http://www.avvocato-penalista-cirolla.blogspot.com/google4dd38cced8fb75ed.html Avvocato penalista ...: luglio 2000

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sabato 15 luglio 2000

Avvocato penalista - Comunicazione della sentenza di condanna. Art. 2642 del Codice Civile.

Avvocato penalista - Comunicazione della sentenza di condanna. Art. 2642 del Codice Civile.
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Art. 2642 del Codice Civile. Comunicazione della sentenza di condanna. (1)

Ogni sentenza penale pronunziata a carico di amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e commissari di qualsiasi impresa per delitti commessi nell'esercizio od a causa del loro ufficio è comunicata, a cura del cancelliere dell'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza, per gli eventuali provvedimenti, all'organo che esercita la funzione disciplinare sugli iscritti nell'albo professionale al quale essi appartengono.

(1) Articolo implicitamente abrogato dal D. lgs. n°. 61/2002.
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venerdì 14 luglio 2000

Avvocato penalista - Confisca. Art. 2641 del Codice Civile.


Avvocato penalista - Confisca. Art. 2641 del Codice Civile.
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Art. 2641 del Codice Civile. Confisca.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei reati previsti dal presente titolo è ordinata la confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo.
 
Quando non è possibile l'individuazione o l'apprensione dei beni indicati nel comma primo, la confisca ha ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.
 
Per quanto non stabilito nei commi precedenti si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale.
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giovedì 13 luglio 2000

Avvocato penalista - Circostanza attenuante. Art. 2640 del Codice Civile.

Avvocato penalista - Circostanza attenuante. Art. 2640 del Codice Civile.
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Art. 2640 del Codice Civile. Circostanza attenuante.

Se i fatti previsti come reato agli articoli precedenti hanno cagionato un'offesa di particolare tenuità la pena è diminuita.
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mercoledì 12 luglio 2000

Avvocato penalista - Estensione delle qualifiche soggettive. Art. 2639 del Codice Civile.

Avvocato penalista - Estensione delle qualifiche soggettive. Art. 2639 del Codice Civile.
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Art. 2639 del Codice Civile. Estensione delle qualifiche soggettive.
 
Per i reati previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.
 
Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi.
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martedì 11 luglio 2000

Avvocato penalista - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza. Art. 2638 del Codice Civile.

Avvocato penalista - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza. Art. 2638 del Codice Civile.
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Art. 2638 del Codice Civile. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.
 
Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni.
 
La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
 
Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.
 
La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n°. 58.
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lunedì 10 luglio 2000

Avvocato penalista - Aggiotaggio. Art. 2637 del Codice Civile.

Avvocato penalista - Aggiotaggio. Art. 2637 del Codice Civile.
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Art. 2637 del Codice Civile. Aggiotaggio.

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
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domenica 9 luglio 2000

Avvocato penalista - Illecita influenza sull'assemblea. Art. 2636 del Codice Civile.

Avvocato penalista - Illecita influenza sull'assemblea. Art. 2636 del Codice Civile.
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Art. 2636 del Codice Civile. Illecita influenza sull'assemblea.

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
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sabato 8 luglio 2000

Avvocato penalista - Corruzione tra privati. Art. 2635 del Codice Civile.

Avvocato penalista - Corruzione tra privati. Art. 2635 del Codice Civile.
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Art. 2635 del Codice Civile. Corruzione tra privati. (1)
 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sè o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.
 
Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.
 
Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.
 
Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
 
Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.
 
(1) L'articolo che recitava:
 
"Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità.
 
Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, e i liquidatori, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione sino a tre anni. (2)
 
La stessa pena si applica a chi dà o promette l'utilità.
 
 
La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
 
Si procede a querela della persona offesa.

" è stato così sostituito dall'art. 1 della L. 6 novembre 2012, n°. 190.
 
(2) Comma così modificato dal D. Lgs. 27 gennaio 2010, n°. 39.
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venerdì 7 luglio 2000

Avvocato penalista - Infedeltà patrimoniale. Art. 2634 del Codice Civile.

Avvocato penalista - Infedeltà patrimoniale. Art. 2634 del Codice Civile.
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Art. 2634 del Codice Civile. Infedeltà patrimoniale.

Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori, che, avendo un interesse in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La stessa pena si applica se il fatto è commesso in relazione a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale.

In ogni caso non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo.

Per i delitti previsti dal primo e secondo comma si procede a querela della persona offesa.
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giovedì 6 luglio 2000

Avvocato penalista - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori. Art. 2633 del Codice Civile.

Avvocato penalista - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori. Art. 2633 del Codice Civile.
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Art. 2633 del Codice Civile. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato .
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mercoledì 5 luglio 2000

Avvocato penalista - Formazione fittizia del capitale. Art. 2632 del Codice Civile.

Avvocato penalista - Formazione fittizia del capitale. Art. 2632 del Codice Civile.
 
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Art. 2632 del Codice Civile. Formazione fittizia del capitale.
 
Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
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martedì 4 luglio 2000

Avvocato penalista - Omessa convocazione dell'assemblea. Art. 2631 del Codice Civile.

Avvocato penalista - Omessa convocazione dell'assemblea. Art. 2631 del Codice Civile.
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Art. 2631 del Codice Civile. Omessa convocazione dell'assemblea.

Gli amministratori e i sindaci che omettono di convocare l'assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032 a 6.197 euro.

Ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente un termine, entro il quale effettuare la convocazione, questa si considera omessa allorché siano trascorsi trenta giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell'assemblea dei soci.

La sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo in caso di convocazione a seguito di perdite o per effetto di espressa legittima richiesta da parte dei soci.
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lunedì 3 luglio 2000

Avvocato penalista - Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi. Art. 2630 del Codice Civile.

Avvocato penalista - Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi. Art. 2630 del Codice Civile.
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Art. 2630 del Codice Civile. Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi. (1)
 
Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro.
 
Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.
 
Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.
 
(1) L'articolo che così recitava:
 
"Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma (2), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro.
 
Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo."
 
è stato sostituito dalla L. 11 novembre 2011, n°. 180.
 
(2) Le parole:
 
“ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma”
 
sono state inserite dall’art. 42, comma 2, della L. 7 luglio 2009, n°. 88.
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domenica 2 luglio 2000

Avvocato penalista - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi. Art. 2629 bis del Codice Civile.

Avvocato penalista - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi. Art. 2629 bis del Codice Civile.
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Art. 2629 bis del Codice Civile. Omessa comunicazione del conflitto d'interessi.

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (1), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

(1) Le originarie parole: “legge 12 agosto 1982, n°. 576“ sono state sostituite dal D. L.vo 29 dicembre 2006, n°. 303.
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sabato 1 luglio 2000

Avvocato penalista - Operazioni in pregiudizio dei creditori. Art. 2629 del Codice Civile.

Avvocato penalista - Operazioni in pregiudizio dei creditori. Art. 2629 del Codice Civile.
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Art. 2629 del Codice Civile. Operazioni in pregiudizio dei creditori.
 
Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
 
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
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