http://www.avvocato-penalista-cirolla.blogspot.com/google4dd38cced8fb75ed.html Avvocato penalista ...: marzo 2006

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mercoledì 8 marzo 2006

Avvocato penalista - Omicidio preterintenzionale.

Avvocato penalista - Omicidio preterintenzionale.

In caso di omicidio preterintenzionale, non occorre nè il dolo misto a colpa, nè il dolo misto a responsabilità oggettiva; ma basta il dolo del delitto meno grave.
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Avvocato penalista - Omicidio preterintenzionale.
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""" Omicidio preterintenzionale: nè dolo misto a colpa nè dolo misto a responsabilità oggettiva.
Basta il dolo del delitto meno grave.

Corte di Cassazione, Sezione V Penale, Sentenza 8 marzo 2006 (dep. 14 aprile 2006), n. 13673/2006 (469/2006)

1 - La Corte di Assise di Appello di Milano ha confermato la condanna inflitta ad H.A.A. dal GUP di Milano, con generiche e diminuente di rito, ad anni 4 e mesi 6 di reclusione, ai sensi  dell'art. 584 cp, per avere cagionato il 4.5.99 la morte di E.D. per tromboembolia polmonare massiva da frattura pelvica (sx), colpendola ripetutamente con schiaffi e calci in data 28.4.99.

La sentenza ricostruisce che il 28 aprile, secondo le testimonianze acquisite, l'imputata, vista la E. seduta per via su una panchina con tre amiche, si avvicinava sorridendo e, datole improvvisamente uno schiaffo, l'afferrava per i capelli e la strattonava piu' volte. Nel "parapiglia" seguito, per l'intervento delle altre donne, l'offesa cadeva in terra e la H. continuava a colpirla a calci, tra l'altro uno alla parte destra dell'inguine.
 
Il movente di questo suo comportamento era dovuto all'insulto, che sosteneva di aver subito dall'E., per non aver  provveduto a restituirle la somma prestatale di L. 220.000.

Alla E., trasportata in ospedale, veniva riscontrato tra l'altro il trauma di cui imputazione, che le immobilizzava l'arto inferiore sinistro.

Dimessa, con prognosi di gg. 30-35, era trovata morta in casa 6 giorni dopo. """
 
(Leggete il testo integrale della sentenza cliccando sul link che segue):

http://www.penale.it/page.asp?mode=1&IDPag=295

Fonte Penale.it .
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Avvocato penalista - Omicidio preterintenzionale.
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domenica 5 marzo 2006

Avvocato penalista - Voto di scambio (com'è noto ai più) o Scambio elettorale politico-mafioso è il delitto previsto e punito dall'articolo 416-ter del Codice penale.

Avvocato penalista - Voto di scambio (com'è noto ai più) o Scambio elettorale politico-mafioso è il delitto previsto e punito dall'articolo 416-ter del Codice penale.
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L'articolo 416-ter del Codice penale, intitolato allo Scambio elettorale politico-mafioso, prevede che:

La pena stabilita dal primo comma dell'art. 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro.
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Avvocato penalista - Voto di scambio (com'è noto ai più) o Scambio elettorale politico-mafioso è il delitto previsto e punito dall'articolo 416-ter del Codice penale.
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Il reato di Scambio elettorale politico-mafioso, introdotto dal D.L. n°. 306 del 1992, convertito con modificazioni dalla legge n°. 356 del 7 agosto 1992, allo scopo di contrastare i legami politico-mafiosi, è strettamente connesso con la fattispecie prevista dall'art. 416-bis del Codice Penale e prevede la medesima pena di cui al primo comma dell'art. 416-bis per chi ottiene la promessa dei voti dalla criminalità organizzata (il procacciamento di voti per sé o per altri o l'ostacolo al libero esercizio del diritto od alla libertà di voto rientra tra i programmi dell'associazione mafiosa) in cambio della erogazione di denaro.
 
Indubbiamente, è una norma che ha dei grossolani limiti in punto di compiuta configurazione dei suoi elementi costitutivi e le fondate critiche nei suoi confronti non sono mancate, ma, anzi, sono state numerosissime, poiché essa configura la realizzazione del delitto solo se c'è lo scambio promessa-denaro tra l'associazione criminale ed il politico, laddove, in cambio dell'aiuto elettorale, l'organizzazione criminale potrebbe ottenere innumerevoli e distinti altri utili illeciti.

