http://www.avvocato-penalista-cirolla.blogspot.com/google4dd38cced8fb75ed.html Avvocato penalista ...: 2000

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mercoledì 20 settembre 2000

Avvocato penalista - Violazioni dipendenti da interpretazione delle norme tributarie. Art. 15 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n°. 158.

Avvocato penalista - Violazioni dipendenti da interpretazione delle norme tributarie. Art. 15 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n°. 158.
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Art. 15 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n°. 158. Art. 15.  Violazioni dipendenti da interpretazione delle norme tributarie.
 
1.  Al di fuori dei casi in cui la punibilità è esclusa a norma dell'articolo 47, terzo comma, del codice penale, non danno luogo a fatti punibili ai sensi del presente decreto le violazioni di norme tributarie dipendenti da obiettive condizioni di incertezza sulla loro portata e sul loro ambito di applicazione.
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martedì 19 settembre 2000

Avvocato penalista - Circostanza attenuante. Riparazione dell'offesa nel caso di estinzione per prescrizione del debito tributario. Art. 14 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n°. 158.

Avvocato penalista - Circostanza attenuante. Riparazione dell'offesa nel caso di estinzione per prescrizione del debito tributario. Art. 14 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n°. 158.
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Art. 14 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n°. 158. Circostanza attenuante. Riparazione dell'offesa nel caso di estinzione per prescrizione del debito tributario.

1.  Se i debiti indicati nell'articolo 13 risultano estinti per prescrizione o per decadenza, l'imputato di taluno dei delitti previsti dal presente decreto può chiedere di essere ammesso a pagare, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, una somma, da lui indicata, a titolo di equa riparazione dell'offesa recata all'interesse pubblico tutelato dalla norma violata.

2.  La somma, commisurata alla gravità dell'offesa, non può essere comunque inferiore a quella risultante dal ragguaglio a norma dell'articolo 135 del codice penale della pena minima prevista per il delitto contestato.

3.  Il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene congrua la somma, fissa con ordinanza un termine non superiore a dieci giorni per il pagamento (1).

4.  Se il pagamento è eseguito nel termine, la pena è diminuita fino alla metà e non si applicano le pene accessorie indicate nell'articolo 12.

Si osserva la disposizione prevista dal comma 3 dell'articolo 13.

5.  Nel caso di assoluzione o di proscioglimento la somma pagata è restituita.

(1) Con D. M. 13 giugno 2000, sono state definite le modalità di documentazione dell'avvenuta estinzione dei debiti tributari previsti dal presente comma.
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lunedì 18 settembre 2000

Avvocato penalista - Circostanze del reato. Art. 13 bis del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n°. 158.

Avvocato penalista - Circostanze del reato. Art. 13 bis del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n°. 158.
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Art. 13 bis del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n°. 158. Circostanze del reato. (1)
 
1.  Fuori dai casi di non punibilità, le pene per i delitti di cui al presente decreto sono diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie indicate nell'articolo 12 se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie.
 
2.  Per i delitti di cui al presente decreto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale può essere chiesta dalle parti solo quando ricorra la circostanza di cui al comma 1, nonché il ravvedimento operoso, fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 13, commi 1 e 2.
 
3.  Le pene stabilite per i delitti di cui al titolo II sono aumentate della metà se il reato è commesso dal concorrente nell'esercizio dell'attività di consulenza fiscale svolta da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario attraverso l'elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale.
 
(1) Articolo inserito dall’ art. 12, comma 1, del D. Lgs. 24 settembre 2015, n°. 158.
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domenica 17 settembre 2000

Avvocato penalista - Causa di non punibilità. Pagamento del debito tributario. Art. 13 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n°. 158.

Avvocato penalista - Causa di non punibilità. Pagamento del debito tributario. Art. 13 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n°. 158.
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Art. 13 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n°. 158. Causa di non punibilità. Pagamento del debito tributario. (1)

1.  I reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso.

2.  I reati di cui agli articoli 4 e 5 non sono punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

3.  Qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, anche ai fini dell'applicabilità dell'articolo 13-bis, è dato un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo.

In tal caso la prescrizione è sospesa.

Il Giudice ha facoltà di prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario, ferma restando la sospensione della prescrizione.

(1) Articolo modificato dall’ art. 2, comma 36-vicies semel, lett. i) e m), del D. L. 13 agosto 2011, n°. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n°. 148; per l'applicazione di tale disposizione, vedi comma 36-vicies bis del predetto art. 2, del D. L. n°. 138/2011.

Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall’ art. 11, comma 1, del D. Lgs. 24 settembre 2015, n°. 158.
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sabato 16 settembre 2000

Avvocato penalista - Confisca. Art. 12 bis del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n°. 158.

Avvocato penalista - Confisca. Art. 12 bis del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n°. 158.
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Art. 12 bis del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n°. 158. Confisca. (1)

1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

2. La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro.

Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta.

(1) Articolo inserito dall’ art. 10, comma 1, del D. Lgs. 24 settembre 2015, n°. 158.
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venerdì 15 settembre 2000

Avvocato penalista - Pene accessorie. Art. 12 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n°. 158.

Avvocato penalista - Pene accessorie. Art. 12 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n°. 158.
 
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Art. 12 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n°. 158. Pene accessorie.
 
1.  La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente decreto importa:
 
a)  l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni;
 
b)  l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni;
 
c)  l'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni;
 
d)  l'interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissione tributaria;
 
e)  la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36 del codice penale.
 
