http://www.avvocato-penalista-cirolla.blogspot.com/google4dd38cced8fb75ed.html Avvocato penalista ...: settembre 2000

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mercoledì 20 settembre 2000

Avvocato penalista - Violazioni dipendenti da interpretazione delle norme tributarie. Art. 15 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n°. 158.

Avvocato penalista - Violazioni dipendenti da interpretazione delle norme tributarie. Art. 15 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n°. 158.
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Art. 15 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n°. 158. Art. 15.  Violazioni dipendenti da interpretazione delle norme tributarie.
 
1.  Al di fuori dei casi in cui la punibilità è esclusa a norma dell'articolo 47, terzo comma, del codice penale, non danno luogo a fatti punibili ai sensi del presente decreto le violazioni di norme tributarie dipendenti da obiettive condizioni di incertezza sulla loro portata e sul loro ambito di applicazione.
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martedì 19 settembre 2000

Avvocato penalista - Circostanza attenuante. Riparazione dell'offesa nel caso di estinzione per prescrizione del debito tributario. Art. 14 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n°. 158.

Avvocato penalista - Circostanza attenuante. Riparazione dell'offesa nel caso di estinzione per prescrizione del debito tributario. Art. 14 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n°. 158.
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Art. 14 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n°. 158. Circostanza attenuante. Riparazione dell'offesa nel caso di estinzione per prescrizione del debito tributario.

1.  Se i debiti indicati nell'articolo 13 risultano estinti per prescrizione o per decadenza, l'imputato di taluno dei delitti previsti dal presente decreto può chiedere di essere ammesso a pagare, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, una somma, da lui indicata, a titolo di equa riparazione dell'offesa recata all'interesse pubblico tutelato dalla norma violata.

2.  La somma, commisurata alla gravità dell'offesa, non può essere comunque inferiore a quella risultante dal ragguaglio a norma dell'articolo 135 del codice penale della pena minima prevista per il delitto contestato.

3.  Il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene congrua la somma, fissa con ordinanza un termine non superiore a dieci giorni per il pagamento (1).

4.  Se il pagamento è eseguito nel termine, la pena è diminuita fino alla metà e non si applicano le pene accessorie indicate nell'articolo 12.

Si osserva la disposizione prevista dal comma 3 dell'articolo 13.

5.  Nel caso di assoluzione o di proscioglimento la somma pagata è restituita.

(1) Con D. M. 13 giugno 2000, sono state definite le modalità di documentazione dell'avvenuta estinzione dei debiti tributari previsti dal presente comma.
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lunedì 18 settembre 2000

Avvocato penalista - Circostanze del reato. Art. 13 bis del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n°. 158.

Avvocato penalista - Circostanze del reato. Art. 13 bis del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n°. 158.
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Art. 13 bis del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n°. 158. Circostanze del reato. (1)
 
1.  Fuori dai casi di non punibilità, le pene per i delitti di cui al presente decreto sono diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie indicate nell'articolo 12 se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie.
 
2.  Per i delitti di cui al presente decreto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale può essere chiesta dalle parti solo quando ricorra la circostanza di cui al comma 1, nonché il ravvedimento operoso, fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 13, commi 1 e 2.
 
3.  Le pene stabilite per i delitti di cui al titolo II sono aumentate della metà se il reato è commesso dal concorrente nell'esercizio dell'attività di consulenza fiscale svolta da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario attraverso l'elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale.
 
(1) Articolo inserito dall’ art. 12, comma 1, del D. Lgs. 24 settembre 2015, n°. 158.
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domenica 17 settembre 2000

Avvocato penalista - Causa di non punibilità. Pagamento del debito tributario. Art. 13 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n°. 158.

Avvocato penalista - Causa di non punibilità. Pagamento del debito tributario. Art. 13 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n°. 158.
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Art. 13 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n°. 158. Causa di non punibilità. Pagamento del debito tributario. (1)

1.  I reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso.

2.  I reati di cui agli articoli 4 e 5 non sono punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

3.  Qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, anche ai fini dell'applicabilità dell'articolo 13-bis, è dato un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo.

