http://www.avvocato-penalista-cirolla.blogspot.com/google4dd38cced8fb75ed.html Avvocato penalista ...: marzo 2000

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venerdì 31 marzo 2000

Avvocato penalista - Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale. Art. 684 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale. Art. 684 del Codice Penale.
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Art. 684. Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale.

Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione è punito con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da euro 51 a euro 258.
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giovedì 30 marzo 2000

Avvocato penalista - Pubblicazione delle discussioni o delle deliberazioni segrete di una delle Camere. Art. 683 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Pubblicazione delle discussioni o delle deliberazioni segrete di una delle Camere. Art. 683 del Codice Penale.
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Art. 683. Pubblicazione delle discussioni o delle deliberazioni segrete di una delle Camere.

Chiunque, senza autorizzazione, pubblica col mezzo della stampa, o con un altro dei mezzi indicati nell'articolo 662, anche per riassunto, il contenuto delle discussioni o delle deliberazioni segrete del Senato o della Camera dei deputati è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da euro 51 a euro 258.
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mercoledì 29 marzo 2000

Avvocato penalista - Ingresso arbitrario in luoghi ove l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato. Art. 682 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Ingresso arbitrario in luoghi ove l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato. Art. 682 del Codice Penale.
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Art. 682. Ingresso arbitrario in luoghi ove l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato.

Chiunque s'introduce in luoghi, nei quali l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto da tre mesi a un anno, ovvero con l'ammenda da euro 51 a euro 309.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresì, agli immobili adibiti a sedi di ufficio, di reparto o a deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il cui accesso è vietato per ragioni di sicurezza pubblica. (1)

(1) Comma aggiunto dall’art. 7, comma 4, del D. L. 14 agosto 2013, n°. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n°. 119.
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martedì 28 marzo 2000

Avvocato penalista - Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento. Art. 681 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento. Art. 681 del Codice Penale.
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Art. 681. Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento.

Chiunque apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, senza avere osservato le prescrizioni dell'autorità a tutela della incolumità pubblica, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda non inferiore a euro 103.
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lunedì 27 marzo 2000

Avvocato penalista - Circostanze aggravanti. Art. 680 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Circostanze aggravanti. Art. 680 del Codice Penale.
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Art. 680. Circostanze aggravanti.

Le pene per le contravvenzioni prevedute dai due articoli precedenti sono aumentate se il fatto è commesso da alcuna delle persone alle quali la legge vieta di concedere la licenza, ovvero se questa è stata negata o revocata.
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domenica 26 marzo 2000

Avvocato penalista - Omissioni in materia di precursori di esplosivi. Art. 679 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Omissioni in materia di precursori di esplosivi. Art. 679 bis del Codice Penale.
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Art. 679 bis. Omissioni in materia di precursori di esplosivi. (1)

Chiunque omette di denunciare all'Autorità il furto o la sparizione delle materie indicate come precursori di esplosivi negli Allegati I e II del Regolamento (CE) n°. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, e di miscele o sostanze che le contengono, è punito con l'arresto fino a dodici mesi o con l'ammenda fino a euro 371.

(1) Articolo inserito dall’art. 3, comma 2, del D. L. 18 febbraio 2015, n°. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n°. 43.
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sabato 25 marzo 2000

Avvocato penalista - Omessa denuncia di materie esplodenti. Art. 679 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Omessa denuncia di materie esplodenti. Art. 679 del Codice Penale.
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Art. 679. Omessa denuncia di materie esplodenti.

Chiunque omette di denunciare all'autorità che egli detiene materie esplodenti di qualsiasi specie, ovvero materie infiammabili, pericolose per la loro qualità o quantità è punito con l'arresto fino a dodici mesi o con l'ammenda fino a euro 371.

Soggiace all'ammenda fino a euro 247 chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano materie esplodenti, omette di farne denuncia all'autorità.

Nel caso di trasgressione all'ordine, legalmente dato dall'autorità, di consegnare, nei termini prescritti, le materie esplodenti, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni o dell'ammenda da euro 37 a euro 619.
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venerdì 24 marzo 2000

Avvocato penalista - Detenzione abusiva di precursori di esplosivi. Art. 678 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Detenzione abusiva di precursori di esplosivi. Art. 678 bis del Codice Penale.
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Art. 678 bis. Detenzione abusiva di precursori di esplosivi. (1)

Chiunque, senza averne titolo, introduce nel territorio dello Stato, detiene, usa o mette a disposizione di privati le sostanze o le miscele che le contengono indicate come precursori di esplosivi nell'allegato I del regolamento (CE) n°. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a euro 1.000.