2.  La condanna per taluno dei delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 8 importa altresì l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni, salvo che ricorrano le circostanze previste dagli articoli 2, comma 3, e 8, comma 3.
 
2-bis.  Per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto l’istituto della sospensione condizionale della pena di cui all’articolo 163 del codice penale non trova applicazione nei casi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
 
a) l’ammontare dell’imposta evasa sia superiore al 30 per cento del volume d’affari;
 
b) l’ammontare dell’imposta evasa sia superiore a tre milioni di euro. (1) (2)
 
(1) Comma aggiunto dall’ art. 2, comma 36-vicies semel, lettera h), del D. L. 13 agosto 2011, n°. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n°. 148; per l'applicazione di tale disposizione, vedi comma 36-vicies bis del predetto art. 2 del D. L. n°. 138/2011.
 
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 14 - 28 maggio 2015, n°. 95 (Gazz. Uff. 3 giugno 2015, n°. 22, 1ª Serie speciale), ha dichiarato fra l’altro inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 2-bis, aggiunto dall’art. 2, comma 36-vicies semel, lettera h), del D. L. n°. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n°. 148 del 2011, sollevata in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma, della Costituzione.
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giovedì 14 settembre 2000

Avvocato penalista - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. Art. 11 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n°. 158.

Avvocato penalista - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. Art. 11 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n°. 158.
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Art. 11 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n°. 158. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. (1)

1.  E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2.  E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 29, comma 4, del D. L. 31 maggio 2010, n°. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n°. 122.
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mercoledì 13 settembre 2000

Avvocato penalista - Indebita compensazione. Art. 10 quater del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n°. 158.

Avvocato penalista - Indebita compensazione. Art. 10 quater del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n°. 158.
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Art. 10 quater del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n°. 158. Indebita compensazione. (1)

1.  E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n°. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2.  E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n°. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

(1) Articolo inserito dall'art. 35, comma 7, del D. L. 4 luglio 2006, n°. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n°. 248, e, successivamente, così sostituito dall’ art. 9, comma 1, del D. Lgs. 24 settembre 2015, n°. 158.
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martedì 12 settembre 2000

Avvocato penalista - Omesso versamento di IVA. Art. 10 ter del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n°. 158.

Avvocato penalista - Omesso versamento di IVA. Art. 10 ter del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n°. 158.
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Art. 10 ter del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n°. 158. Omesso versamento di IVA. (1), ( 2)

1.  E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta.

(1) Articolo inserito dall'art. 35, comma 7, del D. L. 4 luglio 2006, n°. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n°. 248, e, successivamente, così sostituito dall’ art. 8, comma 1, del D. Lgs. 24 settembre 2015, n°. 158.

(2) Sull'esclusione della punibilità per i reati di cui al presente articolo, vedi l'art. 5-quinquies, commi 1, lett. a), e 2, del D. L. 28 giugno 1990, n°. 167, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, della L. 15 dicembre 2014, n°. 186.
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lunedì 11 settembre 2000

Avvocato penalista - Omesso versamento di ritenute dovute o certificate. Art. 10 bis del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n°. 158.

Avvocato penalista - Omesso versamento di ritenute dovute o certificate. Art. 10 bis del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n°. 158.
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Art. 10 bis del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n°. 158. Omesso versamento di ritenute dovute o certificate. (1), (2), (3), (4), (5)

1.  E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta. (3)

(1)  Articolo inserito dall'art. 1, comma 414, della L. 30 dicembre 2004, n°. 311, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

(2) Rubrica così modificata dall’ art. 7, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 24 settembre 2015, n°. 158.

(3) Comma così modificato dall’ art. 7, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 24 settembre 2015, nç. 158.

(4) La Corte costituzionale, con sentenza 13 maggio - 5 giugno 2015, n°. 100 (Gazz. Uff. 10 giugno 2015, n°. 23, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis, sollevate in riferimento all’art. 3 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis sollevata in riferimento all’art. 3 e all’art. 24 della Costituzione.

(5) Sull'esclusione della punibilità per i reati di cui al presente articolo, vedi l'art. 5-quinquies, commi 1, lett. a), e 2, del D. L. 28 giugno 1990, n°. 167, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, della L. 15 dicembre 2014, n°. 186.
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domenica 10 settembre 2000

Avvocato penalista - Occultamento o distruzione di documenti contabili. Art. 10 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n°. 158.

Avvocato penalista - Occultamento o distruzione di documenti contabili. Art. 10 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n°. 158.
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Art. 10 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n°. 158. Occultamento o distruzione di documenti contabili.

1.  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. (1)

(1) Comma così modificato dall’art. 6, comma 1, del D. Lgs. 24 settembre 2015, n°. 158.
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sabato 9 settembre 2000

Avvocato penalista - Concorso di persone nei casi di emissione o utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Art. 9 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n°. 158.

Avvocato penalista - Concorso di persone nei casi di emissione o utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Art. 9 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n°. 158.
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Art. 9 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n°. 158. Concorso di persone nei casi di emissione o utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
 
1. In deroga all'articolo 110 del codice penale:
 
a) l'emittente di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall'articolo 2;
 
b) chi si avvale di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall'articolo 8 (1).
 
