http://www.avvocato-penalista-cirolla.blogspot.com/google4dd38cced8fb75ed.html Avvocato penalista ...: luglio 2013

Informazioni Professionali Specifiche.

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Chiunque non sia nelle condizioni economiche di poter pagare da se i compensi professionali dovuti per una efficace ed utile difesa in materia penale, può beneficiare del Gratuito Patrocinio o Patrocinio a spese dello Stato e ciò significa che lo Stato si accolla gli oneri economici necessari per la difesa delle persone non o poco abbienti. L'Avv. Cirolla, come i validissimi colleghi e collaboratori scientifici esterni che lo coadiuvano nella sua attività, sono accreditati al Gratuito Patrocinio o Patrocinio a spese dello Stato, con validità estesa sull'intero territorio nazionale e davanti a tutte le autorità giudiziarie italiane. Cliccate sulla foto che si trova nel sesto riquadro a scendere della colonna di destra di questa pagina web per leggere e vedere da voi quali sono le condizioni di fatto e di legge per essere ammessi a tale beneficio.
L'assistenza, la consulenza ed i consigli legali preliminari richiestici dagli aspiranti nuovi assistiti, difesi o rappresentati verranno dati soltanto a coloro che si atterranno a quanto previsto nell'undicesimo riquadro a scendere, che si può visualizzare nella colonna di destra della home page del sito ed intitolato: AVVERTENZA PER LE PERSONE FISICHE O GIURIDICHE CHE CONTATTANO PER LA PRIMA VOLTA QUESTO SITO WEB.

venerdì 26 luglio 2013

Avvocato penalista - Prostituzione - Cassazione.

Avvocato penalista - Prostituzione - Cassazione.
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Basta alle multe per chi si ferma in auto davanti le prostitute per contrattare il prezzo del meretricio.

Lo ha stabilito una recente sentenza della nostra Corte Suprema di Cassazione.
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Avvocato penalista - Prostituzione - Cassazione.

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lunedì 8 luglio 2013

Avvocato penalista - La devastazione ossia una delle due modalità commissive del reato previsto e punito dall'Art. 419 del Codice Penale.

Avvocato penalista - La devastazione ossia una delle due modalità commissive del reato previsto e punito dall'Art. 419 del Codice Penale.
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Avvocato penalista - La devastazione ossia una delle due modalità commissive del reato previsto e punito dall'Art. 419 del Codice Penale.
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L'Articolo 419 del Codice Penale, intitolato alla Devastazione ed al saccheggio, prevede che:

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio è punito con la reclusione da otto a quindici anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso su armi, munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito.

Come stabilisce espressamente la norma qui indicata, attraverso l'inciso "fuori dei casi preveduti dall'art. 285" (c.p.), è evidente che la figura criminosa di devastazione da essa prevista e punita è alquanto distinta e diversa dall'analogo delitto previsto e punito dall'art. 285 del Codice Penale. 
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Avvocato penalista - La devastazione ossia una delle due modalità commissive del reato previsto e punito dall'Art. 419 del Codice Penale.
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domenica 7 luglio 2013

Avvocato penalista - La guida in stato di ebbrezza ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 186 del Codice della Strada ed intitolato alla Guida sotto l'influenza dell'alcool.

Avvocato penalista - La guida in stato di ebbrezza ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 186 del Codice della Strada ed intitolato alla Guida sotto l'influenza dell'alcool.
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Avvocato penalista - La guida in stato di ebbrezza ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 186 del Codice della Strada ed intitolato alla Guida sotto l'influenza dell'alcool.
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L'Art. 186 del Codice della Strada, intitolato alla Guida sotto l'influenza dell'alcool, prevede che:

1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.
 
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:
 
a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 527 a euro 2.108, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l).
 
All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
 
b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).
 
All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
 
c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).

All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.
 
Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata.
 
La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio.
 
Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.

Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter.
 
2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito.

Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222.
 
2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.
 
2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.
 
2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia.

Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.
 
2-sexies. l'ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.
 
2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa.

Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.
 
2-octies. Una quota pari al venti per cento dell'ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui al comma 2-sexies è destinata ad alimentare il Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.
 
