http://www.avvocato-penalista-cirolla.blogspot.com/google4dd38cced8fb75ed.html Avvocato penalista ...: maggio 2014

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sabato 31 maggio 2014

Avvocato penalista - Il Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 630 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Il Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 630 del Codice Penale.
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Avvocato penalista - Il Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 630 del Codice Penale.
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L'Art. 630 del Codice Penale, intitolato al Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, prevede e stabilisce che:
 
Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
 
Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.
 
Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.
 
Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.
 
Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.
 
Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.
 
I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo. (1)
 
(1) La Corte Costituzionale, con sentenza del 19 marzo 2012, n°. 68, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo di legge nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata sia diminuita quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.
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Avvocato penalista - Il Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 630 del Codice Penale.
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venerdì 30 maggio 2014

Avvocato penalista - Il sequestro di persona ovvero il reato previsto e punito dall'Articolo 605 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Il sequestro di persona ovvero il reato previsto e punito dall'Articolo 605 del Codice Penale.
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Avvocato penalista - Il sequestro di persona ovvero il reato previsto e punito dall'Articolo 605 del Codice Penale.
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L'Articolo 605 del Codice Penale, intitolato al Sequestro di persona, prevede e stabilisce che:
 
Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni.
 
La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso:
 
1) in danno di un ascendente, di un discendente, o del coniuge;
 
2) da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni.
 
Se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di un minore, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni. Se il fatto è commesso in presenza di taluna delle circostanze di cui al secondo comma, ovvero in danno di minore di anni quattordici o se il minore sequestrato è condotto o trattenuto all’estero, si applica la pena della reclusione da tre a quindici anni.
 
Se il colpevole cagiona la morte del minore sequestrato si applica la pena dell’ergastolo.
 
Le pene previste dal terzo comma sono altresì diminuite fino alla metà nei confronti dell’imputato che si adopera concretamente:
 
1) affinchè il minore riacquisti la propria libertà;
 
2) per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura di uno o più autori di reati;
 
3) per evitare la commissione di ulteriori fatti di sequestro di minore.
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Avvocato penalista - Il sequestro di persona ovvero il reato previsto e punito dall'Articolo 605 del Codice Penale.
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giovedì 29 maggio 2014

Avvocato penalista - L'Estorsione ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 629 del Codice Penale.

Avvocato penalista - L'Estorsione ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 629 del Codice Penale.
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Avvocato penalista - L'Estorsione ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 629 del Codice Penale.
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L'Art. 629 del Codice Penale, intitolato all'Estorsione, prevede e stabilisce che:
 
1. Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.
 
2. La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.
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Avvocato penalista - L'Estorsione ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 629 del Codice Penale.
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martedì 13 maggio 2014

Avvocato penalista - La bancarotta propria e la bancarotta impropria.

Avvocato penalista - La bancarotta propria e la bancarotta impropria.
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Avvocato penalista - La bancarotta propria e la bancarotta impropria.
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I reati di bancarotta sono contemplati all’interno della Legge Fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267), recentemente riscritta dal D. Lgs. 9 gennaio 2006, n°. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali), anche se la novella non ha toccato le disposizioni penali di cui al Titolo VI, dedicato, per l’appunto, anche ai reati di bancarotta.
 
La principale distinzione all’interno della bancarotta è tra bancarotta semplice (artt. 217, L. Fall.) e bancarotta fraudolenta (artt. 216, L. Fall.), relativa ad una differente intensità della gravità oggettiva e soggettiva.
 
La bancarotta, inoltre, può essere propria o impropria, a seconda che il fatto di bancarotta semplice o fraudolenta sia commesso da un imprenditore individuale fallito o da un soggetto diverso dal fallito, come, ad esempio, un amministratore, un direttore generale, un sindaco o un liquidatore di una società commerciale.

Nel contesto della bancarotta propria debbono essere ricondotti anche i fatti commessi dai soci illimitatamente responsabili, come si evince dal combinato disposto degli artt. 222, L. Fall., che estende l’applicabilità delle disposizioni penali dettate per l’imprenditore commerciale ai soci illimitatamente responsabili, e 147 L. Fall., secondo il quale la sentenza dichiarativa del fallimento di una società in nome collettivo, in accomandita semplice ed in accomandita per azioni, produce il fallimento anche dei soci illimitatamente responsabili.
 
