http://www.avvocato-penalista-cirolla.blogspot.com/google4dd38cced8fb75ed.html Avvocato penalista ...: maggio 2000

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mercoledì 31 maggio 2000

Avvocato penalista - Fallimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice. Art. 222 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.

Avvocato penalista - Fallimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice. Art. 222 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.
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Art. 222 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267. Fallimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice.

Nel fallimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice le disposizioni del presente capo si applicano ai fatti commessi dai soci illimitatamente responsabili.
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martedì 30 maggio 2000

Avvocato penalista - Fallimento con procedimento sommario. Art. 221 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.

Avvocato penalista - Fallimento con procedimento sommario. Art. 221 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.
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Art. 221 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267. Fallimento con procedimento sommario.

Se al fallimento si applica il procedimento sommario le pene previste in questo capo sono ridotte fino al terzo.
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lunedì 29 maggio 2000

Avvocato penalista - Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte del fallito. Art. 220 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.

Avvocato penalista - Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte del fallito. Art. 220 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.
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Art. 220 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267. Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte del fallito.

È punito con la reclusione da sei a diciotto mesi il fallito, il quale, fuori dei casi preveduti all'art. 216, nell'elenco nominativo dei suoi creditori denuncia creditori inesistenti od omette di dichiarare l'esistenza di altri beni da comprendere nell'inventario, ovvero non osserva gli obblighi imposti dagli artt. 16, nn. 3 e 49.

Se il fatto è avvenuto per colpa, si applica la reclusione fino ad un anno.
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domenica 28 maggio 2000

Avvocato penalista - Circostanze aggravanti e circostanza attenuante. Art. 219 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.

Avvocato penalista - Circostanze aggravanti e circostanza attenuante. Art. 219 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.
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Art. 219 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267. Circostanze aggravanti e circostanza attenuante.

Nel caso in cui i fatti previsti negli artt. 216, 217 e 218 hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, le pene da essi stabilite sono aumentate fino alla metà.

Le pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate:

1) se il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati;

2) se il colpevole per divieto di legge non poteva esercitare un'impresa commerciale.

Nel caso in cui i fatti indicati nel primo comma hanno cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità, le pene sono ridotte fino al terzo.
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sabato 27 maggio 2000

Avvocato penalista - Ricorso abusivo al credito. Art. 218 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.

Avvocato penalista - Ricorso abusivo al credito. Art. 218 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.
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 Art. 218 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267. Ricorso abusivo al credito.

Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un'attività commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli precedenti, dissimulando il dissesto o lo stato d'insolvenza sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è aumentata nel caso di società soggette alle disposizioni di cui al capo II, titolo III, parte IV, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Salve le altre pene accessorie di cui al libro I, titolo II, capo III, del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni.

(1) Articolo  così  modificato  dalla  L. 28 dicembre 2005, n°. 262.
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venerdì 26 maggio 2000

Avvocato penalista - Esenzioni dai reati di bancarotta. Art. 217 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.

Avvocato penalista - Esenzioni dai reati di bancarotta. Art. 217 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.
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Art. 217 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267. Esenzioni dai reati di bancarotta. (1)

Le disposizioni di cui all'articolo 216, terzo comma, e 217 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo di cui all'articolo 160 o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis o del piano di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), ovvero di un accordo di composizione della crisi omologato ai sensi dell'articolo 12 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, nonché ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma dell'articolo 182-quinquies e alle operazioni di finanziamento effettuate ai sensi dell'articolo 22-quater, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nonché ai pagamenti ed alle operazioni compiuti, per le finalità di cui alla medesima disposizione, con impiego delle somme provenienti da tali finanziamenti. (2)

(1) Questo articolo è stato aggiunto dal D. L. 31 maggio 2010, n°. 78.

(2) Comma così modificato dalla lett. l-bis) del co. 1 dell’art. 33 del D. L. 22 giugno 2012, n°. 83, nel testo integrato dalla L. di conversione 7 agosto 2012, n°. 134 e, successivamente, dall'art. 18 del D. L. 18 ottobre 2012, n°. 179, convertito con L. 17 dicembre 2012, n°. 221 e dall'art. 2, comma 7, del D. L. 5 gennaio 2015, n°. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 marzo 2015, n°. 20.
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giovedì 25 maggio 2000

Avvocato penalista - Bancarotta semplice. Art. 217 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.