(1) Articolo inserito dall’art. 3, comma 1, del D. L. 18 febbraio 2015, n°. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n°. 43.
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giovedì 23 marzo 2000

Avvocato penalista - Fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti. Art. 678 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti. Art. 678 del Codice Penale.
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Art. 678. Fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti.

Chiunque, senza la licenza dell'autorità o senza le prescritte cautele, fabbrica o introduce nello Stato, ovvero tiene in deposito o vende o trasporta materie esplodenti o sostanze destinate alla composizione o alla fabbricazione di esse, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a euro 247.
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mercoledì 22 marzo 2000

Avvocato penalista - Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina. Art. 677 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina. Art. 677 del Codice Penale.
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Art. 677. Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina.
 
Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929.
 
La stessa sanzione si applica a chi, avendone l'obbligo, omette di rimuovere il pericolo cagionato dall'avvenuta rovina di un edificio o di una costruzione.
 
Se dai fatti preveduti dalle disposizioni precedenti deriva pericolo per le persone, la pena è dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda non inferiore a euro 309.
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martedì 21 marzo 2000

Avvocato penalista - Rovina di edifici o di altre costruzioni. Art. 676 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Rovina di edifici o di altre costruzioni. Art. 676 del Codice Penale.
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Art. 676. Rovina di edifici o di altre costruzioni.
 
Chiunque ha avuto parte nel progetto o nei lavori concernenti un edificio o un'altra costruzione, che poi, per sua colpa, rovini, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929.
 
Se dal fatto è derivato pericolo alle persone, la pena è dell'arresto fino a sei mesi ovvero dell'ammenda non inferiore a euro 309.
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lunedì 20 marzo 2000

Avvocato penalista - Collocamento pericoloso di cose. Art. 675 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Collocamento pericoloso di cose. Art. 675 del Codice Penale.
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Art. 675. Collocamento pericoloso di cose.

Chiunque, senza le debite cautele, pone o sospende cose, che, cadendo in un luogo di pubblico transito, o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, possano offendere o imbrattare o molestare persone, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.
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domenica 19 marzo 2000

Avvocato penalista - Getto pericoloso di cose. Art. 674 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Getto pericoloso di cose. Art. 674 del Codice Penale.
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Art. 674. Getto pericoloso di cose.

Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a euro 206.
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sabato 18 marzo 2000

Avvocato penalista - Omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari. Art. 673 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari. Art. 673 del Codice Penale.
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Art. 673. Omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari.

Chiunque omette di collocare i segnali o i ripari prescritti dalla legge o dall'autorità per impedire pericoli alle persone in un luogo di pubblico transito, ovvero rimuove i segnali o i ripari suddetti, o spegne i fanali collocati come segnali, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 516.

Alla stessa pena soggiace chi rimuove apparecchi o segnali diversi da quelli indicati nella disposizione precedente e destinati a un servizio pubblico o di pubblica necessità, ovvero spegne i fanali della pubblica illuminazione.
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venerdì 17 marzo 2000

Avvocato penalista - Omessa custodia e mal governo di animali. Art. 672 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Omessa custodia e mal governo di animali. Art. 672 del Codice Penale.
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Art. 672. Omessa custodia e mal governo di animali.

Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da lire euro 25 a euro 258.

Alla stessa pena soggiace:

1) chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;

2) chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone.
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giovedì 16 marzo 2000

Avvocato penalista - Impiego di minori nell'accattonaggio. Art. 671 del Codice Penale.

Avvocato penalista  -  Impiego di minori nell'accattonaggio. Art. 671 del Codice Penale.
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Art. 671. Impiego di minori nell'accattonaggio. (1)

(...)

(1) L'articolo che recitava:

"Chiunque si vale, per mendicare, di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, la quale sia sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, ovvero permette che tale persona mendichi, o che altri se ne valga per mendicare, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno.

Qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, la condanna importa la sospensione dall'esercizio della patria potestà o dall'ufficio di tutore."

è stato abrogato dalla L. 15 luglio 2009, n°. 94.
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mercoledì 15 marzo 2000

Avvocato penalista - Mendicità. Art. 670 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Mendicità. Art. 670 del Codice Penale.
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Art. 670. Mendicità. (1)

(...)

(1) L'articolo che recitava:

"Chiunque mendica in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l'arresto fino a tre mesi.