3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi l e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
 
4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.
 
5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate.

Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge.

Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.

I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144 Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187.
 
6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
 
7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c).

La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione.

Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8.

Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
 
8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni.

Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.
 
9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.
 
9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti, organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze.

Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità.

In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato.

La decisione è ricorribile in cassazione.

Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente.

In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca.

Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.
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(1) Vedi art. 379 reg. cod. strada.
(2) Articolo così modificato dalla L. 29 luglio 2010, n. 120.
(3) Importo aggiornato dall'art. 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013.
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Avvocato penalista - La guida in stato di ebbrezza ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 186 del Codice della Strada ed intitolato alla Guida sotto l'influenza dell'alcool.
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sabato 6 luglio 2013

Avvocato penalista - Sostituzione di persona, il reato previsto e punito dall'art. 494 del Codice penale.

Avvocato penalista - Sostituzione di persona, il reato previsto e punito dall'art. 494 del Codice penale.
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L'art. 494 del codice penale, infatti, prevede che: 
 
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino ad un anno.
 
E questo specifico reato si configura e si concreta anche quando ci registriamo o ci presentiamo in una chat o in altri luoghi del web con una identità personale che non è vera o non ci è propria...

Ovviamente il principio di diritto enucleato dalla nostra Suprema Corte di Cassazione non è applicabile nei casi in cui il falso nickname non è un nome altrui, ma una mera invenzione od un nome di fantasia.
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Avvocato penalista - Sostituzione di persona, il reato previsto e punito dall'art. 494 del Codice penale.
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""" Falso nickname in chat: punito chi si spaccia per un’altra persona.

La legge prevede una condanna penale per chi crea un falso nickname spacciandosi per un’altra persona.

Commette reato di sostituzione di persona [1] chi usa in chat un nickname identificativo di un’altra persona. È quanto stabilito dalla Cassazione [2] che, adeguandosi all’era digitale, intende tutelare le vittime di insidie e raggiri tramite il web.

Il caso deciso dai giudici riguarda una donna che, per vendetta personale, aveva inserito, in un sito di incontri, un nickname a sfondo erotico con le iniziali e il numero di telefono della sua ex datrice di lavoro. Inevitabile l’immediato disagio della vittima che si era vista ricevere messaggi e telefonate, a volte anche ingiuriosi, da parte degli utenti del sito hot.

I giudici hanno condannato la donna per sostituzione di persona, ritenendo che tale reato sussista non solo quando ci si sostituisce ad un’altra persona, ma anche quando si attribuisce ad altri un nome o uno stato o una qualità falsi. Per “nome” si intende non solo quello di battesimo, ma anche “tutti i contrassegni di identità”, tra cui  il nickname utilizzato nelle comunicazioni via internet. Esso attribuisce sì un’identità virtuale, ma può comunque avere effetti sulla vita reale. Si pensi, per esempio, all’utente della rete che, indotto in errore dall’account o dal nickname, crede di chattare con una determinata persona mentre, invece, sta parlando con un’altra.

Con la sentenza in esame la tutela degli internauti, estesa anche al falso nickname, fa un’ulteriore passo in avanti. Già in passato, infatti, la Cassazione ha riconosciuto sussistente il reato di sostituzione di persona in caso di partecipazione ad aste con falso pseudonimo [3] o nel caso di utilizzazione di un falso account di posta elettronica, indicando le generalità di un altro soggetto [4].

Il caso dell’inserimento in una chat pubblica del nickname identificativo di un’altra persona, divulgandone addirittura il numero di telefono, è un’ipotesi che si affianca a quelle sopra richiamate.

Ricorda un po’ i numeri scritti sui muri dei bagni delle scuole e degli autogrill. Con la differenza che, in quelle ipotesi, il titolare del numero difficilmente può risalire all’autore dello scherzo e difendersi. Oggi, se i dati vanno su internet, la divulgazione è nettamente più ampia, ma è più facile risalire ai colpevoli. Come del resto è avvenuto nel caso deciso dalla Cassazione.

[1] Art. 494 cod. pen.:

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino ad un anno”.
 