" Il termine "bancarotta" deriva dall'uso genovese di epoca medievale di rompere il tavolo e la panca o cassa di legno del banchiere divenuto insolvente. "
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Avvocato penalista - La bancarotta propria e la bancarotta impropria.
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lunedì 12 maggio 2014

Avvocato penalista - La bancarotta documentale ovvero il reato previsto e punito dal combinato disposto degli Artt. 216 e 217 del R. D. 16 marzo 1942, n°. 267.

Avvocato penalista - La bancarotta documentale ovvero il reato previsto e punito dal combinato disposto degli Artt. 216 e 217 del R. D. 16 marzo 1942, n°. 267.
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Avvocato penalista - La bancarotta documentale ovvero il reato previsto e punito dal combinato disposto degli Artt. 216 e 217 del R. D. 16 marzo 1942, n°. 267.
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I reati di bancarotta sono contemplati all’interno della Legge Fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267), recentemente riscritta dal D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali), anche se la novella non ha toccato le disposizioni penali di cui al Titolo VI, dedicato, per l’appunto, anche ai reati di bancarotta.
 
La principale distinzione all’interno della bancarotta è tra bancarotta semplice (Art. 217 della L. Fall.) e bancarotta fraudolenta (Art. 216 della L. Fall.), relativa ad una differente intensità della gravità oggettiva e soggettiva.
 
Sia i fatti di bancarotta semplice che di bancarotta fraudolenta possono essere commessi su beni o su libri o scritture contabili. Nei primi casi si parla di bancarotta patrimoniale (o bancarotta in senso stretto), mentre nell’ultima ipotesi si parla di bancarotta documentale.
 
Quando i fatti di bancarotta semplice o di bancarotta fraudolenta sono commessi sui libri o sulle scritture contabili, si applicano le pene rispettivamente previste dagli Artt. 216 e 217 del R. D. 16 marzo 1942, n°. 267),  per la Bancarotta fraudolenta o semplice.
 
" Il termine "bancarotta" deriva dall'uso genovese di epoca medievale di rompere il tavolo e la panca o cassa di legno del banchiere divenuto insolvente. "
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Avvocato penalista - La bancarotta documentale ovvero il reato previsto e punito dal combinato disposto degli Artt. 216 e 217 del R. D. 16 marzo 1942, n°. 267.
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domenica 11 maggio 2014

Avvocato penalista - La bancarotta semplice ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 217 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.

Avvocato penalista - La bancarotta semplice ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 217 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.
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Avvocato penalista - La bancarotta semplice ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 217 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.
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L'Art. 217 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267, intitolato alla Bancarotta semplice, prevede e stabilisce che:
 
È punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che, fuori dai casi preveduti nell'articolo precedente:
 
1) ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica;
 
2) ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti;
 
3) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento;
 
4) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa;
 
5) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare.
 
La stessa pena si applica al fallito che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta.
 
Salve le altre pene accessorie di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a due anni.
 
" Il termine "bancarotta" deriva dall'uso genovese di epoca medievale di rompere il tavolo e la panca o cassa di legno del banchiere divenuto insolvente. "
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Avvocato penalista - La bancarotta semplice ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 217 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.
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sabato 10 maggio 2014

Avvocato penalista - La bancarotta fraudolenta ossia il reato previsto e punito dall'Art. 216 del R. D. n°. 267 del 16 marzo 1942.

Avvocato penalista - La bancarotta fraudolenta ossia il reato previsto e punito dall'Art. 216 del R. D. n°. 267 del 16 marzo 1942.
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Avvocato penalista - La bancarotta fraudolenta ossia il reato previsto e punito dall'Art. 216 del R. D. n°. 267 del 16 marzo 1942.
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L'Art. 216 del R. D. n°.  267 del 16 marzo 1942, intitolato alla Bancarotta fraudolenta, prevede e stabilisce che:
 
È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che:
 
1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;
 
2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
 
La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.
 
E' punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.
 
Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.
 
" Il termine "bancarotta" deriva dall'uso genovese di epoca medievale di rompere il tavolo e la panca o cassa di legno del banchiere divenuto insolvente. "
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Avvocato penalista - La bancarotta fraudolenta ossia il reato previsto e punito dall'Art. 216 del R. D. n°. 267 del 16 marzo 1942.
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venerdì 9 maggio 2014

Avvocato penalista - La premeditazione ovvero l'aggravante del delitto di omicidio volontario (Art. 575 c. p.), che impone la pena dell'ergastolo, secondo la previsione dell'art. 576 c. p. e le varie forme in cui si può concretare o realizzare.

