http://www.avvocato-penalista-cirolla.blogspot.com/google4dd38cced8fb75ed.html Avvocato penalista ...: novembre 2013

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venerdì 22 novembre 2013

Avvocato penalista - La Ricettazione ossia il delitto previsto e punito dall'articolo 648 del Codice Penale.

Avvocato penalista - La Ricettazione ossia il delitto previsto e punito dall'articolo 648 del Codice Penale.
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Avvocato penalista - La Ricettazione ossia il delitto previsto e punito dall'articolo 648 del Codice Penale.
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L'articolo 648 del Codice Penale, intitolato alla Ricettazione, prevede che:

Fuori dei casi di concorso nel reato (art. 110 c. p.), chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da cinquecentosedici euro a diecimilatrecentoventinove euro.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a cinquecentosedici euro, se il fatto è di particolare tenuità (artt. 62, n°. 4, c. p. e 133 c. p.).

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.
 
""" Ricettazione.

Reato che si configura quando chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve o occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, al quale egli non abbia partecipato, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere e occultare (art. 648 c.p.).

Presupposto di tale reato è che anteriormente a esso sia stato commesso un delitto al quale il ricettatore non abbia partecipato.

Scopo della norma è, infatti, impedire che, posto in essere un delitto, persone diverse da coloro che lo hanno commesso traggano vantaggio dalle cose provenienti dallo stesso.

L’elemento soggettivo è il dolo specifico consistente nel compiere il reato con la consapevolezza delle provenienza della cosa delittuosa al fine di procurare a sé o ad altri un profitto. Il reato è attenuato nei casi di particolare tenuità.

Sussiste la ricettazione anche quando l’autore del delitto da cui provengono le cose o il denaro non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. """
 
Fonte Treccani.it .

http://www.treccani.it/enciclopedia/ricettazione/
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Avvocato penalista - La Ricettazione ossia il delitto previsto e punito dall'articolo 648 del Codice Penale.
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giovedì 21 novembre 2013

Avvocato penalista - La Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico può concretarsi anche nel caso in cui l'automobilista fornisca alla polizia il nome di una persona diversa rispetto a chi ha commesso l'infrazione, al fine di evitare la decurtazione dei punti della patente di guida.

Avvocato penalista - La Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico può concretarsi anche nel caso in cui l'automobilista fornisca alla polizia il nome di una persona diversa rispetto a chi ha commesso l'infrazione, al fine di evitare la decurtazione dei punti della patente di guida.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione in una sua recente sentenza.
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Avvocato penalista - La Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico può concretarsi anche nel caso in cui l'automobilista fornisca alla polizia il nome di una persona diversa rispetto a chi ha commesso l'infrazione, al fine di evitare la decurtazione dei punti della patente di guida.
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L'articolo 483 del Codice Penale, intitolato alla Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, prevede che:
 
Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni .
Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile (c.c. 449), la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

""" Carcere per chi paga la multa ma, per il taglio punti, dà il nome di un altro soggetto.

Rischia una condanna per falso ideologico l’automobilista che fornisce alla polizia il nominativo di un altro soggetto come effettivo conduce del mezzo, al fine di sottrarsi alla decurtazione dei punti sulla patente.
 
Attenti a fornire falsi dati alla polizia!

Falso ideologico: è questo il reato che commette chi, dopo aver subìto la multa e averla pagata, indica alla polizia il nome di un altro soggetto, come effettivo conducente, ai fini della decurtazione dei punti dalla patente [1]. Un illecito penale per il quale può scattare anche il carcere. A dirlo è una recente sentenza della Cassazione [2].

La vicenda.

Nel caso di specie, il proprietario dell’auto, dopo aver ricevuto alcune multe ed estinto le relative sanzioni, aveva però fornito, nel modulo allegato insieme alla contravvenzione (ove bisogna indicare il nome dell’effettivo conducente dell’auto, a cui poi vengono decurtati i punti), gli estremi di un collaboratore domestico (il quale, peraltro, era all’oscuro di tutto). A seguito delle “proteste” di quest’ultimo alla polizia, l’inganno è stato scoperto e il colpevole rischia ora la reclusione.
 