[2] Cass. sent. n. 2905 del 29 aprile 2013.
[3] Cass. sent. n. 36094/2006.
[4] Cass. sent. n. 12479/2011. """

Fonte La legge per tutti.it .

http://www.laleggepertutti.it/30084_falso-nickname-in-chat-punito-chi-si-spaccia-per-unaltra-persona
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Avvocato penalista - Sostituzione di persona, il reato previsto e punito dall'art. 494 del Codice penale.
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venerdì 5 luglio 2013

Avvocato penalista - Attentato contro la Costituzione dello Stato, il delitto previsto e punito dall'art. 283 del Codice Penale e la sua riforma sbagliata e strumentale.

Avvocato penalista - Attentato contro la Costituzione dello Stato, il delitto previsto e punito dall'art. 283 del Codice Penale e la sua riforma sbagliata e strumentale.
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Avvocato penalista - Attentato contro la Costituzione dello Stato, il delitto previsto e punito dall'art. 283 del Codice Penale e la sua riforma sbagliata e strumentale.
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La versione originaria o precedente dell'art. 283 del codice penale recitava così:

Chiunque commette un fatto diretto a mutare la costituzione dello Stato o la forma del Governo, con mezzi non consentiti dall’ordinamento costituzionale dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni.

Qualche anno fa, questa norma è stata modificata o, come va di moda nel lessico del nostro tempo, è stata riformata, in base all'art. 3 della Legge 24 febbraio 2006, n°. 85, ed, attualmente, recita così:

Chiunque, con atti violenti, commette un fatto diretto e idoneo a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di governo, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

Prescindo volutamente da ogni pur dovuta considerazione critica circa la opportunità o meno di riformare in peius (in peggio) una norma penale del codice, finalizzata alla protezione della nostra Costituzione Repubblicana ovvero della nostra Magna carta in cui sono previsti i rispettivi diritti e doveri dei cittadini verso lo Stato e dello Stato verso i cittadini, entrambi protesi in direzione della più elevata e civile convivenza sociale e del benessere dello Stato e dei suoi cittadini, poiché mi sembra così evidente la ratio, sottacentesi all'iniziativa di riformare l'art. 283 del codice penale, che ogni mia od altrui nota di commento critico si rivelerebbe semplicemente ultronea.

Porre tra i nuovi elementi costitutivi della specifica fattispecie criminosa gli atti violenti, dopo avere eliminato anche l'inciso "con mezzi non consentiti dall’ordinamento costituzionale dello Stato" equivale ad aprire le porte allo strazio delle nostre garanzie costituzionali, per via indolore e silente, poiché ciò significa legittimare la auto-autorizzazione a mutare la Costituzione o la forma di governo anche al di là dei mezzi consentiti dall’ordinamento costituzionale dello Stato, atteso che, nella forma novellata dell'art. 283 del codice penale, "i mezzi non consentiti dall’ordinamento costituzionale dello Stato" non compaiono più tra gli elementi costitutivi del delitto di Attentato contro la Costituzione dello Stato.

E tutto ciò, secondo il mio modesto parere, non è avvenuto solo a caso o per caso, ma costituisce la fisiologica prosecuzione di una strategia distruttiva nei confronti dell'Italia, dei suoi valori e del suo popolo, che viene portata avanti da anni, in silenzio e tradendo la fiducia ricevuta.
 
Ed i cosiddetti saggi, che stravolgeranno la nostra Costituzione, ne sono l'evidente riprova.

Tutto ciò che accade oggi e che ci viene propinato dalle addomesticate cronache parlamentari come necessario al miglioramento delle nostre condizioni di vita o sociali, fino al 24 febbraio del 2006, sarebbe stato definito o considerato come un "Attentato contro la Costituzione dello Stato", codice penale alla mano, e punibile con la reclusione fino a 12 anni.

Oggi, siccome non viene fatto con atti violenti e può essere fatto anche attraverso mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale dello Stato - che non sono più richiesti come elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 283 del codice penale - chiunque è libero di fare o di farci ciò che vuole, senza temere di dover pagare il pegno o di dover essere messo in galera.

