. 9 aprile 2003, n°. 72.
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martedì 2 novembre 1999

Avvocato penalista - Abbandono di un neonato per causa di onore. Art. 592 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Abbandono di un neonato per causa di onore. Art. 592 del Codice Penale.
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Art. 592. Abbandono di un neonato per causa di onore.
 
[Art. 592. Abbandono di un neonato per causa di onore. (1)
 
Chiunque abbandona un neonato subito dopo la nascita, per salvare l'onore proprio o di un prossimo congiunto, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.
 
La pena è della reclusione da sei mesi a due anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da due a cinque anni se ne deriva la morte del neonato.
 
Non si applicano le aggravanti stabilite nell'articolo 61.]
 
(1) Articolo abrogato dall'art. 1 della Legge 5 agosto 1981, n°. 442.
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lunedì 1 novembre 1999

Avvocato penalista - Abbandono di persone minori o incapaci. Art. 591 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Abbandono di persone minori o incapaci. Art. 591 del Codice Penale.
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Art. 591. Abbandono di persone minori o incapaci.

Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace chi abbandona all'estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro.

La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte.

Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall'adottante o dall'adottato.
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