In tal caso la prescrizione è sospesa.

Il Giudice ha facoltà di prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario, ferma restando la sospensione della prescrizione.

(1) Articolo modificato dall’ art. 2, comma 36-vicies semel, lett. i) e m), del D. L. 13 agosto 2011, n°. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n°. 148; per l'applicazione di tale disposizione, vedi comma 36-vicies bis del predetto art. 2, del D. L. n°. 138/2011.

Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall’ art. 11, comma 1, del D. Lgs. 24 settembre 2015, n°. 158.
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sabato 16 settembre 2000

Avvocato penalista - Confisca. Art. 12 bis del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n°. 158.

Avvocato penalista - Confisca. Art. 12 bis del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n°. 158.
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Art. 12 bis del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n°. 158. Confisca. (1)

1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

2. La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro.

Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta.

(1) Articolo inserito dall’ art. 10, comma 1, del D. Lgs. 24 settembre 2015, n°. 158.
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venerdì 15 settembre 2000

Avvocato penalista - Pene accessorie. Art. 12 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n°. 158.

Avvocato penalista - Pene accessorie. Art. 12 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n°. 158.
 
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Art. 12 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n°. 158. Pene accessorie.
 
1.  La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente decreto importa:
 
a)  l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni;
 
b)  l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni;
 
c)  l'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni;
 
d)  l'interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissione tributaria;
 
e)  la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36 del codice penale.
 
2.  La condanna per taluno dei delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 8 importa altresì l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni, salvo che ricorrano le circostanze previste dagli articoli 2, comma 3, e 8, comma 3.
 
2-bis.  Per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto l’istituto della sospensione condizionale della pena di cui all’articolo 163 del codice penale non trova applicazione nei casi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
 
a) l’ammontare dell’imposta evasa sia superiore al 30 per cento del volume d’affari;
 
b) l’ammontare dell’imposta evasa sia superiore a tre milioni di euro. (1) (2)
 
(1) Comma aggiunto dall’ art. 2, comma 36-vicies semel, lettera h), del D. L. 13 agosto 2011, n°. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n°. 148; per l'applicazione di tale disposizione, vedi comma 36-vicies bis del predetto art. 2 del D. L. n°. 138/2011.
 
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 14 - 28 maggio 2015, n°. 95 (Gazz. Uff. 3 giugno 2015, n°. 22, 1ª Serie speciale), ha dichiarato fra l’altro inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 2-bis, aggiunto dall’art. 2, comma 36-vicies semel, lettera h), del D. L. n°. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n°. 148 del 2011, sollevata in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma, della Costituzione.
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giovedì 14 settembre 2000

Avvocato penalista - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. Art. 11 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n°. 158.

Avvocato penalista - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. Art. 11 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n°. 158.
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Art. 11 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n°. 158. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. (1)

1.  E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2.  E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 29, comma 4, del D. L. 31 maggio 2010, n°. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n°. 122.
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mercoledì 13 settembre 2000

Avvocato penalista - Indebita compensazione. Art. 10 quater del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n°. 158.

Avvocato penalista - Indebita compensazione. Art. 10 quater del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n°. 158.
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Art. 10 quater del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n°. 158. Indebita compensazione. (1)

1.  E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n°. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2.  E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n°. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

(1) Articolo inserito dall'art. 35, comma 7, del D. L. 4 luglio 2006, n°. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n°. 248, e, successivamente, così sostituito dall’ art. 9, comma 1, del D. Lgs. 24 settembre 2015, n°. 158.
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martedì 12 settembre 2000

Avvocato penalista - Omesso versamento di IVA. Art. 10 ter del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n°. 158.

Avvocato penalista - Omesso versamento di IVA. Art. 10 ter del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n°. 158.
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Art. 10 ter del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n°. 158. Omesso versamento di IVA. (1), ( 2)

1.  E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta.

(1) Articolo inserito dall'art. 35, comma 7, del D. L. 4 luglio 2006, n°. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n°. 248, e, successivamente, così sostituito dall’ art. 8, comma 1, del D. Lgs. 24 settembre 2015, n°. 158.

