http://www.avvocato-penalista-cirolla.blogspot.com/google4dd38cced8fb75ed.html Avvocato penalista ...: Avvocato penalista e confisca dei beni ai mafiosi.

Informazioni Professionali Specifiche.

- Avvocato abilitato al Patrocinio presso la Corte Suprema di Cassazione e presso le altre Giurisdizioni Superiori - Avvocato Specialista in Diritto Penale ed in Procedura Penale - Avvocato Penalista - Avvocato Processualpenalista - Avvocato Specializzato in Indagini Difensive - Avvocato Specializzato in Tecniche Investigative Avanzate - Avvocato Specializzato in Legislazione e Programmazione della Sicurezza - Avvocato Specializzato nello studio e nella elaborazione dei modelli organizzativi per la prevenzione dei reati, al fine dell'esclusione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, di cui al D. Lgs. 231/2001 ed al più recente Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (T.U.S.L.), di cui al D. Lgs. 81/08, come integrato e corretto dal D. Lgs. 106/09 - Avvocato Specializzato nelle Revisioni dei Giudizi Penali - Avvocato Ordinario per le Attività di Assistenza, Consulenza, Difesa e Rappresentanza legali, in materia Amministrativa, Civile, Penale e Tributaria -
Chiunque non sia nelle condizioni economiche di poter pagare da se i compensi professionali dovuti per una efficace ed utile difesa in materia penale, può beneficiare del Gratuito Patrocinio o Patrocinio a spese dello Stato e ciò significa che lo Stato si accolla gli oneri economici necessari per la difesa delle persone non o poco abbienti. L'Avv. Cirolla, come i validissimi colleghi e collaboratori scientifici esterni che lo coadiuvano nella sua attività, sono accreditati al Gratuito Patrocinio o Patrocinio a spese dello Stato, con validità estesa sull'intero territorio nazionale e davanti a tutte le autorità giudiziarie italiane. Cliccate sulla foto che si trova nel sesto riquadro a scendere della colonna di destra di questa pagina web per leggere e vedere da voi quali sono le condizioni di fatto e di legge per essere ammessi a tale beneficio.
L'assistenza, la consulenza ed i consigli legali preliminari richiestici dagli aspiranti nuovi assistiti, difesi o rappresentati verranno dati soltanto a coloro che si atterranno a quanto previsto nell'undicesimo riquadro a scendere, che si può visualizzare nella colonna di destra della home page del sito ed intitolato: AVVERTENZA PER LE PERSONE FISICHE O GIURIDICHE CHE CONTATTANO PER LA PRIMA VOLTA QUESTO SITO WEB.

mercoledì 16 marzo 2016

Avvocato penalista e confisca dei beni ai mafiosi.

_____________________________________
Avvocato penalista e confisca dei beni ai mafiosi.
_____________________________________ 



Avvocato penalista e confisca dei beni ai mafiosi.
_____________________________________

Perchè ritengo che la specifica normativa sia ingiusta, quanto meno in parte, cercherò di spiegarvelo e di motivarlo con lo scritto che qui seguirà e che è in preparazione.

Nel frattempo, cercate di addentrarvi nella materia, accedendo ai due links che seguono:

Per un approfondimento del Piano straordinario contro le mafie, le schede di lettura ed i riferimenti normativi vedete qui .

Per un approfondimento dell'Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, le schede di lettura ed i riferimenti normativi, vedete qui .

E consultando i testi normativi di riferimento che regolano la specifica materia e che sono i seguenti: 

Legge 27 dicembre 1956, n°. 1423.

Legge 31 maggio 1965, n°. 575.

Legge 7 marzo 1996, n°. 109.

Legge 31 marzo 2010, n°. 50.

D. Lgs. 6 settembre 2011, n°. 159.

Cenni sull'evoluzione della normativa italiana in materia di confisca dei beni ai soggetti appartenenti alle associazioni di tipo mafioso ed alle altre associazioni criminali operanti col metodo mafioso.
La Legge 31 maggio 1965, n°. 575, intitolata Disposizioni contro la mafia, originariamente, nel ribadire in buona parte le disposizioni di cui alla Legge 27 dicembre 1956, n°. 1423, in materia di misure di prevenzione, all'art. 2, stabiliva che, anche in assenza di diffida, le misure di prevenzione della sorveglianza speciale e del divieto o dell'obbligo di soggiorno potevano essere proposte anche dai Procuratori della Repubblica;
all'art. 3 che, nei casi di particolare gravità preveduti dall'art. 6 della  Legge 27 dicembre 1956, n°. 1423, il presidente del tribunale poteva disporre che alla persona denunciata fosse imposto, in via provvisoria, l'obbligo di soggiorno in un determinato comune diverso da quello di residenza fino a quando non fosse divenuta esecutiva la misura di prevenzione;
all'art. 4, che nei confronti dei soggetti sottoposti a alla difida prevista dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 1956, n°. 1423, il fermo fosse consentito anche nei casi in cui non vi fosse l'obbligo del mandato di cattura, purchè si trattasse di reato per il quale poteva essere emesso detto mandato;
all'art. 5, che l'allontanamento abusivo dal comune o dalla frazione di comune di soggiorno obbligatorio, era punito con l'arresto da sei mesi a due anni;