La pena è dell'arresto da uno a sei mesi se il fatto è compiuto in modo ripugnante o vessatorio, ovvero simulando deformità o malattie, o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà."

è stato abrogato dall'art. 18 della L. 25 giugno 1999, n°. 205.
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martedì 14 marzo 2000

Avvocato penalista - Esercizio abusivo di mestieri girovaghi. Art. 669 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Esercizio abusivo di mestieri girovaghi. Art. 669 del Codice Penale.
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Art. 669. Esercizio abusivo di mestieri girovaghi.
 
Chiunque esercita un mestiere girovago senza la licenza dell'autorità o senza osservare le altre prescrizioni stabilite dalla legge, è punito con la sanzione amministrativa da euro 10 a euro 258.
 
Alla stessa pena soggiace il genitore o il tutore che impiega in mestieri girovaghi un minore degli anni diciotto, senza che questi abbia ottenuto la licenza o abbia osservate le altre prescrizioni di legge.
 
La pena è dell'arresto da uno a quattro mesi o dell'ammenda da lire ventimila a lire cinquecentomila e può essere ordinata la libertà vigilata:
 
1) se il fatto è commesso contro il divieto della legge o dell'autorità;
 
2) se la persona che esercita abusivamente il mestiere girovago ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto non colposo.
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lunedì 13 marzo 2000

Avvocato penalista - Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive. Art. 668 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive. Art. 668 del Codice Penale.
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Art. 668. Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive.
 
Chiunque recita in pubblico drammi o altre opere, ovvero dà in pubblico produzioni teatrali di qualunque genere, senza averli prima comunicati all'autorità, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 309.
 
Alla stessa pena soggiace chi fa rappresentare in pubblico pellicole cinematografiche, non sottoposte prima alla revisione dell'autorità.
 
Se il fatto è commesso contro il divieto dell'autorità, la pena pecuniaria e la pena detentiva sono applicate congiuntamente.
 
Il fatto si considera commesso in pubblico se ricorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 2 e 3 dell'articolo 266.
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domenica 12 marzo 2000

Avvocato penalista - Esecuzione abusiva di azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo. Art. 667 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Esecuzione abusiva di azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo. Art. 667 del Codice Penale.
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Art. 667. Esecuzione abusiva di azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo. (1)
 
(...)
 
(1) L'articolo che recitava:

"Chiunque fa eseguire in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo, senza averne dato preventivo avviso all'autorità, è punito con l'ammenda da lire duecentomila a un milione.
 
Alla stessa pena soggiace chi fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, ovvero esporta o fa comunque commercio di pellicole cinematografiche, senza averne dato il preventivo avviso all'autorità.
 
Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti è commesso contro il divieto dell'autorità, la pena è dell'arresto fino a un mese."

è stato abrogato dall'art. 13 del D. Lgs. 13 luglio 1994, n°. 480.
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sabato 11 marzo 2000

Avvocato penalista - Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza. Art. 666 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza. Art. 666 del Codice Penale.
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Art. 666. Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza.
 
Chiunque, senza la licenza dell'autorità in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, dà spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura (1), o apre circoli o sale da ballo o di audizioni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258 a euro 1.549.
 
Se la licenza è stata negata, revocata o sospesa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 413 a euro 2.478.
 
E' sempre disposta la cessazione dell'attività svolta in difetto di licenza.
 
Se l'attività è svolta in locale per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al primo comma e nell'ipotesi prevista dal secondo comma è disposta altresì la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni.
 
Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n°. 689.
 
(1) La Corte costituzionale con sentenza 15 aprile 1970, n°. 56 ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo nella parte in cui prescrive che per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico, e non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriali, occorre la licenza del questore.
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venerdì 10 marzo 2000

Avvocato penalista - Agenzie di affari ed esercizi pubblici non autorizzati o vietati. Art. 665 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Agenzie di affari ed esercizi pubblici non autorizzati o vietati. Art. 665 del Codice Penale.
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Art. 665. Agenzie di affari ed esercizi pubblici non autorizzati o vietati. (1)
 
(...)
 
(1) L'articolo che recitava: "Chiunque, senza licenza dell'autorità, o senza la preventiva dichiarazione alla medesima, quando siano richieste, apre o conduce agenzie di affari, stabilimenti o esercizi pubblici, ovvero per mercede alloggia persone o le riceve in convitto o in cura, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire un milione.
 
Se la licenza è stata negata, revocata o sospesa le pene dell'arresto e dell'ammenda si applicano congiuntamente.
 
