http://www.avvocato-penalista-cirolla.blogspot.com/google4dd38cced8fb75ed.html Avvocato penalista ...: settembre 2014

Informazioni Professionali Specifiche.

- Avvocato abilitato al Patrocinio presso la Corte Suprema di Cassazione e presso le altre Giurisdizioni Superiori - Avvocato Specialista in Diritto Penale ed in Procedura Penale - Avvocato Penalista - Avvocato Processualpenalista - Avvocato Specializzato in Indagini Difensive - Avvocato Specializzato in Tecniche Investigative Avanzate - Avvocato Specializzato in Legislazione e Programmazione della Sicurezza - Avvocato Specializzato nello studio e nella elaborazione dei modelli organizzativi per la prevenzione dei reati, al fine dell'esclusione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, di cui al D. Lgs. 231/2001 ed al più recente Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (T.U.S.L.), di cui al D. Lgs. 81/08, come integrato e corretto dal D. Lgs. 106/09 - Avvocato Specializzato nelle Revisioni dei Giudizi Penali - Avvocato Ordinario per le Attività di Assistenza, Consulenza, Difesa e Rappresentanza legali, in materia Amministrativa, Civile, Penale e Tributaria -
Chiunque non sia nelle condizioni economiche di poter pagare da se i compensi professionali dovuti per una efficace ed utile difesa in materia penale, può beneficiare del Gratuito Patrocinio o Patrocinio a spese dello Stato e ciò significa che lo Stato si accolla gli oneri economici necessari per la difesa delle persone non o poco abbienti. L'Avv. Cirolla, come i validissimi colleghi e collaboratori scientifici esterni che lo coadiuvano nella sua attività, sono accreditati al Gratuito Patrocinio o Patrocinio a spese dello Stato, con validità estesa sull'intero territorio nazionale e davanti a tutte le autorità giudiziarie italiane. Cliccate sulla foto che si trova nel sesto riquadro a scendere della colonna di destra di questa pagina web per leggere e vedere da voi quali sono le condizioni di fatto e di legge per essere ammessi a tale beneficio.
L'assistenza, la consulenza ed i consigli legali preliminari richiestici dagli aspiranti nuovi assistiti, difesi o rappresentati verranno dati soltanto a coloro che si atterranno a quanto previsto nell'undicesimo riquadro a scendere, che si può visualizzare nella colonna di destra della home page del sito ed intitolato: AVVERTENZA PER LE PERSONE FISICHE O GIURIDICHE CHE CONTATTANO PER LA PRIMA VOLTA QUESTO SITO WEB.

martedì 30 settembre 2014

Avvocato penalista - Il Rilascio di copie ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 243 del Codice di Procedura Penale.

Avvocato penalista - Il Rilascio di copie ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 243 del Codice di Procedura Penale.
____________________________________
 
Avvocato penalista - Il Rilascio di copie ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 243 del Codice di Procedura Penale.
____________________________________
 
L'Art. 243 del Codice di Procedura Penale, intitolato al Rilascio di copie, prevede e stabilisce che:
 
1. Quando dispone l'acquisizione di un documento che non deve rimanere segreto, il giudice, a richiesta di chi ne abbia interesse, può autorizzare la cancelleria a rilasciare copia autentica a norma dell'articolo 116.
____________________________________
 
Avvocato penalista - Il Rilascio di copie ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 243 del Codice di Procedura Penale.
____________________________________
 
 

Leggi tutto...

lunedì 29 settembre 2014

Avvocato penalista - La Traduzione di documenti e la Trascrizione di nastri magnetofonici ovvero la previsione di cui all'Art. 242 del Codice di Procedura Penale.

Avvocato penalista - La Traduzione di documenti e la Trascrizione di nastri magnetofonici ovvero la previsione di cui all'Art. 242 del Codice di Procedura Penale.
____________________________________
 
Avvocato penalista - La Traduzione di documenti e la Trascrizione di nastri magnetofonici ovvero la previsione di cui all'Art. 242 del Codice di Procedura Penale.
____________________________________
 
L'Art. 242 del Codice di Procedura Penale, intitolato alla Traduzione di documenti ed alla Trascrizione di nastri magnetofonici, prevede e stabilisce che:
 
1. Quando è acquisito un documento redatto in lingua diversa da quella italiana, il giudice ne dispone la traduzione a norma dell'articolo 143, se ciò è necessario alla sua comprensione.
 
