http://www.avvocato-penalista-cirolla.blogspot.com/google4dd38cced8fb75ed.html Avvocato penalista ...: ottobre 2013

Informazioni Professionali Specifiche.

- Avvocato abilitato al Patrocinio presso la Corte Suprema di Cassazione e presso le altre Giurisdizioni Superiori - Avvocato Specialista in Diritto Penale ed in Procedura Penale - Avvocato Penalista - Avvocato Processualpenalista - Avvocato Specializzato in Indagini Difensive - Avvocato Specializzato in Tecniche Investigative Avanzate - Avvocato Specializzato in Legislazione e Programmazione della Sicurezza - Avvocato Specializzato nello studio e nella elaborazione dei modelli organizzativi per la prevenzione dei reati, al fine dell'esclusione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, di cui al D. Lgs. 231/2001 ed al più recente Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (T.U.S.L.), di cui al D. Lgs. 81/08, come integrato e corretto dal D. Lgs. 106/09 - Avvocato Specializzato nelle Revisioni dei Giudizi Penali - Avvocato Ordinario per le Attività di Assistenza, Consulenza, Difesa e Rappresentanza legali, in materia Amministrativa, Civile, Penale e Tributaria -
Chiunque non sia nelle condizioni economiche di poter pagare da se i compensi professionali dovuti per una efficace ed utile difesa in materia penale, può beneficiare del Gratuito Patrocinio o Patrocinio a spese dello Stato e ciò significa che lo Stato si accolla gli oneri economici necessari per la difesa delle persone non o poco abbienti. L'Avv. Cirolla, come i validissimi colleghi e collaboratori scientifici esterni che lo coadiuvano nella sua attività, sono accreditati al Gratuito Patrocinio o Patrocinio a spese dello Stato, con validità estesa sull'intero territorio nazionale e davanti a tutte le autorità giudiziarie italiane. Cliccate sulla foto che si trova nel sesto riquadro a scendere della colonna di destra di questa pagina web per leggere e vedere da voi quali sono le condizioni di fatto e di legge per essere ammessi a tale beneficio.
L'assistenza, la consulenza ed i consigli legali preliminari richiestici dagli aspiranti nuovi assistiti, difesi o rappresentati verranno dati soltanto a coloro che si atterranno a quanto previsto nell'undicesimo riquadro a scendere, che si può visualizzare nella colonna di destra della home page del sito ed intitolato: AVVERTENZA PER LE PERSONE FISICHE O GIURIDICHE CHE CONTATTANO PER LA PRIMA VOLTA QUESTO SITO WEB.

giovedì 31 ottobre 2013

Avvocato penalista - Le cause di estinzione dei reati di Adulterio e di Concubinato, previste e stabilite dall'Art. 563 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Le cause di estinzione dei reati di Adulterio e di Concubinato, previste e stabilite dall'Art. 563 del Codice Penale.
____________________________________
 
Avvocato penalista - Le cause di estinzione dei reati di Adulterio e di Concubinato, previste e stabilite dall'Art. 563 del Codice Penale.
____________________________________
 
L'Art. 563 del Codice Penale, intitolato all'Estinzione del reato (di Adulterio e di Concubinato), prevede e stabilisce che: (1)
 
Nei casi preveduti dagli articoli 559 e 560 la remissione della querela, anche se intervenuta dopo la condanna, estingue il reato.
 
Estinguono altresì il reato:
 
1) la morte del coniuge offeso;
 
2) l'annullamento del matrimonio del colpevole di adulterio o di concubinato.
 
L'estinzione del reato ha effetto anche riguardo al correo e alla concubina e ad ogni persona che sia concorsa nel reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.
 
(1) Si vedano le note in calce agli Artt. 559 e 560 del Codice Penale.
____________________________________

Avvocato penalista - Le cause di estinzione dei reati di Adulterio e di Concubinato, previste e stabilite dall'Art. 563 del Codice Penale.
____________________________________

 
Leggi tutto...

mercoledì 30 ottobre 2013

Avvocato penalista - La Pena accessoria e la sanzione civile previste e stabilite dall'Art. 562 del Codice Penale per i reati di Bigamia e Concubinato.

