http://www.avvocato-penalista-cirolla.blogspot.com/google4dd38cced8fb75ed.html Avvocato penalista ...: giugno 2013

Informazioni Professionali Specifiche.

- Avvocato abilitato al Patrocinio presso la Corte Suprema di Cassazione e presso le altre Giurisdizioni Superiori - Avvocato Specialista in Diritto Penale ed in Procedura Penale - Avvocato Penalista - Avvocato Processualpenalista - Avvocato Specializzato in Indagini Difensive - Avvocato Specializzato in Tecniche Investigative Avanzate - Avvocato Specializzato in Legislazione e Programmazione della Sicurezza - Avvocato Specializzato nello studio e nella elaborazione dei modelli organizzativi per la prevenzione dei reati, al fine dell'esclusione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, di cui al D. Lgs. 231/2001 ed al più recente Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (T.U.S.L.), di cui al D. Lgs. 81/08, come integrato e corretto dal D. Lgs. 106/09 - Avvocato Specializzato nelle Revisioni dei Giudizi Penali - Avvocato Ordinario per le Attività di Assistenza, Consulenza, Difesa e Rappresentanza legali, in materia Amministrativa, Civile, Penale e Tributaria -
Chiunque non sia nelle condizioni economiche di poter pagare da se i compensi professionali dovuti per una efficace ed utile difesa in materia penale, può beneficiare del Gratuito Patrocinio o Patrocinio a spese dello Stato e ciò significa che lo Stato si accolla gli oneri economici necessari per la difesa delle persone non o poco abbienti. L'Avv. Cirolla, come i validissimi colleghi e collaboratori scientifici esterni che lo coadiuvano nella sua attività, sono accreditati al Gratuito Patrocinio o Patrocinio a spese dello Stato, con validità estesa sull'intero territorio nazionale e davanti a tutte le autorità giudiziarie italiane. Cliccate sulla foto che si trova nel sesto riquadro a scendere della colonna di destra di questa pagina web per leggere e vedere da voi quali sono le condizioni di fatto e di legge per essere ammessi a tale beneficio.
L'assistenza, la consulenza ed i consigli legali preliminari richiestici dagli aspiranti nuovi assistiti, difesi o rappresentati verranno dati soltanto a coloro che si atterranno a quanto previsto nell'undicesimo riquadro a scendere, che si può visualizzare nella colonna di destra della home page del sito ed intitolato: AVVERTENZA PER LE PERSONE FISICHE O GIURIDICHE CHE CONTATTANO PER LA PRIMA VOLTA QUESTO SITO WEB.

domenica 30 giugno 2013

Avvocato penalista - Violenza sessuale (o stupro) - art. 609-bis del codice penale - e difesa delle vittime della violenza sessuale (o dello stupro).

Avvocato penalista - Violenza sessuale (o stupro) - art. 609-bis del codice penale - e difesa delle vittime della violenza sessuale (o dello stupro).
 
La violenza sessuale è l'atto sessuale imposto con la violenza o la violenza carnale, come si diceva fino a  qualche tempo fa e, cioè,  nonostante la volontà contraria od il dissenso della vittima.
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Avvocato penalista - Violenza sessuale (o stupro) - art. 609-bis del codice penale - e difesa delle vittime della violenza sessuale (o dello stupro).
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E' il nuovo servizio legale professionale altamente innovativo, qualificato e specialistico, ideato dall'Avvocato Cirolla e rivolto alle vittime della violenza sessuale.

Esso consiste nelle varie attività di assistenza, consulenza, difesa e rappresentanza legali in favore delle vittime del reato di violenza sessuale, a partire dalla fase delle indagini preliminari - alle quali si affiancheranno le indagini difensive, dirette dall'Avvocato Cirolla e supportate dai migliori investigatori privati di sua fiducia, nonché dai suoi più qualificati collaboratori scientifici, tutti altamente preparati e competenti nelle varie e rispettive branche delle scienze criminalistiche di cui si occupano - fino al giudizio di cassazione ed al successivo giudizio per il risarcimento dei danni.

Si tratta di un servizio legale nuovo ed innovativo, nonché efficace ed utile per le vittime della violenza sessuale, che viene svolto da professionisti competenti, seri, qualificati e specialisti ognuno nel proprio settore.
 
Possono usufruire di questo specifico servizio legale anche le Associazioni, le Fondazioni o le altre organizzazioni anti-violenza sessuale esistenti sul territorio italiano od europeo, sia che operino in ambito ecclesiastico o diocesano, sia che operino in ambito civile o laico.
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Avvocato penalista - Violenza sessuale (o stupro) - art. 609-bis del codice penale - e difesa delle vittime della violenza sessuale (o dello stupro).
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sabato 29 giugno 2013

Avvocato penalista - Antiusura e difesa delle vittime dell'usura.

Avvocato penalista - Antiusura e difesa delle vittime dell'usura.
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Avvocato penalista - Antiusura e difesa delle vittime dell'usura.
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E' il nuovo servizio legale professionale altamente innovativo, qualificato e specialistico, ideato dall'Avvocato Cirolla e rivolto alle vittime dell'usura.
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venerdì 28 giugno 2013

Avvocato penalista - E' omicidio colposo il reato a carico di chi investe un pedone, anche se fuori dalle strisce pedonali ed a velocità moderata.

Avvocato penalista - E' omicidio colposo il reato a carico di chi investe un pedone, anche se fuori dalle strisce pedonali ed a velocità moderata.
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Avvocato penalista - E' omicidio colposo il reato a carico di chi investe un pedone, anche se fuori dalle strisce pedonali ed a velocità moderata.
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giovedì 27 giugno 2013

Avvocato penalista - Il reato di omicidio colposo si configura anche a carico di un bagnino, ogni qual volta questi non salva un bagnante.

Avvocato penalista - Il reato di omicidio colposo si configura anche a carico di un bagnino, ogni qual volta questi non salva un bagnante.
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Avvocato penalista - Il reato di omicidio colposo si configura anche a carico di un bagnino, ogni qual volta questi non salva un bagnante.
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mercoledì 26 giugno 2013

Avvocato penalista - Il reato di diffamazione può consistere anche nel pettegolezzo o gossip, come si dice oggi. Quando il pettegolezzo è reato… e quando, invece, non lo è.

Avvocato penalista - Il reato di diffamazione può consistere anche nel pettegolezzo o gossip, come si dice oggi. Quando il pettegolezzo è reato… e quando, invece, non lo è.
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Avvocato penalista - Il reato di diffamazione può consistere anche nel pettegolezzo o gossip, come si dice oggi. Quando il pettegolezzo è reato… e quando, invece, non lo è.
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martedì 25 giugno 2013

Avvocato penalista - E' reato, a volte, anche l'amare, l'amore od il cercare di amare qualcuno; per esempio, quando ciò avviene con corteggiamenti o pedinamenti petulanti, nonché indesiderati.