2. Quando è acquisito un nastro magnetofonico, il giudice ne dispone, se necessario, la trascrizione a norma dell'articolo 268 comma 7.
____________________________________
 
Avvocato penalista - La Traduzione di documenti e la Trascrizione di nastri magnetofonici ovvero la previsione di cui all'Art. 242 del Codice di Procedura Penale.
____________________________________
 
 
Leggi tutto...

domenica 28 settembre 2014

Avvocato penalista - I Documenti falsi ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 241 del Codice di Procedura Penale.

Avvocato penalista - I Documenti falsi ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 241 del Codice di Procedura Penale.
____________________________________
 
Avvocato penalista - I Documenti falsi ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 241 del Codice di Procedura Penale. 
____________________________________
 
L'Art. 241 del Codice di Procedura Penale, intitolato ai Documenti falsi, prevede e stabilisce che:
 
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 537, il giudice, se ritiene la falsità di un documento acquisito al procedimento, dopo la definizione di questo, ne informa il pubblico ministero trasmettendogli copia del documento.
____________________________________
 
Avvocato penalista - I Documenti falsi ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 241 del Codice di Procedura Penale. 
____________________________________
 
 

Leggi tutto...

sabato 27 settembre 2014

Avvocato penalista - I Documenti anonimi e gli atti relativi ad intercettazioni illegali ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 240 del Codice di Procedura Penale.

Avvocato penalista - I Documenti anonimi e gli atti relativi ad intercettazioni illegali ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 240 del Codice di Procedura Penale.
____________________________________

Avvocato penalista - I Documenti anonimi e gli atti relativi ad intercettazioni illegali ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 240 del Codice di Procedura Penale.
____________________________________

L'Art. 240 del Codice di Procedura Penale, intitolato ai Documenti anonimi ed agli atti relativi ad intercettazioni illegali, prevede e stabilisce che:

1. I documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti né in alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall'imputato.

2. Il pubblico ministero dispone l'immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni o comunicazioni, relativi a traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti. Allo stesso modo provvede per i documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni. Di essi è vietato effettuare copia in qualunque forma e in qualunque fase del procedimento ed il loro contenuto non può essere utilizzato.

3. Il pubblico ministero, acquisiti i documenti, i supporti e gli atti di cui al comma 2, entro quarantotto ore, chiede al giudice per le indagini preliminari di disporne la distruzione.

4. Il giudice per le indagini preliminari entro le successive quarantotto ore fissa l'udienza da tenersi entro dieci giorni, ai sensi dell'articolo 127, dando avviso a tutte le parti interessate, che potranno nominare un difensore di fiducia, almeno tre giorni prima della data dell'udienza.

5. Sentite le parti comparse, il giudice per le indagini preliminari legge il provvedimento in udienza e, nel caso ritenga sussistenti i presupposti di cui al comma 2, dispone la distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al medesimo comma 2 e vi dà esecuzione subito dopo alla presenza del pubblico ministero e dei difensori delle parti.

6. Delle operazioni di distruzione è redatto apposito verbale, nel quale si dà atto dell'avvenuta intercettazione o detenzione o acquisizione illecita dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al comma 2 nonché delle modalità e dei mezzi usati oltre che dei soggetti interessati, senza alcun riferimento al contenuto degli stessi documenti, supporti e atti.
____________________________________

Avvocato penalista - I Documenti anonimi e gli atti relativi ad intercettazioni illegali ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 240 del Codice di Procedura Penale.
____________________________________



Leggi tutto...

venerdì 26 settembre 2014

Avvocato penalista - L'Accertamento della provenienza dei documenti ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 239 del Codice di Procedura Penale.

Avvocato penalista - L'Accertamento della provenienza dei documenti ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 239 del Codice di Procedura Penale.
____________________________________
 
Avvocato penalista - L'Accertamento della provenienza dei documenti ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 239 del Codice di Procedura Penale.
____________________________________
 
L'Art. 239  del Codice di Procedura Penale, intitolato all'Accertamento della provenienza dei documenti, prevede e stabilisce che:
 
1. Se occorre verificarne la provenienza, il documento è sottoposto per il riconoscimento alle parti private o ai testimoni.
____________________________________
 
Avvocato penalista - L'Accertamento della provenienza dei documenti ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 239 del Codice di Procedura Penale.
____________________________________
 
 

Leggi tutto...

giovedì 25 settembre 2014

Avvocato penalista - Le sentenze irrevocabili ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 238 bis del Codice di Procedura Penale.