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 27 febbraio - 15 marzo 2002, n°. 49 (Gazz. Uff. 20 marzo 2002, n°. 12, serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 9, comma 1, lettera b), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
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venerdì 8 settembre 2000

Avvocato penalista - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Art. 8 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n°. 158.

Avvocato penalista - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Art. 8 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n°. 158.
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Art. 8 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n°. 158.  Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

[3. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è inferiore a euro 154.937,07 (lire trecento milioni) per periodo di imposta, si applica la reclusione da sei mesi a due anni. (1) ]

(1) Comma abrogato dall’ art. 2, comma 36-vicies semel, lettera g), del D. L. 13 agosto 2011, n°. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n°. 148; per l'applicazione di tale disposizione, vedi comma 36-vicies bis del predetto art. 2, del D. L. n°. 138/2011.
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giovedì 7 settembre 2000

Avvocato penalista - Rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio. Art. 7 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n°. 158.

Avvocato penalista - Rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio. Art. 7 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n°. 158.
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Art. 7 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n°. 158. Art. 7.  Rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio. (1)

[1.  Non danno luogo a fatti punibili a norma degli articoli 3 e 4 le rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio eseguite in violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza ma sulla base di metodi costanti di impostazione contabile, nonché le rilevazioni e le valutazioni estimative rispetto alle quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio.

2.  In ogni caso, non danno luogo a fatti punibili a norma degli articoli 3 e 4 le valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al dieci per cento da quelle corrette.

Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste nel comma 1, lettere a) e b), dei medesimi articoli. ]

(1) Articolo abrogato dall’ art. 14, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158.
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mercoledì 6 settembre 2000

Avvocato penalista - Tentativo. Art. 6 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n°. 158.

Avvocato penalista - Tentativo. Art. 6 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n°. 158.
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Art. 6 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n°. 158. Tentativo.

1.  I delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non sono comunque punibili a titolo di tentativo (1).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 27 febbraio -15 marzo 2002, n°. 49 (Gazz. Uff. 20 marzo 2002, n°. 12, serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 9, comma 1, lettera b), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
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martedì 5 settembre 2000

Avvocato penalista - Omessa dichiarazione. Art. 5 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n°. 158.

Avvocato penalista - Omessa dichiarazione. Art. 5 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n°. 158.
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Art. 5 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n°. 158. Art. 5. Omessa dichiarazione. (4)

1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. (1)

1-bis. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. (2)

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto. (3)

(1) Comma modificato dall'art. 2, comma 36-vicies semel, lettera f), del D. L. 13 agosto 2011, n°. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n°. 148; per l'applicazione di tale disposizione, vedi comma 36-vicies bis del predetto art. 2, del D. L. n°. 138/2011.
Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall’art. 5, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 24 settembre 2015, n°. 158, che ha sostituito l’originario comma 1 con gli attuali commi 1 e 1-bis.

(2) Comma inserito dall’art. 5, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 24 settembre 2015, n°. 158, che ha sostituito l’originario comma 1 con gli attuali commi 1 e 1-bis.

(3) Comma così modificato dall’art. 5, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 24 settembre 2015, n°. 158.

(4) Sull'esclusione della punibilità per i reati di cui al presente articolo, vedi l'art. 14 del D. L. 25 settembre 2001, n°. 350 e l’art. 5-quinquies, commi 1, lett. a), e 2, del D. L. 28 giugno 1990, n°. 167, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, della L. 15 dicembre 2014, n°. 186.
Sull'estinzione dei delitti di cui al presente articolo, vedi il comma 3 dell'art. 1, della L. 18 ottobre 2001, n°. 383.
Vedi, anche, il comma 7 dell'art. 1, del D. L. 30 dicembre 2009, n°. 194.
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lunedì 4 settembre 2000

Avvocato penalista - Dichiarazione infedele. Art. 4 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n°. 158.

Avvocato penalista - Dichiarazione infedele. Art. 4 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n°. 158.
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Art. 4 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n°. 158. Dichiarazione infedele.

1.  Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: (3)

a)  l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centocinquantamila; (1)

b)  l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro tre milioni (2).

1-bis.  Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. (4)

1-ter.  Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette.

Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b). (5)

(1) Lettera modificata dall'art. 2, comma 36-vicies semel, lettera d), del D. L. 13 agosto 2011, n°. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n°. 148; per l'applicazione di tale disposizione, vedi comma 36-vicies bis del predetto art. 2, del D. L. n. 138/2011.
Successivamente la presente lettera è stata così modificata dall’ art. 4, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 24 settembre 2015, n°. 158.

(2) Lettera modificata dall'art. 2, comma 36-vicies semel, lettera e), del D. L. 13 agosto 2011, n°. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n°. 148; per l'applicazione di tale disposizione, vedi comma 36-vicies bis del predetto art. 2, del D. L. n°. 138/2011.
Successivamente la presente lettera è stata così modificata dall’ art. 4, comma 1, lett. b) e d), del D. Lgs. 24 settembre 2015, n°. 158.

(3) Alinea così modificato dall’ art. 4, comma 1, lett. d),del  D. Lgs. 24 settembre 2015, n°. 158.

(4) Comma aggiunto dall’ art. 4, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 24 settembre 2015, n°. 158.