Avvocato penalista - La premeditazione ovvero l'aggravante del delitto di omicidio volontario (Art. 575 c. p.), che impone la pena dell'ergastolo, secondo la previsione dell'art. 576 c. p. e le varie forme in cui si può concretare o realizzare.
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Avvocato penalista - La premeditazione ovvero l'aggravante del delitto di omicidio volontario (Art. 575 c. p.), che impone la pena dell'ergastolo, secondo la previsione dell'art. 576 c. p. e le varie forme in cui si può concretare o realizzare.
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Articolo 576 del Codice Penale, intitolato alle Circostanze aggravanti ed all'Ergastolo, prevede e stabilisce che:
 
Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo precedente è commesso:
 
1) col concorso di taluna delle circostanze indicate nel n. 2 dell'articolo 61;
 
2) contro l'ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione;
 
3) dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;
 
4) dall'associato per delinquere, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione;
 
5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies;
 
5.1) dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis nei confronti della stessa persona offesa;
 
5-bis) contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un  ufficiale  o  agente  di  pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio.
 
E' latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indicate nel n. 6 dell'articolo 61.
 
"" La premeditazione costituisce un'aggravante del delitto di omicidio. Nella dottrina resta fondamentale la definizione che ne diede G. Carmignani: "Occidendi propositum frigido pacatoque animo susceptum moram habens atque occasionem quaerens, ut crimen veluti exoptatum finem perficiat".
 
Nelle legislazioni, il codice sardo italiano dichiarava che la premeditazione consiste, nel disegno formato prima dell'azione di attentare a una persona determinata o anche indeterminata, che sarà trovata o incontrata quando anche un tale disegno fosse ben dipendente da qualche circostanza o da qualche condizione. La quasi totalità delle legislazioni vigenti riconosce questa aggravante, ma non la definisce, riservando alla dottrina e alla giurisprudenza l'elaborazione degli elementi di essa. Sulle ragioni che la giustificano v'ha grave dissenso, perché alcuni affermano che la necessità di una pena più grave, quando concorre la premeditazione, sia riposta nella maggiore difficoltà che incontra la vittima per difendersi dall'organizzazione del delitto compiuta da chi premedita le modalità dell'azione per assicurarne il risultato, mentre altri affermano che la maggiore pena è correlativa al più intenso e durevole dolo, che muove il soggetto nell'azione criminosa; e altri, infine, rapportano le più rigorose esigenze penali in questo caso alla maggiore pericolosità del delinquente.

Ma bene è stato osservato che queste varie giustificazioni, anziché essere esclusive o contrastanti, concorrono tutte a determinare l'esigenza di una giustizia penale più rigorosa nei riguardi del delitto premeditato, perché, soprattutto nei più moderni indirizzi criminalistici, la pena deve soddisfare alle finalità retributive della maggiore gravità dell'azione considerata quantitativamente e qualitativamente e alle finalità della prevenzione contro la pericolosità del soggetto.
 
Come elementi della premeditazione anche oggi si designano quelli contenuti nella definizione del Carmignani, e cioè: un elemento psicologico (freddezza e pacatezza d'animo), un elemento ideologico (riflessione), un elemento cronologico (un lasso di tempo tra la determinazione e l'azione).
 
Il codice italiano del 1930 ha conservato nell'art.576, n.2 l'aggravante della premeditazione, disponendo che per l'omicidio premeditato si applica la pena di morte. È notevole però che, sia nel progetto preliminare sia nel progetto definitivo, la previsione di tale aggravante fu esclusa, perché si ritenne sufficiente la previsione dell'aggravante generale dell'aver agito per motivi abbietti, e dell'aggravante speciale per l'omicidio dell'uso dei mezzi insidiosi per comprendere tutte quelle situazioni di maggiore gravità del delitto, a cui, tradizionalmente, la premeditazione soleva riferirsi.
 
Ma in seno alle università, alla commissione ministeriale e alla commissione interparlamentare si insistette per il mantenimento della premeditazione come aggravante dell'omicidio, ed essa fu ripristinata nel testo definitivo del codice, affermandosi nella relazione al re che, riesaminata la questione, era apparsa l'opportunità di prevedere espressamente questa circostanza, perché la persistenza della riflessione nella premeditazione costituisce un quid pluris rivelatore della maggiore perversità e pericolosità del delinquente e idoneo a facilitare la consumazione del delitto e quindi a rendere più difficile la preventiva difesa della persona contro la quale l'offesa è diretta. La pubblicazione del nuovo codice non ha del tutto eliminato, pur offrendo elementi notevoli per una più facile soluzione, il dibattito su alcune questioni, che si facevano nella legislazione preesistente, e precisamente: a) se sia elemento della premeditazione la pravità dei motivi; b) se sia compatibile la premeditazione con la provocazione; c) se sia ammissibile la premeditazione nell'uccisione di persona indeterminata; d) se debba escludersi la premeditazione, quando il proposito di commettere il delitto sia accompagnato dalla  che si verifichi o non si verifichi un certo evento.
 