Avvocato penalista - Le sentenze irrevocabili ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 238 bis del Codice di Procedura Penale.
____________________________________
 
Avvocato penalista - Le sentenze irrevocabili ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 238 bis del Codice di Procedura Penale. 
____________________________________
 
L'Art. 238 bis del Codice di Procedura Penale, intitolato alle Sentenze irrevocabili, prevede e stabilisce che:
 
Fermo quanto previsto dall'articolo 236, le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova di fatto in esse accertato e sono valutate a norma degli articoli 187 e 192, comma 3.
____________________________________
 
Avvocato penalista - Le sentenze irrevocabili ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 238 bis del Codice di Procedura Penale. 
____________________________________
 
 

Leggi tutto...

mercoledì 24 settembre 2014

Avvocato penalista - I Verbali di prove di altri procedimenti ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 238 del Codice di Procedura Penale.

Avvocato penalista - I Verbali di prove di altri procedimenti ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 238 del Codice di Procedura Penale.
____________________________________
 
Avvocato penalista - I Verbali di prove di altri procedimenti ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 238 del Codice di Procedura Penale.
____________________________________
 
L'Art. 238 del Codice di Procedura Penale, intitolato ai Verbali di prove di altri procedimenti, prevede e stabilisce che:
 
1. E' ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale se si tratta di prove assunte nell'incidente probatorio o nel dibattimento.
 
2. E' ammessa l'acquisizione di verbali di prove assunte in un giudizio civile definito con sentenza che abbia acquistato autorità di cosa giudicata.
 
2 bis. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati contro l'imputato soltanto se il suo difensore ha partecipato all'assunzione della prova o se nei suoi confronti fa stato la sentenza civile.
 
3. E' comunque ammessa l'acquisizione della documentazione di atti che non sono ripetibili. Se la ripetizione dell'atto è divenuta impossibile per fatti o circostanze sopravvenuti, l'acquisizione è ammessa se si tratta di fatti o circostanze imprevedibili.
 
4. Al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2, 2 bis e 3, i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati nel dibattimento soltanto nei confronti dell'imputato che vi consenta; in mancanza di consenso, detti verbali possono essere utilizzati per le contestazioni previste dagli articoli 500 e 503.
 
5. Salvo quanto previsto dall'articolo 190 bis, resta fermo il diritto delle parti di ottenere a norma dell'articolo 190 l'esame delle persone le cui dichiarazioni sono state acquisite a norma dei commi 1, 2, 2 bis e 4 del presente articolo.
____________________________________
 
Avvocato penalista - I Verbali di prove di altri procedimenti ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 238 del Codice di Procedura Penale.
____________________________________
 


Leggi tutto...

martedì 23 settembre 2014

Avvocato penalista - La Acquisizione di documenti provenienti dall'imputato ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 237 del Codice di Procedura Penale.

Avvocato penalista - La Acquisizione di documenti provenienti dall'imputato ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 237 del Codice di Procedura Penale.
____________________________________

Avvocato penalista - La Acquisizione di documenti provenienti dall'imputato ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 237 del Codice di Procedura Penale.
____________________________________

L'Art. 237 del Codice di Procedura Penale, intitolato alla Acquisizione di documenti provenienti dall'imputato, prevede e stabilisce che:

1. E' consentita l'acquisizione, anche di ufficio, di qualsiasi documento proveniente dall'imputato, anche se sequestrato presso altri o da altri prodotto.
____________________________________

Avvocato penalista - La Acquisizione di documenti provenienti dall'imputato ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 237 del Codice di Procedura Penale.
____________________________________

 
Leggi tutto...

lunedì 22 settembre 2014

Avvocato penalista - I Documenti relativi al giudizio sulla personalità ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 236 del Codice di Procedura Penale.

Avvocato penalista - I Documenti relativi al giudizio sulla personalità ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 236 del Codice di Procedura Penale.
____________________________________
 
Avvocato penalista - I Documenti relativi al giudizio sulla personalità ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 236 del Codice di Procedura Penale. 
____________________________________

L'Art. 236 del Codice di Procedura Penale, intitolato ai Documenti relativi al giudizio sulla personalità, prevede e stabilisce che:
 
1. E' consentita l'acquisizione dei certificati del casellario giudiziale , della documentazione esistente presso gli uffici del servizio sociale degli enti pubblici e presso gli uffici di sorveglianza nonché delle sentenze irrevocabili di qualunque giudice italiano e delle sentenze straniere riconosciute, ai fini del giudizio sulla personalità dell'imputato o della persona offesa dal reato, se il fatto per il quale si procede deve essere valutato in relazione al comportamento o alle qualità morali di questa.
 