(5) Sull'esclusione della punibilità per i reati di cui al presente articolo, vedi l'art. 14, del D. L. 25 settembre 2001, n°. 350 e l’ art. 5-quinquies, commi 1, lett. a), e 2, del D. L. 28 giugno 1990, n°. 167, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, della L. 15 dicembre 2014, n°. 186.
Sull'estinzione dei delitti di cui al presente articolo, vedi il comma 3 dell'art. 1, della L. 18 ottobre 2001, n°. 383.
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domenica 3 settembre 2000

Avvocato penalista - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. Art. 3 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n°. 158.

Avvocato penalista - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. Art. 3 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n°. 158.
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Art. 3 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n°. 158. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. (1) (2)

1.  Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a)  l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b)  l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2.  Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3.  Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

(1) Articolo modificato dall'art. 2, comma 36-vicies semel, lett. b) e c), del D. L. 13 agosto 2011, n°. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n°. 148; per l'applicazione di tale disposizione, vedi il comma 36-vicies bis del medesimo art. 2, del D. L. n°. 138/2011.
Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall’ art. 3, comma 1, del D. Lgs. 24 settembre 2015, n°. 158.

(2) Sull'esclusione della punibilità per i reati di cui al presente articolo, vedi l'art. 5-quinquies, commi 1, lett. a), e 2, del D. L. 28 giugno 1990, n°. 167, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, della L. 15 dicembre 2014, n°. 186.
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sabato 2 settembre 2000

Avvocato penalista - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Art. 2 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n°. 158.

Avvocato penalista - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Art. 2 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n°. 158.
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Art. 2 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n°. 158. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. (3)

1.  E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. (2)

2.  Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

[3.  Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 154.937,07 (lire trecento milioni), si applica la reclusione da sei mesi a due anni. (1) ]

(1) Comma abrogato dall’ art. 2, comma 36-vicies semel, lettera a), del D. L. 13 agosto 2011, n°. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n°. 148; per l'applicazione di tale disposizione, vedi comma 36-vicies bis del predetto art. 2, del D. L. n°. 138/2011.

(2) Comma così modificato dall’ art. 2, comma 1, del D. Lgs. 24 settembre 2015, n°. 158.

(3) Sull'esclusione della punibilità per i reati di cui al presente articolo, vedi l'art. 5-quinquies, commi 1, lett. a), e 2, del D. L. 28 giugno 1990, n°. 167, aggiunto dall’art. 1, comma 1, della L. 15 dicembre 2014, n°. 186.
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venerdì 1 settembre 2000

Avvocato penalista - Definizioni. Art. 1 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n°. 158.

Avvocato penalista - Definizioni. Art. 1 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n°. 158.
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Art. 1 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n°. 158. Definizioni.
 
1.  Ai fini del presente decreto legislativo:
 
a)  per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi;
 
b)  per "elementi attivi o passivi" si intendono le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta; (2)
 
c)  per "dichiarazioni" si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche o di sostituto d'imposta, nei casi previsti dalla legge; (3)
 
d)  il "fine di evadere le imposte" e il "fine di consentire a terzi l'evasione" si intendono comprensivi, rispettivamente, anche del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, e del fine di consentirli a terzi;
 
e)  riguardo ai fatti commessi da chi agisce in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche, il "fine di evadere le imposte" ed il "fine di sottrarsi al pagamento" si intendono riferiti alla società, all'ente o alla persona fisica per conto della quale si agisce;
 
f)  per "imposta evasa" si intende la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine; non si considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili; (4)
 
g)  le soglie di punibilità riferite all'imposta evasa si intendono estese anche all'ammontare dell'indebito rimborso richiesto o dell'inesistente credito di imposta esposto nella dichiarazione;
 
g-bis)  per “operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente” si intendono le operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti; (5)
 
g-ter)  per “mezzi fraudolenti” si intendono condotte artificiose attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà (5).
 
(2) Lettera così modificata dall’ art. 1, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 24 settembre 2015, n°. 158.
 
(3) Lettera così modificata dall’ art. 1, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 24 settembre 2015, n°. 158.
 
(4) Lettera così modificata dall’ art. 1, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 24 settembre 2015, n°. 158.
 
(5) Lettera aggiunta dall’ art. 1, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 24 settembre 2015, n°. 158.
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sabato 12 agosto 2000

Avvocato penalista - Omessa bonifica. Art. 452 terdecies del Codice Penale.

Avvocato penalista - Omessa bonifica. Art. 452 terdecies del Codice Penale.
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Art. 452 terdecies del Codice Penale. Omessa bonifica. (1)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000.

(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 1, della L. 22 maggio 2015, n°. 68, che ha inserito l’intero Titolo VI-bis, a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 1, della medesima L. n°. 68/2015.
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venerdì 11 agosto 2000

Avvocato penalista - Ripristino dello stato dei luoghi. Art. 452 duodecies del Codice Penale.

Avvocato penalista - Ripristino dello stato dei luoghi. Art. 452 duodecies del Codice Penale.
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Art. 452 duodecies del Codice Penale. Ripristino dello stato dei luoghi. (1)

Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente titolo, il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197 del presente codice.

Al ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui al titolo II della parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di ripristino ambientale.

(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 1, della L. 22 maggio 2015, n°. 68, che ha inserito l’intero Titolo VI-bis, a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 1, della medesima L. n°. 68/2015.
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giovedì 10 agosto 2000

Avvocato penalista - Confisca. Art. 452 undecies del Codice Penale.