Qualora, ottenuta la licenza, non si osservino le altre prescrizioni della legge o dell'autorità, la pena è dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda fino a lire seicentomila." è stato abrogato dall'art. 13 del D. Lgs. 13 luglio 1994, n°. 480.
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giovedì 9 marzo 2000

Avvocato penalista - Distruzione o deterioramento di affissioni. Art. 664 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Distruzione o deterioramento di affissioni. Art. 664 del Codice Penale.
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Art. 664. Distruzione o deterioramento di affissioni.
 
Chiunque stacca, lacera o rende comunque inservibili o illeggibili scritti o disegni fatti affiggere dalle autorità civili o da quelle ecclesiastiche, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464.
 
Se si tratta di scritti o disegni fatti affiggere da privati nei luoghi e nei modi consentiti dalla legge o dall'autorità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.
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mercoledì 8 marzo 2000

Avvocato penalista - Divulgazione di stampa clandestina. Art. 663 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Divulgazione di stampa clandestina. Art. 663 bis del Codice Penale.
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Art. 663 bis. Divulgazione di stampa clandestina.

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque in qualsiasi modo divulga stampe o stampati pubblicati senza l'osservanza delle prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.

Per le violazioni di cui al presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n°. 689.
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martedì 7 marzo 2000

Avvocato penalista - Vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni. Art. 663 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni. Art. 663 del Codice Penale.
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Art. 663. Vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni.
 
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico vende o distribuisce o mette comunque in circolazione scritti o disegni, senza avere ottenuto l'autorizzazione richiesta dalla legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.
 
Alla stessa sanzione soggiace chiunque, senza licenza dell'autorità o senza osservarne le prescrizioni, in un luogo pubblico aperto o esposto al pubblico, affigge scritti o disegni, o fa uso di mezzi luminosi o acustici per comunicazioni al pubblico, o comunque colloca iscrizioni o disegni.
 
Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano all'affissione di scritti o disegni fuori dai luoghi destinati dall'autorità competente.
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lunedì 6 marzo 2000

Avvocato penalista - Esercizio abusivo dell'arte tipografica. Art. 662 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Esercizio abusivo dell'arte tipografica. Art. 662 del Codice Penale.
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Art. 662. Esercizio abusivo dell'arte tipografica. (1)
 
(...)
 
(1) L'articolo che recitava: "Chiunque, senza licenza dell'autorità o senza osservare le prescrizioni della legge, esercita l'arte tipografica, fotografica, o un'altra qualunque arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire sessantamila a un milione." è stato abrogato dall'art. 13 del D. Lgs. 13 luglio 1994, n°. 480.
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domenica 5 marzo 2000

Avvocato penalista - Abuso della credulità popolare. Art. 661 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Abuso della credulità popolare. Art. 661 del Codice Penale.
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Art. 661. Abuso della credulità popolare.
 
Chiunque, pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulità popolare è punito, se dal fatto può derivare un turbamento dell'ordine pubblico, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 1.032.
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sabato 4 marzo 2000

Avvocato penalista - Molestia o disturbo alle persone. Art. 660 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Molestia o disturbo alle persone. Art. 660 del Codice Penale.
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Art. 660. Molestia o disturbo alle persone.
 
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516.
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venerdì 3 marzo 2000

Avvocato penalista - Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone. Art. 659 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone. Art. 659 del Codice Penale.
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Art. 659. Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.
 
Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309.
 
Si applica l'ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'autorità.
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giovedì 2 marzo 2000

Avvocato penalista - Procurato allarme presso l'autorità. Art. 658 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Procurato allarme presso l'autorità. Art. 658 del Codice Penale.
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Art. 658. Procurato allarme presso l'autorità.
 
Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l'autorità o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 10 a euro 516.
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mercoledì 1 marzo 2000

Avvocato penalista - Grida o notizie atte a turbare la tranquillità pubblica o privata. Art. 657 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Grida o notizie atte a turbare la tranquillità pubblica o privata. Art. 657 del Codice Penale.
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Art. 657. Grida o notizie atte a turbare la tranquillità pubblica o privata. (1)
 
(...)
 
(1) L'articolo che recitava: "Chiunque, con lo scopo di smerciare o distribuire scritti o disegni in un luogo pubblico ovvero aperto o esposto al pubblico, annuncia o grida notizie, dalle quali possa essere turbata la tranquillità pubblica o privata, è punito con l'ammenda fino a lire duecentomila." è stato abrogato dall'art. 18 della L. 25 giugno 1999, n°. 205
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