Avvocato penalista - E' reato, a volte, anche l'amare, l'amore od il cercare di amare qualcuno; per esempio, quando ciò avviene con corteggiamenti o pedinamenti petulanti, nonché indesiderati.
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Avvocato penalista - E' reato, a volte, anche l'amare, l'amore od il cercare di amare qualcuno; per esempio, quando ciò avviene con corteggiamenti o pedinamenti petulanti, nonché indesiderati.
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lunedì 24 giugno 2013

Avvocato penalista - E' reato non versare l'assegno di divorzio al coniuge; ma solo nei casi di effettivo bisogno scatta il carcere per il coniuge che non versa il dovuto al beneficiario.


Avvocato penalista - E' reato non versare l'assegno di divorzio al coniuge; ma solo nei casi di effettivo bisogno scatta il carcere per il coniuge che non versa il dovuto al beneficiario.
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Avvocato penalista - E' reato non versare l'assegno di divorzio al coniuge; ma solo nei casi di effettivo bisogno scatta il carcere per il coniuge che non versa il dovuto al beneficiario.
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domenica 23 giugno 2013

Avvocato penalista - Diritto d'autore - Le foto prelevate da internet senza autorizzazione, se protette dal diritto d'autore nelle forme di legge, potrebbero integrare una o più delle fattispecie di reato previste e punite dalla legge n. 99 del 2009, in riferimento alla legge 22 aprile 1941 n. 633, ovvero alla legge sul diritto d'autore.

Avvocato penalista - Diritto d'autore - Le foto prelevate da internet senza autorizzazione, se protette dal diritto d'autore nelle forme di legge, potrebbero integrare una o più delle fattispecie di reato previste e punite dalla legge n. 99 del 2009, in riferimento alla legge 22 aprile 1941 n. 633, ovvero alla legge sul diritto d'autore.
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Avvocato penalista - Diritto d'autore - Le foto prelevate da internet senza autorizzazione, se protette dal diritto d'autore nelle forme di legge, potrebbero integrare una o più delle fattispecie di reato previste e punite dalla legge n. 99 del 2009, in riferimento alla legge 22 aprile 1941 n. 633, ovvero alla legge sul diritto d'autore.
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sabato 22 giugno 2013

Avvocato penalista - Integra il reato di maltrattamento verso i fanciulli l'azione del genitore che picchia o dei genitori che picchiano i propri figli.


Avvocato penalista - Integra il reato di maltrattamento verso i fanciulli l'azione del genitore che picchia o dei genitori che picchiano i propri figli.
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L'art. 572 del Codice Penale disciplina il reato di maltrattamento in famiglia o verso i fanciulli e dice:
 
""" Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente (ossia nell'articolo che prevede e punisce l'abuso dei mezzi di correzione o disciplina), maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro anni a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni. """

La condotta colpevole è eterogenea e può concretarsi attraverso diverse modalità o tipologie.
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Avvocato penalista - Integra il reato di maltrattamento verso i fanciulli l'azione del genitore che picchia o dei genitori che picchiano i propri figli.
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venerdì 21 giugno 2013

Avvocato penalista - Difesa e tutela delle vittime della giustizia.

Avvocato penalista - Difesa e tutela delle vittime della giustizia.
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Le vittime della giustizia - come correntemente si suole definire le persone condannate a patire una pena, pur senza essersi mai macchiate di alcuna colpa - sono tali solo per 3 motivi:

1. un abuso;

2. un errore;
 
3. un'omissione.        
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Avvocato penalista - Difesa e tutela delle vittime della giustizia.
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E' il nuovo servizio legale professionale altamente innovativo, qualificato e specialistico, ideato dall'Avvocato Cirolla e rivolto alle tantissime vittime della giustizia.
 
Esso consiste nelle varie attività di assistenza, consulenza, difesa e rappresentanza legali in favore delle vittime della giustizia, a partire dalla fase delle indagini preliminari - a cui si affiancheranno le indagini difensive, dirette dall'Avvocato Cirolla e supportate dai migliori investigatori privati di sua fiducia, nonché dai suoi più qualificati collaboratori scientifici, tutti altamente preparati e competenti nelle varie e rispettive branche delle scienze criminalistiche di cui si occupano - fino al giudizio di cassazione ed al successivo giudizio per le riparazioni e per il risarcimento dei danni.
 
Si tratta di un servizio legale nuovo ed innovativo, nonché efficace ed utile per le tutte vittime della giustizia, che viene svolto da professionisti competenti, seri, qualificati e specialisti ognuno nel proprio settore.
 
Possono usufruire di questo specifico servizio legale anche le Associazioni, le Fondazioni o le altre organizzazioni che si occupano della difesa e della tutela delle vittime della giustizia esistenti sul territorio italiano od europeo, sia che operino in ambito ecclesiastico o diocesano, sia che operino in ambito civile o laico.
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Avvocato penalista - Difesa e tutela delle vittime della giustizia.
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giovedì 20 giugno 2013

Avvocato penalista - Il reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) è configurabile anche se commesso in una famiglia di fatto o nei confronti di uno o più dei suoi componenti.

Avvocato penalista - Il reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) è configurabile anche se commesso in una famiglia di fatto o nei confronti di uno o più dei suoi componenti.

Lo ha stabilito una recente decisione della Corte di Cassazione.
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Avvocato penalista - Il reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) è configurabile anche se commesso in una famiglia di fatto o nei confronti di uno o più dei suoi componenti.
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mercoledì 19 giugno 2013

Avvocato penalista - Non occorre il dolo specifico nel reato di Atti persecutori (stalking).

Avvocato penalista - Non occorre il dolo specifico nel reato di Atti persecutori (stalking).
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Avvocato penalista - Non occorre il  dolo specifico nel reato di Atti persecutori (stalking).
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""" Stalking: non occorre il dolo specifico per integrare il reato.

Secondo la Corte di Cassazione è sufficiente la volontà di porre in essere le condotte di minaccia o di molestia.

Che cosa occorre per integrare il reato di stalking? Secondo la Corte di Cassazione è sufficiente la volontà di porre in essere le condotte di minaccia o di molestia, avendo la consapevolezza della idoneità delle medesime a produrre uno degli eventi alternativamente necessari per l’integrazione della fattispecie legale.
 
E’ questo il principio affermato dai giudici di Piazza Cavour nella sentenza n. 20993 depositata il 15 maggio scorso, con cui viene respinto il ricorso presentato dall’imputato condannato già in sede di giudizio abbreviato, con rideterminazione in senso favorevole della pena nel giudizio di appello.
 