Avvocato penalista - Confisca. Art. 452 undecies del Codice Penale.
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Art. 452 undecies del Codice Penale. Confisca. (1)
 
Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies e 452-octies del presente codice, è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
 
Quando, a seguito di condanna per uno dei delitti previsti dal presente titolo, sia stata disposta la confisca di beni ed essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.
 
I beni confiscati ai sensi dei commi precedenti o i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per la bonifica dei luoghi.
 
L'istituto della confisca non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi.
 
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 1, della L. 22 maggio 2015, n°. 68, che ha inserito l’intero Titolo VI-bis, a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 1, della medesima L. n°. 68/2015.
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mercoledì 9 agosto 2000

Avvocato penalista - Ravvedimento operoso. Art. 452 decies del Codice Penale.

Avvocato penalista - Ravvedimento operoso. Art. 452 decies del Codice Penale.
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Art. 452 decies del Codice Penale. Ravvedimento operoso. (1)

Le pene previste per i delitti di cui al presente titolo, per il delitto di associazione per delinquere di cui all'articolo 416, aggravato ai sensi dell'articolo 452-octies, nonché per il delitto di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Ove il giudice, su richiesta dell'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado disponga la sospensione del procedimento per un tempo congruo, comunque non superiore a due anni e prorogabile per un periodo massimo di un ulteriore anno, al fine di consentire le attività di cui al comma precedente in corso di esecuzione, il corso della prescrizione è sospeso.

(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 1, della L. 22 maggio 2015, n°. 68, che ha inserito l’intero Titolo VI-bis, a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 1, della medesima L. n°. 68/2015.
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martedì 8 agosto 2000

Avvocato penalista - Aggravante ambientale. Art. 452 novies del Codice Penale.

Avvocato penalista - Aggravante ambientale. Art. 452 novies del Codice Penale.
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Art. 452 novies del Codice Penale. Aggravante ambientale. (1)
 
Quando un fatto già previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti dal presente titolo, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente, ovvero se dalla commissione del fatto deriva la violazione di una o più norme previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altra legge che tutela l'ambiente, la pena nel primo caso è aumentata da un terzo alla metà e nel secondo caso è aumentata di un terzo.
 
In ogni caso il reato è procedibile d'ufficio.
 
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 1, della L. 22 maggio 2015, n°. 68, che ha inserito l’intero Titolo VI-bis, a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 1, della medesima L. n°. 68/2015.
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lunedì 7 agosto 2000

Avvocato penalista - Circostanze aggravanti. Art. 452 octies del Codice Penale.

Avvocato penalista - Circostanze aggravanti. Art. 452 octies del Codice Penale.
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Art. 452 octies del Codice Penale. Circostanze aggravanti. (1)

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 1, della L. 22 maggio 2015, n°. 68, che ha inserito l’intero Titolo VI-bis, a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 1, della medesima L. n°. 68/2015.
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domenica 6 agosto 2000

Avvocato penalista - Impedimento del controllo. Art. 452 septies del Codice Penale.

Avvocato penalista - Impedimento del controllo. Art. 452 septies del Codice Penale.
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Art. 452 septies del Codice Penale. Impedimento del controllo. (1)
 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
 
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 1, della L. 22 maggio 2015, n°. 68, che ha inserito l’intero Titolo VI-bis, a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 1, della medesima L. n°. 68/2015.
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sabato 5 agosto 2000

Avvocato penalista - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività. Art. 452 sexies del Codice Penale.

Avvocato penalista - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività. Art. 452 sexies del Codice Penale.
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Art. 452 sexies del Codice Penale. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività. (1)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 1, della L. 22 maggio 2015, n°. 68, che ha inserito l’intero Titolo VI-bis, a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 1, della medesima L. n°. 68/2015.
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venerdì 4 agosto 2000

Avvocato penalista - Delitti colposi contro l'ambiente. Art. 452 quinquies del Codice Penale.

Avvocato penalista - Delitti colposi contro l'ambiente. Art. 452 quinquies del Codice Penale.
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Art. 452 quinquies del Codice Penale. Delitti colposi contro l'ambiente. (1)
 
Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.
 
Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.
 
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 1, della L. 22 maggio 2015, n°. 68, che ha inserito l’intero Titolo VI-bis, a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 1, della medesima L. n°. 68/2015.
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giovedì 3 agosto 2000

Avvocato penalista - Disastro ambientale. Art. 452 quater del Codice Penale.

Avvocato penalista - Disastro ambientale. Art. 452 quater del Codice Penale.
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Art. 452 quater del Codice Penale. Disastro ambientale. (1)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 1, della L. 22 maggio 2015, n°. 68, che ha inserito l’intero Titolo VI-bis, a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 1, della medesima L. n°. 68/2015.
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mercoledì 2 agosto 2000

Avvocato penalista - Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale. Art. 452 ter del Codice Penale.

Avvocato penalista - Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale. Art. 452 ter del Codice Penale.
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Art. 452 ter del Codice Penale. Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale. (1)

Se da uno dei fatti di cui all'articolo 452-bis deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, di lesioni di più persone, ovvero di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l'ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti.

(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 1, della L. 22 maggio 2015, n°. 68, che ha inserito l’intero Titolo VI-bis, a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 1, della medesima L. n°. 68/2015.
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martedì 1 agosto 2000

Avvocato penalista - Inquinamento ambientale. Art. 452 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista - Inquinamento ambientale. Art. 452 bis del Codice Penale.
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Art. 452 bis del Codice Penale. Inquinamento ambientale. (1)
 
E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
 
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
 
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
 
Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.
 