E tutto ciò mi rattrista e mi indigna non poco, sia come studioso della specifica materia, sia come avvocato e sia - ma non da meno - come cittadino italiano, amorato del proprio Paese.
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Avvocato penalista - Attentato contro la Costituzione dello Stato, il delitto previsto e punito dall'art. 283 del Codice Penale e la sua riforma sbagliata e strumentale.
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giovedì 4 luglio 2013

Avvocato penalista - Perquisizione e ispezione personale arbitrarie - art. 609 del codice penale - e difesa delle vittime del reato di perquisizione e ispezione personale arbitrarie.

Avvocato penalista - Perquisizione e ispezione personale arbitrarie - art. 609 del codice penale - e difesa delle vittime del reato di perquisizione e ispezione personale arbitrarie.
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Avvocato penalista - Perquisizione e ispezione personale arbitrarie - art. 609 del codice penale - e difesa delle vittime del reato di perquisizione e ispezione personale arbitrarie.
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E' il nuovo servizio legale professionale, altamente innovativo, qualificato e specialistico, ideato dall'Avvocato Cirolla e rivolto alle vittime del reato di perquisizione e ispezione personale arbitrarie.
 
Esso consiste nelle varie attività di assistenza, consulenza, difesa e rappresentanza legali in favore delle vittime del reato di perquisizione e ispezione personale arbitrarie, a partire dalla fase delle indagini preliminari - alle quali si affiancheranno le indagini difensive, dirette dall'Avvocato Cirolla e supportate dai migliori investigatori privati di sua fiducia, nonché dai suoi più qualificati collaboratori scientifici, tutti altamente preparati e competenti nelle varie e rispettive branche delle scienze criminalistiche di cui si occupano - fino al giudizio di cassazione ed al successivo giudizio per il risarcimento dei danni.
 
Si tratta di un servizio legale nuovo ed innovativo, nonché efficace ed utile per le vittime del reato di perquisizione e ispezione personale arbitrarie, che viene svolto da professionisti competenti, seri, qualificati e specialisti ognuno nel proprio settore.
 
Possono usufruire di questo specifico servizio legale anche le Associazioni, le Fondazioni o le altre organizzazioni anti-perquisizione e ispezione personale arbitrarie esistenti sul territorio italiano od europeo, sia che operino in ambito ecclesiastico o diocesano, sia che operino in ambito civile o laico.
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Avvocato penalista - Perquisizione e ispezione personale arbitrarie - art. 609 del codice penale - e difesa delle vittime del reato di perquisizione e ispezione personale arbitrarie.
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mercoledì 3 luglio 2013

Avvocato penalista - Violenza sessuale di gruppo - art. 609-octies del codice penale - e difesa delle vittime del reato di violenza sessuale di gruppo.

Avvocato penalista - Violenza sessuale di gruppo - art. 609-octies del codice penale - e difesa delle vittime del reato di violenza sessuale di gruppo.
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Avvocato penalista - Violenza sessuale di gruppo - art. 609-octies del codice penale - e difesa delle vittime del reato di violenza sessuale di gruppo.
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E' il nuovo servizio legale professionale altamente innovativo, qualificato e specialistico, ideato dall'Avvocato Cirolla e rivolto alle vittime del reato di violenza sessuale di gruppo.
 
Esso consiste nelle varie attività di assistenza, consulenza, difesa e rappresentanza legali in favore delle vittime del reato di violenza sessuale di gruppo, a partire dalla fase delle indagini preliminari - alle quali si affiancheranno le indagini difensive, dirette dall'Avvocato Cirolla e supportate dai migliori investigatori privati di sua fiducia, nonché dai suoi più qualificati collaboratori scientifici, tutti altamente preparati e competenti nelle varie e rispettive branche delle scienze criminalistiche di cui si occupano - fino al giudizio di cassazione ed al successivo giudizio per il risarcimento dei danni.
 
Si tratta di un servizio legale nuovo ed innovativo, nonché efficace ed utile per le vittime del reato di violenza sessuale di gruppo, che viene svolto da professionisti competenti, seri, qualificati e specialisti ognuno nel proprio settore.