Alla luce di quanto precede, il suo ambito di efficace operatività risulta molto scarso e limitato.

Per una disamina di questa specifica figura criminosa del nostro Codice Penale, vedete qui:

http://www.treccani.it/enciclopedia/scambio-elettorale-politico-mafioso_(Diritto-on-line)/

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Avvocato penalista - Voto di scambio (com'è noto ai più) o Scambio elettorale politico-mafioso è il delitto previsto e punito dall'articolo 416-ter del Codice penale.
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sabato 4 marzo 2006

Avvocato penalista - Il concorso esterno in associazione mafiosa o associazione di tipo mafioso.

Avvocato penalista - Il concorso esterno in associazione mafiosa o associazione di tipo mafioso.
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Avvocato penalista - Il concorso esterno in associazione mafiosa o associazione di tipo mafioso.
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Il reato di concorso esterno in associazione mafiosa o associazione di tipo mafioso non è previsto da alcuna norma di natura penale del nostro ordinamento giuridico, ma è un delitto di evidente elaborazione giurisprudenziale e, come tale, privo di supporto normativo ed incostituzionale.

Con le espressioni concorso esterno in associazione di tipo mafioso o concorso esterno in associazione mafiosa si è inteso indicare una forma di compartecipazione del reato di Associazione di tipo mafioso, previsto e punito dall'art. 416 bis del codice penale italiano.
 
Il concorso esterno si realizzerebbe con l'apporto di un contributo effettivo al perseguimento degli scopi illeciti di un'associazione di tipo mafioso, pur senza però prender parte al sodalizio mafioso.

A parte l'ovvia considerazione giuridica che non compete ai giudici la funzione normativa - che è, invece, di competenza del legislatore per espressa disposizione costituzionale - ma solo la funzione giurisdizionale e, cioè, quella di applicare le leggi (auspicabilmente bene e con senso di giustizia), vi è soltanto da rilevare che il quadro normativo che qui di seguito viene evidenziato, già preesistente rispetto alle elucubrazioni giurisprudenziali in tema di creazione di "nuove figure di reato", fornisce tutti gli strumenti per poter perseguire efficacemente chiunque concorra nel reato di associazione di tipo mafioso o di associazione mafiosa, mi chiedo: che bisogno c'era di creare e di usare una nuova "figura criminosa", pur senza averne alcun titolo o diritto?

Se l'Articolo 110 del Codice Penale stabilisce che, quando una o più  persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, a cosa serve una nuova ed illegittima "figura criminosa", che si distingue da ciò che già c'è solo per la sua illegittimità, per la sua incostituzionalità e per la sua aggettivazione di "esterno"...
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L'Art. 25 della Costituzione, prevede che:
 
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
 
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
 
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

L' Articolo 1 del Codice Penale, intitolato ai Reati e pene: disposizione espressa di legge, dice che:
 
Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite.

L'Articolo 2 del Codice Penale, intitolato alla Successione di leggi penali, stabilisce che:
 
Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato (art. 25 Cost.). Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali. Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 135. Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile ( art. 648 c.p.p.). Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti. Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di un decreto-legge convertito in legge con emendamenti.
 
L'Articolo 110 del Codice Penale, intitolato alla Pena per coloro che concorrono nel reato, prevede che:
 
Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti.
 
L'Articolo 416 bis, intitolato alle Associazioni di tipo mafioso anche straniere, stabilisce che:
 
Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.
 
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.
 
L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omerta` che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
 
Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.
 
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
 
Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
 
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

(Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare).
 
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.
 
Per una breve, ma esaustiva ed essenziale analisi della nuova "figura criminosa" e del suo itinerario evolutivo, vedere qui:

http://www.treccani.it/enciclopedia/il-concorso-esterno-nei-reati-associativi_(Il-Libro-dell'anno-del-Diritto)/
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Avvocato penalista - Il concorso esterno in associazione mafiosa o associazione di tipo mafioso.
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venerdì 3 marzo 2006

Avvocato penalista - Associazioni di tipo mafioso anche straniere, il delitto previsto e punito dall'articolo 416 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista - Associazioni di tipo mafioso anche straniere, il delitto previsto e punito dall'articolo 416 bis del Codice Penale.
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Avvocato penalista - Associazioni di tipo mafioso anche straniere, il delitto previsto e punito dall'articolo 416 bis del Codice Penale.
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L'articolo 416 bis del Codice Penale, intitolato alle Associazioni di tipo mafioso anche straniere, prevede che:

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.
 