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 1, della L. 22 maggio 2015, n°. 68, che ha inserito l’intero Titolo VI-bis, a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 1, della medesima L. n°. 68/2015.
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sabato 15 luglio 2000

Avvocato penalista - Comunicazione della sentenza di condanna. Art. 2642 del Codice Civile.

Avvocato penalista - Comunicazione della sentenza di condanna. Art. 2642 del Codice Civile.
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Art. 2642 del Codice Civile. Comunicazione della sentenza di condanna. (1)

Ogni sentenza penale pronunziata a carico di amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e commissari di qualsiasi impresa per delitti commessi nell'esercizio od a causa del loro ufficio è comunicata, a cura del cancelliere dell'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza, per gli eventuali provvedimenti, all'organo che esercita la funzione disciplinare sugli iscritti nell'albo professionale al quale essi appartengono.

(1) Articolo implicitamente abrogato dal D. lgs. n°. 61/2002.
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venerdì 14 luglio 2000

Avvocato penalista - Confisca. Art. 2641 del Codice Civile.


Avvocato penalista - Confisca. Art. 2641 del Codice Civile.
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Art. 2641 del Codice Civile. Confisca.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei reati previsti dal presente titolo è ordinata la confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo.
 
Quando non è possibile l'individuazione o l'apprensione dei beni indicati nel comma primo, la confisca ha ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.
 
Per quanto non stabilito nei commi precedenti si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale.
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giovedì 13 luglio 2000

Avvocato penalista - Circostanza attenuante. Art. 2640 del Codice Civile.

Avvocato penalista - Circostanza attenuante. Art. 2640 del Codice Civile.
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Art. 2640 del Codice Civile. Circostanza attenuante.

Se i fatti previsti come reato agli articoli precedenti hanno cagionato un'offesa di particolare tenuità la pena è diminuita.
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mercoledì 12 luglio 2000

Avvocato penalista - Estensione delle qualifiche soggettive. Art. 2639 del Codice Civile.

Avvocato penalista - Estensione delle qualifiche soggettive. Art. 2639 del Codice Civile.
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Art. 2639 del Codice Civile. Estensione delle qualifiche soggettive.
 
Per i reati previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.
 
Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi.
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martedì 11 luglio 2000

Avvocato penalista - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza. Art. 2638 del Codice Civile.

Avvocato penalista - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza. Art. 2638 del Codice Civile.
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Art. 2638 del Codice Civile. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.
 
Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni.
 
La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
 
Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.
 
La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n°. 58.
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lunedì 10 luglio 2000

Avvocato penalista - Aggiotaggio. Art. 2637 del Codice Civile.

Avvocato penalista - Aggiotaggio. Art. 2637 del Codice Civile.
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Art. 2637 del Codice Civile. Aggiotaggio.

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
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domenica 9 luglio 2000

Avvocato penalista - Illecita influenza sull'assemblea. Art. 2636 del Codice Civile.

Avvocato penalista - Illecita influenza sull'assemblea. Art. 2636 del Codice Civile.
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Art. 2636 del Codice Civile. Illecita influenza sull'assemblea.

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
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sabato 8 luglio 2000

Avvocato penalista - Corruzione tra privati. Art. 2635 del Codice Civile.

Avvocato penalista - Corruzione tra privati. Art. 2635 del Codice Civile.
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Art. 2635 del Codice Civile. Corruzione tra privati. (1)
 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sè o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.
 
Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.
 
Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.
 
Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
 
Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.
 
(1) L'articolo che recitava:
 
"Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità.
 
Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, e i liquidatori, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione sino a tre anni. (2)
 
La stessa pena si applica a chi dà o promette l'utilità.
 
 
La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
 
Si procede a querela della persona offesa.

" è stato così sostituito dall'art. 1 della L. 6 novembre 2012, n°. 190.
 
(2) Comma così modificato dal D. Lgs. 27 gennaio 2010, n°. 39.
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venerdì 7 luglio 2000

Avvocato penalista - Infedeltà patrimoniale. Art. 2634 del Codice Civile.

Avvocato penalista - Infedeltà patrimoniale. Art. 2634 del Codice Civile.
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Art. 2634 del Codice Civile. Infedeltà patrimoniale.

Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori, che, avendo un interesse in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La stessa pena si applica se il fatto è commesso in relazione a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale.

In ogni caso non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo.

Per i delitti previsti dal primo e secondo comma si procede a querela della persona offesa.
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giovedì 6 luglio 2000

Avvocato penalista - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori. Art. 2633 del Codice Civile.

Avvocato penalista - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori. Art. 2633 del Codice Civile.
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Art. 2633 del Codice Civile. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato .
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mercoledì 5 luglio 2000

Avvocato penalista - Formazione fittizia del capitale. Art. 2632 del Codice Civile.

Avvocato penalista - Formazione fittizia del capitale. Art. 2632 del Codice Civile.
 
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Art. 2632 del Codice Civile. Formazione fittizia del capitale.
 
Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
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martedì 4 luglio 2000

Avvocato penalista - Omessa convocazione dell'assemblea. Art. 2631 del Codice Civile.

Avvocato penalista - Omessa convocazione dell'assemblea. Art. 2631 del Codice Civile.
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Art. 2631 del Codice Civile. Omessa convocazione dell'assemblea.