(2) Sull'esclusione della punibilità per i reati di cui al presente articolo, vedi l'art. 5-quinquies, commi 1, lett. a), e 2, del D. L. 28 giugno 1990, n°. 167, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, della L. 15 dicembre 2014, n°. 186.
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lunedì 11 settembre 2000

Avvocato penalista - Omesso versamento di ritenute dovute o certificate. Art. 10 bis del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n°. 158.

Avvocato penalista - Omesso versamento di ritenute dovute o certificate. Art. 10 bis del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n°. 158.
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Art. 10 bis del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n°. 158. Omesso versamento di ritenute dovute o certificate. (1), (2), (3), (4), (5)

1.  E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta. (3)

(1)  Articolo inserito dall'art. 1, comma 414, della L. 30 dicembre 2004, n°. 311, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

(2) Rubrica così modificata dall’ art. 7, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 24 settembre 2015, n°. 158.

(3) Comma così modificato dall’ art. 7, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 24 settembre 2015, nç. 158.

(4) La Corte costituzionale, con sentenza 13 maggio - 5 giugno 2015, n°. 100 (Gazz. Uff. 10 giugno 2015, n°. 23, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis, sollevate in riferimento all’art. 3 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis sollevata in riferimento all’art. 3 e all’art. 24 della Costituzione.

(5) Sull'esclusione della punibilità per i reati di cui al presente articolo, vedi l'art. 5-quinquies, commi 1, lett. a), e 2, del D. L. 28 giugno 1990, n°. 167, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, della L. 15 dicembre 2014, n°. 186.
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domenica 10 settembre 2000

Avvocato penalista - Occultamento o distruzione di documenti contabili. Art. 10 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n°. 158.

Avvocato penalista - Occultamento o distruzione di documenti contabili. Art. 10 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n°. 158.
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Art. 10 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n°. 158. Occultamento o distruzione di documenti contabili.

1.  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. (1)

(1) Comma così modificato dall’art. 6, comma 1, del D. Lgs. 24 settembre 2015, n°. 158.
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sabato 9 settembre 2000

Avvocato penalista - Concorso di persone nei casi di emissione o utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Art. 9 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n°. 158.

Avvocato penalista - Concorso di persone nei casi di emissione o utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Art. 9 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n°. 158.
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Art. 9 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n°. 158. Concorso di persone nei casi di emissione o utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
 
1. In deroga all'articolo 110 del codice penale:
 
a) l'emittente di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall'articolo 2;
 
b) chi si avvale di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall'articolo 8 (1).
 
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 27 febbraio - 15 marzo 2002, n°. 49 (Gazz. Uff. 20 marzo 2002, n°. 12, serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 9, comma 1, lettera b), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
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venerdì 8 settembre 2000

Avvocato penalista - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Art. 8 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n°. 158.

Avvocato penalista - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Art. 8 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n°. 158.
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Art. 8 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n°. 158.  Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

[3. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è inferiore a euro 154.937,07 (lire trecento milioni) per periodo di imposta, si applica la reclusione da sei mesi a due anni. (1) ]

(1) Comma abrogato dall’ art. 2, comma 36-vicies semel, lettera g), del D. L. 13 agosto 2011, n°. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n°. 148; per l'applicazione di tale disposizione, vedi comma 36-vicies bis del predetto art. 2, del D. L. n°. 138/2011.
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giovedì 7 settembre 2000

Avvocato penalista - Rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio. Art. 7 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n°. 158.

Avvocato penalista - Rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio. Art. 7 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n°. 158.
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Art. 7 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n°. 158. Art. 7.  Rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio. (1)

[1.  Non danno luogo a fatti punibili a norma degli articoli 3 e 4 le rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio eseguite in violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza ma sulla base di metodi costanti di impostazione contabile, nonché le rilevazioni e le valutazioni estimative rispetto alle quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio.

2.  In ogni caso, non danno luogo a fatti punibili a norma degli articoli 3 e 4 le valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al dieci per cento da quelle corrette.

Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste nel comma 1, lettere a) e b), dei medesimi articoli. ]

(1) Articolo abrogato dall’ art. 14, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158.
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mercoledì 6 settembre 2000

Avvocato penalista - Tentativo. Art. 6 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n°. 158.

Avvocato penalista - Tentativo. Art. 6 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n°. 158.
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Art. 6 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n°. 158. Tentativo.

1.  I delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non sono comunque punibili a titolo di tentativo (1).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 27 febbraio -15 marzo 2002, n°. 49 (Gazz. Uff. 20 marzo 2002, n°. 12, serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 9, comma 1, lettera b), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
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martedì 5 settembre 2000

Avvocato penalista - Omessa dichiarazione. Art. 5 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n°. 158.

Avvocato penalista - Omessa dichiarazione. Art. 5 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n°. 158.
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Art. 5 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n°. 158. Art. 5. Omessa dichiarazione. (4)

1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. (1)

1-bis. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. (2)

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto. (3)

(1) Comma modificato dall'art. 2, comma 36-vicies semel, lettera f), del D. L. 13 agosto 2011, n°. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n°. 148; per l'applicazione di tale disposizione, vedi comma 36-vicies bis del predetto art. 2, del D. L. n°. 138/2011.
Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall’art. 5, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 24 settembre 2015, n°. 158, che ha sostituito l’originario comma 1 con gli attuali commi 1 e 1-bis.

(2) Comma inserito dall’art. 5, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 24 settembre 2015, n°. 158, che ha sostituito l’originario comma 1 con gli attuali commi 1 e 1-bis.

(3) Comma così modificato dall’art. 5, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 24 settembre 2015, n°. 158.

(4) Sull'esclusione della punibilità per i reati di cui al presente articolo, vedi l'art. 14 del D. L. 25 settembre 2001, n°. 350 e l’art. 5-quinquies, commi 1, lett. a), e 2, del D. L. 28 giugno 1990, n°. 167, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, della L. 15 dicembre 2014, n°. 186.
Sull'estinzione dei delitti di cui al presente articolo, vedi il comma 3 dell'art. 1, della L. 18 ottobre 2001, n°. 383.
Vedi, anche, il comma 7 dell'art. 1, del D. L. 30 dicembre 2009, n°. 194.
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lunedì 4 settembre 2000

Avvocato penalista - Dichiarazione infedele. Art. 4 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n°. 158.

Avvocato penalista - Dichiarazione infedele. Art. 4 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n°. 158.
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Art. 4 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n°. 158. Dichiarazione infedele.

1.  Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: (3)

a)  l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centocinquantamila; (1)

b)  l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro tre milioni (2).

1-bis.  Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. (4)

1-ter.  Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette.

Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b). (5)

(1) Lettera modificata dall'art. 2, comma 36-vicies semel, lettera d), del D. L. 13 agosto 2011, n°. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n°. 148; per l'applicazione di tale disposizione, vedi comma 36-vicies bis del predetto art. 2, del D. L. n. 138/2011.
Successivamente la presente lettera è stata così modificata dall’ art. 4, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 24 settembre 2015, n°. 158.

(2) Lettera modificata dall'art. 2, comma 36-vicies semel, lettera e), del D. L. 13 agosto 2011, n°. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n°. 148; per l'applicazione di tale disposizione, vedi comma 36-vicies bis del predetto art. 2, del D. L. n°. 138/2011.
Successivamente la presente lettera è stata così modificata dall’ art. 4, comma 1, lett. b) e d), del D. Lgs. 24 settembre 2015, n°. 158.

(3) Alinea così modificato dall’ art. 4, comma 1, lett. d),del  D. Lgs. 24 settembre 2015, n°. 158.

(4) Comma aggiunto dall’ art. 4, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 24 settembre 2015, n°. 158.