Avvocato penalista - Bancarotta semplice. Art. 217 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.
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Art. 217 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267. Bancarotta semplice.

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che, fuori dai casi preveduti nell'articolo precedente:

1) ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica;

2) ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti;

3) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento;

4) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa;

5) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare.

La stessa pena si applica al fallito che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta.

Salve le altre pene accessorie di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a due anni.
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mercoledì 24 maggio 2000

Avvocato penalista - Bancarotta fraudolenta. Art. 216 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.

Avvocato penalista - Bancarotta fraudolenta. Art. 216 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.
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Art. 216 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267. Bancarotta fraudolenta.

È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che:

1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;

2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.

È punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.

Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.
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martedì 23 maggio 2000

Avvocato penalista - Divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale. Art. 734 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista - Divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale. Art. 734 bis del Codice Penale.
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Art. 734 bis. Divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale.

Chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalità o l'immagine della persona offesa senza il suo consenso, è punito con l'arresto da tre a sei mesi.
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lunedì 22 maggio 2000

Avvocato penalista - Distruzione o deturpamento di bellezze naturali. Art. 734 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Distruzione o deturpamento di bellezze naturali. Art. 734 del Codice Penale.
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Art. 734. Distruzione o deturpamento di bellezze naturali.

Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità, è punito con l'ammenda da euro 1.032 a euro 6.197.
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domenica 21 maggio 2000

Avvocato penalista - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto. Art. 733 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto. Art. 733 bis del Codice Penale.
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Art. 733 bis. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto. (1)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

(1) Articolo introdotto dal D. Lgs. 7 luglio 2011, n°. 121.
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sabato 20 maggio 2000

Avvocato penalista - Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale. Art. 733 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale. Art. 733 del Codice Penale.
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Art. 733. Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale.

Chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un'altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, è punito, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda non inferiore a euro 2.065.
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venerdì 19 maggio 2000

Avvocato penalista - Omesso avviamento dei minori al lavoro. Art. 732 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Omesso avviamento dei minori al lavoro. Art. 732 del Codice Penale.
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Art. 732. Omesso avviamento dei minori al lavoro. (1)

(1) L'articolo:

"Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore che ha compiuto gli anni quattordici e deve trarre dal lavoro il proprio sostentamento, omette, senza giusto motivo, di avviarlo al lavoro è punito con l'ammenda fino a lire sessantamila."

è stato abrogato dall'art. 18 della Legge 25 giugno 1999, n°. 205.
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giovedì 18 maggio 2000

Avvocato penalista - Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori. Art. 731 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori. Art. 731 del Codice Penale.
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Art. 731. Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori.

Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, d'impartirgli o di fargli impartire l'istruzione elementare è punito con l'ammenda fino a euro 30.
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mercoledì 17 maggio 2000

Avvocato penalista - Somministrazione a minori di sostanze velenose o nocive. Art. 730 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Somministrazione a minori di sostanze velenose o nocive. Art. 730 del Codice Penale.
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Art. 730. Somministrazione a minori di sostanze velenose o nocive.

Chiunque, essendo autorizzato alla vendita o al commercio di medicinali, consegna a persona minore degli anni sedici sostanze velenose o stupefacenti, anche su prescrizione medica, è punito con l'ammenda fino a euro 516.

Soggiace all'ammenda fino a euro 103 chi vende o somministra tabacco a persona minore degli anni quattordici.
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martedì 16 maggio 2000

Avvocato penalista - Abuso di sostanze stupefacenti. Art. 729 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Abuso di sostanze stupefacenti. Art. 729 del Codice Penale.
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Art. 729. Abuso di sostanze stupefacenti. (1)

(1) L'articolo:

"Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, è colto in stato di grave alterazione psichica per abuso di sostanze stupefacenti, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire quattromila a ottantamila."

è stato abrogato dall'art. 110 della Legge 22 dicembre 1975, n°. 685.
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lunedì 15 maggio 2000

Avvocato penalista - Trattamento idoneo a sopprimere la coscienza o la volontà altrui. Art. 728 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Trattamento idoneo a sopprimere la coscienza o la volontà altrui. Art. 728 del Codice Penale.
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Art. 728. Trattamento idoneo a sopprimere la coscienza o la volontà altrui.