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.
 
L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
 
Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.
 
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
 
Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
 
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. (Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare).
 
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

""" Associazioni di tipo mafioso anche straniere.
 
L’art. 416 bis c.p., introdotto dalla l. n. 646/1982 e modificato dalla l. n. 125/2008, stabilisce che l’associazione per delinquere è di tipo mafioso quando i suoi membri si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo, e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
 
Essendo la capacità di sopraffazione l’elemento peculiare del metodo mafioso, carattere identificativo di questo tipo di associazione è la forza intimidatrice, intesa come possibilità di avvalersi della pressione derivante dal vincolo associativo, a prescindere dal compimento di specifici atti intimidativi.
 
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle attività dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate e tenute in un luogo di deposito.

Le disposizioni di questa norma si applicano, inoltre, alla camorra e alle altre associazioni che perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso."""

Fonte Treccani.it :

http://www.treccani.it/enciclopedia/associazioni-di-tipo-mafioso-anche-straniere/
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Avvocato penalista - Associazioni di tipo mafioso anche straniere, il delitto previsto e punito dall'articolo 416 bis del Codice Penale.
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giovedì 2 marzo 2006

Avvocato penalista - L'Associazione per delinquere, il reato previsto e punito dall'art. 416 del Codice penale.

Avvocato penalista - L'Associazione per delinquere, il reato previsto e punito dall'art. 416 del Codice penale.
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L'Articolo 416 del Codice Penale, intitolato alla Associazione per delinquere, prevede che:

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.
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Avvocato penalista - L'Associazione per delinquere, il reato previsto e punito dall'art. 416 del Codice penale.
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Gli elementi costitutivi o tratti caratteristici di questa fattispecie di reato sono i seguenti:

la stabilità dell’accordo, ossia l’esistenza di un vincolo associativo destinato a perdurare nel tempo anche dopo la commissione dei singoli reati specifici che attuano il programma dell’associazione. La stabilità del vincolo associativo dà al delitto in esame la tipica natura del reato permanente;

l'esistenza di un programma di delinquenza volto alla commissione di una pluralità indeterminata di delitti. La commissione di un solo delitto, infatti, non integra la fattispecie in esame.

Parte della dottrina e della giurisprudenza richiede, inoltre, l’esistenza di un terzo requisito e, cioè, che l’associazione sia dotata di una "organizzazione", anche minima, ma adeguata rispetto al fine che si ripromette di raggiungere.

Sul punto, però, non vi è uniformità di vedute: secondo una parte della dottrina, non è necessaria alcuna organizzazione; secondo un'altra parte, invece, è indispensabile una struttura ben delineata e "gerarchicamente" organizzata.

Infine, secondo parte della giurisprudenza, talvolta è sufficiente anche una struttura "rudimentale".

Essendo un reato di pericolo, è sufficiente la costituzione dell’associazione ai fini della punibilità.

L’elemento soggettivo è il dolo specifico.

L’art. 416 del c.p. distingue la promozione, la costituzione e l’organizzazione dalla semplice partecipazione all'associazione e prevede pene diverse in rapporto ai ruoli rispettivamente ricoperti.
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mercoledì 1 marzo 2006

Avvocato penalista - Appropriazione indebita ossia il reato di cui all'Articolo 646 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Appropriazione indebita ossia il reato di cui all'Articolo 646 del Codice Penale.
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Avvocato penalista - Appropriazione indebita ossia il reato di cui all'Articolo 646 del Codice Penale.
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L'Articolo 646 del Codice Penale, intitolato alla Appropriazione indebita, prevede che:

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a milletrentadue euro.
 
Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.
 
Si procede d'ufficio, se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel numero 11 dell'articolo 61 (c.p.).
 
L’appropriazione indebita è il reato configurabile a carico di chiunque, trovandosi a qualunque titolo in possesso del denaro o di altre cose mobili altrui, se ne sia appropriato, ossia si sia comportato, senza autorizzazione, come se ne fosse il proprietario, al fine di procurare un profitto per sé o per altri.
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Avvocato penalista - Appropriazione indebita ossia il reato di cui all'Articolo 646 del Codice Penale.
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