2. Le sentenze indicate nel comma 1 e i certificati del casellario giudiziale possono inoltre essere acquisiti al fine di valutare la credibilità di un testimone.
____________________________________
Avvocato penalista - I Documenti relativi al giudizio sulla personalità ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 236 del Codice di Procedura Penale. 
____________________________________
 
 
Leggi tutto...

domenica 21 settembre 2014

Avvocato penalista - I Documenti costituenti corpo del reato ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 235 del Codice di Procedura Penale.

Avvocato penalista - I Documenti costituenti corpo del reato ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 235 del Codice di Procedura Penale.
____________________________________
 
Avvocato penalista - I Documenti costituenti corpo del reato ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 235 del Codice di Procedura Penale.
____________________________________
 
L' Art. 235 del Codice di Procedura Penale, intitolato ai Documenti costituenti corpo del reato, prevede e stabilisce che:
 
1. I documenti che costituiscono corpo del reato devono essere acquisiti qualunque sia la persona che li abbia formati o li detenga.
____________________________________

Avvocato penalista - I Documenti costituenti corpo del reato ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 235 del Codice di Procedura Penale.
____________________________________
 
 
Leggi tutto...

sabato 20 settembre 2014

Avvocato penalista - La Prova documentale ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 234 del Codice di Procedura Penale.

Avvocato penalista - La Prova documentale ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 234 del Codice di Procedura Penale.
____________________________________

Avvocato penalista - La Prova documentale ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 234 del Codice di Procedura Penale.
____________________________________

L' Art. 234 del Codice di Procedura Penale, intitolato alla Prova documentale, prevede e stabilisce che:

1. E' consentita l'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo.

2. Quando l'originale di un documento del quale occorre far uso è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo, può esserne acquisita copia.

3. E' vietata l'acquisizione di documenti che contengono informazioni sulle voci correnti nel pubblico intorno ai fatti di cui si tratta nel processo o sulla moralità in generale delle parti, dei testimoni, dei consulenti tecnici e dei periti.
____________________________________

Avvocato penalista - La Prova documentale ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 234 del Codice di Procedura Penale.
____________________________________


 
Leggi tutto...

venerdì 19 settembre 2014

Avvocato penalista - La Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 233 del Codice di Procedura Penale.

Avvocato penalista - La Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 233 del Codice di Procedura Penale.
____________________________________
 
Avvocato penalista - La Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 233 del Codice di Procedura Penale.
____________________________________
 
L'Art. 233 del Codice di Procedura Penale, intitolato alla Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia, prevede e stabilisce che:
 
1. Quando non è stata disposta perizia, ciascuna parte può nominare, in numero non superiore a due, propri consulenti tecnici. Questi possono esporre al giudice il proprio parere, anche presentando memorie a norma dell'articolo 121.
 
1-bis. Il giudice, a richiesta del difensore, può autorizzare il consulente tecnico di una parte privata ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano, ad intervenire alle ispezioni, ovvero ad esaminare l'oggetto delle ispezioni alle quali il consulente non è intervenuto. Prima dell'esercizio dell'azione penale l'autorizzazione è disposta dal pubblico ministero a richiesta del difensore. Contro il decreto che respinge la richiesta il difensore può proporre opposizione al giudice, che provvede nelle forme di cui all'articolo 127.
 
1-ter. L'autorità giudiziaria impartisce le prescrizioni necessarie per la conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi e per il rispetto delle persone.
 
2. Qualora, successivamente alla nomina del consulente tecnico, sia disposta perizia, ai consulenti tecnici già nominati sono riconosciuti i diritti e le facoltà previsti dall'articolo 230, salvo il limite previsto dall'articolo 225 comma 1.
 
3. Si applica la disposizione dell'articolo 225 comma 3.
____________________________________
 
Avvocato penalista - La Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 233 del Codice di Procedura Penale.
____________________________________
 
 

Leggi tutto...

giovedì 18 settembre 2014

Avvocato penalista - La Liquidazione del compenso al perito ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 232 del Codice di Procedura Penale.

Avvocato penalista - La Liquidazione del compenso al perito ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 232 del Codice di Procedura Penale.
____________________________________


Avvocato penalista - La Liquidazione del compenso al perito ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 232 del Codice di Procedura Penale.

____________________________________

L'Art. 232 del Codice di Procedura Penale, intitolato alla Liquidazione del compenso al perito, prevede e stabilisce che:

1. Il compenso al perito è liquidato con decreto del giudice che ha disposto la perizia, secondo le norme delle leggi speciali.
____________________________________

Avvocato penalista - La Liquidazione del compenso al perito ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 232 del Codice di Procedura Penale.
____________________________________
 
 
Leggi tutto...

mercoledì 17 settembre 2014

Avvocato penalista - La Sostituzione del perito ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 231 del Codice di Procedura Penale.