Avvocato penalista - La Pena accessoria e la sanzione civile previste e stabilite dall'Art. 562 del Codice Penale per i reati di Bigamia e Concubinato.
____________________________________
 
Avvocato penalista - La Pena accessoria e la sanzione civile previste e stabilite dall'Art. 562 del Codice Penale per i reati di Bigamia e Concubinato.
____________________________________
 
L'Art. 562 del Codice Penale, intitolato alla Pena accessoria ed alla sanzione civile, prevede e stabilisce che: (1)
 
La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 556 e 560 importa la perdita dell'autorità maritale.
 
Con la sentenza di condanna per adulterio o per concubinato il giudice può, sull'istanza del coniuge offeso, ordinare i provvedimenti temporanei di indole civile, che ritenga urgenti nell'interesse del coniuge offeso e della prole.
 
Tali provvedimenti sono immediatamente eseguibili, ma cessano di aver effetto se, entro tre mesi dalla sentenza di condanna, divenuta irrevocabile, non è presentata dinanzi al giudice civile domanda di separazione personale.
 
(1) Si vedano le note in calce agli Artt. 559 e 560 del Codice Penale.
____________________________________
 
Avvocato penalista - La Pena accessoria e la sanzione civile previste e stabilite dall'Art. 562 del Codice Penale per i reati di Bigamia e Concubinato.
____________________________________
 
 
Leggi tutto...

martedì 29 ottobre 2013

Avvocato penalista - I Casi di non punibilità e la Circostanza attenuante, disciplinati e previsti dall'Art. 561 del Codice Penale per i reati di Adulterio e di Concubinato.

Avvocato penalista - I Casi di non punibilità e la Circostanza attenuante, disciplinati e previsti dall'Art. 561 del Codice Penale per i reati di Adulterio e di Concubinato.
____________________________________
 
Avvocato penalista - I Casi di non punibilità e la Circostanza attenuante, disciplinati e previsti dall'Art. 561 del Codice Penale per i reati di Adulterio e di Concubinato.
____________________________________

L'Art. 561 del Codice Penale, intitolato ai Casi di non punibilità ed alla Circostanza attenuante, prevede e stabilisce che: (1)
 
Nel caso preveduto dall'articolo 559, non è punibile la moglie quando il marito l'abbia indotta o eccitata alla prostituzione ovvero abbia comunque tratto vantaggio dalla prostituzione di lei.
 
Nei casi preveduti dai due articoli precedenti non è punibile il coniuge legalmente separato per colpa dell'altro coniuge, ovvero da questo ingiustamente abbandonato.
 
Se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato per colpa propria o per colpa propria e dell'altro coniuge o per mutuo consenso, la pena è diminuita.

(1) Vedasi nota all'Art. 559 del Codice Penale.
____________________________________

Avvocato penalista - I Casi di non punibilità e la Circostanza attenuante, disciplinati e previsti dall'Art. 561 del Codice Penale per i reati di Adulterio e di Concubinato.
____________________________________

Leggi tutto...

lunedì 28 ottobre 2013

Avvocato penalista - Il Concubinato ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 560 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Il Concubinato ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 560 del Codice Penale.
____________________________________
 
Avvocato penalista - Il Concubinato ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 560 del Codice Penale.
____________________________________
 
L'Art. 560 del Codice Penale, intitolato al Concubinato, prevedeva e stabiliva che:
 
Il marito, che tiene una concubina nella casa coniugale, o notoriamente altrove, è punito con la reclusione fino a due anni. (1)
 
La concubina è punita con la stessa pena.
 
Il delitto è punibile a querela della moglie.
 
(1) La Corte costituzionale con sentenza n°. 147/1969 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'Art. 560 del Codice Penale.
 