La premeditazione è una circostanza soggettiva, che concerne l'intensità del dolo, ed è considerata non inerente alla persona del colpevole (art. 70, n. 2); si comunica ai compartecipi del delitto anche se non conosciuta, se sia servita ad agevolare le condizioni del reato (art. 118).

La prova della premeditazione non è facile; la legislazione italiana non accetta in questa materia presunzioni legali, riservando al giudice il potere discrezionale di valutare tutte le modalità del fatto per affermare o negare la premeditazione. Tuttavia non si può negare che alcuni elementi di fatto, come l'agguato, la prodizione, il mandato, hanno sempre un valore notevolissimo, indiziario della premeditazione. ""
 
Fonte Treccani.it : 
 

Avvocato penalista - La premeditazione ovvero l'aggravante del delitto di omicidio volontario (Art. 575 c. p.), che impone la pena dell'ergastolo, secondo la previsione dell'art. 576 c. p. e le varie forme in cui si può concretare o realizzare.
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giovedì 8 maggio 2014

Avvocato penalista - L'Alibi: cosa è, che significa e perché si chiama od è chiamato così.

Avvocato penalista - L'Alibi: cosa è, che significa e perché si chiama od è chiamato così.
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Avvocato penalista - L'Alibi: cosa è, che significa e perché si chiama od è chiamato così.
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Alibi è una parola composta che deriva dalla fusione di due parole latine (alius = altro ed ibi = ivi) e significa altrove o essere altrove.
 
In ambito giudiziario, soprattutto in materia penale e processuale penale, quando si dice alibi o provare di avere un alibi si intende avere o meno la possibilità di provare la presenza di una persona, indiziata o sospettata di avere commesso un grave delitto, in un luogo diverso da quello ove si pretende che fosse nel tempo in cui il delitto è stato commesso.
 
"" Alibi - Vocabolario on line àlibi s. m. [dal lat. alĭbi, avv., «altrove»]. -
 
1. Nel diritto penale, mezzo di prova indiziaria con il quale l’imputato o la persona indiziata di un reato mira a dimostrare la sua estraneità al fatto delittuoso in quanto al momento della consumazione del reato ascrittogli si trovava in luogo diverso da quello in cui il reato è stato consumato: presentare un a.; avere, non avere un a.; cercare, procurarsi un a.; essere fornito di un a. a tutta prova, di un a. di ferro, ineccepibile; provare l’alibi.
 
2. estens. Scusa, pretesto, giustificazione: cercare un a. morale; crearsi dei falsi alibi. ""
 
 
"" Il lessico giuridico ama il latino; ma se di solito questo amore si traduce in pesanti esoterismi, il caso dell'alibi è una felice eccezione.
 
È asciutto, nell'indicare l'altrove, e con un solo tratto disegna un concetto preciso e complesso: l'innocenza provata dall'assenza. Probabilmente gran parte della sua fortuna deriva dai romanzi gialli e dai telefilm polizieschi, le cui trame girano spesso intorno ad un alibi da provare o da smontare, ed è piacevole che questa parola sia entrata nel parlare comune, allargando i propri significati. ""
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Avvocato penalista - L'Alibi: cosa è, che significa e perché si chiama od è chiamato così.
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mercoledì 7 maggio 2014

Avvocato penalista - La Circonvenzione di persone incapaci ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 643 del Codice Penale.

Avvocato penalista - La Circonvenzione di persone incapaci ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 643 del Codice Penale.
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Avvocato penalista - La Circonvenzione di persone incapaci ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 643 del Codice Penale.
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L'Art. 643 del Codice Penale, intitolato alla Circonvenzione di persone incapaci, prevede e stabilisce che:
 
Chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d'infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 206 euro a 2065 euro.
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Avvocato penalista - La Circonvenzione di persone incapaci ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 643 del Codice Penale.
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martedì 6 maggio 2014

Avvocato penalista - L'Insolvenza fraudolenta ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 641 del Codice Penale.