Avvocato penalista - La Sostituzione del perito ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 231 del Codice di Procedura Penale.
____________________________________
 
Avvocato penalista - La Sostituzione del perito ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 231 del Codice di Procedura Penale.
____________________________________
 
L'Art. 231 del Codice di Procedura Penale, intitolato alla Sostituzione del perito, prevede e stabilisce che:
 
1. Il perito può essere sostituito se non fornisce il proprio parere nel termine fissato o se la richiesta di proroga non è accolta ovvero se svolge negligentemente l'incarico affidatogli.
 
2. Il giudice, sentito il perito, provvede con ordinanza alla sua sostituzione, salvo che il ritardo o l'inadempimento sia dipeso da cause a lui non imputabili. Copia dell'ordinanza è trasmessa all'ordine o al collegio cui appartiene il perito.
 
3. Il perito sostituito, dopo essere stato citato a comparire per discolparsi, può essere condannato dal giudice al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da euro 154 a euro 1.549.
 
4. Il perito è altresì sostituito quando è accolta la dichiarazione di astensione o di ricusazione.
 
5. Il perito sostituito deve mettere immediatamente a disposizione del giudice la documentazione e i risultati delle operazioni peritali già compiute.
____________________________________
 
Avvocato penalista - La Sostituzione del perito ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 231 del Codice di Procedura Penale.
____________________________________
 
 

Leggi tutto...

martedì 16 settembre 2014

Avvocato penalista - L'Attività dei consulenti tecnici ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 230 del Codice di Procedura Penale.

Avvocato penalista - L'Attività dei consulenti tecnici ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 230 del Codice di Procedura Penale.
____________________________________

Avvocato penalista - L'Attività dei consulenti tecnici ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 230 del Codice di Procedura Penale.
____________________________________

L'Art. 230 del Codice di Procedura Penale, intitolato alla Attività dei consulenti tecnici, prevede e stabilisce che:

1. I consulenti tecnici possono assistere al conferimento dell'incarico al perito e presentare al giudice richieste, osservazioni e riserve, delle quali è fatta menzione nel verbale.

2. Essi possono partecipare alle operazioni peritali, proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve, delle quali deve darsi atto nella relazione.

3. Se sono nominati dopo l'esaurimento delle operazioni peritali, i consulenti tecnici possono esaminare le relazioni e richiedere al giudice di essere autorizzati a esaminare la persona, la cosa e il luogo oggetto della perizia.

4. La nomina dei consulenti tecnici e lo svolgimento della loro attività non può ritardare l'esecuzione della perizia e il compimento delle altre attività processuali.
____________________________________

Avvocato penalista - L'Attività dei consulenti tecnici ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 230 del Codice di Procedura Penale.
____________________________________



Leggi tutto...

lunedì 15 settembre 2014

Avvocato penalista - Le Comunicazioni relative alle operazioni peritali ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 229 del Codice di Procedura Penale.

Avvocato penalista - Le Comunicazioni relative alle operazioni peritali ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 229 del Codice di Procedura Penale.
____________________________________
 
Avvocato penalista - Le Comunicazioni relative alle operazioni peritali ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 229 del Codice di Procedura Penale.
____________________________________
 
L'Art. 229 del Codice di Procedura Penale, intitolato alle Comunicazioni relative alle operazioni peritali, prevede e stabilisce che: 
 
1. Il perito indica il giorno, l'ora e il luogo in cui inizierà le operazioni peritali e il giudice ne fa dare atto nel verbale.
 
2. Della eventuale continuazione delle operazioni peritali il perito dà comunicazione senza formalità alle parti presenti.
 
____________________________________
 
Avvocato penalista - Le Comunicazioni relative alle operazioni peritali ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 229 del Codice di Procedura Penale.
____________________________________
 
 
Leggi tutto...

domenica 14 settembre 2014

Avvocato penalista - Le Attività del perito ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 228 del Codice di Procedura Penale.

Avvocato penalista - Le Attività del perito ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 228 del Codice di Procedura Penale.
____________________________________
 
Avvocato penalista - Le Attività del perito ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 228 del Codice di Procedura Penale.
____________________________________

L'Art. 228 del Codice di Procedura Penale, intitolato alle Attività del perito, prevede e stabilisce che: 
 
1. Il perito procede alle operazioni necessarie per rispondere ai quesiti. A tal fine può essere autorizzato dal giudice a prendere visione degli atti, dei documenti e delle cose prodotti dalle parti dei quali la legge prevede l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento.
 