La pratica.

Si tratta di un caso assai ricorrente nella pratica quotidiana. Non pochi automobilisti, quando sono in odor di “azzeramento” dei punti sulla patente, usano la pratica di indicare nomi di familiari – spesso non più abili alla guida – per sottrarsi, quanto meno, alla sanzione accessoria del taglio-punti.
 
Si tratta di un illecito penale, che può comportare seri problemi con la giustizia e dal quale bisogna guardarsi bene. Il reato, peraltro, è facilmente scopribile proprio quando si forniscono le generalità di persone che, ormai, specie per via del decorso degli anni, hanno perso ogni possibilità di mettersi al volante.

[1] Art. 483 cod. pen.
[2] Cass. sent. n. 46326/13. """

Fonte La legge per tutti.it .

http://www.laleggepertutti.it/42622_carcere-per-chi-paga-la-multa-ma-per-il-taglio-punti-da-il-nome-di-un-altro-soggetto
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Avvocato penalista - La Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico può concretarsi anche nel caso in cui l'automobilista fornisca alla polizia il nome di una persona diversa rispetto a chi ha commesso l'infrazione, al fine di evitare la decurtazione dei punti della patente di guida.
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lunedì 18 novembre 2013

Avvocato penalista - Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale (il reato previsto e punito dall'Articolo 651 del Codice Penale).

Avvocato penalista - Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale (il reato previsto e punito dall'Articolo 651 del Codice Penale).

L'articolo 651 del Codice Penale, intitolato al  Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale, prevede che:
 

Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a duecentosei euro.
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Avvocato penalista - Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale (il reato previsto e punito dall'Articolo 651 del Codice Penale).
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""" Non fornire le proprie generalità ad un pubblico ufficiale è reato.

Chi si rifiuta di fornire le proprie generalità al pubblico ufficiale rischia l’arresto fino a un mese o una multa di 206 euro.

Rifiutarsi di fornire ad un Pubblico Ufficiale indicazioni circa la propria identità personale è un reato punito con l’arresto fino ad un mese o con un’ammenda fino a 206 euro.

Ciò è quanto previsto dal nostro codice penale [1] con una norma che ha la finalità di consentire al pubblico ufficiale, nello svolgimento delle proprie funzioni, l’identificazione immediata dei soggetti che si trovano in dato luogo.

Ma chi è il pubblico ufficiale?

Tale qualifica spetta non solo ai soggetti che svolgono attività di pubblica sicurezza, come: militari, carabinieri, polizia di stato, guardia di finanza ecc.; ma anche a chi esercita una pubblica funzione, pur se per un breve periodo (ad es.: insegnanti, consiglieri comunali, presidente di seggio elettorale).

Per incorrere nel reato è sufficiente il semplice rifiuto di fornire i dati richiesti. È quindi inutile che le informazioni vengano fornite in un momento successivo [2].
 

Inoltre, non esime dall’obbligo neppure il fatto che l’identità del soggetto sia facilmente accertabile (perché, ad esempio, il pubblico ufficiale ci conosce già). Questo, infatti, non garantisce che l’agente sappia con esattezza tutti i nostri dati [3].
 

Bisogna inoltre precisare che la norma punisce chi si rifiuti di dare indicazioni sulla propria identità personale [4] e non chi è privo dei documenti che la attestano come, ad esempio, la carta d’identità. Infatti, non esiste alcun obbligo di portare con sé un documento d’identità valido (salvo ovviamente la patente in caso di guida), ma solo di fornire oralmente le proprie generalità. Questa regola non vale però per gli stranieri [5] e per le persone dichiarate sospette o pericolose [6].
 