Secondo la consolidata giurisprudenza in materia l’orientamento interpretativo prevalente il delitto di stalking è configurabile quando, in osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 612 bis, co. 1 cod. pen., il comportamento minaccioso o molesto, posto in essere attraverso condotte reiterate, cagioni nella vittima o un grave e perdurante stato di turbamento emotivo ovvero abbia ingenerato un timore fondato per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona legata al medesimo da relazione affettiva ovvero infine abbia costretto lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
 
Gli stessi Ermellini nel corpo della sentenza evidenziano che il reato prevede eventi alternativi e che pertanto la realizzazione di ciascuno è idonea ad integrare lo stalking.
 
La Corte procede ancora di più nel dettaglio precisando che per alterazione delle proprie abitudini di vita deve intendersi ogni mutamento significativo e protratto per un apprezzabile lasso di tempo dell’ordinaria gestione della vita quotidiana, indotto nella vittima, dalla condotta persecutoria altrui, come potrebbe essere l’utilizzazione di percorsi diversi rispetto a quelli usuali per i propri spostamenti, la modificazione degli orari per lo svolgimento di certe attività o la cessazione di attività abitualmente svolte, persino il distacco di apparecchi telefonici negli orari notturni. In definitiva, per integrare il reato – usando le stesse parole della Cassazione – non occorre una rappresentazione anticipata del risultato finale, ma piuttosto, la costanza consapevolezza, nello sviluppo progressivo della situazione, dei precedenti attacchi e dell’apporto che ciascuno di essi arreca all’interesse protetto, insita nella perdurante aggressione da parte del persecutore della sfera privata della persona offesa.
 
Come dare torto, nel caso in questione , al Giudice di merito, visto il comportamento dell’imputato che ha posto in essere una nutrita serie di episodi di pesante interferenza nella vita privata della vittima, a lui in precedenza legata da una relazione affettiva, con caratteristiche di assillante insistenza ed ossessiva ripetitività? Tra di essi si evidenziano episodi di frequentissime telefonate, massiccio invio di sms, appostamenti e pedinamenti, scenate di gelosia, con intollerabile esercizio di potere di veto addirittura sulle scelte di frequentazione sociale della vittima, nonché intrusioni moleste nella vita privata di persone vicine alla vittima.
 
Da qui il rigetto del ricorso dell’imputato che aveva incentrato le proprie doglianze difensive sul fatto che avrebbe dovuto escludersi la configurabilità del reato di stalking per assenza di dolo specifico e di uno scopo premeditato. """

Fonte Leggi Oggi.it:

http://www.leggioggi.it/2013/05/27/stalking-non-occorre-il-dolo-specifico-per-integrare-il-reato/
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Avvocato penalista - Non occorre il  dolo specifico nel reato di Atti persecutori (stalking).
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martedì 18 giugno 2013

Avvocato penalista - L'autovelox nascosto configura il reato di truffa.

Avvocato penalista - L'autovelox nascosto configura il reato di truffa.
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""" Autovelox nascosto: scatta la truffa. Accolti tutti i ricorsi.

Sequestrati gli autovelox nascosti dentro auto civette ai margini della strada, anche se tarati e conformi a legge.

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Avvocato penalista - L'autovelox nascosto configura il reato di truffa.
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Scatta la truffa per la società che fornisce gli autovelox all’amministrazione e poi ne cura il posizionamento all’interno di autovetture in modo da nasconderli agli automobilisti. Capita infatti che, a volte, gli apparecchi di controllo elettronico della velocità siano posizionati in alcuni pc e, questi ultimi, a loro volta, occultati dentro vetture civetta ai margini della carreggiata.
 
Ebbene, secondo la Cassazione [1], in tali casi si configura il reato di truffa ai danni degli utenti della strada: gli autovelox infatti – per giurisprudenza consolidata – devono essere dislocati in postazioni visibili e, peraltro, anticipati da segnaletica verticale.
 
Se il giudice ravvisa, dunque, gli estremi della truffa, gli apparecchi di controllo elettronico, per quanto regolarmente funzionanti, leciti e tarati, devono essere posti sotto sequestro. Con la conseguenza, per gli automobilisti, che il giudice di pace – cui si sia fatto ricorso contro la multa per eccesso di velocità – dovrà accogliere tutti i ricorsi presentati dai cittadini.
 
Nella specie, si trattava di autovelox poste in alcune zone del cosentino.

[1] Cass. sent. n. 22158 del 23.05.13. """

Fonte La legge per tutti.it:

http://www.laleggepertutti.it/30183_autovelox-nascosto-scatta-la-truffa-accolti-tutti-i-ricorsi

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Avvocato penalista - L'autovelox nascosto configura il reato di truffa.
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lunedì 17 giugno 2013

Avvocato penalista - L'eutanasia ed i Paesi in cui è legale.

Avvocato penalista - L'eutanasia ed i Paesi in cui è legale.
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Avvocato penalista - L'eutanasia ed i Paesi in cui è legale.
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""" Eutanasia: ecco i paesi in cui è legale “la dolce morte”.

Nel nostro paese è vietata l’eutanasia: sono una trentina in tutto gli italiani che ogni anno vanno in Svizzera per non fare più ritorno.
 
In Italia, chi aiuta un malato terminale a morire rischia una condanna fino a dodici anni di carcere.
 
Nel nostro paese, infatti, l’eutanasia attiva (per la definizione, controlla la nota [1]) è assimilabile all’omicidio volontario [2] e, dunque, aiutare anche un genitore o un figlio in fase terminale a morire costituisce un reato.
 
Anche qualora il malato sia consenziente, non è permesso favorire l’eutanasia poiché il codice penale [3] sanziona l’omicidio del consenziente con la reclusione da sei a quindici anni.
 
L’eutanasia passiva (per la definizione, controlla la nota [1]) può essere invece praticata in ambito ospedaliero solo nei casi di morte cerebrale. Devono comunque essere interpellati i parenti dell’interessato; è necessaria inoltre la presenza e il permesso scritto del primario, del medico curante e di un medico legale. In caso di parere discordante fra medici e parenti la decisione spetta al giudice.
 
A livello internazionale, invece, il panorama normativo è dei più variegati.

In Olanda l’eutanasia è stata legalizzata nel duemila. Tale procedura è praticabile a condizione che sia il paziente a richiederla al proprio medico. La richiesta deve essere formalizzata per iscritto e accompagnata dalla compilazione di un questionario di cinquanta domande. La “dolce morte” è praticabile solo ai malati terminali, previa comunicazione alle autorità competenti. A partire dal 2004, l’eutanasia ha trovato applicazione anche per bambini di età inferiore ai dodici anni per i quali, però, è necessaria l’autorizzazione dei genitori.
 