2. Il perito può essere inoltre autorizzato ad assistere all'esame delle parti e all'assunzione di prove nonché a servirsi di ausiliari di sua fiducia per lo svolgimento di attività materiali non implicanti apprezzamenti e valutazioni.
 
3. Qualora, ai fini dello svolgimento dell'incarico, il perito richieda notizie all'imputato, alla persona offesa o ad altre persone, gli elementi in tal modo acquisiti possono essere utilizzati solo ai fini dell'accertamento peritale.
 
4. Quando le operazioni peritali si svolgono senza la presenza del giudice e sorgono questioni relative ai poteri del perito e ai limiti dell'incarico, la decisione è rimessa al giudice, senza che ciò importi sospensione delle operazioni stesse.
____________________________________
 
Avvocato penalista - Le Attività del perito ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 228 del Codice di Procedura Penale.
____________________________________
 
 
Leggi tutto...

sabato 13 settembre 2014

Avvocato penalista - La Relazione peritale ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 227 del Codice di Procedura Penale.

Avvocato penalista - La Relazione peritale ovvero la previsione normativa di cui  all'Art. 227 del Codice di Procedura Penale.
____________________________________

Avvocato penalista - La Relazione peritale ovvero la previsione normativa di cui  all'Art. 227 del Codice di Procedura Penale.
____________________________________
 
L'Art. 227 del Codice di Procedura Penale, intitolato alla Relazione peritale, prevede e stabilisce che:

1. Concluse le formalità di conferimento dell'incarico, il perito procede immediatamente ai necessari accertamenti e risponde ai quesiti con parere raccolto nel verbale.

2. Se, per la complessità dei quesiti, il perito non ritiene di poter dare immediata risposta, può chiedere un termine al giudice.

3. Quando non ritiene di concedere il termine, il giudice provvede alla sostituzione del perito; altrimenti fissa la data, non oltre novanta giorni, nella quale il perito stesso dovrà rispondere ai quesiti e dispone perché ne venga data comunicazione alle parti e ai consulenti tecnici.

4. Quando risultano necessari accertamenti di particolare complessità, il termine può essere prorogato dal giudice, su richiesta motivata del perito, anche più volte per periodi non superiori a trenta giorni. In ogni caso, il termine per la risposta ai quesiti, anche se prorogato, non può superare i sei mesi.

5. Qualora sia indispensabile illustrare con note scritte il parere, il perito può chiedere al giudice di essere autorizzato a presentare, nel termine stabilito a norma dei commi 3 e 4, relazione scritta.
____________________________________

Avvocato penalista - La Relazione peritale ovvero la previsione normativa di cui  all'Art. 227 del Codice di Procedura Penale.
____________________________________



Leggi tutto...

venerdì 12 settembre 2014

Avvocato penalista - Il Conferimento dell'incarico peritale ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 226 del Codice di Procedura Penale.

Avvocato penalista -  Il Conferimento dell'incarico peritale ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 226 del Codice di Procedura Penale.
____________________________________
 
Avvocato penalista -  Il Conferimento dell'incarico peritale ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 226 del Codice di Procedura Penale.
____________________________________

L'Art. 226 del Codice di Procedura Penale, intitolato al Conferimento dell'incarico (peritale), prevede e stabilisce che:
 
1. Il giudice, accertate le generalità del perito, gli chiede se si trova in una delle condizioni previste dagli articoli 222 e 223, lo avverte degli obblighi e delle responsabilità previste dalla legge penale e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: «consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo nello svolgimento dell'incarico, mi impegno ad adempiere al mio ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verità e a mantenere il segreto su tutte le operazioni peritali».
 
2. Il giudice formula quindi i quesiti, sentiti il perito, i consulenti tecnici, il pubblico ministero e i difensori presenti.
____________________________________
 
Avvocato penalista -  Il Conferimento dell'incarico peritale ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 226 del Codice di Procedura Penale.
____________________________________
 
 
Leggi tutto...

giovedì 11 settembre 2014

Avvocato penalista - La Nomina del consulente tecnico di parte ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 225 del Codice di Procedura Penale.