Se poi si vogliono proprio cercar rogne, rifiutando l’esibizione del documento di riconoscimento che abbiamo dichiarato di avere (così tanto per complicarci la vita), potremmo essere accompagnati dall’agente nel proprio ufficio per procedere all’identificazione. Un tale comportamento è infatti sufficiente a far sorgere dei dubbi sulla veridicità delle nostre dichiarazioni, attribuendo all’agente il diritto di identificarci in caserma [7].

In pratica
 

Fornire oralmente le proprie generalità al pubblico ufficiale è sufficiente ad escludere la sanzione del Rifiuto di dare indicazioni sulla propria identità personale previsto dal codice penale. Se invece vi chiedono i documenti e ne site sforniti non commettete alcun reato perché, salvo per determinati soggetti, non vi è alcun obbligo generale ad esserne muniti.
 

[1] Art.651 c.p.
[2] Cass, sent. 6 novembre 2006 n. 41716.
[3] Cass. sent. 4 gennaio 1996 n.34.
[4] Cass, sent. 2 marzo 1992 n. 2261.
[5] D.lgs. n. 286 del 1998, art. 6, che recepisce la Direttiva 2004/38/CE.
[6] Articoli 4 T.U.L.P.S. E 294 reg. di att.
[7] Art. 11 legge 191/1978. """
 

Fonte La legge per tutti.it .



 
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Avvocato penalista - Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale (il reato previsto e punito dall'Articolo 651 del Codice Penale).
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domenica 17 novembre 2013

Avvocato penalista - Aggiotaggio, il reato previsto e punito dall'articolo 2637 del Codice Civile.

Avvocato penalista - Aggiotaggio, il reato previsto e punito dall'articolo 2637 del Codice Civile.
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L'articolo 2637 del Codice Civile, intitolato al delitto di Aggiotaggio, prevede che:

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
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Avvocato penalista - Aggiotaggio, il reato previsto e punito dall'articolo 2637 del Codice Civile.
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L'articolo 501 del Codice Penale, intitolato al Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio, completa il quadro normativo e prevede che: 

Chiunque, al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 516 euro a 26.822 euro.

Se l'aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori si verifica, le pene sono aumentate.

Le pene sono raddoppiate:

1) se il fatto è commesso dal cittadino per favorire interessi stranieri;

2) se dal fatto deriva un deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli dello Stato, ovvero il rincaro di merci di comune o largo consumo.

Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche se il fatto è commesso all'estero, in danno della valuta nazionale o di titoli pubblici italiani.

La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.

""" Aggiotaggio

Delitto commesso da chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione di strumenti non quotati, né in corso di quotazione (art. 2637 c.c.). Qualora le condotte indicate abbiano ad oggetto strumenti quotati o in corso di quotazione si configura la fattispecie di manipolazione del mercato di cui all'art. 185 del d. lgs. n. 58/1998 (Testo unico finanziario).
 
La riforma degli illeciti societari, introdotta con il d. lgs. n. 61/02, ha riunificato le precedenti disposizioni in materia di aggiotaggio societario (art. 2628 c.c.), bancario (d.lgs n. 385 del 1° settembre 1993, art. 138) e finanziario (l. n. 157 del 17 maggio 1991, art. 5) nell'unica norma di cui all'art. 2637 c.c. In seguito, per effetto dell'art. 9 della l. n. 62/2005, l'aggiotaggio sugli strumenti quotati o per i quali era stata richiesta l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato è stato disciplinato all'art. 185 del testo unico finanziario del 1998.
 
L'elemento psicologico è il dolo generico.

Concorre a definire la normativa in materia la fattispecie del Rialzo o ribasso fraudolento dei prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio ex art. 501 c.p., archetipo delle attuali figure di aggiotaggio e di manipolazione del mercato. Tale norma richiede, però, il dolo specifico in quanto la volontà del soggetto agente deve essere finalizzata a cagionare un turbamento del mercato negoziale dei valori o delle merci. """

Fonte Treccani.it, al seguente link:

http://www.treccani.it/enciclopedia/aggiotaggio/
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Avvocato penalista - Aggiotaggio, il reato previsto e punito dall'articolo 2637 del Codice Civile.
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martedì 5 novembre 2013

Avvocato penalista - L'Omicidio del consenziente ovvero il delitto previsto e punito dall'art. 579 del Codice Penale.