all'art. 6, che nel caso di guida di autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente fosse stata negata, sospesa o revocata, la pena era dell'arresto da sei mesi a tre anni, qualora si trattasse di persona già sottoposta a misura di prevenzione con provvedimento definitivo;

all'art. 8, il divieto di concessione di licenze per detenzione o porto di armi, nè per la fabbricazione, il deposito, la vendita od il trasporto di materie esplodenti e, se già concesse, la revoca;

all'art. 9, che le pene stabilite dalla legge per l'omessa denuncia di armi e per l'abusivo porto di esse fossero triplicate nel caso in cui si trattasse di fucile mitragliatore o fucile a canne mozzate o bombe o altre materie esplodenti detenute o trasportate da parte di persone sottoposte a misure di prevenzione con provvedimento definitivo.

La Legge 31 maggio 1965, n°. 575, è stata ampiamente modificata ed integrata dalle disposizioni della Legge 13 settembre 1982, n°. 646, nota anche come la Legge Rognoni - La Torre, promulgata dal Parlamento italiano del tempo quasi subito dopo l'ennesimo gravissimo fatto di sangue verificatosi in Palermo la sera del 3 settembre 1982 ed in cui furono barbaramente assassinati il Generale dei Carabinieri, Carlo Alberto Dalla Chiesa - al tempo Prefetto di Palermo - la moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente di scorta, Domenico Russo, col solito modus legiferandi, tipicamente italiano, della legislazione dell'emergenza e nonostante che ben 4 mesi prima, e, cioè, il 30 aprile 1982, sempre a Palermo, fossero stati uccisi, altrettanto barbaramente, il deputato Pio La Torre - ossia uno dei due parlamentari che avevano proposto la legge, nonchè accanito e convinto sostenitore della stessa - ed il suo più stretto collaboratore, Rosario Di Salvo.

La specifica normativa è ingiusta, quanto meno in parte, a mio sommesso parere, poiché e tra l'altro in nessuno dei quattro articoli di cui compone la Legge 7 marzo 1996, n°. 109, è previsto che ogni qual volta un determinato bene immobile confiscato sia certo nella sua provenienza, nel senso che si sappia a chi è stato sottratto dall'organizzazione criminale a cui poi è stato confiscato dallo Stato, quel bene venga restituito al legittimo proprietario piuttosto che essere acquisito al patrimonio dello Stato che poi lo destinerà secondo una delle varie ipotesi previste dalla legge.

Altrimenti alle tante vittime delle organizzazioni mafiose si arreca una doppia violenza ed un doppio sopruso, poiché si vedono derubate prima dalla mafia e dopo anche dallo Stato.

Uno per tutti e tra i tanti è stato il caso del complesso turistico Bagamoyo di Sibari, in provincia di Cosenza; un complesso residenziale all'avanguardia, molto moderno ed unico nel panorama turistico nazionale, con l'albergo a forma di nave, costruito agli inizi degli anni '70 da una nota famiglia (di persone per bene) del luogo e ad essa estorta quasi subito da una altrettanto nota organizzazione criminale mafiosa della zona che, pur conservandone la destinazione d'uso, vi ha impiantato il suo quartier generale.

Quando la giustizia ha iniziato la sua opera nei confronti di quella organizzazione criminale mafiosa anche il complesso turistico denominato Bagamoyo ha seguito l'iter di legge fino alla confisca.

Dopo di che lo Stato lo ha venduto ad una nota società, con sede legale in Firenze e che opera in più parti d'Italia nel settore turistico, per la somma di Lire 1.700.000. 000. circa.

Non mi sembra che tutto ciò che si è fatto dopo la confisca sia giusto verso quella famiglia di persone per bene, né tanto meno accettabile da parte di ogni persona veramente onesta ed operosa.
_____________________________________

Avvocato penalista e confisca dei beni ai mafiosi.
_____________________________________


Nessun commento:

Posta un commento

________________ AVVERTENZE ________________

Sono ammessi e graditi solo i Commenti che abbiano attinenza coi temi qui trattati e che si connotino per la loro formulazione chiara, civile, educata e rispettosa.
Non sono ammessi, poichè sgraditi, i Commenti che non abbiano i requisiti di cui sopra o che protendano ad offendere, diffamare, calunniare o comunque ad arrecare
in qualunque altro modo danno agli altri, siano essi persone fisiche, giuridiche, enti od istituzioni.
Nei casi più gravi, il moderatore o la proprietà del
sito, come di dovere, segnaleranno alle competenti Autorità, anche giudiziarie, i fatti ed i responsabili.
______________________________________________