http://www.avvocato-penalista-cirolla.blogspot.com/google4dd38cced8fb75ed.html Avvocato penalista ...: giugno 2000

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venerdì 30 giugno 2000

Avvocato penalista - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante. Art. 2628 del Codice Civile.

Avvocato penalista - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante. Art. 2628 del Codice Civile.
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Art. 2628 del Codice Civile. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.
 
Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
 
La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
 
Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.
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giovedì 29 giugno 2000

Avvocato penalista - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve. Art. 2627 del Codice Civile.

Avvocato penalista - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve. Art. 2627 del Codice Civile.
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Art. 2627 del Codice Civile. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.
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mercoledì 28 giugno 2000

Avvocato penalista - Indebita restituzione dei conferimenti. Art. 2626 del Codice Civile.

Avvocato penalista - Indebita restituzione dei conferimenti. Art. 2626 del Codice Civile.
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Art. 2626 del Codice Civile. Indebita restituzione dei conferimenti.

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
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martedì 27 giugno 2000

Avvocato penalista - Impedito controllo. Art. 2625 del Codice Civile.

Avvocato penalista - Impedito controllo. Art. 2625 del Codice Civile.
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Art. 2625 del Codice Civile. Impedito controllo. (1)

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n°. 58.

(1) Articolo modificato dal D. Lgs. 27 gennaio 2010, n°. 39.
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lunedì 26 giugno 2000

Avvocato penalista - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione. Art. 2624 del Codice Civile.

Avvocato penalista - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione. Art. 2624 del Codice Civile.
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Art. 2624 del Codice Civile. (1) Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione.

[Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione.

I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.]

(1) Articolo abrogato dal D. Lgs. 27 gennaio 2010, n°. 39.
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domenica 25 giugno 2000

Avvocato penalista - Falso in prospetto. Art. 2623 del Codice Civile.

Avvocato penalista - Falso in prospetto. Art. 2623 del Codice Civile.
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Art. 2623 del Codice Civile. Falso in prospetto.

[Art. 2623. Falso in prospetto. (1)

Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari è punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è dalla reclusione da uno a tre anni.]

(1) Articolo abrogato dall'art. 34 della L. 28 dicembre 2005, n°. 262.
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sabato 24 giugno 2000

Avvocato penalista - False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori. Art. 2622 del Codice Civile.

Avvocato penalista - False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori. Art. 2622 del Codice Civile.
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Art. 2622 del Codice Civile. False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori. (1)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 11, comma 1, della L. 27 maggio 2015, n°. 69.
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venerdì 23 giugno 2000

Avvocato penalista - Non punibilità per particolare tenuità. Art. 2621 ter del Codice Civile.

Avvocato penalista - Non punibilità per particolare tenuità. Art. 2621 ter del Codice Civile.
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Art. 2621 ter del Codice Civile. Non punibilità per particolare tenuità. (1)

Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis.

(1) Articolo inserito dall'art. 10, comma 1, della L. 27 maggio 2015, n°. 69.
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giovedì 22 giugno 2000

Avvocato penalista - Fatti di lieve entità. Art. 2621 bis del Codice Civile.

Avvocato penalista - Fatti di lieve entità. Art. 2621 bis del Codice Civile.
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Art. 2621 bis del Codice Civile. Fatti di lieve entità. (1)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

(1) Articolo inserito dall'art. 10, comma 1, della L. 27 maggio 2015, n°. 69.
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mercoledì 21 giugno 2000

Avvocato penalista - False comunicazioni sociali. Art. 2621 del Codice Civile.

Avvocato penalista - False comunicazioni sociali. Art. 2621 del Codice Civile.
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Art. 2621 del Codice Civile. False comunicazioni sociali. (1)

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

(1)  Articolo così sostituito dall'art. 9, comma 1, della L. 27 maggio 2015, n°. 69.
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martedì 20 giugno 2000

Avvocato penalista - Riabilitazione. Art. 241 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.

Avvocato penalista - Riabilitazione. Art. 241 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.
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Art. 241 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267. Riabilitazione.