Avvocato penalista -  La Nomina del consulente tecnico di parte ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 225 del Codice di Procedura Penale.
____________________________________

Avvocato penalista -  La Nomina del consulente tecnico di parte ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 225 del Codice di Procedura Penale.
____________________________________

L'Art. 225 del Codice di Procedura Penale, intitolato alla Nomina del consulente tecnico, prevede e stabilisce che:

1. Disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti.

2. Le parti private, nei casi e alle condizioni previste dalla legge sul patrocinio statale dei non abbienti, hanno diritto di farsi assistere da un consulente tecnico a spese dello Stato.

3. Non può essere nominato consulente tecnico chi si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 222 comma 1 lettere a), b), c), d).
____________________________________

Avvocato penalista -  La Nomina del consulente tecnico di parte ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 225 del Codice di Procedura Penale.
____________________________________

 
Leggi tutto...

mercoledì 10 settembre 2014

Avvocato penalista - I Provvedimenti del giudice per le perizie che richiedono il compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà personale ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 224 bis del Codice di Procedura Penale.

Avvocato penalista - I Provvedimenti del giudice per le perizie che richiedono il compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà personale ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 224 bis del Codice di Procedura Penale.
____________________________________
 
Avvocato penalista - I Provvedimenti del giudice per le perizie che richiedono il compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà personale ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 224 bis del Codice di Procedura Penale. 
____________________________________
 
L'Art. 224 bis del Codice di Procedura Penale, intitolato ai Provvedimenti del giudice per le perizie che richiedono il compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà personale, prevede e stabilisce che:
 
1. Quando si procede per delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione nel massimo a tre anni e negli altri casi espressamente previsti dalla legge, se per l’esecuzione della perizia è necessario compiere atti idonei ad incidere sulla libertà personale, quali il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi ai fini della determinazione del profilo del DNA o accertamenti medici, e non vi è il consenso della persona da sottoporre all’esame del perito, il giudice, anche d’ufficio, ne dispone con ordinanza motivata l’esecuzione coattiva, se essa risulta assolutamente indispensabile per la prova dei fatti.
 
2. Oltre a quanto disposto dall’articolo 224, l’ordinanza di cui al comma 1 contiene a pena di nullità:
 
a) le generalità della persona da sottoporre all’esame e quanto altro valga ad identificarla;
 
b) l’indicazione del reato per cui si procede, con la descrizione sommaria del fatto;
 
c) l’indicazione specifica del prelievo o dell’accertamento da effettuare e delle ragioni che lo rendono assolutamente indispensabile per la prova dei fatti;
 
d) l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore o da persona di fiducia;
 
e) l’avviso che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, potrà essere ordinato l’accompagnamento coattivo ai sensi del comma 6;
 
f) l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora stabiliti per il compimento dell’atto e delle modalità di compimento.
 
3. L’ordinanza di cui al comma 1 è notificata all’interessato, all’imputato e al suo difensore nonché alla persona offesa almeno tre giorni prima di quello stabilito per l’esecuzione delle operazioni peritali.
 
4. Non possono in alcun modo essere disposte operazioni che contrastano con espressi divieti posti dalla legge o che possono mettere in pericolo la vita, l’integrità fisica o la salute della persona o del nascituro, ovvero che, secondo la scienza medica, possono provocare sofferenze di non lieve entità.
 
5. Le operazioni peritali sono comunque eseguite nel rispetto della dignità e del pudore di chi vi è sottoposto. In ogni caso, a parità di risultato, sono prescelte le tecniche meno invasive.
 
6. Qualora la persona invitata a presentarsi per i fini di cui al comma 1 non compare senza addurre un legittimo impedimento, il giudice può disporre che sia accompagnata, anche coattivamente, nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti. Se, pur comparendo, rifiuta di prestare il proprio consenso agli accertamenti, il giudice dispone che siano eseguiti coattivamente. L’uso di mezzi di coercizione fisica è consentito per il solo tempo strettamente necessario all’esecuzione del prelievo o dell’accertamento. Si applicano le disposizioni dell’articolo 132, comma 2.
 
7. L’atto è nullo se la persona sottoposta al prelievo o agli accertamenti non è assistita dal difensore nominato.
____________________________________
 
Avvocato penalista - I Provvedimenti del giudice per le perizie che richiedono il compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà personale ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 224 bis del Codice di Procedura Penale.
____________________________________
 
 
Leggi tutto...

martedì 9 settembre 2014

Avvocato penalista - I Provvedimenti del giudice circa la perizia ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 224 del Codice di Procedura Penale.