Nella Confederazione Elvetica, è previsto e tollerato il suicidio assistito, attuato in strutture private all’esterno delle istituzioni medico-ospedaliere.
 
In Portogallo, non è consentito praticare le tecniche di eutanasia attiva e passiva, ma il Consiglio Etico, in casi di estrema gravità, può autorizzare l’interruzione dei trattamenti terapeutici.
 
In Belgio, dal duemiladue è in vigore una legge che disciplina l’eutanasia, a condizione che la domanda dell’interessato sia conseguente ad uno stato di “costante ed insopportabile sofferenza fisica e psichica”.
 
Nei paesi scandinavi, il panorama è abbastanza omogeneo: in Svezia, l’eutanasia attiva è vietata, ma è tollerato il suicidio assistito. In Finlandia e in Norvegia l’eutanasia passiva è legale a condizione che l’interessato presenti un’apposita istanza (o che essa sia presentata da  prossimo congiunto se l’interessato si trova in stato di incoscienza ).
 
In Germania, il suicidio assistito è tollerato e praticato, purché il malato sia capace di intendere e di volere e ne faccia esplicita richiesta; è proibita invece l’eutanasia attiva.
 
In Francia, la recente legge dell’aprile duemilacinque relativa ai diritti dei malati terminali riconosce loro la possibilità di richiedere una “degna morte”: sono praticabili le cure palliative e l’eutanasia passiva. Resta vietata la possibilità di praticare l’eutanasia attiva.
 
Nel Regno Unito, l’eutanasia è assimilata all’omicidio, sebbene non mancano alcune pronunce difformi adottate da corti locali.
 
In Ungheria, è ammessa la sola eutanasia passiva su richiesta dell’interessato.

Negli Stati Uniti d’America, la Corte Suprema ritiene legittima l’eutanasia passiva e il governo federale ha autorizzato i singoli stati a regolamentare tale materia.
 
In Canada, l’eutanasia è vietata ma, in alcune province, è tollerata la forma passiva.

In Colombia, l’eutanasia non è disciplinata dalla legge, ma di fatto è legittimo praticarla sulla base di alcune pronunce grazie della Corte Costituzionale.
 
In Cina, dal 1998, gli ospedali sono autorizzati dalla legge a praticare l’eutanasia ai malati terminali.

[1] L’eutanasia – letteralmente buona morte  - consiste nel procurare la morte di un individuo la cui qualità della vita sia compromessa in modo permanente da una malattia, menomazione o condizione psichica.

L’eutanasia è attiva diretta quando il decesso è provocato tramite la somministrazione di farmaci che inducono la morte. L’eutanasia è attiva indiretta quando l’impiego di mezzi per alleviare la sofferenza causa, come effetto secondario, la diminuzione di tempi di vita. L’eutanasia è passiva quando viene interrotto un trattamento medico necessario alla sopravvivenza dell’individuo. l’eutanasia.

[2] Art. 575 cod. pen.
[3] Art 579 cod. pen. """

Fonte La legge per tutti.it

http://www.laleggepertutti.it/30095_eutanasia-ecco-i-paesi-in-cui-e-legale-la-dolce-morte

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Avvocato penalista - L'eutanasia ed i Paesi in cui è legale.
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domenica 16 giugno 2013

Avvocato penalista, uso ed abuso del termine diritto.

Avvocato penalista, uso ed abuso del termine diritto.
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Alcune riflessioni sull’uso (e sull’abuso) del termine “diritto”.

di Roberto De Albentiis.
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Parlando recentemente con un mio caro amico (cattolico dubbioso, e sono stato felice di sciogliergli i dubbi – o, almeno, sono stato felice nel provare a farlo – sia come cattolico, perché ho avuto modo di eseguire un’opera di misericordia spirituale, sia come amico, perché se non ci si aiuta nel momento del bisogno che amici si è?) a proposito di tematiche inerenti ai c.d. “nuovi diritti” (prevalentemente i cosiddetti GLBT rights, ma nella discussione ho potuto comunque un po’ spaziare a proposito del dirittumanismo, di quello che è diventato un vero e proprio culto laico dei diritti umani, e i GLBT rights sembrano essere diventati l’attuale non plus ultra di questi ultimi), mi è venuto da farmi alcune domande: cosa sono e come vengono concepiti i diritti, oggi? E cosa è diventato, oggi, il diritto in generale?

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Avvocato penalista, uso ed abuso del termine diritto. 
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Perché, in effetti, oggi pare che davvero tutto sia diventato diritto, o che si abbia un diritto a qualcosa (cosa, non si sa, basta che si abbia un diritto), e chi prova a esprimere critiche o a controbattere è, nella maggior parte dei casi, tacciato di essere un retrogrado, un formalista (quando poi, come proverò a spiegare più oltre, sono gli stessi “cultisti” dei diritti ad essere i veri formalisti!), una persona chiusa e simili…ma come stanno realmente le cose?

Proverò ora a fare una piccola riflessione in proposito, ben sapendo che, data la mia età (e il fatto di essere ancora nel pieno dei miei studi) e dato che purtroppo ho studiato male in sede universitaria la Filosofia del Diritto (una materia secondo me fondamentale, rovinata per colpa di una professoressa incompetente, e che ho provveduto e provvedo ancora a studiarmi da solo, con gli aspetti positivi e anche negativi che questo metodo comporta), potrei magari commettere errori e pervenire a soluzioni errate; nel caso, se lo vorranno, lascerò la parola agli amici di RS già laureati e operanti nel mondo del diritto (Ilaria Pisa, Massimo Micaletti, Pietro Ferrari), per continuare e completare l’opera o, se necessario, per correggermi.

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sabato 15 giugno 2013

Avvocato Penalista - Falso nickname in chat o per internet: è reato di sostituzione di persona.

Avvocato Penalista - Falso nickname in chat o per internet: è reato di sostituzione di persona.
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Avvocato Penalista - Falso nickname in chat o per internet: è reato di sostituzione di persona.
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""" Falso nickname in chat: punito chi si spaccia per un’altra persona.

La legge prevede una condanna penale per chi crea un falso nickname spacciandosi per un’altra persona.
 
Commette reato di sostituzione di persona [1] chi usa in chat un nickname identificativo di un’altra persona. È quanto stabilito dalla Cassazione [2] che, adeguandosi all’era digitale, intende tutelare le vittime di insidie e raggiri tramite il web.
 
Il caso deciso dai giudici riguarda una donna che, per vendetta personale, aveva inserito, in un sito di incontri, un nickname a sfondo erotico con le iniziali e il numero di telefono della sua ex datrice di lavoro. Inevitabile l’immediato disagio della vittima che si era vista ricevere messaggi e telefonate, a volte anche ingiuriosi, da parte degli utenti del sito hot.
 