La riabilitazione civile del fallito estingue il reato di bancarotta semplice. Se vi è condanna, ne fa cessare l'esecuzione e gli effetti.
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lunedì 19 giugno 2000

Avvocato penalista - Costituzione di parte civile. Art. 240 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.

Avvocato penalista - Costituzione di parte civile. Art. 240 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.
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Art. 240 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267. Costituzione di parte civile.

Il curatore, il commissario giudiziale e il commissario liquidatore possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati preveduti nel presente titolo, anche contro il fallito.

I creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta quando manca la costituzione del curatore, del commissario giudiziale o del commissario liquidatore o quando intendono far valere un titolo di azione propria personale.
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domenica 18 giugno 2000

Avvocato penalista - Mandato di cattura. Art. 239 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.

Avvocato penalista - Mandato di cattura. Art. 239 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.
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Art. 239 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267. Mandato di cattura. (1)

(…)

(1) L’articolo che recitava:

“Per i reati preveduti negli artt. 216, 222, 223, 227 e 236 in rapporto all'art. 216 primo e secondo comma, e nel caso di inosservanza dell'ordine di cui all'art. 16, n. 3, è obbligatoria la spedizione del mandato di cattura.

Negli altri casi il mandato di cattura è facoltativo.”

è stato abrogato dalla L. 18 novembre 1964, n°. 1217.
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sabato 17 giugno 2000

Avvocato penalista - Esercizio dell'azione penale per reati in materia di fallimento. Art. 238 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.

Avvocato penalista - Esercizio dell'azione penale per reati in materia di fallimento. Art. 238 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.
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Art. 238 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267. Esercizio dell'azione penale per reati in materia di fallimento.

Per i reati previsti negli artt. 216, 217, 223 e 224 l'azione penale è esercitata dopo la comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento di cui all'art. 17.

È iniziata anche prima nel caso previsto dall'art. 7 e in ogni altro caso in cui concorrano gravi motivi e già esista o sia contemporaneamente presentata domanda per ottenere la dichiarazione suddetta.
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venerdì 16 giugno 2000

Avvocato penalista - Liquidazione coatta amministrativa. Art. 237 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.

Avvocato penalista - Liquidazione coatta amministrativa. Art. 237 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.
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Art. 237 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267. Liquidazione coatta amministrativa. (1)

L'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza a norma degli articoli 195 e 202 è equiparato alla dichiarazione di fallimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo.

Nel caso di liquidazione coatta amministrativa, si applicano al commissario liquidatore ed alle persone che lo coadiuvano nell'amministrazione della procedura le disposizioni degli articoli 228, 229 e 230.

(1) Articolo così modificato dal D. Lgs. 8 luglio 1999, n°. 270.
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giovedì 15 giugno 2000

Avvocato penalista - Falso in attestazioni e relazioni. Art. 236 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.

Avvocato penalista - Falso in attestazioni e relazioni. Art. 236 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.
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Art. 236 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267. Falso in attestazioni e relazioni. (1)

Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 67, terzo comma, lettera d), 161, terzo comma, 182-bis, 182-quinquies, 182-septies e 186-bis espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro. (2)

Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per se o per altri, la pena è aumentata.

Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà.

(1) Articolo aggiunto dalla lett. l) del co. 1 dell’art. 33, del D. L. 22 giugno 2012, n°. 83, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n°. 134.

(2) Comma così modificato dall’art. 10, comma 1, lett. b), del D. L. 27 giugno 2015, n°. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n°. 132.
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mercoledì 14 giugno 2000

Avvocato penalista - Concordato preventivo e, accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari, e convenzione di moratoria e amministrazione controllata. Art. 236 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.

Avvocato penalista - Concordato preventivo e, accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari, e convenzione di moratoria e amministrazione controllata. Art. 236 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.
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Art. 236 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267. Concordato preventivo e, accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari, e convenzione di moratoria e amministrazione controllata. (1)

E' punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore, che, al solo scopo di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo o di ottenere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari o il consenso degli intermediari finanziari alla sottoscrizione della convenzione di moratoria di amministrazione controllata, siasi attribuito attività inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti. (2)

Nel caso di concordato preventivo o di amministrazione controllata, si applicano:

1) le disposizioni degli artt. 223 e 224 agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società;

2) la disposizione dell'art. 227 agli institori dell'imprenditore;

3) le disposizioni degli artt. 228 e 229 al commissario del concordato preventivo o dell'amministrazione controllata;

4) le disposizioni degli artt. 232 e 233 ai creditori.