(5) Sull'esclusione della punibilità per i reati di cui al presente articolo, vedi l'art. 14, del D. L. 25 settembre 2001, n°. 350 e l’ art. 5-quinquies, commi 1, lett. a), e 2, del D. L. 28 giugno 1990, n°. 167, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, della L. 15 dicembre 2014, n°. 186.
Sull'estinzione dei delitti di cui al presente articolo, vedi il comma 3 dell'art. 1, della L. 18 ottobre 2001, n°. 383.
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domenica 3 settembre 2000

Avvocato penalista - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. Art. 3 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n°. 158.

Avvocato penalista - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. Art. 3 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n°. 158.
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Art. 3 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n°. 158. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. (1) (2)

1.  Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a)  l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b)  l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2.  Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3.  Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

(1) Articolo modificato dall'art. 2, comma 36-vicies semel, lett. b) e c), del D. L. 13 agosto 2011, n°. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n°. 148; per l'applicazione di tale disposizione, vedi il comma 36-vicies bis del medesimo art. 2, del D. L. n°. 138/2011.
Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall’ art. 3, comma 1, del D. Lgs. 24 settembre 2015, n°. 158.

(2) Sull'esclusione della punibilità per i reati di cui al presente articolo, vedi l'art. 5-quinquies, commi 1, lett. a), e 2, del D. L. 28 giugno 1990, n°. 167, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, della L. 15 dicembre 2014, n°. 186.
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sabato 2 settembre 2000

Avvocato penalista - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Art. 2 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n°. 158.

Avvocato penalista - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Art. 2 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n°. 158.
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Art. 2 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n°. 158. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. (3)

1.  E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. (2)

2.  Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

[3.  Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 154.937,07 (lire trecento milioni), si applica la reclusione da sei mesi a due anni. (1) ]

(1) Comma abrogato dall’ art. 2, comma 36-vicies semel, lettera a), del D. L. 13 agosto 2011, n°. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n°. 148; per l'applicazione di tale disposizione, vedi comma 36-vicies bis del predetto art. 2, del D. L. n°. 138/2011.

(2) Comma così modificato dall’ art. 2, comma 1, del D. Lgs. 24 settembre 2015, n°. 158.

(3) Sull'esclusione della punibilità per i reati di cui al presente articolo, vedi l'art. 5-quinquies, commi 1, lett. a), e 2, del D. L. 28 giugno 1990, n°. 167, aggiunto dall’art. 1, comma 1, della L. 15 dicembre 2014, n°. 186.
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venerdì 1 settembre 2000

Avvocato penalista - Definizioni. Art. 1 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n°. 158.

Avvocato penalista - Definizioni. Art. 1 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n°. 158.
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Art. 1 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n°. 158. Definizioni.
 
1.  Ai fini del presente decreto legislativo:
 
a)  per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi;
 
b)  per "elementi attivi o passivi" si intendono le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta; (2)
 
c)  per "dichiarazioni" si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche o di sostituto d'imposta, nei casi previsti dalla legge; (3)
 
d)  il "fine di evadere le imposte" e il "fine di consentire a terzi l'evasione" si intendono comprensivi, rispettivamente, anche del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, e del fine di consentirli a terzi;
 
e)  riguardo ai fatti commessi da chi agisce in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche, il "fine di evadere le imposte" ed il "fine di sottrarsi al pagamento" si intendono riferiti alla società, all'ente o alla persona fisica per conto della quale si agisce;
 
f)  per "imposta evasa" si intende la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine; non si considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili; (4)
 
g)  le soglie di punibilità riferite all'imposta evasa si intendono estese anche all'ammontare dell'indebito rimborso richiesto o dell'inesistente credito di imposta esposto nella dichiarazione;
 
g-bis)  per “operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente” si intendono le operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti; (5)
 
g-ter)  per “mezzi fraudolenti” si intendono condotte artificiose attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà (5).
 
(2) Lettera così modificata dall’ art. 1, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 24 settembre 2015, n°. 158.
 
(3) Lettera così modificata dall’ art. 1, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 24 settembre 2015, n°. 158.
 
(4) Lettera così modificata dall’ art. 1, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 24 settembre 2015, n°. 158.
 
(5) Lettera aggiunta dall’ art. 1, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 24 settembre 2015, n°. 158.
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