I giudici hanno condannato la donna per sostituzione di persona, ritenendo che tale reato sussista non solo quando ci si sostituisce ad un’altra persona, ma anche quando si attribuisce ad altri un nome o uno stato o una qualità falsi. Per “nome” si intende non solo quello di battesimo, ma anche “tutti i contrassegni di identità”, tra cui  il nickname utilizzato nelle comunicazioni via internet. Esso attribuisce sì un’identità virtuale, ma può comunque avere effetti sulla vita reale. Si pensi, per esempio, all’utente della rete che, indotto in errore dall’account o dal nickname, crede di chattare con una determinata persona mentre, invece, sta parlando con un’altra.
 
Con la sentenza in esame la tutela degli internauti, estesa anche al falso nickname, fa un’ulteriore passo in avanti. Già in passato, infatti, la Cassazione ha riconosciuto sussistente il reato di sostituzione di persona in caso di partecipazione ad aste con con falso pseudonimo [3] o nel caso di utilizzazione di un falso account di posta elettronica, indicando le generalità di un altro soggetto [4].
 
Il caso dell’inserimento in una chat pubblica del nickname identificativo di un’altra persona, divulgandone addirittura il numero di telefono, è un’ipotesi che si affianca a quelle sopra richiamate.

Ricorda un po’ i numeri scritti sui muri dei bagni delle scuole e degli autogrill. Con la differenza che, in quelle ipotesi, il titolare del numero difficilmente può risalire all’autore dello scherzo e difendersi.

Oggi, se i dati vanno su internet, la divulgazione è nettamente più ampia, ma è più facile risalire ai colpevoli. Come del resto è avvenuto nel caso deciso dalla Cassazione.
 
[1] Art. 494 cod. pen.: “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino ad un anno”.
2] Cass. sent. n. 2905 del 29 aprile 2013.
[3] Cass. sent. n. 36094/2006.
[4] Cass. sent. n. 12479/2011. """

Fonte La legge per tutti.it:

http://www.laleggepertutti.it/30084_falso-nickname-in-chat-punito-chi-si-spaccia-per-unaltra-persona
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Avvocato Penalista - Falso nickname in chat o per internet: è reato di sostituzione di persona.
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venerdì 14 giugno 2013

Avvocato penalista - Investigatori privati: il solo rapporto non è prova.

Avvocato penalista - Investigatori privati: il solo rapporto non è prova.
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Avvocato penalista - Investigatori privati: il solo rapporto non è prova.
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""" Investigatori privati: il rapporto non è prova.

Testimonianza in giudizio necessaria.

I rapporti delle agenzie investigative non possono essere considerati prove tipiche del processo civile: per dimostrare i fatti accertati dal detective è sempre necessaria la prova testimoniale di quest’ultimo.

Il rapporto redatto dall’investigatore privato non può essere utilizzato come prova all’interno del processo. Pertanto, la semplice produzione in giudizio del dossier del detective non è sufficiente a dimostrare al giudice le risultanze in esso contenute. Si tratta infatti di scritti di terzi che non costituiscono prove tipiche.

Al contrario, per riuscire a provare i fatti di cui l’investigatore è venuto – in qualsiasi modo – a conoscenza, è sempre necessario che quest’ultimo sia chiamato a testimoniare davanti al magistrato (prova orale, dunque, e non documentale) sui fatti stessi. Solo così si potrà avere l’ingresso, all’interno del processo civile, delle circostanze documentate nel rapporto investigativo.

Né si può ritenere sufficiente l’invito, rivolto all’ispettore, a confermare il rapporto investigativo da questi redatto (asseverazione).

L’importante principio è stato espresso dal Tribunale di Milano in una sentenza dello scorso mese [1].

In pratica.

Produrre in giudizio il rapporto investigativo del detective privato o chiamare quest’ultimo in giudizio ad asseverare il rapporto medesimo non costituisce una valida prova del processo civile. È necessaria invece la prova testimoniale dell’ispettore. I capitoli di prova dovranno vertere sui precisi fatti di cui egli è venuto a conoscenza.

[1] Trib. Milano, ord. dell’08.04.2013. """

Fonte La legge per tutti.it:

http://www.laleggepertutti.it/30114_investigatori-privati-il-rapporto-non-e-prova-testimonianza-in-giudizio-necessaria
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Avvocato penalista - Investigatori privati: il solo rapporto non è prova.
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giovedì 13 giugno 2013

L'avvocato penalista: chi è, cosa fa e perchè è chiamato così?

L'avvocato penalista: chi è, cosa fa e perchè è chiamato così?
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L'avvocato penalista: chi è, cosa fa e perchè è chiamato così?
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L'avvocato penalista (sebbene il termine "penalista" non sia il più adatto) è l'avvocato che si occupa della cura degli affari legali conseguenti alla commissione di una azione o di un fatto costituenti "reato" ossia che integrano la violazione di una o più norme previste dalle leggi penali di un determinato Paese, sia che la sua opera inerisca la posizione processuale della persona offesa o danneggiata dall'azione delittuosa, sia che riguardi la figura della persona che ha violato la legge e commesso il reato (l'imputato).
 
Questa è la terminologia prescelta dalla nostra legislazione penale per definire la violazione dei suoi divieti e la commissione dei comportamenti vietati, a loro volta suddivisi in delitti e contravvenzioni, a seconda della tipologia della pena per essi rispettivamente prestabilita, in diretto riferimento o rapporto all'azione delittuosa ed alla sua gravità.
 
Il termine reato deriva dal latino reatus (da reus), che significava lo stato, la condizione o l'azione di una persona accusata di aver commesso un crimine, a cui, dopo un giudizio, si doveva stabilire e decidere se infliggere o meno una determinata pena, ove risultasse colpevole.
 
Dal termine "pena" (a sua volta tramandataci dal latino poena e dal greco poine) deriva la moderna parola penalista.
 
Come sempre, diversi e distinti sono stati e si sono succeduti i tentativi di dare una diversa collocazione etimologica al termine "pena": da punya, purgare, puro, netto, nettato; da a-poina, che significava il prezzo del riscatto e da cui si dovrebbe dedurre che la "pena" sarebbe il mezzo per purificarsi e riscattarsi, corrispondendo, così, al significato di castigo; o da Phone o Phonos, omicidio, strage; o da Phoinios, omicida, ecc.
 
Nel tempo a noi più prossimo, col termine "pena" ci si intende riferire alla punizione od al castigo per una o più colpe che il reo ha commesso; ciò che si fa soffrire ad una persona per il suo fallo o per i suoi errori ed, estensivamente e da ultimo, alla sofferenza fisica o morale, afflizione, fatica, briga, ecc., sebbene temperate dal principio dell'assenza di scopo punitivo e dalla finalità della rieducazione e del reinserimento sociale.
 
