http://www.avvocato-penalista-cirolla.blogspot.com/google4dd38cced8fb75ed.html Avvocato penalista ...: settembre 2013

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domenica 8 settembre 2013

Avvocato penalista - Il tentato omicidio o l'omicidio tentato è il delitto previsto e punito dal combinato disposto degli Artt. 56 e 575 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Il tentato omicidio o l'omicidio tentato è il delitto previsto e punito dal combinato disposto degli Artt. 56 e 575 del Codice Penale.
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Avvocato penalista - Il tentato omicidio o l'omicidio tentato è il delitto previsto e punito dal combinato disposto degli Artt. 56 e 575 del Codice Penale.
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" Il delitto tentato, contrapposto al delitto consumato, indica in diritto penale un delitto che non è giunto alla sua consumazione perché non si è verificato l'evento voluto dal reo o perché, per ragioni indipendenti dalla sua volontà, l'azione non è comunque giunta a compimento.

È opportuno precisare che il reato nella forma tentata costituisce titolo autonomo di reato rispetto al reato compiuto: la sua configurabilità si fonda sulla combinazione tra la fattispecie di reato-base ed il disposto dell'art. 56 c.p. "
 
L'Articolo 56 del Codice Penale, intitolato al  Delitto tentato, prevede che:

Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

Il colpevole del delitto tentato è punito: con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l'ergastolo; e, negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi.

Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso.

Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà.

L'Articolo 575 del Codice Penale, intitolato all'Omicidio, a sua volta prevede che:

Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.

" Sono due i criteri di configurabilità del tentativo previsti dal nostro codice penale:

1. l'idoneità degli atti a commettere un delitto;
2. l'univocità degli atti diretti a commettere un delitto.
 
L'idoneità va valutata dal giudice con il criterio della "prognosi postuma", ovvero in concreto ed ex ante.

L'espressione "in concreto" indica che non si deve considerare solo l'astratta adeguatezza dei mezzi preposti al compimento del delitto, bensì è necessario valutarli nella reale e concreta situazione in cui si inseriscono, perché un atto può essere astrattamente idoneo a commettere il delitto, ma può non esserlo nella situazione concreta, e viceversa: per esempio sparare ad una persona è atto astrattamente idoneo a cagionare la morte, ma non così se la vittima è posta ad una distanza notevolmente superiore alla gittata dell'arma utilizzata.

Oppure, ancora, somministrare un comune medicinale non è atto astrattamente idoneo a provocare la morte, ma può esserlo se il paziente in questione è fortemente allergico ad esso.

L'espressione "ex ante" indica che il giudizio va ricondotto al momento della commissione dell'ultimo atto che ha caratterizzato la sua condotta: infatti, giudicando "ex post", a fatto compiuto cioè, qualsiasi tentativo risulterebbe inidoneo, poiché il reato non è stato realizzato.

Per quanto concerne l'univocità, invece, si deve avere riguardo all'effettiva intenzione del soggetto sotto il profilo dell'oggettività: non è ad esempio atto diretto in maniera univoca a commettere un omicidio l'acquisto di una pistola da parte di un individuo, il quale ben potrebbe usare l'arma al poligono di tiro. "
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Avvocato penalista - Il tentato omicidio o l'omicidio tentato è il delitto previsto e punito dal combinato disposto degli Artt. 56 e 575 del Codice Penale.
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