Chiunque pone taluno, col suo consenso, in stato di narcosi o d'ipnotismo, o esegue su lui un trattamento che ne sopprima la coscienza o la volontà, è punito, se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità della persona, con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda da euro 30 a euro 516.

Tale disposizione non si applica se il fatto è commesso, a scopo scientifico o di cura, da chi esercita una professione sanitaria.
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domenica 14 maggio 2000

Avvocato penalista - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette. Art. 727 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette. Art. 727 bis del Codice Penale.
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Art. 727 bis. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette. (1)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

(1) Articolo introdotto dal D. Lgs. 7 luglio 2011, n°. 121.
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sabato 13 maggio 2000

Avvocato penalista - Abbandono di animali. Art. 727 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Abbandono di animali. Art. 727 del Codice Penale.
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Art. 727. Abbandono di animali.

Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.
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venerdì 12 maggio 2000

Avvocato penalista - Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio. Art. 726 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio. Art. 726 del Codice Penale.
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Art. 726. Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio.

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da euro 10 a euro 206.

[Soggiace all'ammenda fino a lire centomila chi in un luogo pubblico o aperto al pubblico usa linguaggio contrario alla pubblica decenza.] (1)

(1) Comma abrogato dall'art. 18 della L. 25 giugno 1999, n°. 205.
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giovedì 11 maggio 2000

Avvocato penalista - Commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza. Art. 725 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza. Art. 725 del Codice Penale.
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Art. 725. Commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza.

Chiunque espone alla pubblica vista o, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offre in vendita o distribuisce scritti, disegni o qualsiasi altro oggetto figurato, che offenda la pubblica decenza, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.
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mercoledì 10 maggio 2000

Avvocato penalista - Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti. Art. 724 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti. Art. 724 del Codice Penale.
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Art. 724. Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti.

Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la divinità o i simboli o le persone venerati nella religione dello Stato (1), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.

La stessa sanzione si applica a chi compie qualsiasi pubblica manifestazione oltraggiosa verso i defunti.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 18 ottobre 1995, n°. 440, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma limitatamente alle parole "o i simboli o le persone venerati nella religione dello Stato".
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martedì 9 maggio 2000

Avvocato penalista - Esercizio abusivo di un giuoco non d'azzardo. Art. 723 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Esercizio abusivo di un giuoco non d'azzardo. Art. 723 del Codice Penale.
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Art. 723. Esercizio abusivo di un giuoco non d'azzardo.

Chiunque, essendo autorizzato a tenere sale da giuoco o da bigliardo, tollera che vi si facciano giuochi non d'azzardo, ma tuttavia vietati dall'autorità, è punito con l'ammenda da euro 5 a euro 103.

Nei casi preveduti dai numeri 3 e 4 dell'articolo 719, si applica l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda da euro 51 a 516.

Per chi sia colto mentre prende parte al giuoco, la pena è dell'ammenda fino a euro 51.
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lunedì 8 maggio 2000

Avvocato penalista - Pena accessoria e misura di sicurezza. Art. 722 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Pena accessoria e misura di sicurezza. Art. 722 del Codice Penale.
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Art. 722. Pena accessoria e misura di sicurezza.

La condanna per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti importa la pubblicazione della sentenza.

È sempre ordinata la confisca del denaro esposto nel giuoco e degli arnesi od oggetti ad esso destinati.
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domenica 7 maggio 2000

Avvocato penalista - Elementi essenziali del giuoco d'azzardo. Case da giuoco. Art. 721 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Elementi essenziali del giuoco d'azzardo. Case da giuoco. Art. 721 del Codice Penale.
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Art. 721. Elementi essenziali del giuoco d'azzardo. Case da giuoco.

Agli effetti delle disposizioni precedenti:

sono giuochi d'azzardo quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria;

sono case da giuoco i luoghi di convegno destinati al giuoco d'azzardo, anche se privati, e anche se lo scopo del giuoco è sotto qualsiasi forma dissimulato.
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sabato 6 maggio 2000

Avvocato penalista - Partecipazione a giuochi d'azzardo. Art. 720 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Partecipazione a giuochi d'azzardo. Art. 720 del Codice Penale.
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Art. 720. Partecipazione a giuochi d'azzardo.