Nel caso di accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari o di convenzione di moratoria, si applicano le disposizioni previste dal secondo comma, numeri 1), 2) e 4). (3).

(1) Rubrica così modificata dall’art. 10, comma 1, lett. a), n. 1), del D. L. 27 giugno 2015, n°. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n°. 132.

(2) Comma così modificato dall’art. 10, comma 1, lett. a), n. 2), del D. L. 27 giugno 2015, n°. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n°. 132.

(3) Comma aggiunto dall’art. 10, comma 1, lett. a), n. 3), del D. L. 27 giugno 2015, n°. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n°. 132.
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martedì 13 giugno 2000

Avvocato penalista - Omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari. Art. 235 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.

Avvocato penalista - Omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari. Art. 235 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.
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Art. 235 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267. Omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari.

Il pubblico ufficiale abilitato a levare protesti cambiari che, senza giustificato motivo, omette di inviare nel termine prescritto al presidente del tribunale gli elenchi dei protesti cambiari per mancato pagamento, o invia elenchi incompleti, è punito con la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 1.549.

La stessa pena si applica al procuratore del registro che nel termine prescritto non trasmette l'elenco delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento a norma dell'articolo 13, secondo comma, o trasmette un elenco incompleto.
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lunedì 12 giugno 2000

Avvocato penalista - Esercizio abusivo di attività commerciale. Art. 234 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.

Avvocato penalista - Esercizio abusivo di attività commerciale. Art. 234 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.
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Art. 234 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267. Esercizio abusivo di attività commerciale.

Chiunque esercita un'impresa commerciale, sebbene si trovi in stato di inabilitazione ad esercitarla per effetto di condanna penale, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 103.
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domenica 11 giugno 2000

Avvocato penalista - Mercato di voto. Art. 233 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.

Avvocato penalista - Mercato di voto. Art. 233 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.
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Art. 233 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267. Mercato di voto.

Il creditore che stipula col fallito o con altri nell'interesse del fallito vantaggi a proprio favore per dare il suo voto nel concordato o nelle deliberazioni del comitato dei creditori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.

La somma o le cose ricevute dal creditore sono confiscate.

La stessa pena si applica al fallito e a chi ha contrattato col creditore nell'interesse del fallito.
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sabato 10 giugno 2000

Avvocato penalista - Domande di ammissione di crediti simulati o distrazioni senza concorso col fallito. Art. 232 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.

Avvocato penalista - Domande di ammissione di crediti simulati o distrazioni senza concorso col fallito. Art. 232 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.
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Art. 232 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267. Domande di ammissione di crediti simulati o distrazioni senza concorso col fallito.

È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 51 a euro 516, chiunque fuori dei casi di concorso di bancarotta anche per interposta persona presenta domanda di ammissione al passivo del fallimento per un credito fraudolentemente simulato.

Se la domanda è ritirata prima della verificazione dello stato passivo, la pena è ridotta alla metà.

È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque:

1) dopo la dichiarazione di fallimento, fuori dei casi di concorso in bancarotta o di favoreggiamento, sottrae, distrae, ricetta ovvero in pubbliche o private dichiarazioni dissimula beni del fallito;

2) essendo consapevole dello stato di dissesto dell'imprenditore distrae o ricetta merci o altri beni dello stesso o li acquista a prezzo notevolmente inferiore al valore corrente, se il fallimento si verifica.

La pena, nei casi previsti ai nn. 1 e 2, è aumentata se l'acquirente è un imprenditore che esercita un'attività commerciale.
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venerdì 9 giugno 2000

Avvocato penalista - Coadiutori del curatore. Art. 231 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.

Avvocato penalista - Coadiutori del curatore. Art. 231 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.
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Art. 231 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267. Coadiutori del curatore.