La cultura giuridica statunitense ed anglosassone usa il termine Criminal per riferirsi agli o per definire gli avvocati penalisti che si occupano, appunto, della materia penale in quei paesi.
 
Criminal è null'altro che l'inglesizzazione dell'originario termine "qualificativo" Criminalem (da crimen), che pure proviene dalla madre lingua latina, ma che da noi oggi ha assunto un ben altro significato.
 
Crimine (dal latino Crimen, ossia oggetto di e soggetto ad una decisione giudiziaria e dal greco Krino, cioè da accuso, esamino, decido, condanno, da cui anche Krima ossia giudizio, condanna, pena) significava (e significa) un misfatto contro il quale è comminata una pena.
 
Dal latino Crimen (delitto) derivava non solo Criminalem (il soggetto che commette un delitto, il "crimen"), ma anche tutto il sistema dell'ordinamento giuridico di quel tempo, che concerneva i singoli delitti e le pene relative per essi previste.
 
Il sistema della nostra legislazione penale si connota per prevedere in ogni sua norma il comportamento vietato e la sanzione da irrogare in caso di violazione; questi due aspetti o contenuti della norma vengono definiti dalla scienza e dalla dottrina giuridica penale rispettivamente come il precetto (il comportamento vietato) e la sanzione (la pena).
 
Di fatto e nella prassi, è invalso l'uso di qualificare con termine di penalista il libero professionista avvocato che si occupa, appunto, di assistere, di rappresentare e di difendere una delle parti coinvolte in un processo  penale, traendone il modo di chiamarlo dal nome della sanzione prevista dalla legge per i reati, cioè la pena.  Ma, il radicare la definizione della funzione di chi si occupa di affari o questioni di tale delicatezza ad uno soltanto dei tanti e vari loro aspetti (la pena), peraltro spesso marginale, è menomativo, alla stessa maniera di come riduttiva si denota la definizione di diritto o di procedura penale, poichè la pena non è tutto, né è la cosa più importante di un crimine o di un contegno criminale.
 
Forse sarebbero più adatte delle diverse e nuove qualificazioni, tanto per il diritto, quanto per l'avvocato, per il quale ultimo vedrei più corretto definirlo avvocato criminalista, piuttosto che avvocato penalista.

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L'avvocato penalista: chi è, cosa fa e perchè è chiamato così?
 
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mercoledì 12 giugno 2013

Avvocato penalista - Il computer e/o la pen drive (pennetta) del libero professionista sono sequestrabili per accertare l’evasione fiscale.



Avvocato penalista - Il computer e/o la pen drive (pennetta) del libero professionista sono sequestrabili per accertare l’evasione fiscale.
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Avvocato penalista - Il computer e/o la pen drive (pennetta) del professionista sono sequestrabili per accertare l’evasione fiscale.
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""" Computer e pen drive del professionista sequestrabili per accertare l’evasione fiscale.

Legittimo il sequestro dell’attrezzatura informatica se, dietro un valido sospetto, esso è necessario per effettuare ulteriori indagini.

Ieri, la Cassazione ha stabilito [1] che è legittimo il sequestro probatorio dell’archivio informatico del professionista, se è indispensabile per acquisire prove certe o ulteriori (non esperibili in altro modo) del reato di dichiarazione infedele ed evasione fiscale.

I giudici con l’ermellino hanno ritenuto legittimo il comportamento dell’autorità che aveva sequestrato il computer di un professionista oggetto di indagini tributarie.

Nell’ambito della propria attività di ispezione sul territorio, la Guardia di finanza aveva fatto accesso nello studio di un odontoiatra e, dopo aver trovato il computer del medico, lo aveva sottoposto a sequestro probatorio insieme alla pen drive.

Per i giudici di legittimità il sequestro è legittimo se utile ad espletare ulteriori indagini, per acquisire prove certe o prove ulteriori non esperibili senza la sottrazione del bene.

Insomma, la misura cautelare si giustifica per il fatto che vi sia un valido sospetto che il professionista abbia nascosto gran parte del proprio fatturato mediante un’operazione di ripulitura del pc.

[1] Cass. sent. n. 21103 del 16.05.2013. """

Fonte La Legge per tutti.it:

http://www.laleggepertutti.it/29860_computer-e-pen-drive-del-professionista-sequestrabili-per-accertare-levasione-fiscale#sthash.oYHqa1om.dpuf

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Avvocato penalista - Il computer e/o la pen drive (pennetta) del professionista sono sequestrabili per accertare l’evasione fiscale.
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martedì 11 giugno 2013

Avvocato penalista - Abbandono di persone minori od incapaci (Art. 591 del Codice Penale).

Avvocato penalista - Abbandono di persone minori od incapaci (Art. 591 del Codice Penale).
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Il reato in oggetto si configura anche nel caso in cui l'abbandono si concreti per un tempo breve.
 
Lo ha stabilito la Corte Suprema di Cassazione in una sua recente pronuncia (Cass. sent. n. 19327 del 6.5.2013), con cui ha delineato meglio i confini della figura criminosa di cui all'Art. 591 C.P.

Qui di seguito, il testo integrale della norma penale meglio delineata dalla Corte Suprema di Cassazione.

L'Articolo 591 del Codice Penale.

Abbandono di persone minori o incapaci.

Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere la cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
 
Alla stessa pena soggiace chi abbandona all’estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto, a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro.
 
La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte.
 
Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall’adottante o dall’adottato.
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Avvocato penalista - Abbandono di persone minori od incapaci (Art. 591 del Codice Penale).
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""" Abbandono di minore: il reato scatta anche per poco tempo 17 giugno 2013.
 
Lasciare soli dei minori in casa anche per una sola ora può far scattare il reato di abbandono.
 
Con una recente pronuncia [1], la Cassazione ha chiarito si può configurare il reato di abbandono del minore anche se l’abbandono stesso è durato per un breve lasso temporale.
 
È pertanto sufficiente, affinché si configuri tale reato, esporre, anche per poco tempo, un minore o una persona incapace a una situazione di pericolo per la sua incolumità.
 
Quando si parla di “abbandono” si fa riferimento al comportamento con cui una persona incapace o minore viene lasciata in totale balìa di se stessa (o anche di  persone che non siano in grado di provvedere ad essa), in modo che da tale situazione possa derivare (seppur solo potenzialmente) un pericolo per la sua vita. Il motivo sta nel fatto che, la legge [2] intende:
 
- tutelare la vita e l’incolumità di tutti quelli che, a causa dell’età o qualsiasi altro motivo, non siano capaci di provvedere in maniera autonoma a loro stessi e si ritrovino, di conseguenza, esposti a situazioni di pericolo;
 
- sanzionare il comportamento di coloro i quali abbiano un particolare rapporto con la vittima, in quanto tenuti alla sua cura o custodia. La norma (sebbene si riferisca a “chiunque”) intende punire solo quei soggetti che, in funzione della loro relazione con il minore, siano tenuti a  garantirne la sicurezza.
 