Possono usufruire di questo specifico servizio legale anche le Associazioni, le Fondazioni o le altre organizzazioni anti-violenza sessuale di gruppo esistenti sul territorio italiano od europeo, sia che operino in ambito ecclesiastico o diocesano, sia che operino in ambito civile o laico.
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martedì 2 luglio 2013

Avvocato penalista - Corruzione di minorenne - art. 609-quinquies del codice penale - e difesa delle vittime del reato di corruzione di minorenne.

Avvocato penalista - Corruzione di minorenne - art. 609-quinquies del codice penale - e difesa delle vittime del reato di corruzione di minorenne.
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Avvocato penalista - Corruzione di minorenne - art. 609-quinquies del codice penale - e difesa delle vittime del reato di corruzione di minorenne.
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E' il nuovo servizio legale professionale altamente innovativo, qualificato e specialistico, ideato dall'Avvocato Cirolla e rivolto alle vittime del reato di corruzione di minorenne.
 
Esso consiste nelle varie attività di assistenza, consulenza, difesa e rappresentanza legali in favore delle vittime del reato di corruzione di minorenne, a partire dalla fase delle indagini preliminari - alle quali si affiancheranno le indagini difensive, dirette dall'Avvocato Cirolla e supportate dai migliori investigatori privati di sua fiducia, nonché dai suoi più qualificati collaboratori scientifici, tutti altamente preparati e competenti nelle varie e rispettive branche delle scienze criminalistiche di cui si occupano - fino al giudizio di cassazione ed al successivo giudizio per il risarcimento dei danni.
 
Si tratta di un servizio legale nuovo ed innovativo, nonché efficace ed utile per le vittime del reato di corruzione di minorenne, che viene svolto da professionisti competenti, seri, qualificati e specialisti ognuno nel proprio settore.

Possono usufruire di questo specifico servizio legale anche le Associazioni, le Fondazioni o le altre organizzazioni anti-corruzione di minorenne esistenti sul territorio italiano od europeo, sia che operino in ambito ecclesiastico o diocesano, sia che operino in ambito civile o laico.
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Avvocato penalista - Corruzione di minorenne - art. 609-quinquies del codice penale - e difesa delle vittime del reato di corruzione di minorenne.
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lunedì 1 luglio 2013

Avvocato penalista - Atti sessuali con minorenne - art. 609-quater del codice penale - e difesa delle vittime del reato di atti sessuali con minorenne.

Avvocato penalista - Atti sessuali con minorenne - art. 609-quater del codice penale - e difesa delle vittime del reato di atti sessuali con minorenne.
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Avvocato penalista - Atti sessuali con minorenne - art. 609-quater del codice penale - e difesa delle vittime del reato di atti sessuali con minorenne.
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E' il nuovo servizio legale professionale altamente innovativo, qualificato e specialistico, ideato dall'Avvocato Cirolla e rivolto alle vittime del reato di atti sessuali con minorenne.

Esso consiste nelle varie attività di assistenza, consulenza, difesa e rappresentanza legali in favore delle vittime del reato di atti sessuali con minorenne, a partire dalla fase delle indagini preliminari - alle quali si affiancheranno le indagini difensive, dirette dall'Avvocato Cirolla e supportate dai migliori investigatori privati di sua fiducia, nonché dai suoi più qualificati collaboratori scientifici, tutti altamente preparati e competenti nelle varie e rispettive branche delle scienze criminalistiche di cui si occupano - fino al giudizio di cassazione ed al successivo giudizio per il risarcimento dei danni.

Si tratta di un servizio legale nuovo ed innovativo, nonché efficace ed utile per le vittime del reato di atti sessuali con minorenne, che viene svolto da professionisti competenti, seri, qualificati e specialisti ognuno nel proprio settore.

Possono usufruire di questo specifico servizio legale anche le Associazioni, le Fondazioni o le altre organizzazioni che lottano contro il reato di atti sessuali perpetrati ai danni dei minorenni esistenti  sul territorio italiano od europeo, sia che operino in ambito ecclesiastico o diocesano, sia che operino in ambito civile o laico.
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Avvocato penalista - Atti sessuali con minorenne - art. 609-quater del codice penale - e difesa delle vittime del reato di atti sessuali con minorenne.
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