Gli amministratori e i sindaci che omettono di convocare l'assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032 a 6.197 euro.

Ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente un termine, entro il quale effettuare la convocazione, questa si considera omessa allorché siano trascorsi trenta giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell'assemblea dei soci.

La sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo in caso di convocazione a seguito di perdite o per effetto di espressa legittima richiesta da parte dei soci.
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lunedì 3 luglio 2000

Avvocato penalista - Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi. Art. 2630 del Codice Civile.

Avvocato penalista - Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi. Art. 2630 del Codice Civile.
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Art. 2630 del Codice Civile. Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi. (1)
 
Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro.
 
Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.
 
Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.
 
(1) L'articolo che così recitava:
 
"Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma (2), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro.
 
Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo."
 
è stato sostituito dalla L. 11 novembre 2011, n°. 180.
 
(2) Le parole:
 
“ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma”
 
sono state inserite dall’art. 42, comma 2, della L. 7 luglio 2009, n°. 88.
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domenica 2 luglio 2000

Avvocato penalista - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi. Art. 2629 bis del Codice Civile.

Avvocato penalista - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi. Art. 2629 bis del Codice Civile.
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Art. 2629 bis del Codice Civile. Omessa comunicazione del conflitto d'interessi.

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (1), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

(1) Le originarie parole: “legge 12 agosto 1982, n°. 576“ sono state sostituite dal D. L.vo 29 dicembre 2006, n°. 303.
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sabato 1 luglio 2000

Avvocato penalista - Operazioni in pregiudizio dei creditori. Art. 2629 del Codice Civile.

Avvocato penalista - Operazioni in pregiudizio dei creditori. Art. 2629 del Codice Civile.
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Art. 2629 del Codice Civile. Operazioni in pregiudizio dei creditori.
 
Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
 
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
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venerdì 30 giugno 2000

Avvocato penalista - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante. Art. 2628 del Codice Civile.

Avvocato penalista - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante. Art. 2628 del Codice Civile.
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Art. 2628 del Codice Civile. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.
 
Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
 
La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
 
Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.
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giovedì 29 giugno 2000

Avvocato penalista - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve. Art. 2627 del Codice Civile.

Avvocato penalista - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve. Art. 2627 del Codice Civile.
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Art. 2627 del Codice Civile. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.
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mercoledì 28 giugno 2000

Avvocato penalista - Indebita restituzione dei conferimenti. Art. 2626 del Codice Civile.

Avvocato penalista - Indebita restituzione dei conferimenti. Art. 2626 del Codice Civile.
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Art. 2626 del Codice Civile. Indebita restituzione dei conferimenti.

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
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martedì 27 giugno 2000

Avvocato penalista - Impedito controllo. Art. 2625 del Codice Civile.

Avvocato penalista - Impedito controllo. Art. 2625 del Codice Civile.
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Art. 2625 del Codice Civile. Impedito controllo. (1)

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n°. 58.

(1) Articolo modificato dal D. Lgs. 27 gennaio 2010, n°. 39.
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lunedì 26 giugno 2000

Avvocato penalista - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione. Art. 2624 del Codice Civile.

Avvocato penalista - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione. Art. 2624 del Codice Civile.
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Art. 2624 del Codice Civile. (1) Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione.

[Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione.

I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.]

(1) Articolo abrogato dal D. Lgs. 27 gennaio 2010, n°. 39.
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domenica 25 giugno 2000

Avvocato penalista - Falso in prospetto. Art. 2623 del Codice Civile.

Avvocato penalista - Falso in prospetto. Art. 2623 del Codice Civile.
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Art. 2623 del Codice Civile. Falso in prospetto.

[Art. 2623. Falso in prospetto. (1)

Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari è punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è dalla reclusione da uno a tre anni.]

(1) Articolo abrogato dall'art. 34 della L. 28 dicembre 2005, n°. 262.
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sabato 24 giugno 2000

Avvocato penalista - False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori. Art. 2622 del Codice Civile.

Avvocato penalista - False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori. Art. 2622 del Codice Civile.
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Art. 2622 del Codice Civile. False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori. (1)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 11, comma 1, della L. 27 maggio 2015, n°. 69.
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venerdì 23 giugno 2000

Avvocato penalista - Non punibilità per particolare tenuità. Art. 2621 ter del Codice Civile.

Avvocato penalista - Non punibilità per particolare tenuità. Art. 2621 ter del Codice Civile.
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Art. 2621 ter del Codice Civile. Non punibilità per particolare tenuità. (1)

Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis.

(1) Articolo inserito dall'art. 10, comma 1, della L. 27 maggio 2015, n°. 69.
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giovedì 22 giugno 2000

Avvocato penalista - Fatti di lieve entità. Art. 2621 bis del Codice Civile.

Avvocato penalista - Fatti di lieve entità. Art. 2621 bis del Codice Civile.
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Art. 2621 bis del Codice Civile. Fatti di lieve entità. (1)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

(1) Articolo inserito dall'art. 10, comma 1, della L. 27 maggio 2015, n°. 69.
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mercoledì 21 giugno 2000

Avvocato penalista - False comunicazioni sociali. Art. 2621 del Codice Civile.

Avvocato penalista - False comunicazioni sociali. Art. 2621 del Codice Civile.
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Art. 2621 del Codice Civile. False comunicazioni sociali. (1)

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

(1)  Articolo così sostituito dall'art. 9, comma 1, della L. 27 maggio 2015, n°. 69.
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martedì 20 giugno 2000

Avvocato penalista - Riabilitazione. Art. 241 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.