Atteso che col termine "concubinato" - dal latino cum (assieme o insieme) e cumbere (giacere a letto) - si intende il fatto di chi giace nel letto di casa propria o notoriamente altrove con persona diversa dal coniuge o definire una relazione amorosa domestica o notoriamente intrattenuta altrove con persona diversa dal proprio coniuge, meraviglia non poco il fatto che la formulazione normativa di questa specifica figura criminosa abbia contemplato soltanto l'ipotesi del marito reo di concubinato e non pure quella della moglie rea di concubinato.
____________________________________
 
Avvocato penalista - Il Concubinato ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 560 del Codice Penale.
____________________________________
 
 
Leggi tutto...

domenica 27 ottobre 2013

Avvocato penalista - L'Adulterio ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 559 del Codice Penale.

Avvocato penalista - L'Adulterio ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 559 del Codice Penale.
____________________________________
 
Avvocato penalista - L'Adulterio ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 559 del Codice Penale.
____________________________________
 
L'Art. 559 del Codice Penale, intitolato all' Adulterio, prevedeva e stabiliva che:
 
La moglie adultera è punita con la reclusione fino a un anno.

Con la stessa pena è punito il correo dell'adultera.
 
La pena è della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina. (1)
 
Il delitto è punibile a querela del marito. (2)
 
(1) La Corte costituzionale con sentenza n°. 126/1968 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo e del secondo comma dell'articolo 559 del Codice Penale.
 
(2) La Corte costituzionale con sentenza n°. 147/1969 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma terzo dell'articolo 559 del Codice Penale.
 
Atteso col termine "adulterio" - dal latino adulterum (adulterare, corrompere, ecc.), ma anche ad alterum, sottinteso ire (andare ad altri o con altri) - si intende il fatto di chi adultera o corrompe una relazione coniugale ovvero il fatto di colui che va ad altri o con altri e definire una relazione amorosa con persona diversa dal proprio coniuge, meraviglia non poco il fatto che la formulazione normativa di questa specifica figura criminosa abbia contemplato soltanto l'ipotesi della moglie rea di adulterio e non pure quella del marito reo di adulterio.
____________________________________
 
Avvocato penalista - L'Adulterio ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 559 del Codice Penale.
____________________________________

 
Leggi tutto...

sabato 26 ottobre 2013

Avvocato penalista - La Induzione al matrimonio mediante inganno ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 558 del Codice Penale.

Avvocato penalista - La Induzione al matrimonio mediante inganno ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 558 del Codice Penale.
____________________________________
 
Avvocato penalista - La Induzione al matrimonio mediante inganno ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 558 del Codice Penale.
____________________________________
 
L'Art. 558 del Codice Penale, intitolato alla Induzione al matrimonio mediante inganno, prevede e stabilisce che: 
 
Chiunque, nel contrarre matrimonio avente effetti civili, con mezzi fraudolenti occulta all'altro coniuge l'esistenza di un impedimento che non sia quello derivante da un precedente matrimonio è punito, se il matrimonio è annullato a causa dell'impedimento occultato, con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa da euro 206 a euro 1.032.
 
Personalmente penso che sia la formulazione della specifica norma qui indicata, sia la pena prevista per chi si rende autore od autrice del divieto penale da essa portato, sono rispettivamente del tutto inadeguate e sproporzionate per difetto in rapporto al bene giuridico che l'Art. 558 del Codice Penale vorrebbe proteggere o tutelare, atteso che il benessere, la felicità o la serenità di una persona, uomo o donna che sia, non valgono meno della loro vita e, dunque, di se stessi...        
____________________________________
 
Avvocato penalista - La Induzione al matrimonio mediante inganno ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 558 del Codice Penale.
____________________________________
 
 
Leggi tutto...

venerdì 25 ottobre 2013

Avvocato penalista - La prescrizione del reato di Bigamia.

Avvocato penalista - La prescrizione del reato di Bigamia.
____________________________________
 
Avvocato penalista - La prescrizione del reato di Bigamia.
____________________________________

L'Art. 557 del Codice Penale, intitolato alla Prescrizione del reato (di Bigamia), prevede e stabilisce che: 
 
Il termine della prescrizione per il delitto preveduto dall'articolo precedente decorre dal giorno in cui è sciolto uno dei due matrimoni o è dichiarato nullo il secondo per bigamia.
____________________________________
 
Avvocato penalista - La prescrizione del reato di Bigamia.
____________________________________
 
 
Leggi tutto...

giovedì 24 ottobre 2013

Avvocato penalista - La Bigamia ovvero il reato previsto punito dall'Art. 556 del Codice Penale.