Le disposizioni degli artt. 228, 229 e 230 si applicano anche alle persone che coadiuvano il curatore nell'amministrazione del fallimento.
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giovedì 8 giugno 2000

Avvocato penalista - Omessa consegna o deposito di cose del fallimento. Art. 230 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.

Avvocato penalista - Omessa consegna o deposito di cose del fallimento. Art. 230 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.
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Art. 230 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267. Omessa consegna o deposito di cose del fallimento.

Il curatore che non ottempera all'ordine del giudice di consegnare o depositare somme o altra cosa del fallimento, ch'egli detiene a causa del suo ufficio, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 1.032.

Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a euro 309.
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mercoledì 7 giugno 2000

Avvocato penalista - Accettazione di retribuzione non dovuta. Art. 229 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.

Avvocato penalista - Accettazione di retribuzione non dovuta. Art. 229 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.
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Art. 229 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267. Accettazione di retribuzione non dovuta.

Il curatore del fallimento che riceve o pattuisce una retribuzione, in danaro o in altra forma, in aggiunta di quella liquidata in suo favore dal tribunale o dal giudice delegato, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

Nei casi più gravi alla condanna può aggiungersi l'inabilitazione temporanea all'ufficio di amministratore per la durata non inferiore a due anni.
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martedì 6 giugno 2000

Avvocato penalista - Interesse privato del curatore negli atti del fallimento. Art. 228 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.

Avvocato penalista - Interesse privato del curatore negli atti del fallimento. Art. 228 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.
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Art. 228 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267. Interesse privato del curatore negli atti del fallimento.

Salvo che al fatto non siano applicabili gli artt. 315, 317, 318, 319, 321, 322 e 323 del codice penale, il curatore che prende interesse privato in qualsiasi atto del fallimento direttamente o per interposta persona o con atti simulati è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a euro 206.

La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.
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lunedì 5 giugno 2000

Avvocato penalista - Reati dell'institore. Art. 227 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.

Avvocato penalista - Reati dell'institore. Art. 227 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.
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Art. 227 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267. Reati dell'institore.

All'institore dell'imprenditore, dichiarato fallito, il quale nella gestione affidatagli si è reso colpevole dei fatti preveduti negli artt. 216, 217, 218 e 220 si applicano le pene in questi stabilite.
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domenica 4 giugno 2000

Avvocato penalista - Denuncia di crediti inesistenti. Art. 226 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.

Avvocato penalista - Denuncia di crediti inesistenti. Art. 226 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.
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Art. 226 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267. Denuncia di crediti inesistenti.

Si applicano le pene stabilite nell'art. 220 agli amministratori, ai direttori generali e ai liquidatori di società dichiarate fallite, che hanno commesso i fatti in esso indicati.
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sabato 3 giugno 2000

Avvocato penalista - Ricorso abusivo al credito. Art. 225 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.

Avvocato penalista - Ricorso abusivo al credito. Art. 225 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.
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Art. 225 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267. Ricorso abusivo al credito.

Si applicano le pene stabilite nell'art. 218 agli amministratori ed ai direttori generali di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso il fatto in esso previsto.
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venerdì 2 giugno 2000

Avvocato penalista - Fatti di bancarotta semplice. Art. 224 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.

Avvocato penalista - Fatti di bancarotta semplice. Art. 224 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.
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Art. 224  del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267. Fatti di bancarotta semplice.

Si applicano le pene stabilite nell'art. 217 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali:

1) hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo;

2) hanno concorso a cagionare od aggravare il dissesto della società con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge.
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giovedì 1 giugno 2000

Avvocato penalista - Fatti di bancarotta fraudolenta. Art. 223 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.

Avvocato penalista - Fatti di bancarotta fraudolenta. Art. 223 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.
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Art. 223 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267. Art. 223. Fatti di bancarotta fraudolenta.

Si applicano le pene stabilite nell'art. 216 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo.

Si applica alle persone suddette la pena prevista dal primo comma dell'art. 216, se:

1) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile; (1)

2) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società.

Si applica altresì in ogni caso la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 216.

(1) Numero così modificato dal D. Lgs. 11 aprile 2002, n°. 61.
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