Avvocato penalista - I Provvedimenti del giudice circa la perizia ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 224 del Codice di Procedura Penale.
____________________________________
 
Avvocato penalista - I Provvedimenti del giudice circa la perizia ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 224 del Codice di Procedura Penale.
____________________________________
 
L'Art. 224 del Codice di Procedura Penale, intitolato ai Provvedimenti del giudice (circa la perizia), prevede e stabilisce che:
 
1. Il giudice dispone anche di ufficio la perizia con ordinanza motivata, contenente la nomina del perito, la sommaria enunciazione dell'oggetto delle indagini, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo fissati per la comparizione del perito.
 
2. Il giudice dispone la citazione del perito e dà gli opportuni provvedimenti per la comparizione delle persone sottoposte all'esame del perito. Adotta tutti gli altri provvedimenti che si rendono necessari per l'esecuzione delle operazioni peritali.

____________________________________
 
Avvocato penalista - I Provvedimenti del giudice circa la perizia ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 224 del Codice di Procedura Penale.
____________________________________

 
Leggi tutto...

lunedì 8 settembre 2014

Avvocato penalista - La Astensione e la ricusazione del perito ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 223 del Codice di Procedura Penale.

Avvocato penalista - La Astensione e la ricusazione del perito ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 223 del Codice di Procedura Penale.
____________________________________
 
Avvocato penalista - La Astensione e la ricusazione del perito ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 223 del Codice di Procedura Penale. 
____________________________________

L'Art. 223 del Codice di Procedura Penale, intitolato alla Astensione e ricusazione del perito, prevede e stabilisce che:
 
1. Quando esiste un motivo di astensione, il perito ha l'obbligo di dichiararlo.
 
2. Il perito può essere ricusato dalle parti nei casi previsti dall'articolo 36 a eccezione di quello previsto dal comma 1 lettera h) del medesimo articolo.
 
 
3. La dichiarazione di astensione o di ricusazione può essere presentata fino a che non siano esaurite le formalità di conferimento dell'incarico e, quando si tratti di motivi sopravvenuti ovvero conosciuti successivamente, prima che il perito abbia dato il proprio parere.
 
4. Sulla dichiarazione di astensione o di ricusazione decide, con ordinanza, il giudice che ha disposto la perizia.
 
5. Si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla ricusazione del giudice.
 
____________________________________
 
Avvocato penalista - La Astensione e la ricusazione del perito ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 223 del Codice di Procedura Penale. 
____________________________________
 
 

Leggi tutto...

domenica 7 settembre 2014

Avvocato penalista - La Incapacità e la incompatibilità del perito ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 222 del Codice di Procedura Penale.

Avvocato penalista - La Incapacità e la incompatibilità del perito ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 222 del Codice di Procedura Penale.
____________________________________
 
Avvocato penalista - La Incapacità e la incompatibilità del perito ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 222 del Codice di Procedura Penale.
____________________________________
 
L'Art. 222 del Codice di Procedura Penale, intitolato alla Incapacità e alla incompatibilità del perito, prevede e stabilisce che:
 
1. Non può prestare ufficio di perito, a pena di nullità:
 
a) il minorenne, l'interdetto, l'inabilitato e chi è affetto da infermità di mente;
 
b) chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici ovvero è interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di un'arte;
 
c) chi è sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
 
d) chi non può essere assunto come testimone o ha facoltà di astenersi dal testimoniare o chi è chiamato a prestare ufficio di testimone o di interprete;
 
e) chi è stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in un procedimento connesso.
____________________________________
 
Avvocato penalista - La Incapacità e la incompatibilità del perito ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 222 del Codice di Procedura Penale.
____________________________________
 
 
Leggi tutto...

sabato 6 settembre 2014

Avvocato penalista - La Nomina del perito ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 221 del Codice di Procedura Penale.

Avvocato penalista - La Nomina del perito ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 221 del Codice di Procedura Penale.
____________________________________
 
Avvocato penalista - La Nomina del perito ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 221 del Codice di Procedura Penale.
____________________________________

L'Art. 221 del Codice di Procedura Penale, intitolato alla Nomina del perito, prevede e stabilisce che: 
 
1. Il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina. Quando la perizia è dichiarata nulla, il giudice cura, ove possibile, che il nuovo incarico sia affidato ad altro perito.
 
2. Il giudice affida l'espletamento della perizia a più persone quando le indagini e le valutazioni risultano di notevole complessità ovvero richiedono distinte conoscenze in differenti discipline.
 
3. Il perito ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, salvo che ricorra uno dei motivi di astensione previsti dall'articolo 36.

____________________________________
 
Avvocato penalista - La Nomina del perito ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 221 del Codice di Procedura Penale.
____________________________________
 
 
Leggi tutto...