Avvocato penalista - La Bigamia ovvero il reato previsto punito dall'Art. 556 del Codice Penale.
____________________________________
 
Avvocato penalista - La Bigamia ovvero il reato previsto punito dall'Art. 556 del Codice Penale.
____________________________________

L'Art. 556 del Codice Penale, intitolato alla Bigamia, prevede e stabilisce che:
 
Chiunque, essendo legato da un matrimonio avente effetti civili, ne contrae un altro, pur avente effetti civili, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi, non essendo coniugato, contrae matrimonio con persona legata da matrimonio avente effetti civili.
 
La pena è aumentata se il colpevole ha indotto in errore la persona, con la quale ha contratto matrimonio, sulla libertà dello stato proprio o di lei.
 
Se il matrimonio, contratto precedentemente dal bigamo, è dichiarato nullo, ovvero è annullato il secondo matrimonio per causa diversa dalla bigamia, il reato è estinto, anche rispetto a coloro che sono concorsi nel reato, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.
____________________________________
 
Avvocato penalista - La Bigamia ovvero il reato previsto punito dall'Art. 556 del Codice Penale.
____________________________________

 
Leggi tutto...

lunedì 14 ottobre 2013

Avvocato penalista - La decadenza dalla responsabilità genitoriale ovvero la pena accessoria irrogata dall'Art. 569 del Codice Penale per i genitori che siano condannati per alcuno dei reati previsti e puniti dagli Artt. 566, 567 e 568 del Codice Penale.

Avvocato penalista - La decadenza dalla responsabilità genitoriale ovvero la pena accessoria irrogata dall'Art. 569 del Codice Penale per i genitori che siano condannati per alcuno dei reati previsti e puniti dagli Artt. 566, 567 e 568 del Codice Penale.
____________________________________
 
Avvocato penalista - La decadenza dalla responsabilità genitoriale ovvero la pena accessoria irrogata dall'Art. 569 del Codice Penale per i genitori che siano condannati per alcuno dei reati previsti e puniti dagli Artt. 566, 567 e 568 del Codice Penale.
____________________________________
 
L'Art. 569 del Codice Penale, intitolato alla Pena accessoria, prevede e stabilisce che: 
 
La condanna pronunciata contro il genitore per alcuno dei delitti preveduti da questo capo (ossia dagli Art. 566, Supposizione o soppressione di stato; Art. 567, Alterazione di stato e Art. 568, Occultamento di stato di un figlio) importa la decadenza dalla responsabilità genitoriale.
____________________________________
 
Avvocato penalista - La decadenza dalla responsabilità genitoriale ovvero la pena accessoria irrogata dall'Art. 569 del Codice Penale per i genitori che siano condannati per alcuno dei reati previsti e puniti dagli Artt. 566, 567 e 568 del Codice Penale.
____________________________________
 

 
Leggi tutto...

domenica 13 ottobre 2013

Avvocato penalista - L'Occultamento di stato di un figlio ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 568 del Codice Penale.

Avvocato penalista - L'Occultamento di stato di un figlio ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 568 del Codice Penale.
____________________________________
 
Avvocato penalista - L'Occultamento di stato di un figlio ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 568 del Codice Penale.
____________________________________
 
 
L'Art. 568 del Codice Penale, intitolato all'Occultamento di stato di un figlio, prevede e stabilisce che:
 
Chiunque depone o presenta un fanciullo, già iscritto nei registri dello stato civile come figlio nato nel matrimonio o riconosciuto, in un ospizio di trovatelli o in un altro luogo di beneficenza, occultandone lo stato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
____________________________________
 
Avvocato penalista - L'Occultamento di stato di un figlio ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 568 del Codice Penale.
____________________________________
 
 
Leggi tutto...

sabato 12 ottobre 2013

Avvocato penalista - L'Alterazione di stato ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 567 del Codice Penale.