Avvocato penalista - Riabilitazione. Art. 241 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.
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Art. 241 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267. Riabilitazione.

La riabilitazione civile del fallito estingue il reato di bancarotta semplice. Se vi è condanna, ne fa cessare l'esecuzione e gli effetti.
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lunedì 19 giugno 2000

Avvocato penalista - Costituzione di parte civile. Art. 240 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.

Avvocato penalista - Costituzione di parte civile. Art. 240 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.
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Art. 240 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267. Costituzione di parte civile.

Il curatore, il commissario giudiziale e il commissario liquidatore possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati preveduti nel presente titolo, anche contro il fallito.

I creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta quando manca la costituzione del curatore, del commissario giudiziale o del commissario liquidatore o quando intendono far valere un titolo di azione propria personale.
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domenica 18 giugno 2000

Avvocato penalista - Mandato di cattura. Art. 239 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.

Avvocato penalista - Mandato di cattura. Art. 239 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.
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Art. 239 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267. Mandato di cattura. (1)

(…)

(1) L’articolo che recitava:

“Per i reati preveduti negli artt. 216, 222, 223, 227 e 236 in rapporto all'art. 216 primo e secondo comma, e nel caso di inosservanza dell'ordine di cui all'art. 16, n. 3, è obbligatoria la spedizione del mandato di cattura.

Negli altri casi il mandato di cattura è facoltativo.”

è stato abrogato dalla L. 18 novembre 1964, n°. 1217.
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sabato 17 giugno 2000

Avvocato penalista - Esercizio dell'azione penale per reati in materia di fallimento. Art. 238 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.

Avvocato penalista - Esercizio dell'azione penale per reati in materia di fallimento. Art. 238 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.
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Art. 238 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267. Esercizio dell'azione penale per reati in materia di fallimento.

Per i reati previsti negli artt. 216, 217, 223 e 224 l'azione penale è esercitata dopo la comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento di cui all'art. 17.

È iniziata anche prima nel caso previsto dall'art. 7 e in ogni altro caso in cui concorrano gravi motivi e già esista o sia contemporaneamente presentata domanda per ottenere la dichiarazione suddetta.
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venerdì 16 giugno 2000

Avvocato penalista - Liquidazione coatta amministrativa. Art. 237 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.

Avvocato penalista - Liquidazione coatta amministrativa. Art. 237 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.
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Art. 237 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267. Liquidazione coatta amministrativa. (1)

L'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza a norma degli articoli 195 e 202 è equiparato alla dichiarazione di fallimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo.

Nel caso di liquidazione coatta amministrativa, si applicano al commissario liquidatore ed alle persone che lo coadiuvano nell'amministrazione della procedura le disposizioni degli articoli 228, 229 e 230.

(1) Articolo così modificato dal D. Lgs. 8 luglio 1999, n°. 270.
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giovedì 15 giugno 2000

Avvocato penalista - Falso in attestazioni e relazioni. Art. 236 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.

Avvocato penalista - Falso in attestazioni e relazioni. Art. 236 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.
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Art. 236 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267. Falso in attestazioni e relazioni. (1)

Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 67, terzo comma, lettera d), 161, terzo comma, 182-bis, 182-quinquies, 182-septies e 186-bis espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro. (2)

Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per se o per altri, la pena è aumentata.

Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà.

(1) Articolo aggiunto dalla lett. l) del co. 1 dell’art. 33, del D. L. 22 giugno 2012, n°. 83, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n°. 134.

(2) Comma così modificato dall’art. 10, comma 1, lett. b), del D. L. 27 giugno 2015, n°. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n°. 132.
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mercoledì 14 giugno 2000

Avvocato penalista - Concordato preventivo e, accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari, e convenzione di moratoria e amministrazione controllata. Art. 236 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.

Avvocato penalista - Concordato preventivo e, accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari, e convenzione di moratoria e amministrazione controllata. Art. 236 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.
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Art. 236 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267. Concordato preventivo e, accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari, e convenzione di moratoria e amministrazione controllata. (1)

E' punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore, che, al solo scopo di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo o di ottenere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari o il consenso degli intermediari finanziari alla sottoscrizione della convenzione di moratoria di amministrazione controllata, siasi attribuito attività inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti. (2)

Nel caso di concordato preventivo o di amministrazione controllata, si applicano:

1) le disposizioni degli artt. 223 e 224 agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società;

2) la disposizione dell'art. 227 agli institori dell'imprenditore;

3) le disposizioni degli artt. 228 e 229 al commissario del concordato preventivo o dell'amministrazione controllata;

4) le disposizioni degli artt. 232 e 233 ai creditori.

Nel caso di accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari o di convenzione di moratoria, si applicano le disposizioni previste dal secondo comma, numeri 1), 2) e 4). (3).

(1) Rubrica così modificata dall’art. 10, comma 1, lett. a), n. 1), del D. L. 27 giugno 2015, n°. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n°. 132.

(2) Comma così modificato dall’art. 10, comma 1, lett. a), n. 2), del D. L. 27 giugno 2015, n°. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n°. 132.

(3) Comma aggiunto dall’art. 10, comma 1, lett. a), n. 3), del D. L. 27 giugno 2015, n°. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n°. 132.
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