Avvocato penalista - L'Insolvenza fraudolenta ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 641 del Codice Penale.
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Avvocato penalista - L'Insolvenza fraudolenta ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 641 del Codice Penale.
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L'Articolo 641del Codice Penale, intitolato all'Insolvenza fraudolenta, prevede e stabilisce che:
 
Chiunque, dissimulando il proprio stato d'insolvenza (Art. 2221, 2540 c. c.), contrae un'obbligazione col proposito di non adempierla è punito, a querela della persona offesa, qualora l'obbligazione non sia adempiuta, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a cinquecentosedici euro.
 
L'adempimento dell'obbligazione avvenuto prima della condanna estingue il reato.
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Avvocato penalista - L'Insolvenza fraudolenta ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 641 del Codice Penale.
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lunedì 5 maggio 2014

Avvocato penalista - La mutilazione fraudolenta della propria persona ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 642 del Codice Penale, seconda parte.

Avvocato penalista - La mutilazione fraudolenta della propria persona ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 642 del Codice Penale, seconda parte.
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Avvocato penalista - La mutilazione fraudolenta della propria persona ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 642 del Codice Penale, seconda parte.
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L'Articolo 642 del Codice Penale, intitolato alla Fraudolenta distruzione della cosa propria ed alla mutilazione fraudolenta della propria persona, prevede e stabilisce che:
 
Chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri l'indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
 
Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a se stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro.
 
Se il colpevole consegue l'intento la pena è aumentata.
 
Si procede a querela di parte.
 
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se il fatto è commesso all'estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua attività nel territorio dello Stato.
 
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
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Avvocato penalista - La mutilazione fraudolenta della propria persona ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 642 del Codice Penale, seconda parte.
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domenica 4 maggio 2014

Avvocato penalista - Il Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati (così si intitola oggi) ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 642 del Codice Penale, prima parte.

Avvocato penalista - Il Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati (così si intitola oggi) ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 642 del Codice Penale, prima parte.
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Avvocato penalista - Il Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati (così si intitola oggi) ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 642 del Codice Penale, prima parte.
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L'Articolo 642 del Codice Penale, intitolato alla Fraudolenta distruzione della cosa propria ed alla mutilazione fraudolenta della propria persona, prevede e stabilisce che:
 
Chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri l'indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
 
Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a se stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro.
 
Se il colpevole consegue l'intento la pena è aumentata.
 
Si procede a querela di parte.
 
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se il fatto è commesso all'estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua attività nel territorio dello Stato.
 
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
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Avvocato penalista - Il Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati (così si intitola oggi) ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 642 del Codice Penale, prima parte.
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sabato 3 maggio 2014

Avvocato penalista - La Fraudolenta distruzione della cosa propria (così si intitolava prima) ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 642 del Codice Penale, prima parte.

Avvocato penalista - La Fraudolenta distruzione della cosa propria (così si intitolava prima) ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 642 del Codice Penale, prima parte.
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Avvocato penalista - La Fraudolenta distruzione della cosa propria  (così si intitolava prima) ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 642 del Codice Penale, prima parte.
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L'Articolo 642 del Codice Penale, intitolato alla Fraudolenta distruzione della cosa propria ed alla mutilazione fraudolenta della propria persona, prevede e stabilisce che:
 
Chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri l'indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
 
Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a se stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro.
 
Se il colpevole consegue l'intento la pena è aumentata.
 
Si procede a querela di parte.
 
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se il fatto è commesso all'estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua attività nel territorio dello Stato.
 
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
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Avvocato penalista - La Fraudolenta distruzione della cosa propria  (così si intitolava prima) ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 642 del Codice Penale, prima parte.
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venerdì 2 maggio 2014

Avvocato penalista - Gli atti persecutori o lo stalking (con questo nome è molto più comunemente nota questa specifica figura criminosa) ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 612 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista - Gli atti persecutori o lo stalking (con questo nome è molto più comunemente nota questa specifica figura criminosa) ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 612 bis del Codice Penale.
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Avvocato penalista - Gli atti persecutori o lo stalking (con questo nome è molto più comunemente nota questa specifica figura criminosa) ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 612 bis del Codice Penale.
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L'Articolo 612 bis del Codice Penale, intitolato agli Atti persecutori, dopo i vari interventi di riforma che lo hanno riguardato nel corso degli ultimi anni, prevede e stabilisce che:
 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
 
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
 
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
 
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.
 
La remissione della querela può essere soltanto processuale.
 
La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma.
 
Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.
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Avvocato penalista - Gli atti persecutori o lo stalking (con questo nome è molto più comunemente nota questa specifica figura criminosa) ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 612 bis del Codice Penale.
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