Avvocato penalista - L'Omicidio del consenziente ovvero il delitto previsto e punito dall'art. 579 del Codice Penale.
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Avvocato penalista - L'Omicidio del consenziente ovvero il delitto previsto e punito dall'art. 579 del Codice Penale.
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L'Articolo 579 del Codice Penale, intitolato all'Omicidio del consenziente, prevede che:

Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con la reclusione da sei a quindici anni.

Non si applicano le aggravanti indicate nell'articolo 61.

Si applicano le disposizioni relative all'omicidio (volontario, artt. 575-577) se il fatto è commesso:

1) contro una persona minore degli anni diciotto;

2) contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un'altra infermità o per l'abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti;

3) contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno.
 
" L'omicidio del consenziente, di cui tratta l'art. 579 del codice penale, è il fatto di colui che cagiona la morte d'un uomo (di una persona...) con il consenso di questi.

La pena prevista per questo specifico reato è la reclusione da sei a quindici anni.

Nonostante il consenso della vittima, tornano peraltro applicabili le disposizioni relative all'omicidio (volontario), se il fatto è commesso: contro una persona minore degli anni diciotto; contro una persona inferma di mente; o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un'altra infermità o per l'abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti; o contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno. "
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Avvocato penalista - L'Omicidio del consenziente ovvero il delitto previsto e punito dall'art. 579 del Codice Penale.
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sabato 2 novembre 2013

Avvocato penalista - Gli Attentati alla morale familiare commessi col mezzo della stampa periodica ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 565 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Gli Attentati alla morale familiare commessi col mezzo della stampa periodica ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 565 del Codice Penale.
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Avvocato penalista - Gli Attentati alla morale familiare commessi col mezzo della stampa periodica ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 565 del Codice Penale.
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L'Art. 565 del Codice Penale, intitolato agli Attentati alla morale familiare commessi col mezzo della stampa periodica, prevede e stabilisce che:
 
Chiunque nella cronaca dei giornali o di altri scritti periodici, nei disegni che ad essa si riferiscono, ovvero nelle inserzioni fatte a scopo di pubblicità sugli stessi giornali o scritti, espone o mette in rilievo circostanze tali da offendere la morale familiare, è punito con la multa da euro 103 a euro 516.
 
Personalmente, penso che la pena prevista per chi si rende autore della specifica figura criminosa qui indicata è, in pari misura, tanto ridicola quanto sproporzionata per difetto, atteso l'elevatissimo valore personale, familiare e sociale del bene giuridico che con tale norma si vorrebbe proteggere...        
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Avvocato penalista - Gli Attentati alla morale familiare commessi col mezzo della stampa periodica ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 565 del Codice Penale.
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venerdì 1 novembre 2013

Avvocato penalista - L'Incesto ovvero il reato previsto e punito dall'Articolo 564 del Codice Penale.

Avvocato penalista -  L'Incesto ovvero il reato previsto e punito dall'Articolo 564 del Codice Penale.
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Avvocato penalista -  L'Incesto ovvero il reato previsto e punito dall'Articolo 564 del Codice Penale.
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L'Articolo 564 del Codice Penale, intitolato all'Incesto, prevede e stabilisce che:
 
Chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo, commette incesto con un discendente o un ascendente, o con un affine in linea retta, ovvero con una sorella o un fratello, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
 
La pena è della reclusione da due a otto anni nel caso di relazione incestuosa.
 
Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se l'incesto è commesso da persona maggiore di età , con persona minore degli anni diciotto, la pena è aumentata per la persona maggiorenne.
 
La condanna pronunciata contro il genitore importa la perdita della potestà genitoriale.
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Avvocato penalista -  L'Incesto ovvero il reato previsto e punito dall'Articolo 564 del Codice Penale.
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