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, senza essere concorso nella contravvenzione preveduta dall'articolo 718, è colto mentre prende parte al giuoco d'azzardo, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516.

La pena è aumentata:

1) nel caso di sorpresa in una casa da giuoco o in un pubblico esercizio;

2) per coloro che hanno impegnato nel giuoco poste rilevanti.
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venerdì 5 maggio 2000

Avvocato penalista - Circostanze aggravanti. Art. 719 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Circostanze aggravanti. Art. 719 del Codice Penale.
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Art. 719. Circostanze aggravanti.

La pena per il reato preveduto dall'articolo precedente è raddoppiata:

1) se il colpevole ha istituito o tenuto una casa da giuoco;

2) se il fatto è commesso in un pubblico esercizio;

3) se sono impegnate nel giuoco poste rilevanti;

4) se fra coloro che partecipano al giuoco sono persone minori degli anni diciotto.
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giovedì 4 maggio 2000

Avvocato penalista - Esercizio di giuochi d'azzardo. Art. 718 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Esercizio di giuochi d'azzardo. Art. 718 del Codice Penale.
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Art. 718. Esercizio di giuochi d'azzardo.

Chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, tiene un giuoco d'azzardo o lo agevola è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a euro 206.

Se il colpevole è un contravventore abituale o professionale, alla libertà vigilata può essere aggiunta la cauzione di buona condotta.
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mercoledì 3 maggio 2000

Avvocato penalista - Omessa denuncia di malattie di mente o di gravi infermità psichiche pericolose. Art. 717 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Omessa denuncia di malattie di mente o di gravi infermità psichiche pericolose. Art. 717 del Codice Penale.
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Art. 717. Omessa denuncia di malattie di mente o di gravi infermità psichiche pericolose.

[Art. 717. Omessa denuncia di malattie di mente o di gravi infermità psichiche pericolose. (1)

Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria, avendo assistito o esaminato persona affetta da malattia di mente o da grave infermità psichica, la quale dimostri o dia sospetto di essere pericolosa a sé o agli altri, omette di darne avviso all'autorità è punito con l'ammenda da lire dodicimila a centoventimila.

La stessa disposizione si applica se la persona assistita o esaminata sia affetta da intossicazione cronica prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti.]

(1) Articolo abrogato dall'art. 11 della Legge 13 maggio 1978, n°. 180.
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martedì 2 maggio 2000

Avvocato penalista - Omesso avviso all'autorità dell'evasione o fuga di minori. Art. 716 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Omesso avviso all'autorità dell'evasione o fuga di minori. Art. 716 del Codice Penale.
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Art. 716. Omesso avviso all'autorità dell'evasione o fuga di minori.

Il pubblico ufficiale o l'addetto a uno stabilimento destinato all'esecuzione di pene o di misure di sicurezza ovvero ad un riformatorio pubblico, che omette di dare immediato avviso all'autorità dell'evasione o della fuga di persona ivi detenuta o ricoverata, è punito con l'ammenda da euro 10 a euro 206.

La stessa disposizione si applica a chi per legge o per provvedimento dell'autorità è stata affidata una persona a scopo di custodia o di vigilanza.
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lunedì 1 maggio 2000

Avvocato penalista - Omessa o non autorizzata custodia privata di alienati di mente. Art. 715 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Omessa o non autorizzata custodia privata di alienati di mente. Art. 715 del Codice Penale.
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Art. 715. Omessa o non autorizzata custodia privata di alienati di mente.

[Art. 715. Omessa o non autorizzata custodia privata di alienati di mente. (1)

Chiunque, fuori del caso preveduto dal primo capoverso dell'articolo precedente, senza autorizzazione, riceve in custodia persone affette da alienazione mentale, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quattromila a ottantamila.

Alla stessa pena soggiace chi non osserva gli obblighi inerenti alla custodia delle persone indicate nella disposizione precedente.]

(1) Articolo abrogato dall'art. 11 della Legge 13 maggio 1978, n°. 180.
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