Avvocato penalista - L'Alterazione di stato ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 567 del Codice Penale. 
____________________________________

Avvocato penalista - L'Alterazione di stato ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 567 del Codice Penale. 
____________________________________

L'Art. 567 del Codice Penale, intitolato alla Alterazione di stato, prevede e stabilisce che:
 
Chiunque, mediante la sostituzione di un neonato, ne altera lo stato civile è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
 
Si applica la reclusione da cinque a quindici anni a chiunque, nella formazione di un atto di nascita, altera lo stato civile di un neonato, mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità.
____________________________________

Avvocato penalista - L'Alterazione di stato ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 567 del Codice Penale. 
____________________________________

Leggi tutto...

venerdì 11 ottobre 2013

Avvocato penalista - La Supposizione o soppressione di stato ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 566 del Codice Penale.

Avvocato penalista - La Supposizione o soppressione di stato ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 566 del Codice Penale.
____________________________________

Avvocato penalista - La Supposizione o soppressione di stato ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 566 del Codice Penale.
____________________________________

L'Art. 566 del Codice Penale, intitolato alla Supposizione o soppressione di stato, prevede e stabilisce che:.
 
Chiunque fa figurare nei registri dello stato civile una nascita inesistente è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
 
Alla stessa pena soggiace chi, mediante l'occultamento di un neonato, ne sopprime lo stato civile.
____________________________________

Avvocato penalista - La Supposizione o soppressione di stato ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 566 del Codice Penale.
____________________________________

Leggi tutto...

martedì 8 ottobre 2013

Avvocato penalista - La strage ovvero il delitto previsto e punito dall'art. 422 del Codice Penale.

Avvocato penalista - La strage ovvero il delitto previsto e punito dall'art. 422 del Codice Penale.
____________________________________

L'Articolo 422 del Codice Penale, intitolato alla Strage, stabilisce che:

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità è punito, se dal fatto deriva la morte di più persone, con l'ergastolo.

Se è cagionata la morte di una sola persona, si applica l'ergastolo.

In ogni altro caso si applica la reclusione non inferiore a quindici anni.
____________________________________
 
Avvocato penalista - La strage ovvero il delitto previsto e punito dall'art. 422 del Codice Penale.
____________________________________

" Delitto previsto e disciplinato dall’art. 422 c.p. commesso da chiunque, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità.

L’elemento oggettivo del reato consiste nel compimento di atti violenti obiettivamente idonei a creare un pericolo per la vita e l’integrità fisica della collettività.

La condotta è a forma libera in quanto le modalità dell’azione possono essere di varia natura, potendo integrare anche gli estremi di altri delitti.

Il delitto non si configura se gli atti compiuti si sono limitati a offendere la vita di una singola persona.

Il profilo soggettivo è integrato dal dolo specifico, identificabile nella coscienza e volontà di porre in essere atti violenti con l’intenzione di attentare alla vita di una o più persone.
 
Il delitto di strage non è punibile a titolo di colpa sia per la formulazione della norma, sia per l’incompatibilità della fattispecie colposa con il dolo specifico.

Il delitto è aggravato se dal fatto deriva la morte di una o più persone e, in tal caso, assorbe quello di omicidio.

Pertanto, al fine di stabilire se l’uccisione di due o più soggetti sia qualificabile in termini di strage o a titolo di omicidio plurimo volontario, il giudice deve procedere a un’indagine globale che tenga conto dei mezzi usati, delle modalità esecutive del reato e delle circostanze ambientali che lo contraddistinguono (Cass. pen., sez. II, 10 febbraio 1994, n. 1695, Rizzi).

Essendo una fattispecie annoverabile nella categoria dei reati di attentato, il tentativo è incompatibile.

La norma in esame si applica fuori dai casi riconducibili all’art. 285 c.p. (devastazione, saccheggio e strage) in cui il dolo specifico è rappresentato dall'intenzione di realizzare un evento che produce i suoi effetti anche sulle istituzioni statuali, ledendo così la personalità dello Stato. "
 
http://www.treccani.it/enciclopedia/strage/
____________________________________
 
Avvocato penalista - La strage ovvero il delitto previsto e punito dall'art. 422 del Codice Penale.
____________________________________

Leggi tutto...