Inoltre, perché vi sia il reato, sono necessarie la coscienza e la volontà di abbandonare la persona incapace, unite alla consapevolezza di esporla a un pericolo per via della situazione di abbandono (cosiddetto dolo generico). Pertanto il reato potrebbe ricorrere anche se chi ha il dovere di custodia ritiene il minore in grado di badare a se stesso.
 
La vicenda.

Due madri avevano lasciato insieme i propri figli di 2, 4, 6 e 7 anni da soli in casa per un’ora.

Sopraggiunta una zia dei bambini, questa aveva sollecitato le forze dell’ordine a intervenire.
 
I giudici hanno affermato che, poiché in questo caso l’abitazione era posta al terzo piano dello stabile, con libero accesso a un balcone aperto e vi era una candela accesa in cucina, i bambini erano stati esposti a una situazione di pericolo concreto.
 
[1] Cass. sent. n. 19327 del 6.05.2013.

[2] Art. 591 cod. pen. (Abbandono di persone minori o incapaci): “Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione. Tale pena è inasprita se dal fatto deriva una lesione personale, o la morte e se il fatto è commesso da un familiare”. """

Fonte La legge per tutti.it .

http://www.laleggepertutti.it/31830_abbandono-di-minore-il-reato-scatta-anche-per-poco-tempo

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Avvocato penalista - Abbandono di persone minori od incapaci (Art. 591 del Codice Penale).
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lunedì 10 giugno 2013

Avvocato penalista - Antiestorsione e difesa delle vittime dell'estorsione.

Avvocato penalista - Antiestorsione e difesa delle vittime dell'estorsione.
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Avvocato penalista - Antiestorsione e difesa delle vittime dell'estorsione.
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E' il nuovo servizio legale professionale altamente innovativo, qualificato e specialistico, ideato dall'Avvocato Cirolla e rivolto alle vittime dell'estorsione.
 
Esso consiste nelle varie attività di assistenza, consulenza, difesa e rappresentanza legali in favore delle vittime del reato di estorsione, a partire dalla fase delle indagini preliminari - a cui si affiancheranno le indagini difensive, dirette dall'Avvocato Cirolla e supportate dai migliori investigatori privati di sua fiducia, nonché dai suoi più qualificati collaboratori scientifici, tutti altamente preparati e competenti nelle varie e rispettive branche delle scienze criminalistiche di cui si occupano - fino al giudizio di cassazione ed al successivo giudizio per le restituzioni ed il risarcimento dei danni.
 
Si tratta di un servizio legale nuovo ed innovativo, nonché efficace ed utile per le vittime del reato di estorsione, che viene svolto da professionisti competenti, seri, qualificati e specialisti ognuno nel proprio settore.
 
Possono usufruire di questo specifico servizio legale anche le Associazioni, le Fondazioni o le altre organizzazioni anti-estorsione esistenti nel territorio italiano od europeo, sia che operino in ambito ecclesiastico o diocesano, sia che operino in ambito civile o laico.
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Avvocato penalista - Antiestorsione e difesa delle vittime dell'estorsione.
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domenica 9 giugno 2013

Avvocato penalista - Falsa testimonianza sotto minaccia di ripercussioni: tacere o mentire non è reato.

Avvocato penalista - Falsa testimonianza sotto minaccia di ripercussioni: tacere o mentire non è reato.
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Avvocato penalista - Falsa testimonianza sotto minaccia di ripercussioni: tacere o mentire non è reato.
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""" Falsa testimonianza sotto minaccia di ripercussioni: tacere o mentire non è reato.
 
Anche se si mente a una pubblica autorità non si commette falsa testimonianza se c’è timore obiettivo di subire una ripercussione sulla propria incolumità fisica o quella di un familiare.
 
Il testimone che commette falsa testimonianza – ossia riferisce al giudice fatti non veri o tace in merito a fatti di cui invece è a conoscenza – non può essere punito se lo ha fatto per timore di subire ripercussioni sull’incolumità fisica.

Lo ha stabilito la Cassazione con una sentenza che richiama precedenti dello stesso tenore [1].
 
Nel caso di specie, un testimone, interrogato dai Carabinieri, aveva mentito sostenendo di non ricordare fatti su cui, invece, era già stato sentito e di cui aveva già riferito.

L’uomo era stato intimorito da un noto criminale.
 
Per poter essere assolti dal reato di falsa testimonianza è dunque necessario fornire la prova rigorosa della sussistenza del pericolo per la vita o incolumità fisica propria o di un proprio congiunto [2].
 
Nella sentenza in commento, la Corte ha precisato che ci deve essere un timore di una ripercussione purché il pericolo non sia solo genericamente “temuto”, ma sia collegato a circostanze obiettive e concretamente determinate.
 
Dunque, in tali casi, non sussiste alcun reato di falsa testimonianza anche se si mente a una pubblica autorità.

[1] Cass. sent. n. 21092 del 16.05.2013. """

Fonte La legge per tutti.it:

http://www.laleggepertutti.it/30090_falsa-testimonianza-sotto-minaccia-di-ripercussioni-tacere-o-mentire-non-e-reato

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Avvocato penalista - Falsa testimonianza sotto minaccia di ripercussioni: tacere o mentire non è reato.
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sabato 8 giugno 2013

Avvocato penalista - Prostituzione, favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione, nuove tecnologie ed internet.

Avvocato penalista - Prostituzione, favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione, nuove tecnologie ed internet.

Il mestiere più antico del mondo si adegua ai nuovi tempi e la giurisprudenza lo regolamenta secondo i nuovi tempi, delimitando e stabilendo ciò che è reato, da ciò che non è reato, sebbene immorale.
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Avvocato penalista - Prostituzione, favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione, nuove tecnologie ed internet.
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""" Prostitute online: il gestore del sito non è un pappone.

Non è reato gestire un portale web che pubblica inserzioni di prostitute, purché non si offrano servizi aggiuntivi come il marketing e la promozione dell’immagine professionale.

Pubblicare semplici inserzioni di ragazze squillo su un sito internet non è reato: ciò a condizione che il gestore del portale non si adoperi per rendere più allettante l’offerta commerciale, per esempio attraverso servizi fotografici in pose esplicite o video erotici.

Secondo la Cassazione, chiamata ad aggiornare il mestiere più antico con le nuove tecnologie, bisogna distinguere la normale prestazione di servizi ordinari – che in questo caso è lecita – da quella di servizi aggiuntivi e personalizzati – che, invece, diverrebbe illecita – [1].

Non compie, pertanto, favoreggiamento della prostituzione colui che realizza sul web un sistema di annunci pubblicitari a pagamento, in favore di prostitute, valendosi dell’aiuto di vari promotori all’interno del territorio nazionale che raccolgono le richieste di inserzioni e i relativi pagamenti da parte delle prostitute medesime.

Secondo la Corte, la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie su siti web segue le stesse regole della carta tradizionale: pertanto deve essere considerata un normale e lecito servizio in favore della persona.

Al contrario, il reato di favoreggiamento si ha quando, alla semplice pubblicazione di annunci, si aggiunge una cooperazione tra mediatore e prostituta. Si deve trattare di una mediazione concreta e dettagliata, onde allestire la pubblicità della donna, per rendere più allettante l’offerta e facilitare l’approccio con il maggior numero di clienti (per es. attraverso servizi fotografici nuovi, ecc.).

[1] Cass. sent. n. 20384 del 13.05.2013. """

Fonte La legge per tutti.it .

http://www.laleggepertutti.it/29604_prostitute-online-il-gestore-del-sito-non-e-un-pappone

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Avvocato penalista - Prostituzione, favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione, nuove tecnologie ed internet.
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venerdì 7 giugno 2013

Avvocato penalista - Violenza sessuale su minore, consumata o tentata.

Avvocato penalista - Violenza sessuale su minore, consumata o tentata.
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La mano sulla coscia, piuttosto che su altre parti del corpo del minore, fa la differenza tra il reato di violenza sessuale su minori "consumato" ed il reato di violenza sessuale su minori "tentato", secondo la nostra Corte Suprema di Cassazione.
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Avvocato penalista - Violenza sessuale su minore, consumata o tentata.
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""" Con la mano sulla coscia della minore si salva dalla violenza sessuale consumata.
 
Si salva da una condanna ben più grave l’uomo che tocca una zona non erogena della donna: il reato è solo tentato e non consumato.
 
Secondo la Cassazione, la coscia non è una zona erogena: pertanto poggiare una mano sulla gamba, al di sopra del ginocchio, sia pure di una minorenne, non costituisce il reato di violenza sessuale consumata. Quanto meno, però, si configura il “tentativo” di violenza sessuale. La violenza sessuale scatta, infatti, solo quando c’è una violazione della libertà di autodeterminarsi della vittima nella sua sfera sessuale.
 
A stabilire questo principio è la Cassazione che, con una sentenza di ieri [1], ha annullato la sentenza di condanna nei confronti di un 70enne colpevole di aver caricato, sulla propria auto, una bambina per un passaggio a casa e di averle poggiato, durante il tragitto, una mano sulla coscia.
 
Secondo la Cassazione, in questi casi, non si configura il reato di violenza sessuale, ma di tentata violenza sessuale. In pratica, la condotta sanzionata è quella di aver tentato un reato che poi non si è verificato. E, quindi, a detta dei giudici, si tratta di un comportamento meno grave. Il maniaco, così, si salva da una condanna ben più grave.
 
Secondo la Suprema Corte, tutte le volte che la zona corporea presa di mira dall’agente non sia da considerarsi erogena (sia per una reazione della vittima, che per qualsiasi altra circostanza indipendente dalla volontà dell’agente), si configura solo il “tentativo” e non un reato consumato.

Al contrario, il reato di violenza sessuale si deve considerare “consumato” quando i toccamenti, palpeggiamenti o gli altri gesti equivalenti, anche se di breve durata e non connotati da violenza, attingano le zone corporee “sensibili”, senza peraltro che sia necessario il raggiungimento della soddisfazione erotica. """

Fonte La legge per tutti.it .
 
http://www.laleggepertutti.it/29564_con-la-mano-sulla-coscia-della-minore-si-salva-dalla-violenza-sessuale-consumata

[1] Cass. sent. n. 20370 del 13.05.2013.
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Avvocato penalista - Violenza sessuale su minore, consumata o tentata.
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giovedì 6 giugno 2013

Avvocato penalista - Si ha ricatto e violenza sessuale sui minori via internet, anche se non c'è stato alcun contatto fisico, e, dunque, nessuna attenuante per chi si rende responsabile di questo ignobile reato.


Avvocato penalista - Si ha ricatto e violenza sessuale sui minori via internet, anche se non c’è stato alcun contatto fisico, e, dunque, nessuna attenuante per chi si rende responsabile di questo ignobile reato.
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Avvocato penalista - Si ha ricatto e violenza sessuale sui minori via internet, anche se non c'è stato alcun contatto fisico, e, dunque, nessuna attenuante per chi si rende responsabile di questo ignobile reato.   
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""" Ricatto e violenza sessuale su internet: anche senza contatto fisico.

Violenza sessuale sui minori via internet: anche se non c’è contatto fisico, nessuna attenuante.

Una vera piaga quella che si sta diffondendo su Internet: adescare i minori attraverso le chat dei social network, per poi minacciarli della diffusione delle loro foto che li vedono ritratti senza vestiti. Si chiama “sexting” ed è lo scambio di messaggi e fotografie a sfondo sessuale. I minori ci “cascano” sempre più spesso, perché si fidano o perché vengono astutamente “coartati”.
 
La Cassazione ha, di recente, affrontato il delicato tema della “violenza sessuale” attraverso mezzi telematici. Con una sentenza che farà discutere [1], la Suprema Corte ha preso in esame il caso di un uomo che, dopo aver adescato online due ragazzine minori di 14 anni, le aveva ricattate di diffondere foto e video di queste ultime che le ritraevano nude e in pose oscene.
 
Sottolineano i giudici che il reato di violenza sessuale presuppone una minaccia nei confronti della vittima: tale minaccia non deve essere necessariamente fisica. È sufficiente infatti che il male prospettato alla vittima sia tale da incuterle timore.
 
Dunque, perché si abbia il reato di violenza sessuale, è sufficiente qualsiasi intimidazione psicologica o pressione morale, in grado di obbligare il soggetto passivo a subire gli atti sessuali.

Il fatto che non vi sia stata una congiunzione carnale o contatti fisico tra l’autore del reato e la vittima non implica una diminuzione di pena (attenuante). Pertanto, anche una comunicazione a distanza, come quella su internet, non può ricevere trattamenti più lievi.
 
[1] Cass. sent. n. 19033/2013. """

Fonte La Legge per tutti.it:

http://www.laleggepertutti.it/29423_ricatto-e-violenza-sessuale-su-internet-anche-senza-contatto-fisico
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Avvocato penalista - Si ha ricatto e violenza sessuale sui minori via internet, anche se non c'è stato alcun contatto fisico, e, dunque, nessuna attenuante per chi si rende responsabile di questo ignobile reato.   
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